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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18061 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 9946/2017 del R.G., pendente tra
, in proprio e quale erede di , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
SACCONE LUCA,
ATTORE
E
, con l'Avv. PELLICCIARI CLAUDIO, Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c., al convenuto, o in subordine agli istituti di credito specificamente individuati, l'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati o cointestati al convenuto, relativi al periodo 2003 – 2013, al fine di verificare: a. il versamento degli importi prelevati dai rapporti bancari intestati ai de cuius;
b. l'origine
Pagina 1 di 22 della provvista utilizzata dal convenuto per l'acquisto (somme versate in contanti e rate del mutuo) dei cespiti immobiliari (appartamenti in Roma ed in Terracina) e la riconducibilità
o meno della predetta provvista al reddito lavorativo del convenuto e dei suoi familiari.
Nel merito,
1. dichiarare aperte le successioni ai de cuius , deceduto in data Persona_2
20.03.2013 e , deceduta nel mese novembre 2014; Persona_1
2. accertare e dichiarare che eredi legittimari del Sig. erano la coniuge Persona_2 superstite ed i figli e;
Persona_1 Controparte_1 CP_2
3. accertare e dichiarare che il patrimonio del de cuius al momento del Persona_2 decesso, era costituito dalla somma contante di euro 7.921,50, pari al 50% del saldo attivo dei conti correnti n. 83190447 e c/c 1000/11627 (già CP_3 Controparte_4
0000/6317150), (saldo complessivo euro 15.843,00); nonché dall'appartamento sito in
Roma Via Pelagio I° n. 13, int. 14;
4. procedere alla riunione fittizia nel patrimonio del de cuius, anche delle somme da questo donate (donazione realizzata mediante consegna diretta degli importi e mediante
l'autorizzazione al prelevamento delle somme dal c/c 83190447 ; dal conto CP_5
1000/11627 AN AO;
dal conto 6317150 AN AO, con esonero da ogni rendicontazione del loro utilizzo) al figlio Sig. e pari complessivamente alla somma di Controparte_1 euro 78.000,00, ovvero a quella maggiore e/o minore, ritenuta equa e di giustizia alla luce degli esiti dell'attività istruttoria;
5. In subordine, ricomprendere nell'asse ereditario del de cuius anche i Persona_2 beni ed i valori mobiliari ricostruiti dai CCTTUU in sede di consulenza tecnica suppletiva;
6. Accertare e dichiarare la inammissibilità per tardività, dell'avversa domanda avente ad oggetto la quantificazione del diritto di abitazione della coniuge superstite e la detrazione del valore del predetto diritto, dalla quota di riserva alla stessa spettante;
in subordine dichiararne l'infondatezza.
7. In subordine, dichiarare irrilevante il predetto valore ai fini dell'accertamento della lesione della quota di riserva e della quantificazione dell'importo dovuto ai fini della reintegra, in quanto inferiore e quindi interamente ricompreso nella quota disponibile, con conseguente diritto della coniuge all'integrale quota di riserva prevista dalla legge;
8. dichiarare l'intervenuta lesione della quota di riserva spettante agli eredi Persona_1
(1/4) e del figlio (1/4);
[...] Controparte_6
Pagina 2 di 22
9. accertare e dichiarare che il patrimonio della de cuius al momento Persona_1
del decesso di quest'ultima, comprendeva la quota di legittima ad essa spettante nella successione al proprio coniuge;
nonché le somme dalla stessa donate (donazione realizzata mediante dazione diretta e mediante l'autorizzazione al prelevamento delle somme dal c/c
83190447 ; dal conto 1000/11627 AN AO;
dal conto 6317150 AN AO, CP_5
con esonero da ogni rendicontazione del Loro utilizzo) al figlio ed Controparte_1
oggetto dell'odierna domanda di collazione ex art. 737 c.c., pari alla somma in precedenza analiticamente specificata, ovvero quella maggiore e/o minore ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'istruttoria; nonchè le somme presenti sui conti medesimi alla data del decesso della stessa;
10. in subordine, ricomprendere nell'asse ereditario della de cuius , i Persona_1 beni, le somme ed i valori mobiliari ricostruiti dai CCTTUU in sede di consulenza tecnica suppletiva;
11. per l'effetto, in accoglimento della domanda di riduzione esercitata dal Sig. CP_6
in relazione alla propria quota di riserva ed in relazione al 50% della quota di
[...]
riserva spettante alla propria genitrice;
nonché in accoglimento delle domande di collazione nel patrimonio dei de cuius, nonché di divisione dell'eredità di Persona_1
, condannare il convenuto a corrispondere all'attore i seguenti importi:
[...]
- euro 131.854,63 a titolo di reintegra della quota di riserva, nella successione paterna;
ovvero la differente somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- euro 104.927,32 a titolo di quota ereditaria (pari al 50%) nella successione alla propria genitrice, comprensiva delle somme ricondotte nel patrimonio della stessa;
ovvero la differente somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
Il tutto con rivalutazione annuale dalla data di apertura della successione e maggiorazione di interessi moratori (articolo 1284, comma 4 c.c.; ordinanza 3.1.2023, n. 61 Suprema
Corte di Cassazione), sulle somme rivalutate di anno in anno.
Con vittoria di spese e del compenso professionale per la presente procedura.”
Per parte convenuta: «Ribadita l'eccezione di nullità dell'elaborato reso a supplemento dell'indagine tecnica per difetto di coerenza del medesimo ai quesiti ed alla normativa in materia, avendo l'Ausiliario rappresentato fatti principali diversi da quelli dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, nonché per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo, la Difesa del convenuto precisa le proprie conclusioni
Pagina 3 di 22 come segue, chiedendo al Tribunale:
In linea principale rigettarsi le domande formulate da parte attrice nell'atto introduttivo e nelle successive integrazioni tanto nel merito quanto in via istruttoria, perché infondate in fatto ed errate in diritto per le ragioni tutte già reiteratamente esposte;
In linea subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle avverse istanze, circoscriversi l'asse relitto in assenza di donatum dal Sig. Persona_2
esclusivamente: a) all'immobile sito in Roma a Via Pelagio I n° 13 per un controvalore di euro 277.254,02; b) alle giacenze sui conti correnti bancari al momento dell'apertura della successione: limitando dunque soltanto a tali cespiti il concorso dell'attore per la quota di propria spettanza sul patrimonio ereditario;
In via istruttoria
Previa restituzione della causa sul ruolo, disporsi la rinnovazione della CTU al fine di emendarne le criticità riscontrate ed eccepite dal convenuto, nonché – revocata
l'Ordinanza di rigetto - espletarsi l'istruttoria richiesta con le memorie ex art. 183,6° co,
2°e 3° termine c.p.c. in atti, sia in prova diretta che contraria.
Rigettare comunque integralmente le avverse istanze istruttorie, anche sulla scorta delle argomentazioni svolte nella memoria ex art. 183 c.p.c., 6° co., 3° termine depositata in data
30/10/2017.
In ogni caso
Vinte le spese di lite, comprese quelle di CTU.
La Difesa di parte convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali ulteriori domande nuove formulande ex adverso ed insiste per lo stralcio di quelle che hanno già determinato le indebite mutationes libelli, censurate anche nelle pregresse difese finali (ad es., memoria di replica di parte convenuta del 6/4/2021).
Chiede infine che la causa venga introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle nuove comparse conclusionali e repliche».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti oggetto di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto due distinte successioni.
Pagina 4 di 22 La prima è la successione di , deceduto in data 20.03.2013, il quale Persona_2
lasciava la coniuge e due figli, e Persona_1 Controparte_1 CP_6
; tale successione era parzialmente regolata da testamento olografo, datato
[...]
14.03.2006 e pubblicato in data 22.05.2013, con il quale il de cuius lasciava l'unico immobile ereditario, sito in via Pelagio I n. 13, interno 14 (compresi i beni mobili e l'arredamento ivi contenuti) al proprio figlio , a titolo di legato in conto di CP_1
legittima. Nulla si diceva in relazione al residuo patrimonio mobiliare, rispetto al quale si apriva quindi la successione legittima della coniuge e dei due figli.
La seconda è la successione di deceduta nel novembre 2014, non Persona_1 regolata in via testamentaria, e con chiamati i due figli in virtù di successione legittima. ha pertanto agito in riduzione –sia in proprio, sia qualità di erede della Controparte_6 sig.ra in relazione alla successione paterna, chiedendo la riduzione delle Persona_3
disposizioni testamentarie a favore di , in quanto lesive delle quote di Controparte_1
riserva spettanti per legge alla coniuge superstite e all'altro figlio, con conseguente reintegra nelle quote di legittima e condanna del fratello convenuto alla corresponsione di euro
131.854,63 (somma così modificata a seguito dell'espletamento di CTU in sede di precisazione delle conclusioni) o, comunque, alla somma ritenuta di giustizia. Ha sostenuto l'evidenza della lesione, dal momento che l'intero patrimonio immobiliare era stato devoluto soltanto al fratello, mentre i residui beni mobili (saldo attivo residuo di due conti correnti cointestati con la moglie - n. 83190447 e c/c CP_3 CP_4 Controparte_4
1000/11627, già 0000/6317150), che dovevano essere divisi per la quota di 1/3 fra i tre eredi legittimi, era pari ad € 7.921,50 e quindi assolutamente insufficiente a soddisfare la quota di riserva prevista dalla legge;
peraltro, l'attore ha dedotto l'esistenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius nei confronti del figlio , avvenute sia in via diretta (prelievi allo CP_1
sportello) che in via indiretta (prelievi bancomat), tramite prelevamenti sui conti correnti cointestati ai genitori rispetto ai quali il convenuto aveva specifica delega ad operare.
Rispetto alla successione materna, l'attore ha invece chiesto, previa reintegra della quota di legittima a lei spettante nella successione del marito, e previa collazione delle donazioni già specificate (per la sua quota di spettanza e cioè nella misura del 50%), la divisione dell'asse ereditario, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere la somma di euro
104.927,32 a titolo di quota ereditaria (pari al 50%) nella successione materna, comprensiva delle somme ricondotte nel patrimonio della stessa.
Pagina 5 di 22 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Nello specifico ha contestato sia il valore dell'immobile così come ricostruito da controparte, deducendo di aver svolto nel 2015 lavori di ristrutturazione nell'immobile che ne avrebbero incrementato il valore, sia l'esistenza di donazioni in forma diretta e indiretta da parte dei genitori, sostenendo come, pur in presenza di specifica delega ad operare sui conti dei genitori, non avrebbe mai effettuato prelevamenti su di essi e come in ogni caso tali operazioni fossero funzionali a soddisfare le esigenze di vita di questi ultimi;
ha, inoltre, eccepito l'impossibilità per l'attore di esperire l'azione di riduzione quale erede della madre, poiché ella avrebbe prestato acquiescenza al legato testamentario in suo favore e quindi rinunciato ai suoi diritti di legittimaria. Ha chiesto, pertanto, in primis il rigetto delle avverse istanze e, in via subordinata, la determinazione del relictum, senza donatum, sulla base esclusivamente dell'immobile oggetto di legato, da valutarsi nella misura di euro
326.700,00 (modificata, in sede di precisazione delle conclusioni, in € 277.254,02, previa deduzione del diritto di abitazione della madre ex art. 540 c.c.), e del saldo dei conti correnti richiamati da parte attrice (pari complessivamente ad € 15.843,00).
La causa veniva istruita, dapprima, mediante CTU contabile per ricostruire i movimenti bancari, e, poi, CTU estimativa, per la individuazione e valutazione dell'asse ereditario, nonché per la determinazione del valore delle rispettive quote.
All'esito, trattenuta una prima volta in decisione, la causa veniva rimessa in istruttoria, per lo svolgimento di un supplemento di CTU, essendo necessario valutare, ai fini della reintegra, l'immobile non all'attualità, ma alla data di apertura della successione, e mancando, peraltro, una valutazione complessiva dell'asse ereditario con la determinazione del valore delle rispettive quote anche in relazione alla successione materna;
forniti chiarimenti dal CTU sull'integrazione richiesta dal Giudice, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Diritto.
