Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 28.5.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16704/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANCARLO CAPUANO e Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla Via Vittoria Colonna n.14 è elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. AGOSTINO DI FEO tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via
A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S..;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' ed ha contestato la nota datata 04/10/2023 con la quale l' le ha comunicato, CP_1 CP_2
a partire dall'1.1.2018 , l'iscrizione d'ufficio alla Gestione esercenti commerciali con correlativo obbligo contributivo .
La ricorrente ha esposto di rivestire la qualità di Socio Accomandatario della società con sede in Napoli alla Via Giustiniano n. 287, codice Controparte_3 fiscale , esercente attività con codice ISTAT , di laboratori radiografici P.IVA_1 P.IVA_2
e ,nello specifico, di ricerche ed indagini strumentali in campo cardiologico con convenzione
S.S.N. (cfr. visura camerale all. 5 prod. ricorrente ); che la società è dotata di un proprio organico ritenuto sufficiente per la gestione della organizzazione degli appuntamenti e della
parte amministrativa;
che in particolare , alle dipendenze della società è inquadrata una dipendente, SI.ra , con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_2 dipendente senza soluzione di continuità a far data dal 01/05/2013, con mansioni amministrative;
che non ha mai avuto una partecipazione personale all'attività aziendale commerciale, non avendo mai partecipato e non avendo mai svolto alcuna prestazione di lavoro per la gestione dell'ordinaria attività volta alla esecuzione di indagini strumentali in campo cardiologico con convenzione S.S.N o di qualsiasi altra attività lavorativa;
che la ricorrente non percepisce alcun compenso conseguente ad attività lavorativa ma, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi personali relative agli anni 2018, 2019, 2020 e
2021(cfr. doc. n. 10 fascicolo di parte ricorrente ) partecipa esclusivamente, in ragione della sua quota societaria, pari al 54%, alla distribuzione fra i soci degli utili realizzati dalla
Cardiovasdscular Center Sas nello svolgimento dell'attività d'impresa.
Dedotta ,da parte dell' , l'inosservanza degli oneri probatori ,ex art. 2697 c.c., in ordine CP_1 alle caratteristiche dell'attività di fatto prestata dalla ricorrente per la società suindicata , ha chiesto al Tribunale di provvedere nel seguente modo : CP_ a.- accertare e dichiarare la violazione da parte dell' dell'art. 2697 cpc per non aver provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere con la notifica del modello AC/DELIOC datato
04/10/2023 contenente il provvedimento di iscrizione d'ufficio della ricorrente SI.ra
CF. con decorrenza 01/01/2018 alla Gestione Parte_1 C.F._1 degli Esercenti attività Commerciali, CP_ b.- conseguentemente, dichiarata l'illegittimità e annullato il provvedimento di iscrizione
d'ufficio della ricorrente SI.ra CF. con Parte_1 C.F._1 decorrenza 01/01/2018 alla Gestione degli Esercenti attività Commerciali comunicato con il modello AC/DELIOC datato 04/10/2023 e notificato in data 16/10/2023, accertare e dichiarare che la ricorrente per gli anni a partire dal 01/01/2018 non è tenuta alla iscrizione nella Gestione Commercianti e, per l'effetto, dichiarare che la SI.ra CF. Parte_1
non è tenuta al versamento della contribuzione obbligatoria alla C.F._1
Gestione Commercianti con decorrenza dal 01/01/2018; CP_ c.- ordinare al convenuto di provvedere alla immediata cancellazione della SI.ra
CF. dalla Gestione Commercianti con effetti dal Parte_1 C.F._1
01/01/2018;
d.- in linea del tutto subordinata, rimettere l'opponente nei termini onde poter predisporre ogni necessaria difesa conseguente al comportamento processuale che sarà tenuto dal convenuto;
CP_ e.- condannare il convenuto al pagamento delle spese (contributo unificato) e competenze del presente giudizio, oltre spese forfetarie e oneri di legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario. 3
L si è costituito in giudizio e ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_1 rigetto . L , in particolare, ha ritenuto che le circostanza dell'essere la ricorrente priva CP_2 di altra attività lavorativa, per gli anni in considerazione , e l'essere socio accomandatario ed amministratore (cfr. visura camerale all.) della società “Cardio Vascular Center sas di
Vecchioni Alessandra” determinassero per la ricorrente l'iscrizione nella gestione commercianti . Ha quindi dedotto che a sostegno di tale conclusione deponevano le risultanze dei Modelli Unici dei redditi SP presentati per gli anni di imposta 2018, 2019,
2020 e 2021 ,nei quali la ricorrente dichiarava nel quadro RO che i redditi provenivano dalla prevalente attività lavorativa prestata all'interno della società.
Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio .
All'odierna udienza, espletata attività istruttoria con l'esame dell'unico testimone indicato da parte ricorrente, la causa è stata decisa , come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)La domanda è fondata e va accolta.
L ,infatti, non ha tenuto conto della successiva rettifica delle dichiarazioni fiscali CP_1 effettuate dalla ricorrente , mediante la presentazione delle Dichiarazioni SP integrative relative ai periodi di imposta 2018-2019-2020-2021, e dell'eliminazione delle precedenti dichiarazioni nella casella attestante l'occupazione prevalente.
Sul punto ,invero, deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà ma una dichiarazione di scienza emendabile e ritrattabile , con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso in sede di contenzioso a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da errore di fatto o di diritto (cfr. Cass. Sent. N.18895/2021 e n. 2991/2021 ).
In secondo luogo, l' non ha verificato la sussistenza , di fatto, dei presupposti per CP_1
l'iscrizione della ricorrente alla Gestione commercianti e cioè che la sua attività lavorativa in azienda, aldilà del ruolo societario rivestito , assumesse i caratteri della abitualità e della prevalenza .
Su tale circostanza di fatto parte ricorrente ha fornito la prova testimoniale , esaustiva e convincente, che il ruolo della in azienda fosse solo quello di socia di Parte_1 accomandataria contraddicendo i dati indiziari raccolti dall' con l'esame delle CP_1 dichiarazioni dei redditi degli anni in giudizio e della Visura camerale della società .
Dalle dichiarazioni della testimone , segretaria amministrativa del Centro dal Parte_2
2013 ,è emerso che ella, addetta alle prenotazioni, all'erogazione delle ricette, all'invio delle prescrizioni mediche all'ASL , non avesse alcun contatto con la sig.ra . Parte_1
La teste ha riferito di lavorare “dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e la 4
ricorrente non è mai presente in questi giorni ed in questi orari. Io prendo direttive
,quotidianamente , dal dott. che è il direttore sanitario del centro”; Persona_2
ADR: “So che la è la socia di maggioranza ma non posso essere più precisa”. Parte_1
La ,dunque , non era quotidianamente presente al lavoro né impartiva direttive Parte_1 alla dipendente amministrativa del Centro , che veniva invece gestita dal Direttore Sanitario, Per_ dr. .
3) In via generale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 45, perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci di una società in accomandita non è sufficiente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lettera c) dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960,
n. 1397).
La giurisprudenza di legittimità , con Sent. n. 23360 del 16/11/2016 ha affermato che perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, CP_4 atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., “I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n.
3240, l'assicurazione obbligatoria “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, 5
connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già espresso da questa corte (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835), secondo cui “ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n.
662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Conformi a questo orientamento sono state anche le successive pronunce ( Cass. Ord. del
24 aprile 2018, n. 10087 e sent. n. 2665/2021 ) con cui si è ribadito che :
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.
4)In coerente applicazione dei principi enunciati , deve accogliersi la domanda di parte ricorrente.
Ed invero, come sottolineato già innanzi , l' – anche a fronte del ricorso amministrativo CP_1 proposto dalla ricorrente - non ha assolto all'onere di accertare e provare la partecipazione personale della stessa al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza ed ha confermato l'iscrizione d'ufficio della alla Gestione Commercianti , con Parte_1 conseguente richiesta di versamento della contribuzione sulla base della sola qualità di socio accomandatario. L , dunque, ha disatteso anche la rettifica intervenuta , a CP_2 sanare il precedente errore materiale nelle dichiarazioni presentate dalla società
, nella casella in cui si dichiarava che l'attività svolta dalla SI.ra Controparte_3 costituiva la sua occupazione prevalente . Parte_1
Ne consegue che il dato indiziario messo in rilievo dall' , relativo alle circostanze che CP_1 la ricorrente è priva di altra attività lavorativa negli anni per cui è causa ed è socio accomandatario ed amministratore (cfr. visura camerale all.) della società “Cardio Vascular
Center sas di Vecchioni Alessandra” ,alla luce dell'accertamento condotto, non può legittimare l'iscrizione della stessa alla Gestione Commercianti. Il reddito dichiarato per l'attività svolta in favore della società , peraltro, risulta piuttosto contenuto e coerente con l'assenza di una vera e propria attività lavorativa all'interno della stessa , che , per il resto , ha una sola dipendente con compiti amministrativi e di gestione delle prenotazioni. La sola 6
qualità di socia accomandataria della ricorrente , dunque , non legittima l'iscrizione contestata .
Deve ,pertanto, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio di alla Gestione degli Esercenti attività Commerciali e per l'effetto , Parte_1 dichiararsi che la stessa, per gli anni a partire dal 01/01/2018 , non è tenuta alla iscrizione nella Gestione Commercianti ed al versamento della relativa contribuzione obbligatoria con decorrenza dal 01/01/2018.
5)La complessità e novità delle questioni sottese alla soluzione della controversia giustificano la parziale compensazione delle spese del giudizio, in ragione del 50% , che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato l'adozione del termine di 60 gg per la redazione della sentenza .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie il ricorso e , accertata l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio di alla Gestione degli Esercenti attività Commerciali, dichiara che la Parte_1 stessa, per gli anni a partire dal 01/01/2018 ,non è tenuta alla iscrizione nella Gestione
Commercianti e, per l'effetto, non è tenuta al versamento della relativa contribuzione obbligatoria con decorrenza dal 01/01/2018;
b)Compensa le spese del giudizio per il 50% e condanna l' alla rifusione della restante CP_1 metà liquidate in complessivi € 2319,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) Fissa il termine di 60gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 28.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo