Articolo 3 della Legge 10 maggio 1964, n. 336
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 giugno 1964
Art. 3.
Le disposizioni di cui all' articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. E' comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.
Entrata in vigore il 16 giugno 1964
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