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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 21/06/2021, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 00476/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per EN, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del -OMISSIS-, con il quale si esclude il ricorrente dal concorso straordinario per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con D.D.G. n. 510/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per EN - -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, pur nei limiti della sommaria delibazione tipica della sede cautelare, non paiono allo stato sussistere sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;
Ritenuto che il computo dei periodi lavorati con contratto di collaborazione coordinata continuativa, nell’ambito del progetto elaborato -OMISSIS-, e in particolare l’equiparazione degli stessi al servizio utilmente prestato, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, D.L. n. 134 del 2009, appaiono preclusi, in quanto gli effetti favorevoli di tali disposizioni, invocate dal ricorrente al fine di poter dimostrare il possesso dei requisiti d’accesso alla procedura, si sono esauriti con la conclusione dell’anno scolastico -OMISSIS-, come stabilito dall’art. 9, comma 21- bis , D.L. n. 70 del 2011 (comma aggiunto, in sede di conversione, dall'articolo 1, L. n. 106 del 2011, n. 106: “ le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico -OMISSIS-, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente ”);
Ritenuto pertanto di respingere l’istanza cautelare e di rinviare la trattazione del merito all’udienza del 22 settembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima):
a) respinge la suindicata domanda cautelare;
b) fissa, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 22 settembre 2021;
c) compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.