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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3756/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VALLE ANGELO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo in conto capitale o della rendita da invalidità permanente spettante, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38/2000, in seguito all'accertamento della menomazione all'integrità psico-fisica da determinarsi nel grado di invalidità pari al 12% in altra misura che verrà accertata in corso di causa e cagionata dalla malattia professionale diagnosticata (spondilodiscoartrosi diffusa con ernia discale L5-S1) sia da attribuire a causa unica e diretta dell'attività lavorativa svolta
(operaio edile), denunciata in data 30.09.2021 e rigettata dall' con provvedimento CP_1 amministrativo del 12.01.2022 e del 8.11.2022 , con conseguente condanna dell' CP_1 convenuto alla corresponsione del correlativo importo.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere l'attività lavorativa di operaio edile dal 1979 sino al 2019 (cfr. estratto contributivo).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi - e - (cfr. verbali di udienza del Testimone_1 Testimone_2
8.11.2024 e del 18.2.2025).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro espletamento) svolte dal ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, quanto alla percentuale dell'invalidità, il consulente nominato, dott.
, previo esame della documentazione medica in atti, esame anamnestico ed Persona_1 accurata visita di parte ricorrente, ha accertato che il ricorrente sig. è affetto Parte_1 da: “spondiloartrosi lombare, conseguente con sufficiente probabilità con l'attività lavorativa svolta di operaio edile ed è valutabile come danno biologico nella misura dell'otto per cento (codice 213 della tabella delle menomazioni) con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale del 24.09.21.”
Il CTU ha quindi acclarato che: “L'esame clinico obiettivo ha confermato l'interessamento spondiloartrorico a carico del rachide lombare con una limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione, di inclinazione laterale e di rotazione del tronco.
L'attività lavorativa che può determinare con sufficiente probabilità una discopatia a livello lombare è la movimentazione manuale di carichi che certamente nel caso in esame si è realizzata anche in considerazione che i due terzi dei movimenti del tronco avvengono a carico del distretto lombare.
Infatti, l'attività di operaio nel settore edile è fisiologicamente caratterizzata dalla movimentazione manuale di carichi oltre all'assunzione di posizioni incongrue.
Lo scrivente, pertanto ritiene che, con sufficiente probabilità, l'attività svolta dal ricorrente di operaio edile abbia determinato la patologia spondiloartrosica a carico del tratto lombare.”
In sostanza il perito ha accertato che i postumi attualmente prodotti - meglio specificati nella relazione in atti per i quali sono analiticamente precisati sia i codici che le percentuali assegnate - sono eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa svolta per etiologia, patogenesi, fisiopatologia e caratteri medico-legali.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, avuto riguardo altresì alle contestazioni dell' espresse nelle note conclusive in termini generici. CP_1
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 8% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa (24.09.2021).
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€ 5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 8%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 24.09.2021 da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. VALLE
ANGELO, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3756/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VALLE ANGELO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo in conto capitale o della rendita da invalidità permanente spettante, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38/2000, in seguito all'accertamento della menomazione all'integrità psico-fisica da determinarsi nel grado di invalidità pari al 12% in altra misura che verrà accertata in corso di causa e cagionata dalla malattia professionale diagnosticata (spondilodiscoartrosi diffusa con ernia discale L5-S1) sia da attribuire a causa unica e diretta dell'attività lavorativa svolta
(operaio edile), denunciata in data 30.09.2021 e rigettata dall' con provvedimento CP_1 amministrativo del 12.01.2022 e del 8.11.2022 , con conseguente condanna dell' CP_1 convenuto alla corresponsione del correlativo importo.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere l'attività lavorativa di operaio edile dal 1979 sino al 2019 (cfr. estratto contributivo).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi - e - (cfr. verbali di udienza del Testimone_1 Testimone_2
8.11.2024 e del 18.2.2025).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro espletamento) svolte dal ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, quanto alla percentuale dell'invalidità, il consulente nominato, dott.
, previo esame della documentazione medica in atti, esame anamnestico ed Persona_1 accurata visita di parte ricorrente, ha accertato che il ricorrente sig. è affetto Parte_1 da: “spondiloartrosi lombare, conseguente con sufficiente probabilità con l'attività lavorativa svolta di operaio edile ed è valutabile come danno biologico nella misura dell'otto per cento (codice 213 della tabella delle menomazioni) con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale del 24.09.21.”
Il CTU ha quindi acclarato che: “L'esame clinico obiettivo ha confermato l'interessamento spondiloartrorico a carico del rachide lombare con una limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione, di inclinazione laterale e di rotazione del tronco.
L'attività lavorativa che può determinare con sufficiente probabilità una discopatia a livello lombare è la movimentazione manuale di carichi che certamente nel caso in esame si è realizzata anche in considerazione che i due terzi dei movimenti del tronco avvengono a carico del distretto lombare.
Infatti, l'attività di operaio nel settore edile è fisiologicamente caratterizzata dalla movimentazione manuale di carichi oltre all'assunzione di posizioni incongrue.
Lo scrivente, pertanto ritiene che, con sufficiente probabilità, l'attività svolta dal ricorrente di operaio edile abbia determinato la patologia spondiloartrosica a carico del tratto lombare.”
In sostanza il perito ha accertato che i postumi attualmente prodotti - meglio specificati nella relazione in atti per i quali sono analiticamente precisati sia i codici che le percentuali assegnate - sono eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa svolta per etiologia, patogenesi, fisiopatologia e caratteri medico-legali.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, avuto riguardo altresì alle contestazioni dell' espresse nelle note conclusive in termini generici. CP_1
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 8% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa (24.09.2021).
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€ 5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 8%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 24.09.2021 da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. VALLE
ANGELO, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro