TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Giulio Scaramuzzino Presidente
Dott. Alberto Cecconi Giudice
Dott.ssa Simona Capurso Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/5/2025, nella causa avente n. 1792/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
(P.VA , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cecina (LI), Via Diaz n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tognato ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio in RN, Via Ricasoli n. 63, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
(P.IV , in persona della legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore e procuratrice residente in [...]
Mazzini n. 65 - Firenze, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Fiesoli del Foro di
Firenze ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via XX
Settembre n. 36, giusta procura in atti;
OGGETTO: reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 22/7/2024, la ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630, ultimo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3/7/2024, nel procedimento RGE n. 415/2024, con la quale
è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di sequestro emesso in data 27/2/2024 in favore di e nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Nello specifico, parte reclamante ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver promosso dinanzi al Tribunale di RN ricorso ex artt. 669-sexies e
671 c.p.c. nei confronti della;
Controparte_1
- con decreto n. cronol. 3061/2024 del 27/02/2024, emesso inaudita altera parte nell'ambito del procedimento cautelare ante causam R.G. n. 541/2024, il Tribunale di RN ha autorizzato la società ricorrente al sequestro conservativo “fino alla concorrenza di € 30.000,00 dei beni mobili, delle partecipazioni, dei crediti e di qualsiasi ulteriore eventuale bene della società utilmente Controparte_1 sequestrabile”;
- la in forza del suddetto provvedimento cautelare, con Parte_1 atto ex art. 678 c.p.c. notificato in data 04/03/2024, ha eseguito il sequestro conservativo presso i terzi, Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l. di Pisa–RN-Grosseto
e Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a., sulle somme dovute alla
[...]
, che residuavano dalla vendita di una imbarcazione pignorata Controparte_1 nell'ambito di una procedura esecutVA mobiliare avviata nei confronti della dal creditore Controparte_1 Parte_2
- in data 02/07/2024 si è tenuta dinanzi al Tribunale di RN (nella persona del Giudice dott. Magliacani – RGE n. 415/2024) udienza per la conferma dell'esecuzione del sequestro conservativo in favore della Parte_1
- il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso in data 03/07/2024, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, ha così pronunciato: “dichiara inefficace l'atto di sequestro in data 27 febbraio 2024 di e Parte_1 dispone immediatamente la liberazione da qualsiasi vincolo della somma ricavata dalla vendita nel processo esecutivo, ovunque tale somma si trovi attualmente depositata”;
- le ragioni a fondamento della pronuncia del giudice dell'esecuzione sono le seguenti: a) omessa precisazione in ordine alla conferma del sequestro concesso con decreto del 27/02/2024; b) omessa notifica del decreto di sequestro entro il termine di legge;
c) illegittimità dell'atto di esecuzione del sequestro poiché “nell'ambito di un processo esecutivo non può assolutamente essere sequestrato in quanto, per la tutela delle proprie ragioni creditorie, la società avrebbe dovuto Parte_1
2 operare l'intervento ai sensi dell'art. 499 cpc, seguendo – se del caso – la procedura prevista dal III comma della predetta disposizione, in caso di mancanza del titolo esecutivo”; d) “l'atto di sequestro, non notificato, è comunque posteriore all'atto di pignoramento dell'imbarcazione vincolata nel processo esecutivo del Tribunale di
RN e non può essere opposto al pignoramento ai sensi dell'art. 2915 cc”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ha proposto Parte_1 reclamo avverso il suddetto provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione il
3/7/2024 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. nonché degli artt. 669 novies e 675 c.p.c.: manifesta illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato la liberazione da qualsiasi vincolo della somma pignorata per non aver preliminarmente dichiarato l'estinzione della procedura esecutVA;
manifesta illegittimità dell'ordinanza per aver dichiarato (seppur implicitamente) l'estinzione della procedura esecutVA avendo fatto falsa applicazione degli artt. 669 novies e 675 c.p.c. in luogo degli artt. 629, 630 e
631 c.p.c.; manifesta illegittimità dell'ordinanza per aver dichiarato (seppur implicitamente) l'estinzione della procedura esecutVA in assenza di alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c..
- Incompetenza del giudice dell'esecuzione a dichiarare l'inefficacia del sequestro, che può essere dichiarata solo dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare;
- Illegittimità del richiamo operato dal G.d.E. all'art. 499 c.p.c., in quanto la società odierna ricorrente non avrebbe potuto intervenire nella presente procedura esecutVA, perché la suddetta norma fa riferimento all'intervento avvenuto tempestVAmente, e dunque prima che sia disposta la vendita del bene pignorato, che invece nel caso di specie era stata già disposta;
- Illegittimità del richiamo operato dal G.d.E. all'art. 2915 c.c. in quanto tale norma richiama esclusVAmente la non opponibilità del provvedimento di sequestro (non trascritto o non avente data certa anteriore al pignoramento) nei confronti del creditore pignorante e di quelli eventualmente intervenuti, ma non per questo impedisce al G.d.E. di soddisfare il credito del sequestratario, ad esito di integrale esazione di quello del pignorante e dei creditori intervenuti.
Alla luce dei suddetti motivi, la ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni “CHIEDE che l'Ill.mo Collegio del Tribunale di RN, in accoglimento del presente reclamo, ogni contraria istanza rigettata, previ gli incombenti di rito ai sensi
3 degli artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5 c.p.c., Voglia revocare o annullare
l'ordinanza suindicata, con ogni consequenziale statuizione di legge, dichiarando per
l'effetto la procedura esecutVA ancora in essere”.
Alla prima udienza fissata in data 10/9/2024, il Collegio, ritenuta la necessità di verificare la regolarità della notifica del reclamo nei confronti della parte resistente, ha rinviato ad una successVA udienza.
Dopo diversi rinvii per i medesimi motivi di cui sopra, all'udienza tenutasi in data
11/3/2025, il Collegio, su istanza della parte, ha autorizzato la reclamante a notificare il reclamo nei confronti della resistente presso la residenza della legale rappresentante, Controparte_2
Si è costituita in giudizio la , con memoria depositata Controparte_1 in data 12/5/2025, la quale ha eccepito la nullità di tutti gli atti della controparte e la conseguente nullità e/o inammissibilità delle avverse richieste, rappresentando come il provvedimento di sequestro non le sia mai stato notificato e che conseguentemente sia corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di dichiararne l'inefficacia. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di RN, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per i motivi rilevabili anche d'ufficio, respingere il reclamo ex art. 630 c.p.c. e ogni domanda e/o istanza formulata dalla controparte in quanto nulle e/o Parte_1 inammissibili e/o infondate, e confermare il provvedimento reclamato. Con vittoria delle spese processuali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, CAP e IV come per legge”.
All'udienza del 13/5/2025, il Collegio, sentite le parti, le ha invitate a coltVAre ipotesi conciliative.
Alla successVA udienza, tenutasi a trattazione scritta in data 29/5/2025, il
Collegio, lette le note scritte depositate dalla sola parte reclamante che ha dato atto del fallimento di soluzioni conciliative, si è riservato per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito specificate.
Si rammenta, in punto di diritto, che a norma dell'art. 669 novies c.p.c., il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare di sequestro, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutVA, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
4 La competenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro spetta, dunque, esclusVAmente al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, che decide su apposito ricorso della parte interessata.
Il provvedimento impugnato nell'odierno giudizio è, pertanto, illegittimo non avendo il giudice dell'esecuzione alcuna competenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo emesso da altro giudice.
Ad abudantiam, si osserva che il provvedimento reclamato è errato ed illegittimo anche sotto altri profili.
Il ricorrente ha dato prova, dinanzi al giudice dell'esecuzione, di aver regolarmente avviato il procedimento notificatorio del decreto di sequestro nei confronti della sebbene all'udienza del 2/7/2024 non vi Controparte_1 fosse ancora la prova del perfezionamento della notifica. Pertanto, alcun problema di mancato rispetto del termine di efficacia di cui all'art. 675 c.p.c. poteva essere rilevato dal giudice dell'esecuzione, fermo restando la sua incompetenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro per le ragioni innanzi espresse.
Inconferente è il richiamo effettuato dal giudice dell'esecuzione all'art. 2915 c.c., che sancisce l'inopponibilità al creditore pignorante e ai creditori intervenuti del sequestro trascritto sul bene pignorato successVAmente al pignoramento, in quanto nel caso di specie il sequestro conservativo aveva ad oggetto, non il bene pignorato
(nel caso di specie l'imbarcazione di proprietà della ma le Controparte_1 somme ricavate dalla vendita del bene, sulla parte che sarebbe residuata dopo la integrale soddisfazione del creditore pignorante e che avrebbe dovuto essere restituita alla Trattasi nel caso di specie, dunque, della Controparte_1 richiesta di esecuzione di sequestro conservativo su di un credito della debitrice, regolarmente eseguita dal creditore sequestrante nelle forme del pignoramento presso terzi.
Per le stesse ragioni, errata è anche la decisione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'esecuzione del sequestro conservativo sulle somme ricavate dalla vendita esecutVA, perché il creditore sequestrante avrebbe dovuto intervenire nella procedura esecutVA ai sensi dell'art. 499 c.p.c., tenuto conto che le somme ricavate dalla vendita, una volta soddisfatti i creditori procedente e intervenuti, costituiscono un credito restitutorio della debitrice, che ben può essere oggetto di sequestro o di pignoramento presso terzi.
Le eccezioni formulate dalla parte resistente di nullità di tutti gli atti della controparte per mancata notifica del decreto di sequestro sono infondate, tenuto conto che l'unico legittimato a pronunciarsi sulla inefficacia del provvedimento di
5 sequestro è il giudice che ha messo quel provvedimento a seguito di apposita istanza della parte eventualmente interessata.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, il reclamo deve essere accolto e conseguentemente deve essere revocata l'ordinanza impugnata emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3/7/2024.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria espletata) e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto dell'attività difensVA in concreto svolta dalle parti, della natura della causa e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in composizione collegiale, definitVAmente pronunziando sulla causa come in narratVA, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie il reclamo e, per l'effetto,
• Revoca l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3/7/2024 nel procedimento RG 415/2024,
• Condanna la al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
174,00 per esborsi ed € 3.252,60 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IV e CPA come per legge dovute.
RN, 11/06/2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Simona Capurso
Il Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Giulio Scaramuzzino Presidente
Dott. Alberto Cecconi Giudice
Dott.ssa Simona Capurso Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/5/2025, nella causa avente n. 1792/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
(P.VA , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cecina (LI), Via Diaz n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tognato ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio in RN, Via Ricasoli n. 63, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
(P.IV , in persona della legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore e procuratrice residente in [...]
Mazzini n. 65 - Firenze, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Fiesoli del Foro di
Firenze ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via XX
Settembre n. 36, giusta procura in atti;
OGGETTO: reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 22/7/2024, la ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630, ultimo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3/7/2024, nel procedimento RGE n. 415/2024, con la quale
è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di sequestro emesso in data 27/2/2024 in favore di e nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Nello specifico, parte reclamante ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver promosso dinanzi al Tribunale di RN ricorso ex artt. 669-sexies e
671 c.p.c. nei confronti della;
Controparte_1
- con decreto n. cronol. 3061/2024 del 27/02/2024, emesso inaudita altera parte nell'ambito del procedimento cautelare ante causam R.G. n. 541/2024, il Tribunale di RN ha autorizzato la società ricorrente al sequestro conservativo “fino alla concorrenza di € 30.000,00 dei beni mobili, delle partecipazioni, dei crediti e di qualsiasi ulteriore eventuale bene della società utilmente Controparte_1 sequestrabile”;
- la in forza del suddetto provvedimento cautelare, con Parte_1 atto ex art. 678 c.p.c. notificato in data 04/03/2024, ha eseguito il sequestro conservativo presso i terzi, Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l. di Pisa–RN-Grosseto
e Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a., sulle somme dovute alla
[...]