1. Sulle eccezioni preliminari delle parti.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto rispetto alla citazione avversaria, asseritamente in contrasto con l'art. 163, comma 5 c.p.c., poiché priva dell'indicazione specifica “dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”. È pacifico, difatti, che tale requisito non è richiesto
Pagina 6 di 22 a pena di nullità, e che l'attore non incorre in alcuna decadenza, ben potendo successivamente formulare istanze istruttorie e depositare documenti fino allo spirare dei termini previsti dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Infondata è anche l'eccezione formulata da parte convenuta circa l'asserita mutatio libelli effettuata da controparte. Nello specifico, sostiene che parte attrice Controparte_1
avrebbe mutato il contenuto della propria domanda più volte nel corso del processo, e, in particolare, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nonché in sede di scritti conclusionali. Tale affermazione non risulta rispondente al vero: infatti, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice si è limitata a specificare i numeri dei conti correnti dai quali sarebbero pervenute le donazioni in favore del convenuto, ma senza alcuna modifica né delle somme (se non in diminuzione) né delle modalità con cui le stesse erano state effettuate;
peraltro, i conti correnti erano già indicati nella parte narrativa della citazione. Quanto alle conclusioni modificate in sede di scritti conclusionali, si rileva che con riguardo alle eccezioni relative al diritto di abitazione della madre, si tratta di eccezioni connesse alla riformulazione dei quesiti al CTU su richiesta di parte convenuta e già esplicitate in sede di conferimento dell'incarico; con riguardo alle somme modificate, si tratta di somme inferiori a quelle richieste in sede di citazione e quindi in esse ricomprese e, in ogni caso, connesse agli esiti della CTU;
con riguardo, infine, alla richiesta di computo dei beni mobili così come individuati dalla CTU, sia in relazione alla domanda di riduzione che a quella di divisione, essa non può considerarsi domanda nuova, perché già implicita nella richiesta di riunione fittizia del relictum e di ricostruzione dell'intero asse ereditario ai fini della divisione del patrimonio ereditario materno (con la precisazione, tuttavia, come si vedrà meglio infra, della contraddittorietà di tali domande rispetto alle deduzioni che ne sono poste a fondamento, quantomeno per quanto concerne la natura dei prelievi).
Da ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza della richiesta formulata da parte attrice, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di eliminazione delle espressioni offensive contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di controparte. L'art. 89 c.p.c. postula, difatti, l'utilizzo di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere (cfr., sul punto, Cass.
n. 9483/2022 e n. 6038/2013); peraltro, la valutazione circa l'offensività dell'espressione deve tener conto anche dell'oggetto del processo che, in determinate ipotesi, giustifica la presenza, negli atti di parte, di un giudizio anche personale sulla condotta dell'avversario
(Cass. civ. n. 2962/1981). Nel caso di specie, anche in ragione della materia del contendere
Pagina 7 di 22 e dei rapporti tra le parti, non si ravvisa nelle espressioni utilizzate da , Controparte_1
seppur inconferenti, un giudizio morale di carattere offensivo e del tutto avulso dall'oggetto del giudizio.
2. Apertura della successione di . Persona_2
Devono essere trattate con precedenza le questioni relative alla successione del padre delle parti, in quanto apertasi per prima e, quindi, cronologicamente, ma anche logicamente e giuridicamente, preliminare alla successione della madre;
invero, il patrimonio di quest'ultima è costituito, per buona parte, dalla quota a lei spettante nella successione del marito, anche a seguito di eventuale reintegra, e sulla cui individuazione e consistenza influisce quindi l'esito delle domande proposte dall'attore su questa prima successione.
Quanto all'individuazione dei chiamati alla successione del sig. è pacifico che la CP_1 successione non sia regolata esclusivamente in via testamentaria, atteso che il testamento olografo, pubblicato il 22.5.2013, per Notaio dr , Rep. n. 11708 – Racc. Persona_4
n. 7409 non disponeva dell'intero patrimonio, non essendovi ricompresi i saldi dei conti correnti intestati anche al de cuius.
Pertanto, essendosi aperta anche la successione legittima per la parte non regolata dal testamento, chiamati all'eredità risultano essere sia la coniuge sia i due figli, i quali rivestono altresì la posizione di legittimari ex artt. 536 e 542 c.c., potendo pertanto agire per la reintegra della quota di riserva ad essi riservata dalla legge.
Ed invero, l'attore esperisce in questa sede l'azione di riduzione sia in proprio sia in qualità di erede della sig. . Persona_1
Incidentalmente, si rammenta, peraltro, che, trattandosi di coeredi, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 564 comma 1 c.c., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo;
peraltro, l'aver agito per ottenere la reintegrazione della quota di riserva del padre configura di per sé un atto di accettazione tacita dell'eredità di quest'ultimo ex art. 476 c.c..
Con specifico riferimento alla posizione della coniuge, deve essere disattesa l'eccezione del convenuto, secondo cui la sig.ra (e conseguentemente il fratello in qualità di Persona_1
erede) non potrebbe agire in riduzione, avendo prestato acquiescenza, prima del suo decesso, alle disposizioni testamentarie del marito, con ciò implicitamente rinunciando ai propri diritti successori e, in particolare, all'azione di riduzione ex art. 553 c.c..
Pagina 8 di 22 A riprova di tali affermazioni, ha prodotto in sede di memoria ex art. 183 Controparte_1
comma 6 n. 2 c.p.c. le copie di lettere manoscritte dalla madre di cui ha offerto la produzione anche in originale.
In disparte la questione circa la tardività della produzione delle lettere in originale, non ammesse dal G.I., si osserva che, in ogni caso, nelle stesse (peraltro spesso non datate, e non sottoscritte) non si ravvisa alcun elemento da cui desumersi acquiescenza alle volontà testamentarie del marito, circostanza del resto cronologicamente impossibile dal momento che le poche lettere datate riportano una data anteriore al decesso di quest'ultimo (2002-
2007-2008). Ne consegue, che, anche laddove esse contenessero una rinuncia ai propri diritti successori, si tratterebbe di una rinuncia preventiva, come tale vietata ai sensi dell'art. 557 comma 2 c.c., nonché dell'art. 458 c.c.. Inoltre, la maggior parte della produzione documentale risulta del tutto inconferente (si veda doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in cui viene manifestata dalla sig.ra la volontà di lasciare Persona_1
taluni beni mobili alla nuora o doc. 3, in cui dichiara, unitamente al marito, Tes_1 che il figlio aveva partecipato insieme a loro a tutte le spese per consumi di acqua, CP_1
luce e gas nonché alle spese alimentari).
Ne consegue che la sig.ra ha diritto a partecipare alla successione di Persona_1
, quale erede legittimaria, e che il diritto di agire in riduzione ben può Persona_2 essere esercitato dal figlio iure hereditario, trattandosi di una situazione Controparte_6
giuridica soggettiva di natura patrimoniale, sia pure ad iniziativa processuale, che cade certamente in successione in favore degli eredi del legittimario (cfr. art. 557 c.c.).
3. Individuazione delle quote di riserva nella successione di . Persona_2
Una volta accertata la qualità di eredi legittimari di e , Persona_1 Controparte_6 occorre verificare l'esistenza di una lesione della quota di legittima riservata all'attore, che andrà fatta tenendo conto del valore dell'asse, come calcolato in base ai criteri dettati dall'art. 556 c.c., all'epoca dell'apertura della successione.
Per individuarre quali siano le quote di riserva (e, conseguentemente, la disponibile) spettanti per legge ai legittimari, occorre fare riferimento all'art. 542, secondo comma, c.c., trattandosi di successione cui concorrono il coniuge e più di un figlio: ai figli è quindi riservata la metà del patrimonio ed alla moglie un quarto, sicchè la quota disponibile è il restante quarto.
Per determinare il valore dell'asse ex art. 556 c.c. e quantificare la concreta quota da
Pagina 9 di 22 reintegrare in favore degli attori occorre procedere alla c.d. riunione fittizia, operazione matematico-contabile da svolgersi secondo i parametri dettati dall'art. 556 c.c., che può così essere sintetizzata: relictum – debitum + donatum; bisogna, cioè, individuare i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (relictum), sottrarre eventuali debiti (debitum) e, al valore così ottenuto, aggiungere il valore delle donazioni effettuate in vita;
il valore dei beni relitti andrà calcolato al tempo dell'apertura della successione, in applicazione dell'art. 747 c.c..
Al fine di ricostruire la massa ereditaria al momento dell'apertura della successione sono state svolte sia una CTU di natura contabile (prima dal dott. sia una CTU volta a Per_5 stimare (prima dall'Arch. e poi dal Geom. ) l'immobile CP_7 Controparte_8
oggetto di legato, nonché l'intero valore dell'asse ereditario, comprensivo dei beni mobili caduti in successione e dei debiti e pesi ereditari (con un'integrazione anche alla CTU contabile, affidata al dott. , al momento dell'apertura della successione, al fine di Per_6
procedere alla riunione fittizia.
In base alla CTU svolta dall'Arch. e integrata dal Geom. , CP_7 Controparte_8
è stato innazitutto ricostruito il valore dell'immobile sito in Via Pelagio I n. 13 e oggetto di legato a favore del figlio da parte di . Nella ctu, in conformità a CP_1 Persona_2
quanto richiesto da questo giudice, è stata effettuata una stima alternativa dell'immobile, valutato sia come piena proprietà sia come nuda proprietà, in quanto gravato, al momento dell'aperura della successione e sino alla morte della sig.ra , dal diritto di Persona_1
abitazione che la legge riconosce al coniuge superstite (art. 540, comma 2, c.c.).
Sul punto, del tutto inconferente è l'eccepita tardività con cui sarebbe stato dedotto il diritto di abitazione da parte del convenuto, il cui valore è stato stimato su istanza di quest'ultimo, con integrazione del quesito all'udienza di conferimento dell'incarico peritale, atteso che il diritto di abitazione costituisce un prelegato ex lege e, in quanto tale, non pone un onere di allegazione specifico in capo alle parti, dovendosi sempre tener conto di tale diritto ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, anche in assenza di un'esplicita domanda formulata in tal senso (Cass. sez. 2, n. 18354 del 31/07/2013; n. 8400 del 26/03/2019). Peraltro, è pacifica la sussistenza di tale diritto in capo alla sig.ra , non essendo mai stato Persona_1
contestato né lo status di coniuge della stessa nè la natura di “residenza coniugale” dell'immobile in questione. Si rammenta, infatti, che trattandosi di diritto riconosciuto automaticamente dalla legge, l'eventuale testamento che attribuisse la piena proprietà della
Pagina 10 di 22 residenza coniugale, in contrasto con l'art. 540 c.c., sarebbe di per sé inefficace, non richiedendo il preventivo esperimento di un'azione di riduzione, con la conseguenza che, solo ove fosse impedito il godimento di tale diritto, la parte avrebbe interesse ad agire con le azioni tipiche a tutela dei diritti reali per l'accertamento dello stesso.
Ciò in quanto l'erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal menzionato diritto reale limitato di abitazione. Nel caso di specie è pacifico che tale diritto sia stato esercitato, dal momento che la signora ha continuato a vivere nella residenza coniugale sino al suo decesso (senza, peraltro, che vi sia stata alcuna contestazione sul punto da parte del figlio, beneficiario dell'immobile in testamento).
Né può accogliersi la ricostruzione dell'attore, secondo cui di tale valore non si debba tener conto, in quanto il diritto di abitazione grava sulla disponbile, per consolidato orientamento giursiprudenziale. È vero, infatti, come sostiene parte attrice, che, trattandosi di un prelegato ex lege, “la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del “relictum” (e del “donatum”, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà” (Cass. civ. n.
26471/2017 e Cass. civ. n. 4008/2023); tuttavia, ciò non esclude che, laddove sia anche il coniuge superstite ad agire per la reintegra della quota di legittima, il valore del diritto di abitazione debba essre calcolato per imputarlo, in caso di eccedenza della disponibile, primariamente alla quota di riserva del coniuge, e, in subordine, a quello dei figli. Se quindi tale diritto non incide nella determinazione del relictum (o, meglio, lo stesso non deve essere calcolato autonomamente, se non nella misura in cui è ricompreso nel valore della piena proprietà dell'immobile) esso comunque rileva ai fini del calcolo della legittima complessiva spettante al coniuge, nel senso che, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare (Cass. sez. 2, n. 4008 del 9/02/2023). Sicchè risulta fondamentale calcolare l'entità del diritto di abitazione ai fini della domanda di reintegra esperita dall'attore, anche in qualità di erede della madre.
Tanto premesso, in base alle valutazioni operate dai CTU e -le cui ultime CP_7 CP_8
conclusioni (31.5.2024) questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto
Pagina 11 di 22 basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici ed avendo i consulenti, inoltre, risposto in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni delle parti- il valore del compendio immobiliare ereditario, al momento dell'apertura della successione, era di complessivi 426.421,00 euro, tenuto conto sia dei valori medi di mercato
(previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e degli annunci di vendite immobiliari), sia di valori unitari attualizzati al 2013 di due compravendite di immobili collocati nel medesimo stabile
(atti di compravendita del Notaio rep. 2421 del 10.12.2015 pari a 4.034,00 Persona_7
€/mq; del Notaio rep. 63291 del 09.07.2018 pari a € 4.101,00 €/mq), e quindi di Persona_8 valori reali e oggettivi di mercato. Tale valore è stato confermato anche nelle ultime conclusioni depositate, e appare il più congruo, alla luce della forbice di oscillazione indicata dallo stesso CTU in base all'accoglimento o meno di alcune delle CP_8
osservazioni dei rispettivi ctp.
Quanto alle contestazioni di parte convenuta, esse hanno trovato già adeguata risposta nell'elaborato peritale, dovendosi in questa sede precisare unicamente che le spese sostenute dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile possono essere computate solo ai fini dell'incremento del valore dello stesso, che quindi andrà considerato (come fatto correttamente dai CTU) nello stato pre-ristrutturazione, essendo del tutto irrilevante la cifra effettivamente spesa per la ristrutturazione da . Ciò in quanto il bene Controparte_1
resterà comunque nel suo patrimonio, dal momento che nel presente giudizio la ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius è finalizzata esclusivamente alla riunione fittizia e che il convenuto sarà eventulamente chiamato ad effettuare una reintegrazione solamente di natura pecuniaria nei confronti dell'attore.
Pertanto, si conferma il valore del'immobile nella misura di € 426.421,00.
Nel relictum vanno poi ricompresi anche i beni mobili esistenti al momento dell'apertura della successione, e, nello specifico, i saldi dei conti correnti Banco Posta 83190447 (€
8.648,23) e ES AN AO 1000/11627 (€ 7.044,01), nella misura del 50%, in quanto cointestati ad entrambi i coniugi. In proposito, non coglie nel segno la deduzione di parte convenuta secondo cui non opererebbe la presunzione di contitolarità delle somme ivi versate, attribuibili unicamente al padre: fermo restando che si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile da chi la contesti con qualunque mezzo di prova, nella specie nessun elemento in tal senso è stato acquisito, atteso, anzi, che dagli estratti conto si evince
Pagina 12 di 22 con chiarezza che anche la pensione della sig.ra contribuiva ad alimentare i Persona_1
saldi dei conti in esame, le cui giacenze, dunque, non erano riconducibili in via esclusiva al sig. . Persona_2
Nella CTU del dott. prima, e del dott. poi, sono stati presi in Per_5 Per_9 considerazione (nell'ambito di una delle soluzioni alternative proposte) i prelevamenti effettuati nel decennio anteriore al decesso, considerando come beni mobili relitti i prelevamenti in eccedenza alle pensioni al netto delle spese di tenuta conto e degli assegni circolari emessi. Tuttavia, si ritiene che i prelevamenti non possano essere considerati come beni ereditari. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che gli importi prelevati dal conto corrente intestato al de cuius anteriormente all'apertura della successione non possono essere ricompresi nell'asse ereditario e, quindi, non possono considerarsi beni ereditari (cfr.
Cass. civ., ord. n. 8611/2018), né gli stessi possono essere valutati come crediti dell'eredità, non essendo stato non solo provato ma neppure dedotto che essi costituissero forme di prestiti al convenuto o forme di prelievo indebito da parte delle stesso, potendo al più rilevare al fine della riunione fittizia quale donatum, laddove sia dimostrato, oltre all'effettuazione dei prelievi da parte di non provata- anche Controparte_9 lo spirito di liberalità ad essi sotteso.
Pertanto il valore dell'attivo ereditario risulta pari ad € 434.267,12 (pari cioè al valore del bene immobile all'apertura della successione stimato in euro 426.421,00, e al saldo dei conti correnti, nella misura del 50%, ossia ad euro 7.846,12).
Da tale attivo vanno quindi detratti i debiti provati e documentati.
In proposito, parte convenuta ha dedotto una serie di spese asseritamente sostenute per la successione (spese funerarie, pagamento della badante, oneri condominiali, tasse e utenze dell'immobile). Sebbene si tratti di debiti che, a stretto rigore, sono maturati dopo l'apertura della successione, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che rientrino nella riunione fittizia ex art. 556 c.c., in quanto oneri e spese che sono conseguenza immediata e diretta della successione (Cass. sez. 2, n. 2023 del 23/07/1966).
Sul punto si rileva che, premesso che tali spese sono state dedotte esclusivamente in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., senza peraltro essere accompagnate da alcuna allegazione in fatto, in ogni caso manca, in linea di massima, la prova che tali spese siano state sborsate dal convenuto e/o che siano riferibile alla successione per cui è causa:
- quanto alle spese funerarie, sono state prodotte unicamente due fatture (docc. 16 e 17
Pagina 13 di 22 memoria 183 n. 2 convenuto), ma non vi è prova del pagamento (nessuna delle due fatture è quietanzata e non vi sono altri documenti che dimostrano gli esborsi), né, tanto meno che sia stato sostenuto dal convenuto, potendo lo stessto essere stato eseguito anche dalla madre, considerato, peraltro, che in data 28 marzo 2013, pochi giorni dopo il decesso del marito, venivano effettuati dai conti intestati alla medesima prelievi per una somma complessivamente pari ad euro 7.000,00, sufficiente a coprire tali spese;
- quanto al pagamento della badante, l'unica documentazione prodotta al riguardo
(doc. 11) è una dichiarazione sottoscritta da SA AS TL che si riferisce tuttavia a spese sostenute successivamente al decesso di e Persona_2
relativa all'assistenza della sig.ra , per cui non si vede come le stesse Persona_1 possano essere considerati debiti a carico dell'eredità del de cuius;
- quanto ai pagamenti per le utenze (AMA, TARI, oneri condominiali 2014, ACEA,
Telecom) si tratte di spese effettuate per l'annualità 2014 e dunque rispetto ad un immobile divenuto già di proprietà del convenuto, e di cui non vi è quasi mai prova della provenienza del pagamento (ad esempio i bolettini di pagamento delle rate condominiali recano tutti la dicitura “eseguito da e non vi è alcun riscontro CP_1
che consenta di risalire a chi abbia effettuato tali versamenti).
Ne consegue l'insussistenza di debiti ereditari.
Punto controverso è poi l'esistenza o meno di donazioni fatte in vita dal de cuius.
In merito, parte attrice ha dedotto che il fratello fosse stato destinatario di donazioni da parte dei genitori (e quindi da considerare al 50% in sede di riunione fittizia), sia tramite consegna di somme di denaro, sia tramite prelevamenti agli sportelli e ai bancomat, avendo il convenuto una specifica delega ad operare sui conti dei genitori. Pertanto, essi avrebbero trattenuto per sé solo le somme sufficienti al proprio ordinario e quotidiano sostentamento, consegnando il residuo al figlio , tra cui anche l'importo di € 53.000,00 derivante CP_1
dallo svincolo di fondi investiti e finalizzato all'avvio di un'attività di bed and breakfast da parte del figlio e della nuora: il tutto per una somma pari a 150.000 euro circa.
Tali allegazioni risultano totalmente generiche, e del tutto sfornite di riscontro probatorio.
Invero, anche tramite la CTU contabile, non è stato possibile ricostruire con precisione i movimenti bancari riconducendoli all'odierno convenuto, sicchè non è dato comprendere quali movimenti sarebbero ascrivibili a quest'ultimo e in che misura, tenuto conto peraltro
Pagina 14 di 22 che la movimentazione sui conti è stata analizzata dal 2003, mentre, per stessa ammissione di parte attrice, la delega ad operare l'avrebbe avuta solo dal 2006, né Controparte_1 risultano forti differenze di movimentzioni tra gli anni sino al 2006 e quelli successivi. Tale circostanza, poi, non può ritenersi ammessa da , atteso che lo stesso, pur Controparte_1 riconoscendo di avere una delega ad operare sui conti dei genitori, ha sempre negato di aver eseguito direttamente operazioni sugli stessi, sostendendo peraltro come le somme prelevate dai conti fossero destinate unicamente a far fronte alle esigenze di vita dei genitori. Né assume rilevo il doc. 8 della memoria istruttoria di parte attrice (“specifica analitica delle operazioni di prelevamento somme”), che costituisce un mero riepilogo, peraltro redatto a mano dallo stesso attore, delle operazioni di prelevamento eseguite sui vari conti, senza specificazioni ulteriori. Inoltre, quand'anche effettuati dal convenuto, i prelievi non sarebbero di per sé idonei a dimostrare l'esistenza di una donazione in suo favore, se non risulta parimenti dimostrato che il convenuto li abbia effettivamente trattenuti e che il de cuius abbia inteso donare al figlio dette somme. Pertanto, le asserite donazioni si baserebbero unicamente su una lamentata sporporzione tra le somme prelevate e i bisogni di vita dei soggetti deceduti: ciò, tuttavia, non è sufficiente, a fronte della genericità delle allegazioni e dell'assenza di qualsivoglia elemento di prova, a qualificare i prelevamenti come donazioni, ciò anche in ragione della continua assistenza materiale e morale prestata dall'odierno convenuto nei confronti dei genitori come riconosciuto dallo stesso attore (si veda, in proposito, Cass. ord. n. 18814/2023: “al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla “de cuius” durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità”).
Peraltro parte attrice, in qualità di erede del padre, ben avrebbe potuto chiedere e conseguire tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intestati o cointestati al padre (art. 119
TUB), che, infatti, in parte ha anche versato in atti. A fronte di ciò era suo specifico onere allegare in dettaglio quali movimenti ritenesse costituire “prelievi indebiti” da parte dell'attore e/o donazioni in suo favore di denaro, e dimostrarlo. Ne consegue che né l'onere
Pagina 15 di 22 di specifica allegazione, né quello probatorio sono stati assolti.
Né può rilevare la mancata rendicontazione dei prelievi tramite bancomat asseritamente effettuati dal convenuto. Invero, l'assenza di rendicontazione non dimostra in alcun modo la sussistenza di uno spirito di liberalità in capo ai genitori;
non solo, ma una prospettazione di tal sorta al più avrebbe dovuto condurre l'attore a qualificare le operazioni di prelievo non come donazioni bensì come crediti della massa ereditaria e quindi a richiederne la restituzione alla stessa, operazione preclusa a questo giudice perché postula un petitum e una causa petendi del tutto differenti da quelli azionati, e in aperto contrasto con quanto dedotto, anche in sede di memorie conclusionali, dall'attore.
Del tutto inconferente, infine, è poi la deduzione di parte convenuta circa l'esistenza di presunti beni donati all'attore per un valore di euro 41.000 euro, trattandosi di deduzione tardiva (effettuata in memoria di replica), generica (non essendo stati indicati, nemmeno approssimativamente, i beni asseritamente donati né le modalità e la tempistica con cui gli sarebbero stati dati) e non provata.
Ne consegue l'assenza di donatum.
Pertanto il patrimonio netto, all'esito della riunione fittizia, ammonta ad € 434.267,00; il valore della quota riservata ai legittimari è, dunque, di € 108.566,78 sia in favore di CP_6
(quota di 1/4), sia in favore di (quota di 1/4), valore che
[...] Persona_1 corrisponde anche alla disponibile (anch'essa di un quarto) e, ovviamente, alla quota di riserva del convenuto . Quanto al diritto di abitazione, lo stesso risulta Controparte_1
quntificato, con valutazione ritenuta condivisibile da questo Collegio e non contestata dalle parti, nella misura di € 63.963,00, sicchè tale diritto è destinato ad essere assorbito nella quota disponibile, senza gravare sulle quote di riserva né della coniuge né dei figli, sulla scorta di quanto sopra meglio specificato (e, peraltro, tenuto conto del decesso della sig.ra
, il diritto si è ormai estinto, con consolidamento della piena proprietà sull'intero Persona_1 immobile in capo all'erede legatario).
L'attore ha quindi diritto ad essere reintegrato in tale quota, mediante riduzione in proporzione dell'unica disposizione testamentaria lesiva dei suoi diritti e quindi del legato testamentario, al netto di quanto ricevuto a titolo di relictum (come si vedrà meglio infra).
Il positivo esperimento dell'azione di riduzione comporta normalmente l'instaurarsi di una comunione sulla massa ereditaria e impone che la reintegrazione vada fatta, di regola, in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata
Pagina 16 di 22 per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. Ciò non toglie, tuttavia, che la quota possa essere attribuita in denaro quando vi sia una concorde volontà delle parti in tal senso e avuto riguardo alla ratio della disciplina che è quella di garantire una compiuta tutela del legittimario, impedendo la conversione del suo diritto alla reintegra in un mero diritto di credito. Tale tutela ovviamente non può operare laddove sia contraria a quella richiesta dallo stesso legittimario, e quando non vi osti un dissenso anche del legatario (Cass., sez. 2, n. 39368 del 10/12/2021).
Nel caso di specie, vi è una specifica richiesta di parte attrice di attribuzione della quota in denaro, cui non si è opposto il convenuto, che peraltro vanta un concreto interesse a permanere nell'abitazione, sicchè appare possibile attribuire la quota di riserva all'attore in denaro;
ciò anche in ragione del fatto che non risulta esperita una domanda di divisione ereditaria dell'asse ereditario paterno.
Per quanto concerne la quota di reintegra di , dal momento che la stessa Persona_1
è stata chiesta dal solo attore, quale suo erede, deve essere riconosciuta nella misura del
50%, cioè della quota ereditaria corrispondente a quella di spettanza di . Controparte_6
Concludendo e riassumendo sul punto: il relictum (costituito dal 50% dei saldi dei conti correnti cointestati al de cuius) è pari ad € 7.846,12; tale somma è caduta in successione legittima -in quanto, come visto, il testamento ha disposto solo dell'immobile, a titolo di legato- tra i tre coeredi (moglie e due figli), per la quota di un terzo ciascuno (art. 581 c.c.),
e, quindi, per € 2.615,37; detratta tale somma (in quanto ricevuta da tutti gli eredi), dalle quote di riserva spettanti all'attore ed a sua madre, se ne ricava un diritto alla reintegra nella misura di € 105.951,41 in favore di (108.566,78-2.615,37), in proprio e di Controparte_6
€ 51.668,02, in favore dello stesso attore, quale erede di (108.566,78- Persona_1
2.615,37=105.951,41, pari alla reintegra totale spettante alla madre, divisa per due, pari alla quota di spettanza del solo erede che ha agito in riduzion); per un totale di € 157.619,43.
4. Su rivalutazione e interessi
Così ricostruite le quote di reintegra, sulle somme riconosciute all'attore deve applicarsi la rivalutazione.
Invero, è pacifico che, nel procedere alla determinazione della quota spettante al legittimario ex art. 556 c.c. si debba rivalutare in termini pecuniari tale quota, in quanto il credito del legittimario, nel caso in cui non gli si attribuisca la quota dei beni ereditari in natura, ma in danaro, non è di valuta, ma di valore (sul punto, Cass. civ. n. 35738/2023: “La
Pagina 17 di 22 giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”; in senso conforme, vedi anche
39368/2021 cit.).
Pertanto, sulla somma di € 157.619,43, deve essere applicato il coefficiente di rivalutazione
ISTAT di 1,216 dal marzo 2013 (data di apertura della successione), all'ottobre 2025
(ultimo periodo disponibile), per un totale di € 191.665,23.
Sulle somme così rivalutate, spettano poi gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284
c.c., dalla data della presente decisione al saldo, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
5. Successione di . Divisione. Persona_1
L'attore ha chiesto anche procedersi alla divisione del patrimonio ereditario materno, previa collazione delle donazioni da essa effettuate nei confronti del fratello e previa reintegra della stessa nella quota di riserva della successione di . Persona_2
In merito si osserva che la successione di , in assenza di testamento, è Persona_1
regolata esclusivamente dalla legge, sicché entrambi i figli sono chiamati a concorrere nella misura del 50% (art. 566 c.c.).
In secondo luogo, l'asse ereditario deve essere individuato tenendo conto dei beni rientranti nel suo patrimonio.
È pacifico e documentale -oltre che confermato dalle CTU disposte in corso di causa- che il relictum è costituito esclusivamente dai saldi attivi dei conti correnti alla data del decesso, non essendovi, invece, beni immobili.
Non possono formare oggetto di collazione le presunte donazioni effettuate nei confronti di
, in ragione del difetto di allegazione e di prova supra argomentato, né i Controparte_1
prelievi effettuati, per le ragioni già dettagliate, non trattandosi di beni ereditari (v. Cass civ.
Pagina 18 di 22 n. 8611/2018). Né è soggetto, ovviamente, a collazione l'immobile di Via Pelagio I n. 13, che, a seguito della reintegra operata solo in denaro e non in natura, e della morte della madre con conseguente estinzione del diritto di abitazione su di esso gravante, rientra a titolo di piena proprietà nel patrimonio del convenuto, non facendo parte in alcun modo dell'asse materno.
Così come non deve essere ricompresa nell'asse materno, la quota di reintegra nella legittima per la successione del coniuge, poiché, come già sopra precisato, essendo stata azionata soltanto dall'attore, quale erede della madre, la stessa rientra nella somma complessivamente riconosciuta a , in relazione alla successione di Controparte_6 Per_2
, e non cade nella successione della madre.
[...]
Pertanto, l'asse ereditario materno risulta composto esclusivamente da somme di denaro.
Quanto ai saldi di conto corrente si segnala che, per mero errore materiale, risulta indicato nella CTU quale saldo del conto corrente Banco Posta n. 1012091946 la somma di euro
5.163,26 (che è il saldo del conto corrente al 30/11/2013) in luogo della somma di euro
31,15 (che è il saldo alla data del decesso, avvenuto il 13/11/2014); gli altri saldi sono stati correttamente individuati dai CTU e non contestati dalle parti (euro 5.530,32 per conto n. 831900447, ed euro 2.831,54 per conto ES AN AO); sul totale di € CP_3
8.393,01, a ciascun erede spetta, quindi, la somma di € 4.196,505.
Invero, le parti hanno anche dato atto che alcuni conti correnti (uno postale e quello di
ES AN AO), sarebbero già stati liquidati e divisi tra i due coeredi al 50% ciascuno;
tuttavia, considerato che tali deduzioni non sono concordi e che sono prive di riscontri documentali, non si ritiene di poterne tenere conto (e, in ogni caso, operando la divisione solo per quote, laddove alcuni rapporti siano già stati estinti e liquidati, non si pone alcun problema di concreta attuazione della divisione).
Si precisa che, ovviamente, una volta individuata la quota di spettanza di ciascun coerede nel 50% del totale, laddove le somme qui liquidate non corrispondano con quelle effettivamente residue, le stesse andranno ridotte in proporzione rispetto al saldo effettivo.
Si ribadisce, infine, che non possono essere scomputate le spese asseritamente effettuate dal convenuto, le quali non possono essere considerate né passività ereditarie né voci rimborsabili allo stesso, anche in ragione dell'allegazione tardiva delle stesse (la documentazione relativa alle spese è stata infatti depositata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ma senza alcuna deduzione circostanziata in fatto).
Pagina 19 di 22 In ogni caso, non possono venire in rilievo le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, trattandosi di immobile non appartenente all'asse ereditario della de cuius, ed essendo l'incremento di valore dell'immobile già stato scomputato ai fini della determinazione della quota di reintegra destinata a confluire nell'asse ereditario materno;
le spese funerarie non sono accompagnate dalla prova di pagamento;
le spese relative alla badante risultano documentate sulla base di una dichiarazione autografa priva di valore probatorio se non indiziario e, inoltre, senza che sia possibile accertare se le stesse erano state pagate con risorse proprie dal convenuto o, al contrario, con somme appartenenti all'eredità (anche alla luce della presenza di prelievi di non modesta entità sui conti intestati alla de cuius pochi giorni prima del decesso di quest'ultima, come, ad esempio, sul conto n.
1012091946, prelievi rispettivamente di 600 euro il 4 e il 5 novembre 2014 e di 550 euro il
6 novembre 2014); altrettanto inconferenti sono le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali dell'immobile di Via Pelagio I n. 13, trattandosi, come detto, di bene di proprietà del convenuto e non rientrante nell'asse ereditario materno.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere in parte compensate.
In relazione alla domanda di divisione è principio consolidato quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso
Cass., sez. 2, n. 15926 del 13/06/2019) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti
(Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).
Per quanto riguarda le altre domande, se il convenuto risulta soccombente sull'azione di riduzione, l'attore, a sua volta, è soccombente rispetto alle domande accessorie di riconoscimento di donazioni in favore del convenuto (sia ai fini della riunione fittizia per la successione del padre, sia ai fini della collazione per la successione della madre), mentre, ancora, al convenuto non sono state riconosciute alcune voci di spese o debiti fatte valere, in relazione ad entrambe le successioni.
Conclusivamente, si ritiene che le spese debbano essere compensate per la metà, ponendo la
Pagina 20 di 22 restante metà a carico del convenuto;
la misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
4.253,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 7.051,50, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'attore spetta anche, nella stessa misura del 50%, il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria), per € 272,50.
Sulla base dei medesimi criteri, tenuto conto che le consulenze estimative sono servite essenzialmente per la divisione, e, quindi, devono considerarsi rientranti nelle spese affrontate nell'interesse della comunione (ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018), le spese di tutte le CTU effettuate nel corso del processo, come già liquidate, devono essere poste a carico definitivo di entrambe le parti in solido, ed in quota uguale per ciascuna di esse.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 9946/2017, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto in Roma il 20.03.2013, e accerta che la stessa è in parte regolata dal testamento olografo pubblicato il 22.5.2013, per Notaio dr , Rep. n. 11708 – Racc. n. Persona_4
7409, registrato il 5.06.2013 al n. 111279/1T, e in parte dalla legge;
- accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, di cui al testamento olografo datato 14.03.2006 e pubblicato il 22.5.2013, per Notaio dr , Persona_4
Rep. n. 11708 – Racc. n. 7409, in favore di , in proprio e quale erede di Controparte_1
; Persona_1
- per l'effetto, dispone la reintegra delle quote di riserva spettanti a , in Controparte_6
proprio e quale erede di , nella misura complessiva di € 191.665,23, già Persona_1 rivalutati all'attualità;
- condanna il convenuto , a versare all'attore la predetta somma di € Controparte_1
Pagina 21 di 22 191.665,23, oltre interessi legali, dalla data della presente sentenza, al saldo;
- dichiara aperta la successione legittima di , accertando che suoi Persona_1 unici eredi sono i figli e , per la quota di 1/2 ciascuno Controparte_6 Controparte_1
dell'intero asse;
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, dichiara che e hanno diritto ciascuno al 50% del residuo saldo attivo Controparte_6 Controparte_1
(al netto delle spese di chiusura) dei conti correnti intestati o cointestati alla de cuius
, ovvero: conto corrente Banco Posta n. 1012091946 e n. 831900447; Persona_1
conto corrente ES AN AO (ex ) n. 1000/11627 (già 6317150), assegnando CP_4
a ciascuno la somma di € 4.196,505;
- compensa le spese di lite per la metà e condanna il convenuto alla Controparte_1 refusione, in favore dell'attore , della restante metà, che liquida in Controparte_6
complessivi € 7.051,50, oltre accessori di legge, per compensi ed € 272,50, per rimborso spese;
- pone le spese di tutte le CTU -come già liquidate con i decreti del GI, del 21.3.2019,
28.05.2019 e del 10.07.2024 – definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in quota uguale per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 23/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario CODERONI Dr. Luigi ARGAN
Pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 9946/2017 del R.G., pendente tra
, in proprio e quale erede di , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
SACCONE LUCA,
ATTORE
E
, con l'Avv. PELLICCIARI CLAUDIO, Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c., al convenuto, o in subordine agli istituti di credito specificamente individuati, l'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati o cointestati al convenuto, relativi al periodo 2003 – 2013, al fine di verificare: a. il versamento degli importi prelevati dai rapporti bancari intestati ai de cuius;
b. l'origine
Pagina 1 di 22 della provvista utilizzata dal convenuto per l'acquisto (somme versate in contanti e rate del mutuo) dei cespiti immobiliari (appartamenti in Roma ed in Terracina) e la riconducibilità
o meno della predetta provvista al reddito lavorativo del convenuto e dei suoi familiari.
Nel merito,
1. dichiarare aperte le successioni ai de cuius , deceduto in data Persona_2
20.03.2013 e , deceduta nel mese novembre 2014; Persona_1
2. accertare e dichiarare che eredi legittimari del Sig. erano la coniuge Persona_2 superstite ed i figli e;
Persona_1 Controparte_1 CP_2
3. accertare e dichiarare che il patrimonio del de cuius al momento del Persona_2 decesso, era costituito dalla somma contante di euro 7.921,50, pari al 50% del saldo attivo dei conti correnti n. 83190447 e c/c 1000/11627 (già CP_3 Controparte_4
0000/6317150), (saldo complessivo euro 15.843,00); nonché dall'appartamento sito in
Roma Via Pelagio I° n. 13, int. 14;
4. procedere alla riunione fittizia nel patrimonio del de cuius, anche delle somme da questo donate (donazione realizzata mediante consegna diretta degli importi e mediante
l'autorizzazione al prelevamento delle somme dal c/c 83190447 ; dal conto CP_5
1000/11627 AN AO;
dal conto 6317150 AN AO, con esonero da ogni rendicontazione del loro utilizzo) al figlio Sig. e pari complessivamente alla somma di Controparte_1 euro 78.000,00, ovvero a quella maggiore e/o minore, ritenuta equa e di giustizia alla luce degli esiti dell'attività istruttoria;
5. In subordine, ricomprendere nell'asse ereditario del de cuius anche i Persona_2 beni ed i valori mobiliari ricostruiti dai CCTTUU in sede di consulenza tecnica suppletiva;
6. Accertare e dichiarare la inammissibilità per tardività, dell'avversa domanda avente ad oggetto la quantificazione del diritto di abitazione della coniuge superstite e la detrazione del valore del predetto diritto, dalla quota di riserva alla stessa spettante;
in subordine dichiararne l'infondatezza.
7. In subordine, dichiarare irrilevante il predetto valore ai fini dell'accertamento della lesione della quota di riserva e della quantificazione dell'importo dovuto ai fini della reintegra, in quanto inferiore e quindi interamente ricompreso nella quota disponibile, con conseguente diritto della coniuge all'integrale quota di riserva prevista dalla legge;
8. dichiarare l'intervenuta lesione della quota di riserva spettante agli eredi Persona_1
(1/4) e del figlio (1/4);
[...] Controparte_6
Pagina 2 di 22
9. accertare e dichiarare che il patrimonio della de cuius al momento Persona_1
del decesso di quest'ultima, comprendeva la quota di legittima ad essa spettante nella successione al proprio coniuge;
nonché le somme dalla stessa donate (donazione realizzata mediante dazione diretta e mediante l'autorizzazione al prelevamento delle somme dal c/c
83190447 ; dal conto 1000/11627 AN AO;
dal conto 6317150 AN AO, CP_5
con esonero da ogni rendicontazione del Loro utilizzo) al figlio ed Controparte_1
oggetto dell'odierna domanda di collazione ex art. 737 c.c., pari alla somma in precedenza analiticamente specificata, ovvero quella maggiore e/o minore ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'istruttoria; nonchè le somme presenti sui conti medesimi alla data del decesso della stessa;
10. in subordine, ricomprendere nell'asse ereditario della de cuius , i Persona_1 beni, le somme ed i valori mobiliari ricostruiti dai CCTTUU in sede di consulenza tecnica suppletiva;
11. per l'effetto, in accoglimento della domanda di riduzione esercitata dal Sig. CP_6
in relazione alla propria quota di riserva ed in relazione al 50% della quota di
[...]
riserva spettante alla propria genitrice;
nonché in accoglimento delle domande di collazione nel patrimonio dei de cuius, nonché di divisione dell'eredità di Persona_1
, condannare il convenuto a corrispondere all'attore i seguenti importi:
[...]
- euro 131.854,63 a titolo di reintegra della quota di riserva, nella successione paterna;
ovvero la differente somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- euro 104.927,32 a titolo di quota ereditaria (pari al 50%) nella successione alla propria genitrice, comprensiva delle somme ricondotte nel patrimonio della stessa;
ovvero la differente somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
Il tutto con rivalutazione annuale dalla data di apertura della successione e maggiorazione di interessi moratori (articolo 1284, comma 4 c.c.; ordinanza 3.1.2023, n. 61 Suprema
Corte di Cassazione), sulle somme rivalutate di anno in anno.
Con vittoria di spese e del compenso professionale per la presente procedura.”
Per parte convenuta: «Ribadita l'eccezione di nullità dell'elaborato reso a supplemento dell'indagine tecnica per difetto di coerenza del medesimo ai quesiti ed alla normativa in materia, avendo l'Ausiliario rappresentato fatti principali diversi da quelli dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, nonché per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo, la Difesa del convenuto precisa le proprie conclusioni
Pagina 3 di 22 come segue, chiedendo al Tribunale:
In linea principale rigettarsi le domande formulate da parte attrice nell'atto introduttivo e nelle successive integrazioni tanto nel merito quanto in via istruttoria, perché infondate in fatto ed errate in diritto per le ragioni tutte già reiteratamente esposte;
In linea subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle avverse istanze, circoscriversi l'asse relitto in assenza di donatum dal Sig. Persona_2
esclusivamente: a) all'immobile sito in Roma a Via Pelagio I n° 13 per un controvalore di euro 277.254,02; b) alle giacenze sui conti correnti bancari al momento dell'apertura della successione: limitando dunque soltanto a tali cespiti il concorso dell'attore per la quota di propria spettanza sul patrimonio ereditario;
In via istruttoria
Previa restituzione della causa sul ruolo, disporsi la rinnovazione della CTU al fine di emendarne le criticità riscontrate ed eccepite dal convenuto, nonché – revocata
l'Ordinanza di rigetto - espletarsi l'istruttoria richiesta con le memorie ex art. 183,6° co,
2°e 3° termine c.p.c. in atti, sia in prova diretta che contraria.
Rigettare comunque integralmente le avverse istanze istruttorie, anche sulla scorta delle argomentazioni svolte nella memoria ex art. 183 c.p.c., 6° co., 3° termine depositata in data
30/10/2017.
In ogni caso
Vinte le spese di lite, comprese quelle di CTU.
La Difesa di parte convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali ulteriori domande nuove formulande ex adverso ed insiste per lo stralcio di quelle che hanno già determinato le indebite mutationes libelli, censurate anche nelle pregresse difese finali (ad es., memoria di replica di parte convenuta del 6/4/2021).
Chiede infine che la causa venga introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle nuove comparse conclusionali e repliche».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti oggetto di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto due distinte successioni.
Pagina 4 di 22 La prima è la successione di , deceduto in data 20.03.2013, il quale Persona_2
lasciava la coniuge e due figli, e Persona_1 Controparte_1 CP_6
; tale successione era parzialmente regolata da testamento olografo, datato
[...]
14.03.2006 e pubblicato in data 22.05.2013, con il quale il de cuius lasciava l'unico immobile ereditario, sito in via Pelagio I n. 13, interno 14 (compresi i beni mobili e l'arredamento ivi contenuti) al proprio figlio , a titolo di legato in conto di CP_1
legittima. Nulla si diceva in relazione al residuo patrimonio mobiliare, rispetto al quale si apriva quindi la successione legittima della coniuge e dei due figli.
La seconda è la successione di deceduta nel novembre 2014, non Persona_1 regolata in via testamentaria, e con chiamati i due figli in virtù di successione legittima. ha pertanto agito in riduzione –sia in proprio, sia qualità di erede della Controparte_6 sig.ra in relazione alla successione paterna, chiedendo la riduzione delle Persona_3
disposizioni testamentarie a favore di , in quanto lesive delle quote di Controparte_1
riserva spettanti per legge alla coniuge superstite e all'altro figlio, con conseguente reintegra nelle quote di legittima e condanna del fratello convenuto alla corresponsione di euro
131.854,63 (somma così modificata a seguito dell'espletamento di CTU in sede di precisazione delle conclusioni) o, comunque, alla somma ritenuta di giustizia. Ha sostenuto l'evidenza della lesione, dal momento che l'intero patrimonio immobiliare era stato devoluto soltanto al fratello, mentre i residui beni mobili (saldo attivo residuo di due conti correnti cointestati con la moglie - n. 83190447 e c/c CP_3 CP_4 Controparte_4
1000/11627, già 0000/6317150), che dovevano essere divisi per la quota di 1/3 fra i tre eredi legittimi, era pari ad € 7.921,50 e quindi assolutamente insufficiente a soddisfare la quota di riserva prevista dalla legge;
peraltro, l'attore ha dedotto l'esistenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius nei confronti del figlio , avvenute sia in via diretta (prelievi allo CP_1
sportello) che in via indiretta (prelievi bancomat), tramite prelevamenti sui conti correnti cointestati ai genitori rispetto ai quali il convenuto aveva specifica delega ad operare.
Rispetto alla successione materna, l'attore ha invece chiesto, previa reintegra della quota di legittima a lei spettante nella successione del marito, e previa collazione delle donazioni già specificate (per la sua quota di spettanza e cioè nella misura del 50%), la divisione dell'asse ereditario, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere la somma di euro
104.927,32 a titolo di quota ereditaria (pari al 50%) nella successione materna, comprensiva delle somme ricondotte nel patrimonio della stessa.
Pagina 5 di 22 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Nello specifico ha contestato sia il valore dell'immobile così come ricostruito da controparte, deducendo di aver svolto nel 2015 lavori di ristrutturazione nell'immobile che ne avrebbero incrementato il valore, sia l'esistenza di donazioni in forma diretta e indiretta da parte dei genitori, sostenendo come, pur in presenza di specifica delega ad operare sui conti dei genitori, non avrebbe mai effettuato prelevamenti su di essi e come in ogni caso tali operazioni fossero funzionali a soddisfare le esigenze di vita di questi ultimi;
ha, inoltre, eccepito l'impossibilità per l'attore di esperire l'azione di riduzione quale erede della madre, poiché ella avrebbe prestato acquiescenza al legato testamentario in suo favore e quindi rinunciato ai suoi diritti di legittimaria. Ha chiesto, pertanto, in primis il rigetto delle avverse istanze e, in via subordinata, la determinazione del relictum, senza donatum, sulla base esclusivamente dell'immobile oggetto di legato, da valutarsi nella misura di euro
326.700,00 (modificata, in sede di precisazione delle conclusioni, in € 277.254,02, previa deduzione del diritto di abitazione della madre ex art. 540 c.c.), e del saldo dei conti correnti richiamati da parte attrice (pari complessivamente ad € 15.843,00).
La causa veniva istruita, dapprima, mediante CTU contabile per ricostruire i movimenti bancari, e, poi, CTU estimativa, per la individuazione e valutazione dell'asse ereditario, nonché per la determinazione del valore delle rispettive quote.
All'esito, trattenuta una prima volta in decisione, la causa veniva rimessa in istruttoria, per lo svolgimento di un supplemento di CTU, essendo necessario valutare, ai fini della reintegra, l'immobile non all'attualità, ma alla data di apertura della successione, e mancando, peraltro, una valutazione complessiva dell'asse ereditario con la determinazione del valore delle rispettive quote anche in relazione alla successione materna;
forniti chiarimenti dal CTU sull'integrazione richiesta dal Giudice, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Diritto.
1. Sulle eccezioni preliminari delle parti.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto rispetto alla citazione avversaria, asseritamente in contrasto con l'art. 163, comma 5 c.p.c., poiché priva dell'indicazione specifica “dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”. È pacifico, difatti, che tale requisito non è richiesto
Pagina 6 di 22 a pena di nullità, e che l'attore non incorre in alcuna decadenza, ben potendo successivamente formulare istanze istruttorie e depositare documenti fino allo spirare dei termini previsti dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Infondata è anche l'eccezione formulata da parte convenuta circa l'asserita mutatio libelli effettuata da controparte. Nello specifico, sostiene che parte attrice Controparte_1
avrebbe mutato il contenuto della propria domanda più volte nel corso del processo, e, in particolare, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nonché in sede di scritti conclusionali. Tale affermazione non risulta rispondente al vero: infatti, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice si è limitata a specificare i numeri dei conti correnti dai quali sarebbero pervenute le donazioni in favore del convenuto, ma senza alcuna modifica né delle somme (se non in diminuzione) né delle modalità con cui le stesse erano state effettuate;
peraltro, i conti correnti erano già indicati nella parte narrativa della citazione. Quanto alle conclusioni modificate in sede di scritti conclusionali, si rileva che con riguardo alle eccezioni relative al diritto di abitazione della madre, si tratta di eccezioni connesse alla riformulazione dei quesiti al CTU su richiesta di parte convenuta e già esplicitate in sede di conferimento dell'incarico; con riguardo alle somme modificate, si tratta di somme inferiori a quelle richieste in sede di citazione e quindi in esse ricomprese e, in ogni caso, connesse agli esiti della CTU;
con riguardo, infine, alla richiesta di computo dei beni mobili così come individuati dalla CTU, sia in relazione alla domanda di riduzione che a quella di divisione, essa non può considerarsi domanda nuova, perché già implicita nella richiesta di riunione fittizia del relictum e di ricostruzione dell'intero asse ereditario ai fini della divisione del patrimonio ereditario materno (con la precisazione, tuttavia, come si vedrà meglio infra, della contraddittorietà di tali domande rispetto alle deduzioni che ne sono poste a fondamento, quantomeno per quanto concerne la natura dei prelievi).
Da ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza della richiesta formulata da parte attrice, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di eliminazione delle espressioni offensive contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di controparte. L'art. 89 c.p.c. postula, difatti, l'utilizzo di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere (cfr., sul punto, Cass.
n. 9483/2022 e n. 6038/2013); peraltro, la valutazione circa l'offensività dell'espressione deve tener conto anche dell'oggetto del processo che, in determinate ipotesi, giustifica la presenza, negli atti di parte, di un giudizio anche personale sulla condotta dell'avversario
(Cass. civ. n. 2962/1981). Nel caso di specie, anche in ragione della materia del contendere
Pagina 7 di 22 e dei rapporti tra le parti, non si ravvisa nelle espressioni utilizzate da , Controparte_1
seppur inconferenti, un giudizio morale di carattere offensivo e del tutto avulso dall'oggetto del giudizio.
2. Apertura della successione di . Persona_2
Devono essere trattate con precedenza le questioni relative alla successione del padre delle parti, in quanto apertasi per prima e, quindi, cronologicamente, ma anche logicamente e giuridicamente, preliminare alla successione della madre;
invero, il patrimonio di quest'ultima è costituito, per buona parte, dalla quota a lei spettante nella successione del marito, anche a seguito di eventuale reintegra, e sulla cui individuazione e consistenza influisce quindi l'esito delle domande proposte dall'attore su questa prima successione.
Quanto all'individuazione dei chiamati alla successione del sig. è pacifico che la CP_1 successione non sia regolata esclusivamente in via testamentaria, atteso che il testamento olografo, pubblicato il 22.5.2013, per Notaio dr , Rep. n. 11708 – Racc. Persona_4
n. 7409 non disponeva dell'intero patrimonio, non essendovi ricompresi i saldi dei conti correnti intestati anche al de cuius.
Pertanto, essendosi aperta anche la successione legittima per la parte non regolata dal testamento, chiamati all'eredità risultano essere sia la coniuge sia i due figli, i quali rivestono altresì la posizione di legittimari ex artt. 536 e 542 c.c., potendo pertanto agire per la reintegra della quota di riserva ad essi riservata dalla legge.
Ed invero, l'attore esperisce in questa sede l'azione di riduzione sia in proprio sia in qualità di erede della sig. . Persona_1
Incidentalmente, si rammenta, peraltro, che, trattandosi di coeredi, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 564 comma 1 c.c., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo;
peraltro, l'aver agito per ottenere la reintegrazione della quota di riserva del padre configura di per sé un atto di accettazione tacita dell'eredità di quest'ultimo ex art. 476 c.c..
Con specifico riferimento alla posizione della coniuge, deve essere disattesa l'eccezione del convenuto, secondo cui la sig.ra (e conseguentemente il fratello in qualità di Persona_1
erede) non potrebbe agire in riduzione, avendo prestato acquiescenza, prima del suo decesso, alle disposizioni testamentarie del marito, con ciò implicitamente rinunciando ai propri diritti successori e, in particolare, all'azione di riduzione ex art. 553 c.c..
Pagina 8 di 22 A riprova di tali affermazioni, ha prodotto in sede di memoria ex art. 183 Controparte_1
comma 6 n. 2 c.p.c. le copie di lettere manoscritte dalla madre di cui ha offerto la produzione anche in originale.
In disparte la questione circa la tardività della produzione delle lettere in originale, non ammesse dal G.I., si osserva che, in ogni caso, nelle stesse (peraltro spesso non datate, e non sottoscritte) non si ravvisa alcun elemento da cui desumersi acquiescenza alle volontà testamentarie del marito, circostanza del resto cronologicamente impossibile dal momento che le poche lettere datate riportano una data anteriore al decesso di quest'ultimo (2002-
2007-2008). Ne consegue, che, anche laddove esse contenessero una rinuncia ai propri diritti successori, si tratterebbe di una rinuncia preventiva, come tale vietata ai sensi dell'art. 557 comma 2 c.c., nonché dell'art. 458 c.c.. Inoltre, la maggior parte della produzione documentale risulta del tutto inconferente (si veda doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in cui viene manifestata dalla sig.ra la volontà di lasciare Persona_1
taluni beni mobili alla nuora o doc. 3, in cui dichiara, unitamente al marito, Tes_1 che il figlio aveva partecipato insieme a loro a tutte le spese per consumi di acqua, CP_1
luce e gas nonché alle spese alimentari).
Ne consegue che la sig.ra ha diritto a partecipare alla successione di Persona_1
, quale erede legittimaria, e che il diritto di agire in riduzione ben può Persona_2 essere esercitato dal figlio iure hereditario, trattandosi di una situazione Controparte_6
giuridica soggettiva di natura patrimoniale, sia pure ad iniziativa processuale, che cade certamente in successione in favore degli eredi del legittimario (cfr. art. 557 c.c.).
3. Individuazione delle quote di riserva nella successione di . Persona_2
Una volta accertata la qualità di eredi legittimari di e , Persona_1 Controparte_6 occorre verificare l'esistenza di una lesione della quota di legittima riservata all'attore, che andrà fatta tenendo conto del valore dell'asse, come calcolato in base ai criteri dettati dall'art. 556 c.c., all'epoca dell'apertura della successione.
Per individuarre quali siano le quote di riserva (e, conseguentemente, la disponibile) spettanti per legge ai legittimari, occorre fare riferimento all'art. 542, secondo comma, c.c., trattandosi di successione cui concorrono il coniuge e più di un figlio: ai figli è quindi riservata la metà del patrimonio ed alla moglie un quarto, sicchè la quota disponibile è il restante quarto.
Per determinare il valore dell'asse ex art. 556 c.c. e quantificare la concreta quota da
Pagina 9 di 22 reintegrare in favore degli attori occorre procedere alla c.d. riunione fittizia, operazione matematico-contabile da svolgersi secondo i parametri dettati dall'art. 556 c.c., che può così essere sintetizzata: relictum – debitum + donatum; bisogna, cioè, individuare i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (relictum), sottrarre eventuali debiti (debitum) e, al valore così ottenuto, aggiungere il valore delle donazioni effettuate in vita;
il valore dei beni relitti andrà calcolato al tempo dell'apertura della successione, in applicazione dell'art. 747 c.c..
Al fine di ricostruire la massa ereditaria al momento dell'apertura della successione sono state svolte sia una CTU di natura contabile (prima dal dott. sia una CTU volta a Per_5 stimare (prima dall'Arch. e poi dal Geom. ) l'immobile CP_7 Controparte_8
oggetto di legato, nonché l'intero valore dell'asse ereditario, comprensivo dei beni mobili caduti in successione e dei debiti e pesi ereditari (con un'integrazione anche alla CTU contabile, affidata al dott. , al momento dell'apertura della successione, al fine di Per_6
procedere alla riunione fittizia.
In base alla CTU svolta dall'Arch. e integrata dal Geom. , CP_7 Controparte_8
è stato innazitutto ricostruito il valore dell'immobile sito in Via Pelagio I n. 13 e oggetto di legato a favore del figlio da parte di . Nella ctu, in conformità a CP_1 Persona_2
quanto richiesto da questo giudice, è stata effettuata una stima alternativa dell'immobile, valutato sia come piena proprietà sia come nuda proprietà, in quanto gravato, al momento dell'aperura della successione e sino alla morte della sig.ra , dal diritto di Persona_1
abitazione che la legge riconosce al coniuge superstite (art. 540, comma 2, c.c.).
Sul punto, del tutto inconferente è l'eccepita tardività con cui sarebbe stato dedotto il diritto di abitazione da parte del convenuto, il cui valore è stato stimato su istanza di quest'ultimo, con integrazione del quesito all'udienza di conferimento dell'incarico peritale, atteso che il diritto di abitazione costituisce un prelegato ex lege e, in quanto tale, non pone un onere di allegazione specifico in capo alle parti, dovendosi sempre tener conto di tale diritto ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, anche in assenza di un'esplicita domanda formulata in tal senso (Cass. sez. 2, n. 18354 del 31/07/2013; n. 8400 del 26/03/2019). Peraltro, è pacifica la sussistenza di tale diritto in capo alla sig.ra , non essendo mai stato Persona_1
contestato né lo status di coniuge della stessa nè la natura di “residenza coniugale” dell'immobile in questione. Si rammenta, infatti, che trattandosi di diritto riconosciuto automaticamente dalla legge, l'eventuale testamento che attribuisse la piena proprietà della
Pagina 10 di 22 residenza coniugale, in contrasto con l'art. 540 c.c., sarebbe di per sé inefficace, non richiedendo il preventivo esperimento di un'azione di riduzione, con la conseguenza che, solo ove fosse impedito il godimento di tale diritto, la parte avrebbe interesse ad agire con le azioni tipiche a tutela dei diritti reali per l'accertamento dello stesso.
Ciò in quanto l'erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal menzionato diritto reale limitato di abitazione. Nel caso di specie è pacifico che tale diritto sia stato esercitato, dal momento che la signora ha continuato a vivere nella residenza coniugale sino al suo decesso (senza, peraltro, che vi sia stata alcuna contestazione sul punto da parte del figlio, beneficiario dell'immobile in testamento).
Né può accogliersi la ricostruzione dell'attore, secondo cui di tale valore non si debba tener conto, in quanto il diritto di abitazione grava sulla disponbile, per consolidato orientamento giursiprudenziale. È vero, infatti, come sostiene parte attrice, che, trattandosi di un prelegato ex lege, “la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del “relictum” (e del “donatum”, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà” (Cass. civ. n.
26471/2017 e Cass. civ. n. 4008/2023); tuttavia, ciò non esclude che, laddove sia anche il coniuge superstite ad agire per la reintegra della quota di legittima, il valore del diritto di abitazione debba essre calcolato per imputarlo, in caso di eccedenza della disponibile, primariamente alla quota di riserva del coniuge, e, in subordine, a quello dei figli. Se quindi tale diritto non incide nella determinazione del relictum (o, meglio, lo stesso non deve essere calcolato autonomamente, se non nella misura in cui è ricompreso nel valore della piena proprietà dell'immobile) esso comunque rileva ai fini del calcolo della legittima complessiva spettante al coniuge, nel senso che, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare (Cass. sez. 2, n. 4008 del 9/02/2023). Sicchè risulta fondamentale calcolare l'entità del diritto di abitazione ai fini della domanda di reintegra esperita dall'attore, anche in qualità di erede della madre.
Tanto premesso, in base alle valutazioni operate dai CTU e -le cui ultime CP_7 CP_8
conclusioni (31.5.2024) questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto
Pagina 11 di 22 basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici ed avendo i consulenti, inoltre, risposto in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni delle parti- il valore del compendio immobiliare ereditario, al momento dell'apertura della successione, era di complessivi 426.421,00 euro, tenuto conto sia dei valori medi di mercato
(previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e degli annunci di vendite immobiliari), sia di valori unitari attualizzati al 2013 di due compravendite di immobili collocati nel medesimo stabile
(atti di compravendita del Notaio rep. 2421 del 10.12.2015 pari a 4.034,00 Persona_7
€/mq; del Notaio rep. 63291 del 09.07.2018 pari a € 4.101,00 €/mq), e quindi di Persona_8 valori reali e oggettivi di mercato. Tale valore è stato confermato anche nelle ultime conclusioni depositate, e appare il più congruo, alla luce della forbice di oscillazione indicata dallo stesso CTU in base all'accoglimento o meno di alcune delle CP_8
osservazioni dei rispettivi ctp.
Quanto alle contestazioni di parte convenuta, esse hanno trovato già adeguata risposta nell'elaborato peritale, dovendosi in questa sede precisare unicamente che le spese sostenute dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile possono essere computate solo ai fini dell'incremento del valore dello stesso, che quindi andrà considerato (come fatto correttamente dai CTU) nello stato pre-ristrutturazione, essendo del tutto irrilevante la cifra effettivamente spesa per la ristrutturazione da . Ciò in quanto il bene Controparte_1
resterà comunque nel suo patrimonio, dal momento che nel presente giudizio la ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius è finalizzata esclusivamente alla riunione fittizia e che il convenuto sarà eventulamente chiamato ad effettuare una reintegrazione solamente di natura pecuniaria nei confronti dell'attore.
Pertanto, si conferma il valore del'immobile nella misura di € 426.421,00.
Nel relictum vanno poi ricompresi anche i beni mobili esistenti al momento dell'apertura della successione, e, nello specifico, i saldi dei conti correnti Banco Posta 83190447 (€
8.648,23) e ES AN AO 1000/11627 (€ 7.044,01), nella misura del 50%, in quanto cointestati ad entrambi i coniugi. In proposito, non coglie nel segno la deduzione di parte convenuta secondo cui non opererebbe la presunzione di contitolarità delle somme ivi versate, attribuibili unicamente al padre: fermo restando che si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile da chi la contesti con qualunque mezzo di prova, nella specie nessun elemento in tal senso è stato acquisito, atteso, anzi, che dagli estratti conto si evince
Pagina 12 di 22 con chiarezza che anche la pensione della sig.ra contribuiva ad alimentare i Persona_1
saldi dei conti in esame, le cui giacenze, dunque, non erano riconducibili in via esclusiva al sig. . Persona_2
Nella CTU del dott. prima, e del dott. poi, sono stati presi in Per_5 Per_9 considerazione (nell'ambito di una delle soluzioni alternative proposte) i prelevamenti effettuati nel decennio anteriore al decesso, considerando come beni mobili relitti i prelevamenti in eccedenza alle pensioni al netto delle spese di tenuta conto e degli assegni circolari emessi. Tuttavia, si ritiene che i prelevamenti non possano essere considerati come beni ereditari. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che gli importi prelevati dal conto corrente intestato al de cuius anteriormente all'apertura della successione non possono essere ricompresi nell'asse ereditario e, quindi, non possono considerarsi beni ereditari (cfr.
Cass. civ., ord. n. 8611/2018), né gli stessi possono essere valutati come crediti dell'eredità, non essendo stato non solo provato ma neppure dedotto che essi costituissero forme di prestiti al convenuto o forme di prelievo indebito da parte delle stesso, potendo al più rilevare al fine della riunione fittizia quale donatum, laddove sia dimostrato, oltre all'effettuazione dei prelievi da parte di non provata- anche Controparte_9 lo spirito di liberalità ad essi sotteso.
Pertanto il valore dell'attivo ereditario risulta pari ad € 434.267,12 (pari cioè al valore del bene immobile all'apertura della successione stimato in euro 426.421,00, e al saldo dei conti correnti, nella misura del 50%, ossia ad euro 7.846,12).
Da tale attivo vanno quindi detratti i debiti provati e documentati.
In proposito, parte convenuta ha dedotto una serie di spese asseritamente sostenute per la successione (spese funerarie, pagamento della badante, oneri condominiali, tasse e utenze dell'immobile). Sebbene si tratti di debiti che, a stretto rigore, sono maturati dopo l'apertura della successione, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che rientrino nella riunione fittizia ex art. 556 c.c., in quanto oneri e spese che sono conseguenza immediata e diretta della successione (Cass. sez. 2, n. 2023 del 23/07/1966).
Sul punto si rileva che, premesso che tali spese sono state dedotte esclusivamente in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., senza peraltro essere accompagnate da alcuna allegazione in fatto, in ogni caso manca, in linea di massima, la prova che tali spese siano state sborsate dal convenuto e/o che siano riferibile alla successione per cui è causa:
- quanto alle spese funerarie, sono state prodotte unicamente due fatture (docc. 16 e 17
Pagina 13 di 22 memoria 183 n. 2 convenuto), ma non vi è prova del pagamento (nessuna delle due fatture è quietanzata e non vi sono altri documenti che dimostrano gli esborsi), né, tanto meno che sia stato sostenuto dal convenuto, potendo lo stessto essere stato eseguito anche dalla madre, considerato, peraltro, che in data 28 marzo 2013, pochi giorni dopo il decesso del marito, venivano effettuati dai conti intestati alla medesima prelievi per una somma complessivamente pari ad euro 7.000,00, sufficiente a coprire tali spese;
- quanto al pagamento della badante, l'unica documentazione prodotta al riguardo
(doc. 11) è una dichiarazione sottoscritta da SA AS TL che si riferisce tuttavia a spese sostenute successivamente al decesso di e Persona_2
relativa all'assistenza della sig.ra , per cui non si vede come le stesse Persona_1 possano essere considerati debiti a carico dell'eredità del de cuius;
- quanto ai pagamenti per le utenze (AMA, TARI, oneri condominiali 2014, ACEA,
Telecom) si tratte di spese effettuate per l'annualità 2014 e dunque rispetto ad un immobile divenuto già di proprietà del convenuto, e di cui non vi è quasi mai prova della provenienza del pagamento (ad esempio i bolettini di pagamento delle rate condominiali recano tutti la dicitura “eseguito da e non vi è alcun riscontro CP_1
che consenta di risalire a chi abbia effettuato tali versamenti).
Ne consegue l'insussistenza di debiti ereditari.
Punto controverso è poi l'esistenza o meno di donazioni fatte in vita dal de cuius.
In merito, parte attrice ha dedotto che il fratello fosse stato destinatario di donazioni da parte dei genitori (e quindi da considerare al 50% in sede di riunione fittizia), sia tramite consegna di somme di denaro, sia tramite prelevamenti agli sportelli e ai bancomat, avendo il convenuto una specifica delega ad operare sui conti dei genitori. Pertanto, essi avrebbero trattenuto per sé solo le somme sufficienti al proprio ordinario e quotidiano sostentamento, consegnando il residuo al figlio , tra cui anche l'importo di € 53.000,00 derivante CP_1
dallo svincolo di fondi investiti e finalizzato all'avvio di un'attività di bed and breakfast da parte del figlio e della nuora: il tutto per una somma pari a 150.000 euro circa.
Tali allegazioni risultano totalmente generiche, e del tutto sfornite di riscontro probatorio.
Invero, anche tramite la CTU contabile, non è stato possibile ricostruire con precisione i movimenti bancari riconducendoli all'odierno convenuto, sicchè non è dato comprendere quali movimenti sarebbero ascrivibili a quest'ultimo e in che misura, tenuto conto peraltro
Pagina 14 di 22 che la movimentazione sui conti è stata analizzata dal 2003, mentre, per stessa ammissione di parte attrice, la delega ad operare l'avrebbe avuta solo dal 2006, né Controparte_1 risultano forti differenze di movimentzioni tra gli anni sino al 2006 e quelli successivi. Tale circostanza, poi, non può ritenersi ammessa da , atteso che lo stesso, pur Controparte_1 riconoscendo di avere una delega ad operare sui conti dei genitori, ha sempre negato di aver eseguito direttamente operazioni sugli stessi, sostendendo peraltro come le somme prelevate dai conti fossero destinate unicamente a far fronte alle esigenze di vita dei genitori. Né assume rilevo il doc. 8 della memoria istruttoria di parte attrice (“specifica analitica delle operazioni di prelevamento somme”), che costituisce un mero riepilogo, peraltro redatto a mano dallo stesso attore, delle operazioni di prelevamento eseguite sui vari conti, senza specificazioni ulteriori. Inoltre, quand'anche effettuati dal convenuto, i prelievi non sarebbero di per sé idonei a dimostrare l'esistenza di una donazione in suo favore, se non risulta parimenti dimostrato che il convenuto li abbia effettivamente trattenuti e che il de cuius abbia inteso donare al figlio dette somme. Pertanto, le asserite donazioni si baserebbero unicamente su una lamentata sporporzione tra le somme prelevate e i bisogni di vita dei soggetti deceduti: ciò, tuttavia, non è sufficiente, a fronte della genericità delle allegazioni e dell'assenza di qualsivoglia elemento di prova, a qualificare i prelevamenti come donazioni, ciò anche in ragione della continua assistenza materiale e morale prestata dall'odierno convenuto nei confronti dei genitori come riconosciuto dallo stesso attore (si veda, in proposito, Cass. ord. n. 18814/2023: “al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla “de cuius” durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità”).
Peraltro parte attrice, in qualità di erede del padre, ben avrebbe potuto chiedere e conseguire tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intestati o cointestati al padre (art. 119
TUB), che, infatti, in parte ha anche versato in atti. A fronte di ciò era suo specifico onere allegare in dettaglio quali movimenti ritenesse costituire “prelievi indebiti” da parte dell'attore e/o donazioni in suo favore di denaro, e dimostrarlo. Ne consegue che né l'onere
Pagina 15 di 22 di specifica allegazione, né quello probatorio sono stati assolti.
Né può rilevare la mancata rendicontazione dei prelievi tramite bancomat asseritamente effettuati dal convenuto. Invero, l'assenza di rendicontazione non dimostra in alcun modo la sussistenza di uno spirito di liberalità in capo ai genitori;
non solo, ma una prospettazione di tal sorta al più avrebbe dovuto condurre l'attore a qualificare le operazioni di prelievo non come donazioni bensì come crediti della massa ereditaria e quindi a richiederne la restituzione alla stessa, operazione preclusa a questo giudice perché postula un petitum e una causa petendi del tutto differenti da quelli azionati, e in aperto contrasto con quanto dedotto, anche in sede di memorie conclusionali, dall'attore.
Del tutto inconferente, infine, è poi la deduzione di parte convenuta circa l'esistenza di presunti beni donati all'attore per un valore di euro 41.000 euro, trattandosi di deduzione tardiva (effettuata in memoria di replica), generica (non essendo stati indicati, nemmeno approssimativamente, i beni asseritamente donati né le modalità e la tempistica con cui gli sarebbero stati dati) e non provata.
Ne consegue l'assenza di donatum.
Pertanto il patrimonio netto, all'esito della riunione fittizia, ammonta ad € 434.267,00; il valore della quota riservata ai legittimari è, dunque, di € 108.566,78 sia in favore di CP_6
(quota di 1/4), sia in favore di (quota di 1/4), valore che
[...] Persona_1 corrisponde anche alla disponibile (anch'essa di un quarto) e, ovviamente, alla quota di riserva del convenuto . Quanto al diritto di abitazione, lo stesso risulta Controparte_1
quntificato, con valutazione ritenuta condivisibile da questo Collegio e non contestata dalle parti, nella misura di € 63.963,00, sicchè tale diritto è destinato ad essere assorbito nella quota disponibile, senza gravare sulle quote di riserva né della coniuge né dei figli, sulla scorta di quanto sopra meglio specificato (e, peraltro, tenuto conto del decesso della sig.ra
, il diritto si è ormai estinto, con consolidamento della piena proprietà sull'intero Persona_1 immobile in capo all'erede legatario).
L'attore ha quindi diritto ad essere reintegrato in tale quota, mediante riduzione in proporzione dell'unica disposizione testamentaria lesiva dei suoi diritti e quindi del legato testamentario, al netto di quanto ricevuto a titolo di relictum (come si vedrà meglio infra).
Il positivo esperimento dell'azione di riduzione comporta normalmente l'instaurarsi di una comunione sulla massa ereditaria e impone che la reintegrazione vada fatta, di regola, in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata
Pagina 16 di 22 per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. Ciò non toglie, tuttavia, che la quota possa essere attribuita in denaro quando vi sia una concorde volontà delle parti in tal senso e avuto riguardo alla ratio della disciplina che è quella di garantire una compiuta tutela del legittimario, impedendo la conversione del suo diritto alla reintegra in un mero diritto di credito. Tale tutela ovviamente non può operare laddove sia contraria a quella richiesta dallo stesso legittimario, e quando non vi osti un dissenso anche del legatario (Cass., sez. 2, n. 39368 del 10/12/2021).
Nel caso di specie, vi è una specifica richiesta di parte attrice di attribuzione della quota in denaro, cui non si è opposto il convenuto, che peraltro vanta un concreto interesse a permanere nell'abitazione, sicchè appare possibile attribuire la quota di riserva all'attore in denaro;
ciò anche in ragione del fatto che non risulta esperita una domanda di divisione ereditaria dell'asse ereditario paterno.
Per quanto concerne la quota di reintegra di , dal momento che la stessa Persona_1
è stata chiesta dal solo attore, quale suo erede, deve essere riconosciuta nella misura del
50%, cioè della quota ereditaria corrispondente a quella di spettanza di . Controparte_6
Concludendo e riassumendo sul punto: il relictum (costituito dal 50% dei saldi dei conti correnti cointestati al de cuius) è pari ad € 7.846,12; tale somma è caduta in successione legittima -in quanto, come visto, il testamento ha disposto solo dell'immobile, a titolo di legato- tra i tre coeredi (moglie e due figli), per la quota di un terzo ciascuno (art. 581 c.c.),
e, quindi, per € 2.615,37; detratta tale somma (in quanto ricevuta da tutti gli eredi), dalle quote di riserva spettanti all'attore ed a sua madre, se ne ricava un diritto alla reintegra nella misura di € 105.951,41 in favore di (108.566,78-2.615,37), in proprio e di Controparte_6
€ 51.668,02, in favore dello stesso attore, quale erede di (108.566,78- Persona_1
2.615,37=105.951,41, pari alla reintegra totale spettante alla madre, divisa per due, pari alla quota di spettanza del solo erede che ha agito in riduzion); per un totale di € 157.619,43.
4. Su rivalutazione e interessi
Così ricostruite le quote di reintegra, sulle somme riconosciute all'attore deve applicarsi la rivalutazione.
Invero, è pacifico che, nel procedere alla determinazione della quota spettante al legittimario ex art. 556 c.c. si debba rivalutare in termini pecuniari tale quota, in quanto il credito del legittimario, nel caso in cui non gli si attribuisca la quota dei beni ereditari in natura, ma in danaro, non è di valuta, ma di valore (sul punto, Cass. civ. n. 35738/2023: “La
Pagina 17 di 22 giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”; in senso conforme, vedi anche
39368/2021 cit.).
Pertanto, sulla somma di € 157.619,43, deve essere applicato il coefficiente di rivalutazione
ISTAT di 1,216 dal marzo 2013 (data di apertura della successione), all'ottobre 2025
(ultimo periodo disponibile), per un totale di € 191.665,23.
Sulle somme così rivalutate, spettano poi gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284
c.c., dalla data della presente decisione al saldo, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
5. Successione di . Divisione. Persona_1
L'attore ha chiesto anche procedersi alla divisione del patrimonio ereditario materno, previa collazione delle donazioni da essa effettuate nei confronti del fratello e previa reintegra della stessa nella quota di riserva della successione di . Persona_2
In merito si osserva che la successione di , in assenza di testamento, è Persona_1
regolata esclusivamente dalla legge, sicché entrambi i figli sono chiamati a concorrere nella misura del 50% (art. 566 c.c.).
In secondo luogo, l'asse ereditario deve essere individuato tenendo conto dei beni rientranti nel suo patrimonio.
È pacifico e documentale -oltre che confermato dalle CTU disposte in corso di causa- che il relictum è costituito esclusivamente dai saldi attivi dei conti correnti alla data del decesso, non essendovi, invece, beni immobili.
Non possono formare oggetto di collazione le presunte donazioni effettuate nei confronti di
, in ragione del difetto di allegazione e di prova supra argomentato, né i Controparte_1
prelievi effettuati, per le ragioni già dettagliate, non trattandosi di beni ereditari (v. Cass civ.
Pagina 18 di 22 n. 8611/2018). Né è soggetto, ovviamente, a collazione l'immobile di Via Pelagio I n. 13, che, a seguito della reintegra operata solo in denaro e non in natura, e della morte della madre con conseguente estinzione del diritto di abitazione su di esso gravante, rientra a titolo di piena proprietà nel patrimonio del convenuto, non facendo parte in alcun modo dell'asse materno.
Così come non deve essere ricompresa nell'asse materno, la quota di reintegra nella legittima per la successione del coniuge, poiché, come già sopra precisato, essendo stata azionata soltanto dall'attore, quale erede della madre, la stessa rientra nella somma complessivamente riconosciuta a , in relazione alla successione di Controparte_6 Per_2
, e non cade nella successione della madre.
[...]
Pertanto, l'asse ereditario materno risulta composto esclusivamente da somme di denaro.
Quanto ai saldi di conto corrente si segnala che, per mero errore materiale, risulta indicato nella CTU quale saldo del conto corrente Banco Posta n. 1012091946 la somma di euro
5.163,26 (che è il saldo del conto corrente al 30/11/2013) in luogo della somma di euro
31,15 (che è il saldo alla data del decesso, avvenuto il 13/11/2014); gli altri saldi sono stati correttamente individuati dai CTU e non contestati dalle parti (euro 5.530,32 per conto n. 831900447, ed euro 2.831,54 per conto ES AN AO); sul totale di € CP_3
8.393,01, a ciascun erede spetta, quindi, la somma di € 4.196,505.
Invero, le parti hanno anche dato atto che alcuni conti correnti (uno postale e quello di
ES AN AO), sarebbero già stati liquidati e divisi tra i due coeredi al 50% ciascuno;
tuttavia, considerato che tali deduzioni non sono concordi e che sono prive di riscontri documentali, non si ritiene di poterne tenere conto (e, in ogni caso, operando la divisione solo per quote, laddove alcuni rapporti siano già stati estinti e liquidati, non si pone alcun problema di concreta attuazione della divisione).
Si precisa che, ovviamente, una volta individuata la quota di spettanza di ciascun coerede nel 50% del totale, laddove le somme qui liquidate non corrispondano con quelle effettivamente residue, le stesse andranno ridotte in proporzione rispetto al saldo effettivo.
Si ribadisce, infine, che non possono essere scomputate le spese asseritamente effettuate dal convenuto, le quali non possono essere considerate né passività ereditarie né voci rimborsabili allo stesso, anche in ragione dell'allegazione tardiva delle stesse (la documentazione relativa alle spese è stata infatti depositata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ma senza alcuna deduzione circostanziata in fatto).
Pagina 19 di 22 In ogni caso, non possono venire in rilievo le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, trattandosi di immobile non appartenente all'asse ereditario della de cuius, ed essendo l'incremento di valore dell'immobile già stato scomputato ai fini della determinazione della quota di reintegra destinata a confluire nell'asse ereditario materno;
le spese funerarie non sono accompagnate dalla prova di pagamento;
le spese relative alla badante risultano documentate sulla base di una dichiarazione autografa priva di valore probatorio se non indiziario e, inoltre, senza che sia possibile accertare se le stesse erano state pagate con risorse proprie dal convenuto o, al contrario, con somme appartenenti all'eredità (anche alla luce della presenza di prelievi di non modesta entità sui conti intestati alla de cuius pochi giorni prima del decesso di quest'ultima, come, ad esempio, sul conto n.
1012091946, prelievi rispettivamente di 600 euro il 4 e il 5 novembre 2014 e di 550 euro il
6 novembre 2014); altrettanto inconferenti sono le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali dell'immobile di Via Pelagio I n. 13, trattandosi, come detto, di bene di proprietà del convenuto e non rientrante nell'asse ereditario materno.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere in parte compensate.
In relazione alla domanda di divisione è principio consolidato quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso
Cass., sez. 2, n. 15926 del 13/06/2019) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti
(Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).
Per quanto riguarda le altre domande, se il convenuto risulta soccombente sull'azione di riduzione, l'attore, a sua volta, è soccombente rispetto alle domande accessorie di riconoscimento di donazioni in favore del convenuto (sia ai fini della riunione fittizia per la successione del padre, sia ai fini della collazione per la successione della madre), mentre, ancora, al convenuto non sono state riconosciute alcune voci di spese o debiti fatte valere, in relazione ad entrambe le successioni.
Conclusivamente, si ritiene che le spese debbano essere compensate per la metà, ponendo la
Pagina 20 di 22 restante metà a carico del convenuto;
la misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
4.253,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 7.051,50, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'attore spetta anche, nella stessa misura del 50%, il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria), per € 272,50.
Sulla base dei medesimi criteri, tenuto conto che le consulenze estimative sono servite essenzialmente per la divisione, e, quindi, devono considerarsi rientranti nelle spese affrontate nell'interesse della comunione (ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018), le spese di tutte le CTU effettuate nel corso del processo, come già liquidate, devono essere poste a carico definitivo di entrambe le parti in solido, ed in quota uguale per ciascuna di esse.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 9946/2017, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto in Roma il 20.03.2013, e accerta che la stessa è in parte regolata dal testamento olografo pubblicato il 22.5.2013, per Notaio dr , Rep. n. 11708 – Racc. n. Persona_4
7409, registrato il 5.06.2013 al n. 111279/1T, e in parte dalla legge;
- accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, di cui al testamento olografo datato 14.03.2006 e pubblicato il 22.5.2013, per Notaio dr , Persona_4
Rep. n. 11708 – Racc. n. 7409, in favore di , in proprio e quale erede di Controparte_1
; Persona_1
- per l'effetto, dispone la reintegra delle quote di riserva spettanti a , in Controparte_6
proprio e quale erede di , nella misura complessiva di € 191.665,23, già Persona_1 rivalutati all'attualità;
- condanna il convenuto , a versare all'attore la predetta somma di € Controparte_1
Pagina 21 di 22 191.665,23, oltre interessi legali, dalla data della presente sentenza, al saldo;
- dichiara aperta la successione legittima di , accertando che suoi Persona_1 unici eredi sono i figli e , per la quota di 1/2 ciascuno Controparte_6 Controparte_1
dell'intero asse;
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, dichiara che e hanno diritto ciascuno al 50% del residuo saldo attivo Controparte_6 Controparte_1
(al netto delle spese di chiusura) dei conti correnti intestati o cointestati alla de cuius
, ovvero: conto corrente Banco Posta n. 1012091946 e n. 831900447; Persona_1
conto corrente ES AN AO (ex ) n. 1000/11627 (già 6317150), assegnando CP_4
a ciascuno la somma di € 4.196,505;
- compensa le spese di lite per la metà e condanna il convenuto alla Controparte_1 refusione, in favore dell'attore , della restante metà, che liquida in Controparte_6
complessivi € 7.051,50, oltre accessori di legge, per compensi ed € 272,50, per rimborso spese;
- pone le spese di tutte le CTU -come già liquidate con i decreti del GI, del 21.3.2019,
28.05.2019 e del 10.07.2024 – definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in quota uguale per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 23/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario CODERONI Dr. Luigi ARGAN
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