Sentenza 22 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2020, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NO TR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 18/04/2019 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito per il ricorrente l'Avv. Francesco Gambardella, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di TR NO ricorre per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante il rigetto di un atto di appello presentato ex art. 310 del codice di rito nell'interesse dello stesso NO, sottoposto a misura custodiale per addebiti inizialmente qualificati ai sensi degli artt. 416-bis, 353-bis e 513-bis cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato aveva monopolizzato il mercato delle pompe funebri e del servizio ambulanze nel territorio di Lamezia Terme, ove operava una sua azienda del settore: in particolare, egli si era avvalso, assumendoli alle proprie dipendenze, di soggetti di comprovata appartenenza alla 'ndrangheta, i quali si erano accaparrati servizi funerari in gran copia ricorrendo a condotte violente e minacciose;
nel contempo, più collaboratori di giustizia avevano descritto il NO come verosimile custode delle somme di denaro ricavate dalle attività illecite compiute dalla cosca facente capo alla famiglia NN. Il Tribunale, preso atto che il Gip procedente aveva dichiarato inammissibile una richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere, presentata dalla difesa, fa osservare che: la circostanza dell'annullamento dell'ordinanza emessa in sede di riesame a carico del NO, disposto con separata pronuncia di questa Corte, non assume rilievo decisivo, in quanto non ne risultano note le motivazioni (e, in ogni caso, i giudici di legittimità avrebbero annullato il provvedimento de quo senza rinvio solo con riferimento al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen., senza pronunciarsi sull'ulteriore addebito ex art. 513-bis cod. pen. e imponendo invece un nuovo esame quanto alla contestazione del reato associativo, nonché in punto di esigenze cautelarqi nei riguardi dell'indagato, pur trattandosi di soggetto ultrasettantenne, debbono intendersi ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendo egli stato per lunghi anni in rapporti di affari con la suddetta cosca NN (dimostrati anche dalle risultanze di attività di intercettazione); la posizione di egemonia acquisita dal NO nello svolgimento dei servizi di onoranze funebri, con i metodi sopra segnalati, impone di ritenere che il medesimo, ove rimesso in libertà, tornerebbe certamente «a riallacciare i rapporti consolidati intrattenuti con i referenti della criminalità organizzata e all'interno dell'ospedale, per dedicarsi nuovamente all'attività imprenditoriale svolta», senza che a ciò possa dirsi ostativo il dato formale dell'avvenuto sequestro dell'azienda già esistente (ben potendo egli creare nuove attività commerciali od avvalersi di prestanome). Con l'odierno ricorso, la difesa ribadisce la significatività dell'annullamento disposto quanto all'ordinanza emessa in sede di riesame (dato dal quale il Tribunale ha inteso apoditticamente prescindere); in ogni caso, deduce violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per essere stata pretermessa una effettiva valutazione dello status personale del NO, incensurato e di età superiore ai 70 anni. Secondo la tesi difensiva, gli argomenti esposti in punto di eccezionalità del grado delle esigenze cautelari ipotizzate si esauriscono nella presa d'atto della contestata appartenenza dell'indagato alla cosca di riferimento: appartenenza che però, da un lato, deve revocarsi in dubbio alla luce del menzionato annullamento con rinvio e, dall'altro, può incidere soltanto sulla presunzione di adeguatezza della massima misura restrittiva prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, norma sulla quale deve pur sempre prevalere la deroga di cui al comma successivo. Quanto alla prospettiva che il NO, laddove recuperasse la libertà, tornerebbe senz'altro a dedicarsi alle consolidate attività illecite descritte dai giudici di merito, nell'interesse del ricorrente si obietta che proprio sulla contestazione di cui all'art. 353-bis cod. pen. è intervenuta una decisione di annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Anche prescindendo dalle ragioni dell'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro ex art. 309 cod. proc. pen. (stando alla motivazione della pronuncia di questa Corte, successivamente depositata, si è ritenuto necessario rivalutare il problema se l'apporto del NO alla consorteria criminale dovesse intendersi espressivo di una compartecipazione effettiva ovvero meritasse qualificazione in termini di concorso esterno, con le conseguenti implicazioni anche in punto di presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di maggior rigore), deve infatti rilevarsi come il tema dell'età dell'indagato non sia stato in alcun modo affrontato dai giudici di merito. Ciò, peraltro, malgrado la difesa appellante avesse incentrato le proprie argomentazioni, in prima battuta, sull'avvenuto compimento dei 70 anni di età da parte del NO.Il connotato di eccezionalità delle esigenze cautelari che si assumono configurabili nel caso di specie deriva, secondo il Tribunale, dal fatto che l'indagato: si sarebbe avvalso, nel corso degli anni, dell'opera di uomini violenti ed organici alla cosca NN, al fine di imporsi nel settore dei servizi funerari;
avrebbe avuto costanti rapporti con le figure apicali del suddetto clan, in particolare con IN NN, sì da far ritenere, «con giudizio prossimo al livello della certezza», che tale consolidato contesto criminale si sarebbe riprodotto in caso di pur parziale recupero della libertà personale dell'odierno ricorrente. A ben guardare, tuttavia, gli elementi valorizzati in vista dell'individuazione di esigenze cautelari eccezionali si risolvono nella sola presa d'atto della piattaforma di gravità indiziaria a carico del NO, quanto al contestato reato associativo;
né il Tribunale si confronta, al di là del non essere ancora stata licenziata la motivazione della pronuncia di questa Corte sulla decisione ex art. 309 cod. proc. pen., con il dato obiettivo dell'annullamento senza rinvio in ordine all'ipotizzato delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (seppure relativo al solo servizio di ambulanze). Non sembra poi ancorarsi ad emergenze indicate con chiarezza l'assunto dei giudici di merito secondo cui il NO sarebbe senz'altro in grado di proseguire l'attività illecita posta in essere, ricorrendo a nuove strutture aziendali od a possibili teste di legno: rilievi, questi, che avrebbero a fortiori imposto esemplificazioni basate su effettive risultanze delle indagini preliminari, proprio perché ci si trova al cospetto di un ultrasettantenne, financo non gravato da precedenti. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, del resto, «la presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Cass., Sez. I, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv 263088). E' evidente, pertanto, come siffatte esigenze non possano che desumersi da elementi concreti, specifici ed attuali, allo stato non risultanti dalla motivazione del provvedimento impugnato e necessariamente ulteriori rispetto a quelli su cui viene a fondarsi la materialità dell'addebito od i suoi stessi connotati di presunta gravità.
3. Si impongono, conseguentemente, le determinazioni di cui al dispositivo.Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del NO, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti appresso indicati.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/07/2019. Il Consigliere estensore Il Presid