Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 359 del 2.02.2023 Oggetto: ricostruzione della carriera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Orlando Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 31.07.2020, -premesso Parte_1 di: essere docente con contratto a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente laureato della scuola media con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2007; avere sottoscritto, prima dell'immissione in ruolo, numerosi contratti a tempo determinato svolgendo attività di insegnamento pre-ruolo per complessivi otto anni scolastici- esponeva che con decreto n. 319 del
7.03.2009 l'amministrazione aveva provveduto a riscostruire la carriera giuridica ed economica, valutando complessivamente il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo in misura pari ad anni 6 e mesi 8 in luogo di quella effettiva, pari ad anni 8, mesi 2 e giorni 8 (successivamente precisata in anni 7, mesi 5 e giorni 19). Lamentava che l'errore in cui l'amministrazione era incorsa aveva determinato la mancata attribuzione del punteggio spettante nella compilazione delle graduatorie di istituto, la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL e, oltre alla
1
UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, chiedeva che fosse riconosciuto il diritto all'attribuzione di punti 6 nelle graduatorie di istituto, oltre al riconoscimento del diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, senza alcuna riduzione, e che fosse ordinato all'amministrazione di provvedere alla ricostruzione della carriera sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi pre-ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo, nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente dovuti per legge. Chiedeva anche il risarcimento del danno per l'illegittimo uso dei contratti a termine, domanda cui rinunciava in corso di giudizio, con note depositate il 31.01.2023.
Il si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della domanda e la prescrizione dei CP_1
crediti; concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso, compensando le spese.
Dopo aver richiamato il principio comunitario di non discriminazione di cui alla Clausola 4 della
Direttiva 1999/70/CE e la normativa specifica prevista per i docenti agli artt. 485 e 489 D.lgs. n.
297/1994, affermava che la differenza di trattamento tra il servizio prestato dal personale docente a tempo determinato e quello del personale a tempo indeterminato ai fini dell'anzianità era coerente con il predetto principio. Esaminata la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. del
20.09.2018), e della Corte di cassazione (n. 31149/2019), il Tribunale riteneva che l'applicazione del beneficio previsto per i docenti a termine dall'art. 489 D.Lgs. n.297/1994 (che attribuisce, con una fictio iuris, il servizio di un intero anno scolastico per i periodi di effettivo insegnamento pari almeno a 180 giorni), costituisce ragione oggettiva idonea e sufficiente a giustificare la diversità di trattamento con il personale a tempo determinato. Il Tribunale riteneva, inoltre, non condivisibile il fatto che, nella sentenza n. 31149/2019, la Suprema Corte avesse richiesto una comparazione in concreto, che, tuttavia, non era necessaria per la Corte di Giustizia, la quale, nella sentenza Motter, aveva già ritenuto giustificata per ragioni oggettive la differenza di trattamento scaturente dall'art. 485 cit.
2 Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale aveva fatto erronea applicazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei sanciti nelle sentenze richiamate e delle norme di legge (artt. 485, 489 d.lgs. n.297/1994; art. 11
l.n.124/1999), laddove, secondo la Suprema Corte (n. 31149/2019), la discriminazione si sarebbe dovuta verificare utilizzando un criterio empirico, valido nel caso in cui l'effettivo servizio prestato a tempo determinato fosse quantitativamente superiore a quello computato dall'Amministrazione;
2) il Tribunale aveva errato a compensare le spese di giudizio che, in esito all'accoglimento dell'appello, dovevano seguire la soccombenza. Ha chiesto quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, con esclusione della domanda relative all'attribuzione di punti 6 nella graduatoria di istituto, che non veniva reiterata, e di quella relativa al risarcimento del danno da abusivo ricorso al contratto a termine, già rinunciata nel corso del giudizio di primo grado.
Il si è costituito eccependo l'infondatezza dell'appello, ribadendo la correttezza del proprio CP_1 operato e reiterando l'eccezione di prescrizione. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.04.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto che non risultano riproposte, nel presente giudizio di appello, la domanda relativa all'attribuzione di punti 6 nella graduatoria di istituto che deve, pertanto, intendersi rinuncia, e quella relativa al risarcimento del danno per abusivo ricorso al contratto a termine, cui l'appellante ha già rinunciato nel corso del primo grado di giudizio.
Tanto premesso l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve evidenziarsi che questa Corte si è già pronunciata sulla questione relativa al computo del servizio pre-ruolo con orientamento cui si intende dare continuità nella presente decisione.
In particolare, appare utile ricostruire le coordinate normative.
Per il periodo successivo all'immissione in ruolo dell'insegnante l'art. 485 D.lgs. n.297/1994 prevede al comma 1 “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive
a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
3 L'art. 489 dello stesso D.lgs. stabilisce che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
L'art.11 comma 14 l.n. 124/1999 dispone che "l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
L'appellante lamenta che, per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
L'invocato principio di non discriminazione è sancito dalla Clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, n. 1999/70/CE, la quale stabilisce, ai punti 1 e 4, che “
1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Esso non presuppone l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, ma si applica anche a quelli legittimi (v. Cass. n. 22554/2016, punti nn. 133-4 della motivazione); pertanto può riguardare ogni tipo di contratto a tempo determinato nel settore scolastico. Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della Clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto periodi di servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva giustificativa della disparità stipendiale (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da
C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
Siffatti approdi della giurisprudenza della Corte europea non sono stati smentiti dalla sentenza del
20.9.2018 (nella causa C-466/17), richiamata nella decisione qui impugnata. Con la cd. sentenza
Motter, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia Europea ha
4 statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Anche in altre decisioni la Corte di Giustizia ha chiarito che la Clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore a tempo determinato abbia successivamente acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. In particolare detta Clausola non può costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva, poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga comunque fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36. V. anche Cass. n.10650/2021).
Tanto premesso, la rilevanza, ai fini della parità di trattamento, di ogni tipo di contratto a termine è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione laddove, richiamando l'art. 4 comma 3 l.n.
124/1999, ha affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. 14.1. Nè la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto
34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 34546/2019).
E invero, gli obblighi di partecipazione alle attività degli organi scolastici collegiali gravano anche sui docenti a tempo determinato nei periodi di occupazione;
la circostanza che alcuni obblighi formativi siano legati all'assunzione in ruolo non esclude che la formazione avvenga anche per i docenti supplenti in maniera indiretta, attraverso la partecipazione alle medesime attività dei docenti di ruolo. Inoltre, non può validamente sostenersi che la più ridotta prestazione lavorativa comporti un minor arricchimento professionale rispetto al personale di ruolo, perché non vi sono dati e fatti oggettivi che inducano a ritenere che, a parità di durata, di effettività e di mansioni, l'esperienza di
5 insegnamento del lavoratore precario su organico di fatto presenti minori potenzialità professionalizzanti o minor valore prestazionale rispetto a quella del docente a tempo indeterminato.
Né può ravvisarsi una disparità di trattamento al contrario, ossia a scapito del personale a tempo indeterminato, per il solo fatto che per i docenti a termine viene considerato un anno di servizio ove il servizio effettivo sia stato pari almeno a 180 giorni (o dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni) ai sensi dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, in quanto, come meglio si dirà innanzi in adesione alla pronuncia n. 31149/2019 della Cassazione, il raffronto va operato tra servizi effettivi, senza commistione di criteri disomogenei.
*
La Corte di Giustizia nella cd. sentenza Motter del 20.09.2018 ha affermato (al punto n.51) che: “non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” e ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità che, secondo il Governo Italiano, giustificherebbero la normativa che viene in rilievo nel procedimento principale;
al punto n. 49 della stessa sentenza la Corte Europea ha osservato che, nella prospettazione del Governo Italiano, la normativa interna “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
La decisione impugnata nel presente giudizio ha ritenuto che la sentenza avesse rimesso al giudice nazionale non una verifica delle situazioni di fatto, caso per caso, ma solo una verifica di “natura giuridica”, ossia sulla sussistenza di dati normativi che giustifichino la differenza di trattamento, e, in tale ottica, ha ravvisato la norma giustificativa nell'art. 489 D.lgs. n. 297/1994 e nell'art.11 l.n.
124/1999, sul presupposto che tali norme, non essendo state richiamate nel giudizio dinanzi alla Corte
Europea, non fossero state per tale ragione esaminate dalla medesima Corte. Tale impostazione
6 ermeneutica non risulta condivisibile, in quanto, pur dovendosi necessariamente considerate il quadro normativo interno nella sua completezza e complessità (e quindi anche includendo le disposizioni degli artt. 489 e 11 cit.), l'incidenza delle singole norme nazionali sull'attuazione del principio di non discriminazione non può che essere riscontrata e controllata in concreto, ponendo attenzione agli effetti che si esplicano nel momento attuativo.
Si ritiene, pertanto, che i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del
20.09.2018 (cd. Motter) debbano essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass. n.
31149/2019, i cui passi salienti, finalizzati anche ad evitare “discriminazioni alla rovescia”, qui di seguito si riportano: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir.
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente
a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".
I principi, così interpretati, sono quelli a cui questa Corte ritiene di dover fare riferimento nella presente decisione.
*
Dall'esame degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l'anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole, perché se, da un lato, la norma di cui all'art. 485 cit. è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l'art. 489 cit., in combinato disposto con l'art.11 l.n. 124/99, consente di equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche
7 l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all'art.489 cit.). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all'art. 489 cit. va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31149/2019, “
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass.
n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”.
*
Tanto precisato nel caso di specie, per come emerge dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione della carriera prodotti in atti, l'appellante ha prestato servizio pre-ruolo con contratto a tempo determinato presso scuole statali nell'arco temporale compreso dall'a.s. 1995/1996 sino all'a.s.
2006/2007 (considerato che a partire dall'1.09.2007 l'appellante è stata immesso in ruolo).
Tenendo conto dei periodi di servizio risultanti dai predetti documenti, e applicando i criteri indicati dalla Cassazione nella sentenza n. 31149/2019 (escludendo i periodi di intervallo tra l'uno e l'altro, i periodi estivi, e non applicando la cd. regola dell'equivalenza stabilita dall'art. 489 d.lgs. n.
297/1994), risulta che l'appellante ha prestato servizio con contratto a tempo determinato per 2.724 giornate, pari ad anni 7, mesi 5 e giorni 19.
Siffatto computo è stato effettuato dall'appellante nei conteggi elaborati già nel corso del giudizio di primo grado, riprodotti anche nel presente grado di giudizio, in relazione ai quali il MINISTERO appellato -pure invitato, con ordinanza resa all'udienza del 12.06.2024, a prendere posizione- non ha mosso alcuna contestazione o osservazione nel termine assegnatogli.
8 L'amministrazione, dunque, è tenuta a provvedere alla ricostruzione della carriera dall'appellante sulla base della valutazione della complessiva anzianità maturata nei servizi pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 5, giorni 19 (dall'a.s. 1995/1996 all'a.s. 2006/2007), con applicazione delle posizioni stipendiali progressive secondo i CCNL pro tempore vigenti.
In conseguenza di quanto sopra, deve riconoscersi il diritto alle differenze retributive derivanti anche dall'applicazione dei CCNL succedutisi nel tempo, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e, dunque, a decorrere dal quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 31.07.2020, con la maggiorazione degli interessi legali come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del e sono liquidate come in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.06.2023 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 359 del 2.02.2023 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
- in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di al riconoscimento, ai Parte_1 fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei periodi di servizio prestato pre- ruolo di anni 7, mesi 5, giorni 19, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
- per l'effetto, condanna il appellato ad attribuire all'appellante la posizione giuridica CP_1 ed economica prevista dalla normativa anche contrattuale, corrispondente all'anzianità di servizio maturata nei servizi pre-ruolo e in quelli di ruolo, nonché a corrispondere alla medesima parte appellante le conseguenti differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione, e, quindi, a decorrere dal quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo del 31.07.2020, con la maggiorazione degli interessi legali come per legge.
- condanna il appellato al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.109,00 per il primo grado e in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 11.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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