Articolo 2199 del Codice civile
Articolo 2198Articolo 2200
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19 aprile 1942
Art. 2199.

(Indicazione dell'iscrizione).

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale e' iscritto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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