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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3772 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. BOCCUTI DANIELA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante chiedeva dichiararsi illegittima la richiesta di restituzione delle somme già percepite a titolo di indennità DS periodo
1/2008-4/2008, in quanto immotivato ed infondato.
Si costituiva l'CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto, sulla scorta della avvenuta cancellazione dagli elenchi con conseguente carenza sopravvenuta dei requisiti per beneficiare delle prestazioni e del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente dei requisiti necessari per accedere alle stesse, in primis l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
All'odierna udienza si decide.
***
E' opportuno richiamare quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto"
(Cass. 11.02.2016, n. 2739).
L'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per potere beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21702 del 2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' CP_2 ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
Nel caso di specie, risulta peraltro che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 962/2019 (depositata telematicamente da CP_1) ha dichiarato illegittima la cancellazione dagli elenchi. Risultano pertanto legittimamente richiesta la restituzione, considerato anche che la prescrizione non può dirsi maturata, per quanto detto sinora.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Le spese, in considerazione delle vicissitudini processuali, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, d.ssa Anna Caputo, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Castrovillari, 19/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. BOCCUTI DANIELA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante chiedeva dichiararsi illegittima la richiesta di restituzione delle somme già percepite a titolo di indennità DS periodo
1/2008-4/2008, in quanto immotivato ed infondato.
Si costituiva l'CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto, sulla scorta della avvenuta cancellazione dagli elenchi con conseguente carenza sopravvenuta dei requisiti per beneficiare delle prestazioni e del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente dei requisiti necessari per accedere alle stesse, in primis l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
All'odierna udienza si decide.
***
E' opportuno richiamare quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto"
(Cass. 11.02.2016, n. 2739).
L'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per potere beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21702 del 2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' CP_2 ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
Nel caso di specie, risulta peraltro che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 962/2019 (depositata telematicamente da CP_1) ha dichiarato illegittima la cancellazione dagli elenchi. Risultano pertanto legittimamente richiesta la restituzione, considerato anche che la prescrizione non può dirsi maturata, per quanto detto sinora.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Le spese, in considerazione delle vicissitudini processuali, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, d.ssa Anna Caputo, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Castrovillari, 19/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO