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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 10037202500032010000 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava ricorso presso questa Corte impugnando, per le ragioni ivi esposte, l'avviso di presa in carico in epigrafe indicato, notificatogli il 10/04/2025: l'AdER e il Comune di Castellabate (SA) si costituivano allegando controdeduzioni e documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, per quanto il ricorrente risulti essere deceduto 17.10.2025, il ricorso de quo appare inammissibile per violazione dell'art. 19, D. L.vo 546/1992, in quanto l'atto impugnato ha natura meramente informativa, risolvendosi in una comunicazione che avvisa il contribuente dell'affidamento del debito all'agente di riscossione, priva di forza cogente immediata.
Il giudizio non può, invece, essere dichiarato interrotto giacché, ex art. 40, co. 2, D. L.vo 546/1992, la morte della parte deve essere dichiarata dal difensore della stessa: nella circostanza, invece, il decesso risulta comunicato e documentato dal Comune costituito.
Ne deriva che il ricorso, come già anticipato, è da ritenersi inammissibile.
Le argomentazioni de quibus giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 10037202500032010000 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava ricorso presso questa Corte impugnando, per le ragioni ivi esposte, l'avviso di presa in carico in epigrafe indicato, notificatogli il 10/04/2025: l'AdER e il Comune di Castellabate (SA) si costituivano allegando controdeduzioni e documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, per quanto il ricorrente risulti essere deceduto 17.10.2025, il ricorso de quo appare inammissibile per violazione dell'art. 19, D. L.vo 546/1992, in quanto l'atto impugnato ha natura meramente informativa, risolvendosi in una comunicazione che avvisa il contribuente dell'affidamento del debito all'agente di riscossione, priva di forza cogente immediata.
Il giudizio non può, invece, essere dichiarato interrotto giacché, ex art. 40, co. 2, D. L.vo 546/1992, la morte della parte deve essere dichiarata dal difensore della stessa: nella circostanza, invece, il decesso risulta comunicato e documentato dal Comune costituito.
Ne deriva che il ricorso, come già anticipato, è da ritenersi inammissibile.
Le argomentazioni de quibus giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.