, che residuavano dalla vendita di una imbarcazione pignorata Controparte_1 nell'ambito di una procedura esecutVA mobiliare avviata nei confronti della dal creditore Controparte_1 Parte_2
- in data 02/07/2024 si è tenuta dinanzi al Tribunale di RN (nella persona del Giudice dott. Magliacani – RGE n. 415/2024) udienza per la conferma dell'esecuzione del sequestro conservativo in favore della Parte_1
- il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso in data 03/07/2024, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, ha così pronunciato: “dichiara inefficace l'atto di sequestro in data 27 febbraio 2024 di e Parte_1 dispone immediatamente la liberazione da qualsiasi vincolo della somma ricavata dalla vendita nel processo esecutivo, ovunque tale somma si trovi attualmente depositata”;
- le ragioni a fondamento della pronuncia del giudice dell'esecuzione sono le seguenti: a) omessa precisazione in ordine alla conferma del sequestro concesso con decreto del 27/02/2024; b) omessa notifica del decreto di sequestro entro il termine di legge;
c) illegittimità dell'atto di esecuzione del sequestro poiché “nell'ambito di un processo esecutivo non può assolutamente essere sequestrato in quanto, per la tutela delle proprie ragioni creditorie, la società avrebbe dovuto Parte_1
2 operare l'intervento ai sensi dell'art. 499 cpc, seguendo – se del caso – la procedura prevista dal III comma della predetta disposizione, in caso di mancanza del titolo esecutivo”; d) “l'atto di sequestro, non notificato, è comunque posteriore all'atto di pignoramento dell'imbarcazione vincolata nel processo esecutivo del Tribunale di
RN e non può essere opposto al pignoramento ai sensi dell'art. 2915 cc”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ha proposto Parte_1 reclamo avverso il suddetto provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione il
3/7/2024 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. nonché degli artt. 669 novies e 675 c.p.c.: manifesta illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato la liberazione da qualsiasi vincolo della somma pignorata per non aver preliminarmente dichiarato l'estinzione della procedura esecutVA;
manifesta illegittimità dell'ordinanza per aver dichiarato (seppur implicitamente) l'estinzione della procedura esecutVA avendo fatto falsa applicazione degli artt. 669 novies e 675 c.p.c. in luogo degli artt. 629, 630 e
631 c.p.c.; manifesta illegittimità dell'ordinanza per aver dichiarato (seppur implicitamente) l'estinzione della procedura esecutVA in assenza di alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c..
- Incompetenza del giudice dell'esecuzione a dichiarare l'inefficacia del sequestro, che può essere dichiarata solo dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare;
- Illegittimità del richiamo operato dal G.d.E. all'art. 499 c.p.c., in quanto la società odierna ricorrente non avrebbe potuto intervenire nella presente procedura esecutVA, perché la suddetta norma fa riferimento all'intervento avvenuto tempestVAmente, e dunque prima che sia disposta la vendita del bene pignorato, che invece nel caso di specie era stata già disposta;
- Illegittimità del richiamo operato dal G.d.E. all'art. 2915 c.c. in quanto tale norma richiama esclusVAmente la non opponibilità del provvedimento di sequestro (non trascritto o non avente data certa anteriore al pignoramento) nei confronti del creditore pignorante e di quelli eventualmente intervenuti, ma non per questo impedisce al G.d.E. di soddisfare il credito del sequestratario, ad esito di integrale esazione di quello del pignorante e dei creditori intervenuti.
Alla luce dei suddetti motivi, la ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni “CHIEDE che l'Ill.mo Collegio del Tribunale di RN, in accoglimento del presente reclamo, ogni contraria istanza rigettata, previ gli incombenti di rito ai sensi
3 degli artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5 c.p.c., Voglia revocare o annullare
l'ordinanza suindicata, con ogni consequenziale statuizione di legge, dichiarando per
l'effetto la procedura esecutVA ancora in essere”.
Alla prima udienza fissata in data 10/9/2024, il Collegio, ritenuta la necessità di verificare la regolarità della notifica del reclamo nei confronti della parte resistente, ha rinviato ad una successVA udienza.
Dopo diversi rinvii per i medesimi motivi di cui sopra, all'udienza tenutasi in data
11/3/2025, il Collegio, su istanza della parte, ha autorizzato la reclamante a notificare il reclamo nei confronti della resistente presso la residenza della legale rappresentante, Controparte_2
Si è costituita in giudizio la , con memoria depositata Controparte_1 in data 12/5/2025, la quale ha eccepito la nullità di tutti gli atti della controparte e la conseguente nullità e/o inammissibilità delle avverse richieste, rappresentando come il provvedimento di sequestro non le sia mai stato notificato e che conseguentemente sia corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di dichiararne l'inefficacia. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di RN, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per i motivi rilevabili anche d'ufficio, respingere il reclamo ex art. 630 c.p.c. e ogni domanda e/o istanza formulata dalla controparte in quanto nulle e/o Parte_1 inammissibili e/o infondate, e confermare il provvedimento reclamato. Con vittoria delle spese processuali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, CAP e IV come per legge”.
