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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 486/2024 L.P.
FATIMA Pt_1 contro
- CP_1 Controparte_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 486 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], ai fini del presente atto rappresentata dal padre / responsabile genitoriale C.F.: Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...], residente come sopra, il quale interviene al- C.F._2 à di tutore della madre nata in [...] il [...] come Persona_2 da allegati provvedimento di nomina del Tribunale di Viterbo e successivo verbale di giuramento tutore definitivo del Giudice tutelare, ed elettivamente domiciliata in Viterbo Via Antonio Paci- notti n. 5 presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli (C.F.: ), che in C.F._3 forza dei poteri conferiti con la procura speciale in calce al ric nico pre- ventivo iscritto al n. 841/2023 R.L.P. e da considerarsi apposta anche in calce al presente atto la rappresenta e difende dichiarando di voler ricevere le comunicazioni telematiche od a mezzo telefax ai recapiti FAX 0761 / 777882, PEC Email_1 NTE E
Controparte_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , CodiceFiscale_4 in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_3 n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E- - indirizzo PEC: Email_2
Elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Email_3
Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; handicap grave ex art. 3 co. 1 della l. n. 104/1992; CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 9.12.2023), la ricorrente come sopra rappresentata ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza in capo alla ascendente dei requisiti sanitari indispensabili alla ero- gazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 e al con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insus- sistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le do- CP_1 mande attoree con vittoria di spese. Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale a ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto per- manente di un accompagnatore ovvero che siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 disponeva che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispen- sabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicchè l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza ecc.. L'art. 3 co. 1 della l. n. 104/1992 dispone invece che “è persona handicappata colui che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il successivo co. 3 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minora- zione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la minore sia affetta da un complesso di patologie che tuttavia non rendano necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88. Ha per contro riconosciuto lo status di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, con revisione a Luglio 2025 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da uale esercente la potestà Persona_1 sulla minore nei confron accerta e dichiara che la Parte_2 CP_1 minore è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 con revisione a luglio 2025; respinge ogni altra domanda;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'IMPS le spese di CTU come separatamente liquidate. Viterbo lì, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 486/2024 L.P.
FATIMA Pt_1 contro
- CP_1 Controparte_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 486 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], ai fini del presente atto rappresentata dal padre / responsabile genitoriale C.F.: Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...], residente come sopra, il quale interviene al- C.F._2 à di tutore della madre nata in [...] il [...] come Persona_2 da allegati provvedimento di nomina del Tribunale di Viterbo e successivo verbale di giuramento tutore definitivo del Giudice tutelare, ed elettivamente domiciliata in Viterbo Via Antonio Paci- notti n. 5 presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli (C.F.: ), che in C.F._3 forza dei poteri conferiti con la procura speciale in calce al ric nico pre- ventivo iscritto al n. 841/2023 R.L.P. e da considerarsi apposta anche in calce al presente atto la rappresenta e difende dichiarando di voler ricevere le comunicazioni telematiche od a mezzo telefax ai recapiti FAX 0761 / 777882, PEC Email_1 NTE E
Controparte_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , CodiceFiscale_4 in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_3 n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E- - indirizzo PEC: Email_2
Elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Email_3
Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; handicap grave ex art. 3 co. 1 della l. n. 104/1992; CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 9.12.2023), la ricorrente come sopra rappresentata ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza in capo alla ascendente dei requisiti sanitari indispensabili alla ero- gazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 e al con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insus- sistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le do- CP_1 mande attoree con vittoria di spese. Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale a ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto per- manente di un accompagnatore ovvero che siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 disponeva che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispen- sabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicchè l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza ecc.. L'art. 3 co. 1 della l. n. 104/1992 dispone invece che “è persona handicappata colui che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il successivo co. 3 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minora- zione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la minore sia affetta da un complesso di patologie che tuttavia non rendano necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88. Ha per contro riconosciuto lo status di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, con revisione a Luglio 2025 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da uale esercente la potestà Persona_1 sulla minore nei confron accerta e dichiara che la Parte_2 CP_1 minore è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 con revisione a luglio 2025; respinge ogni altra domanda;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'IMPS le spese di CTU come separatamente liquidate. Viterbo lì, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO