TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3739/2023 R.G. e vertente tra
cod. SC , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Maria Gioffrè, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. SC. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Michela Foti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 06/07/2023, chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 3742/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100% e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge n. 104/1992.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con conseguente condanna dell' al pagamento degli emolumenti a far data dalla domanda amministrativa o da diversa CP_2
accertanda, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_3
al pagamento della prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ., sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
che ha escluso che la sussistenza del requisito sanitario
[...] Parte_1 necessario ai fini dell'indennità di accompagno. Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “CARDIOPATIA
ISCHEMICA CRONICA CON FIBRILLAZIONE ATRIALE PAROSSISTICA – ANGINA
INSTABILE CON QUADRO ANGIOGRAFICO DI RE-STENOSI INTRASTENT DI
CORONARIA DESTRA TRATTATA CON RE-PTCA CON DEB INTRASTENT ED
ULTERIORE STENT ALLA CRUX E DEB SU IVP. - DIABETE MELLITO DI TIPO 2 CON
MICRO E MACROANGIOPATIE – IPERTENSIONE ARTERIOSA – IPB – OBESITA' –
GRAVE DEFICIT VISIVO BILATERALE -ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON GRAVE
LIMITAZIONE FUNZIONALE IN SOGGETTO, NON AUTOSUFFICIENTE, CON PROTESI
ANCA DESTRA E SINISTRA E PROTESI GINOCCHIO DESTRO, CON NECESSITA' DI
ASSISTENZA PER I PASSAGGI POSTURALI E PER LA DEAMBULAZIONE PER BREVE
TRAGITTO, CON AUSILI
BILATERALI ED ASSISTENZA PER INSTABILITA' POSTURALE”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che il paziente è affetto da patologie invalidanti che l'hanno reso bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da 01/01/2024 e quindi successivamente alla domanda amministrativa ed al presente ricorso.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
4. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere da gennaio 2024 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, oltre all'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
La restante parte, come da dispositivo, è posta a carico dell'ente e va liquidata secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di i presupposti sanitari Parte_1
per il diritto all'indennità di accompagno da gennaio 2024;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 17 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando