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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 739/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SPINETTA LAURA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SPINETTA LAURA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
All'udienza del 08.04.2025, le parti comparivano personalmente davanti al giudice per il trasferimento immobiliare confermando la loro volontà espressa in ricorso così come modificato e dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, non presentino profili di illegittimità e che le stesse hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 30/03/2019 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PORTOVENERE alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere gli uni dagli altri a titolo di contributo al proprio mantenimento;
2. Si dà atto che nell'ambito degli accordi patrimoniali connessi alla separazione, il
IG. cede alla IG.ra il 50% della proprietà dell'immobile Parte_1 Parte_2
adibito a casa coniugale sito in PO di PI (TV), via Fontane, n. 39, come di seguito descritto:
Art. 1
Il IG. , nato a [...], in data [...], residente in [...]di Parte_1
PI (TV), via Fontane , n. 39 (C.F. ), cede alla IG.ra C.F._1 [...]
, nata a [...] in data [...], residente in [...]
Fontane , n. 39 (C.F. ), che accetta, il diritto di proprietà sulla CodiceFiscale_3
propria quota pari al 50% dell'immobile ad uso civile in comproprietà al medesimo, sito
2 in PO di PI (TV), via Fontane, n. 39, e della porzione del terreno pertinenziale siccome acquistato in forza di atto notarile sottoscritto in data 9.01.2018, avanti il Notaio
in Oderzo, Repertorio n. 84 Raccolta n. 68 registrato in Treviso in data Persona_1
12.01.2018 al n. 600, serie IT, e trascritto in pari data al n. 1424 R.G. e al n. 1130 R.P.
(Cfr. Doc. n. 4) e precisamente: fabbricato ad uso abitativo disposto su piani terra e primo, con pertinenziali autorimessa su corpo staccato ed area scoperta e terreno pertinenziale, censiti come segue:
-1-
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Parte_3
Sezione Urbana A
FOGLIO 12
Mappale n. 13, Sub. 3, piano T-1, Categoria A/3, Classe 3, vani 6, superficie catastale mq. 88/totale escluse aree scoperte mq. 88, rendita catastale € 418,33 - variazione nel classamento del 30.11.2018 Pratica n. TV0135685 in atti dal 30.11.2018- variazione di classamento n. 33286.1/2018;
Mappale n. 13, Sub. 2, piano T, Categoria C/6, (Autorimessa), Classe 3, 10 mq.,
superficie catastale totale mq. 11 rendita catastale € 23,76;
Mappale n. 13, Sub. 1, Piano T, area scoperta con superficie di 182 mq. B.C.N.C. ai sub
2 e 3;
Il tutto confinante con i mappali n. 527, 1051, 516 e 1108, salvo altri o variati.
-2-
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Parte_4
12
[...]
3 Mappale 1108, HA 00.01.47, seminativo arborato, Classe 2 , R.D. € 1,25, R.A. € 0,68.
Il tutto confinante con i mappali n. 13, 516, 1053, 1109, 10, 1107 e 935, salvo altri o
variati.
Si precisa che il succitato terreno costituisce giardino di pertinenza della porzione di fabbricato ad uso abitativo sopra identificata catastalmente.
Per una migliore identificazione delle unità immobiliare oggetto di vendita, si allegano al presente atto la planimetria e la visura catastale (Cfr. Docc. n. 5-6).
Art. 2
La parte alienante dichiara che quanto in oggetto è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita sottoscritto in data 9.01.2018, avanti il Notaio in Oderzo, Persona_1
Repertorio n. 84 Raccolta n. 68 registrato in Treviso in data 12.01.2018 al n. 600 serie IT,
trascritto in pari data al n. 1424 R.G. e al n. 1130 R.P..
Art. 3
Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone la Legge n. 47 del 28.2.1985 e successive modifiche ed integrazioni, il IG. edotto delle sanzioni di cui all'art. 76 Parte_1
del T.U. 445/2000, attesta che la costruzione di quanto ivi oggetto di cessione risulta iniziata in data anteriore all'01.09.1967.
Il IG. inoltre, garantisce la piena conformità di quanto trasferito con il presente Pt_1
atto alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti disposizioni urbanistiche.
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i. si dichiara:
. Per inequivoca identificazione degli immobili oggetto del presente atto le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in catasto e che in copia si allegano al presente atto;
4 . Le parti dichiarano la conformità dell'immobile oggetto del presente contratto alle risultanze dei registri immobiliari;
. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
. la cessione dei suddetti beni viene effettuata nei confronti di persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
. entrambe le parti dichiarano che il trasferimento ha ad oggetto casa di abitazione non di lusso.
. gli immobili medesimi sono stati oggetto di lavori di manutenzione straordinaria leggera per i quali in data 29 novembre 2017 è stata presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di PO di PI la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
(CILA) prot. 15383 del 30 novembre 2017 (variazione di classamento Pratica n.
TV0135685 del 30.11.2018) e che gli stessi non sono stati oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di Licenza e/o Concessione Edilizia e/o Permesso di
Costruire ed a loro carico non sono state adottate sanzioni ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
. l'immobile è soggetto a vincolo urbanistico giusta certificato di destinazione d'uso dell'immobile rilasciato dal Comune di PO di PI che si allega;
(Cfr. Doc. n. 8);
. l'area scoperta pertinenziale al fabbricato di cui trattasi è di superficie complessiva inferiore a mq. 5000 (cinquemila);
Art. 5
Quanto oggetto del presente atto di compravendita si intende trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con accessioni e pertinenze, azione,
5 diritto, ragione, servitù attive e passive inerenti, così come risultanti dal titolo ovvero legalmente costituite.
Quanto oggetto del presente atto di compravendita viene altresì ceduto esente da oneri/ipoteche/pregiudizi/trascrizioni dannose.
Art. 6
Le parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti negli edifici previsti dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008
e delle sanzioni previste per il loro inadempimento.
La parte alienante viene espressamente dispensata dalla parte acquirente dall'obbligo di prestare garanzia circa la conformità degli impianti posti a servizio dei beni in oggetto alla normativa sulla sicurezza vigente al momento della loro realizzazione.
La parte alienante viene, peraltro, espressamente dispensata dalla parte acquirente dagli obblighi di consegna della relativa documentazione amministrativa e tecnica e dei libretti di uso e manutenzione degli impianti, in quanto già in suo possesso.
Art. 7
Parte acquirente dichiara di avere ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione delle prestazioni energetiche degli immobili in oggetto ed in particolare di avere ricevuto i relativi attestati di prestazione energetica
N.170312025 con scadenza 13.02.2035 a firma dell'Ing. (Cf. Doc. n. 7). Persona_2
Parte acquirente dichiara di aver ricevuto in consegna il predetto attestato di prestazione energetica (APE), che, in originale, si allega al presente atto.
Parte acquirente dichiara altresì di essere edotto che il suddetto Attestato ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e che dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
6 Parte alienante dichiara che detto Attestato è pienamente valido ed efficace, non scaduto o decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata, e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati.
Art. 8
La IG.ra dichiara: Parte_2
. l'immobile e relative pertinenze oggetto della presente cessione è ubicato nel
Comune ove la stessa ha eletto residenza;
. di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
. di non essere titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso od abitazione di altra casa di abitazione nel territorio nazionale con agevolazioni fiscali di sorta;
. di richiedere l'applicazione, qualora applicabile alla fattispecie de qua, delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” e di cui alla Legge n. 243/1985, dui cui alla Legge n.
75/1993 e di cui al D.L. 155/1993 convertito in Legge 243/1993 e ss. modifiche tutte.
Art. 9
Il IG. dichiara che non sono state apportate modifiche, salvo quelle Parte_1
dianzi elencate, tali da comportare la necessità di chiedere concessione o permesso di costruire in sanatoria oppure di presentare dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, salvo quella nota alle parti si cui si è dato ivi atto;
che non sono stati adottati né risultano pendenti provvedimenti sanzionatori.
Art. 10
7 La cessione in favore della IG.ra della quota dei suddetti beni immobili di Parte_2
proprietà del IG. avverrà a fronte del corrispettivo di € 36.120,00 Parte_1
(trentaduemilacinquecento euro), che verranno corrisposti con le seguenti modalità:
▪ € 15.000,00 (quindicimila euro) che il IG. con la sottoscrizione del presente Pt_1
ricorso dichiara di aver già ricevuto operando una compensazione tra i reciproci rapporti di debito/credito;
▪ € 21.120,00 pagati in n. 60 rate mensili di € 352,00 a mezzo bonifico bancario, salvo il maggior importo qualora la IG.ra dovesse avere disponibilità finanziaria;
Pt_2
Si dà atto che il IG. rinuncia ad applicare gli interessi legali sulla somma di € Pt_1
21,120,00 che la IG.ra pagherà ratealmente, salvo rivendicarne la debenza ab inzio Pt_2
qualora la IG.ra si rendesse inadempiente di almeno tre o più rate anche non Pt_2
consecutive.
Il pagamento dell'acconto risulta corrisposto in ragione dell'intervenuta compensazione dei crediti e debiti reciprocamente maturati tra i coniugi.
Le parti rinunciano espressamente all'iscrizione di ipoteca legale.
La IG.ra dichiara di essere già nel pieno possesso del bene ceduto. Parte_2
Art. 11
Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni sull'antiterrorismo
D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito con Legge del18 maggio 1978 n. 191.
Le parti, ove occorrer possa, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di agenzie immobiliari o intermediari.
Art. 12
I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
Art. 13
Le parti chiedono la trascrizione del presente atto press la Conservatoria dei registri
8 immobiliari territorialmente competente e dichiarano di esonerare il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente da ogni responsabilità.
Le parti si impegnano congiuntamente a curare la trascrizione dell'atto.
Art. 14
Il presente trasferimento di beni immobili è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19, Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154
del 1999, di cui i ricorrenti dichiarano di voler beneficiare.
Art. 15
Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine di responsabilità per quanto attiene la situazione e/o regolarità urbanistico edilizia, dell'IMU degli immobili ceduti anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative e catastali.
Art. 16
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che non trattandosi di atto in forma notarile, il Giudice e/o il Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione;
nell'ipotesi di invalidità/nullità dell'atto e/o nel caso in cui il conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula innanzi al Notaio scelto dall'acquirente.
3. Si dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, con l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, nulla avranno più a pretender l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo e/o ragione.
4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
9 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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