All'udienza del 13/5/2025, il Collegio, sentite le parti, le ha invitate a coltVAre ipotesi conciliative.
Alla successVA udienza, tenutasi a trattazione scritta in data 29/5/2025, il
Collegio, lette le note scritte depositate dalla sola parte reclamante che ha dato atto del fallimento di soluzioni conciliative, si è riservato per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito specificate.
Si rammenta, in punto di diritto, che a norma dell'art. 669 novies c.p.c., il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare di sequestro, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutVA, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
4 La competenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro spetta, dunque, esclusVAmente al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, che decide su apposito ricorso della parte interessata.
Il provvedimento impugnato nell'odierno giudizio è, pertanto, illegittimo non avendo il giudice dell'esecuzione alcuna competenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo emesso da altro giudice.
Ad abudantiam, si osserva che il provvedimento reclamato è errato ed illegittimo anche sotto altri profili.
Il ricorrente ha dato prova, dinanzi al giudice dell'esecuzione, di aver regolarmente avviato il procedimento notificatorio del decreto di sequestro nei confronti della sebbene all'udienza del 2/7/2024 non vi Controparte_1 fosse ancora la prova del perfezionamento della notifica. Pertanto, alcun problema di mancato rispetto del termine di efficacia di cui all'art. 675 c.p.c. poteva essere rilevato dal giudice dell'esecuzione, fermo restando la sua incompetenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro per le ragioni innanzi espresse.
Inconferente è il richiamo effettuato dal giudice dell'esecuzione all'art. 2915 c.c., che sancisce l'inopponibilità al creditore pignorante e ai creditori intervenuti del sequestro trascritto sul bene pignorato successVAmente al pignoramento, in quanto nel caso di specie il sequestro conservativo aveva ad oggetto, non il bene pignorato
(nel caso di specie l'imbarcazione di proprietà della ma le Controparte_1 somme ricavate dalla vendita del bene, sulla parte che sarebbe residuata dopo la integrale soddisfazione del creditore pignorante e che avrebbe dovuto essere restituita alla Trattasi nel caso di specie, dunque, della Controparte_1 richiesta di esecuzione di sequestro conservativo su di un credito della debitrice, regolarmente eseguita dal creditore sequestrante nelle forme del pignoramento presso terzi.
Per le stesse ragioni, errata è anche la decisione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'esecuzione del sequestro conservativo sulle somme ricavate dalla vendita esecutVA, perché il creditore sequestrante avrebbe dovuto intervenire nella procedura esecutVA ai sensi dell'art. 499 c.p.c., tenuto conto che le somme ricavate dalla vendita, una volta soddisfatti i creditori procedente e intervenuti, costituiscono un credito restitutorio della debitrice, che ben può essere oggetto di sequestro o di pignoramento presso terzi.
Le eccezioni formulate dalla parte resistente di nullità di tutti gli atti della controparte per mancata notifica del decreto di sequestro sono infondate, tenuto conto che l'unico legittimato a pronunciarsi sulla inefficacia del provvedimento di
5 sequestro è il giudice che ha messo quel provvedimento a seguito di apposita istanza della parte eventualmente interessata.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, il reclamo deve essere accolto e conseguentemente deve essere revocata l'ordinanza impugnata emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3/7/2024.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria espletata) e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto dell'attività difensVA in concreto svolta dalle parti, della natura della causa e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in composizione collegiale, definitVAmente pronunziando sulla causa come in narratVA, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie il reclamo e, per l'effetto,
• Revoca l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3/7/2024 nel procedimento RG 415/2024,
• Condanna la al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
174,00 per esborsi ed € 3.252,60 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IV e CPA come per legge dovute.
RN, 11/06/2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Simona Capurso
Il Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino
6