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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5084/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
1719/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il
14.05.2021 e pendente
TRA
(c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
, alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, Dr. Pt_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello,
[...] dall'Avv. Antonia Sarro (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
c.f.: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1 alla via Marchesiello, in persona del dr. legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Ennio Romano (c.f. ); CodiceFiscale_2
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 27.06.2017 il in qualità di struttura accreditata per Controparte_1 lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea “radiologia” nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 CP_3 quinquies ex d.lgs. 502/92, protocollato al n. 35098 del 12.11.2014, volto a regolare le Cont prestazioni da rendere nell'anno 2014 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 147.158,57, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 “nella misura del saggio di interesse del principale strumento di riferimento della Banca Centrale
Europea, maggiorato nei termini di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo [...] dalle singole scadenze” e le spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel 2014, da gennaio a dicembre 2014.
1.2. Con il decreto ingiuntivo n. 1904/2017, emesso il 12.7.2017 e notificato il 20.07.2017, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, oltre “interessi CP_3 moratori ex art. 5, d.lgs. n. 231/02, a decorrere dalle scadenze indicate nell'art. 7 del contratto depositato” e spese della procedura.
Cont 1.3. L' roponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 28.9.2017, deducendo:
- lo sforamento del tetto di spesa come si desumeva dalla deliberazione n. 530/2015 del avente ad oggetto “consuntivo anno 2014 Controparte_4 CP_3 branca di Radiologia”, secondo cui per la detta branca vi era stato uno sforamento pari ad €
543.434,98 al netto dei tagli per controllo su impegnative, del fatturato prodotto oltre la data di esaurimento del budget – asseritamente realizzatosi il 25.9.2014 e comunicato a mezzo pec con nota n. 27196/2014 - e dei tagli per sforamento del costo medio delle prestazioni, sicché al veniva applicata una R.T.U. per € 8.619,69; CP_1
- lo sforamento del costo medio delle prestazioni per la branca di riferimento con violazione dell'art. 8 del contratto stipulato, poiché l'opposta “registrava un costo medio pari ad
€.71,21, rispetto a quello medio della branca di riferimento (Radiologia Diagnostica) di
€.40,94, concretizzandosi in tal senso uno sforamento pari ad €.39,27” a cui il Centro forniva motivazioni giustificatrici ritenute non meritevoli di accoglimento da parte del del 10.2.2015; Parte_3
- che relativamente alla liquidazione del saldo del IV trimestre del 2014, in virtù di un saldo negativo, veniva richiesta nota di credito per € 115.247,65 con nota n. 21317/2015;
- l'applicazione dello sconto tariffario ex L. n. 296/2006 che legittimava la decurtazione del credito ingiunto. A tal proposito, l'opponente affermava che la legge n. 296/06 doveva applicarsi anche per il rapporto de quo riguardante le prestazioni sanitarie del 2014 involgenti la branca di Radiologia Diagnostica, anche alla luce di quanto previsto dagli artt.
4 e 5 del contratto che rimandavano all'applicazione della detta disciplina;
2 - la non debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 in assenza di rituale atto di Cont costituzione in mora da parte del Centro nei confronti dell'
Cont L' oncludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Si costituiva, con comparsa depositata l'11.01.2018, il che resisteva CP_1 all'avversa opposizione deducendo che:
- sussisteva la giurisdizione del g.o., considerato che la qualifica degli accordi tra SSN e strutture sanitarie private accreditate fuoriuscivano dallo schema della concessione del servizio pubblico per essere invece degli appalti di pubblici servizi;
Cont
- nessuna valenza probatoria aveva la documentazione depositata dall' in ordine alla prova della pretesa applicazione della R.T.U. sia con riferimento all'an sia al quantum;
- non era stato adeguatamente dimostrato lo sforamento del costo medio delle prestazioni per la branca di riferimento anche alla luce del fatto che in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del contratto “dividendo l'importo di cui al comma 1 lettera a) pari ad
€ 235.543.102 [recte € 25.543.102] per il volume massimo di prestazioni di cui all'art. 2 comma 4 pari a n. 430.480 abbiamo un costo medio di € 59,34 e non già quanto indicato Con dall' ;
- dal contratto non si desumeva nessun riferimento all'applicazione dello sconto di cui alla
L. n. 296/06, considerato che la norma aveva efficacia temporale limitata al triennio 2007-
2009 e che lo sconto andava applicato sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. del Ministro della Sanità del 22.7.1996 ovvero sugli importi indicati nel tariffario
Bindi come sostituito dal nomenclatore tariffario Balduzzi previsto dal D.M. del Ministero della Salute del 18.10.2012, recepito in Campania con il D.C.A. n. 32/2013;
- infine, dal contratto, precisamente dall'art. 7 comma 6, emergeva che sulle somme impagate erano dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 senza necessità di messa in mora.
Quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del detto decreto.
1.5. Con sentenza n. 1719/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava Cont l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l pponente al pagamento delle spese di lite per le seguenti ragioni:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”;
3 - nel merito, affermava che il Centro aveva dato prova della pretesa creditoria azionata e di Cont converso l' non aveva tempestivamente e specificamente contestato né l'esecuzione delle prestazioni né il loro ammontare né il titolo della loro debenza
- con riferimento allo sconto, sosteneva la non applicabilità della normativa richiamata al rapporto de quo in quanto era riferibile al solo periodo 2007-2009; mentre con riguardo al dato testuale del contratto, affermava che il richiamo contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto era “volto esclusivamente ad offrire una completa prospettazione dei criteri da seguire nella Cont determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni che l' può acquisire dalle strutture accreditate nell'arco di un preciso periodo temporale”. Inoltre, le pronunce del giudice amministrativo non potevano assumere identità nel giudizio de quo per assenza di identità di petitum a prescindere dalla prova del loro passaggio in giudicato;
- in ordine, invece, ai fatti impeditivi del superamento del tetto di spesa e dell'applicazione della regressione tariffaria, sosteneva che non erano stati adeguatamente provati né era stata provata la correttezza dei criteri di calcolo adottati per stabilire la regressione tariffaria. A tal proposito, affermava che le note di credito non erano sufficienti a provare lo sforamento e che la documentazione volta a provare la sua quantificazione aveva carattere unilaterale ed era priva di riscontri concreti. Inoltre, la nomina di un C.T.U. non avrebbe potuto ovviare a tali lacune in quanto avrebbe assunto carattere esplorativo per cui è sancito il divieto. Infine,
l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento alla società opposta secondo quanto stabilito dal contratto e “[i]nfatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”;
- sugli interessi, invece, affermava la loro debenza al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 e che non era richiesta nessuna messa in mora in quanto la loro decorrenza operava ex lege.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto notificato il CP_3
12.6.2022, deducendo:
- la sussistenza della giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- che lo sconto ex L. n. 296/06 non riguarda la fattispecie de qua;
- che il superamento del tetto di spesa eccepito è stato implicitamente confermato dalla controparte sicché si doveva ritenere provato in virtù del principio di non contestazione;
- che il Tribunale ha errato nel non riconoscere l'applicazione della RTU, non considerando che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. Cont in quanto priva di copertura finanziaria” e che l' ha dato prova dell'applicazione della
4 R.T.U. con la documentazione depositata nonché in assenza di specifica contestazione. A tal proposito ha richiamato il contenuto della deliberazione n. 530/2015 in cui emerge “uno sforamento del limite massimo di spesa (€ 20.430.018,00) per l'importo complessivo di € 543.434,98, al netto dei tagli per controllo sulle impegnative (€ 10.493,27) e per fatturato prodotto (€ 197.672,86) con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate oltre la data di esaurimento del limite di spesa (25.09.2014), notificata a mezzo pec con nota prot. n.
27196/2014 (cfr. produzione di primo grado), nonché al netto dei tagli ex art. 8 per la somma pari ad € 411.061,75”. Di conseguenza è stata applicata al Centro una R.T.U. di €
8.619,69. Mentre dalla determina dirigenziale n. 1908/2015, che ha eseguito la predetta delibera, si è evinto che nella liquidazione del saldo del IV trimestre 2014 si è registrato un saldo negativo di € 115.247,65, per cui è stata richiesta l'emissione di una nota di credito
“visto che gli importi residui riconosciuti al corrispondenti Controparte_1 ad € 31.450,09, venivano portati in detrazione dell'importo complessivo di € 147.158,57”.
Pertanto, le pretese creditorie avanzate dal non sono dovute;
CP_1
Cont
- la documentazione contabile interna all' ha valenza di prova “posto che è l'unica elaborazione possibile – pertanto proveniente da un Ente Pubblico – dei dati di branca” e le determine prodotte sono “atto pubblico – ricognitivo del superamento del tetto di spesa e che determina l'applicazione della regressione tariffaria - soggetto peraltro al sindacato del G.A.”;
- che ai fini dell'applicazione della R.T.U. non è rilevante la mancata convocazione del tavolo tecnico, né la mancata comunicazione dei singoli monitoraggi, perché il contratto non ha previsto che l'effettuazione dei tavoli tecnici così come l'invio periodico dei c.d. monitoraggi fossero in stretta conseguenzialità con la possibilità di effettuare decurtazioni.
Per l'appellante, queste sono un effetto del superamento dei tetti di spesa e comunque opererebbero soltanto a consuntivo, a nulla rilevando in proposito i monitoraggi. Mentre ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della R.T.U. è la procedura prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del contratto sottoscritto, per cui l'unica condizione è il superamento del tetto di spesa;
- che deve ritenersi non contestato anche l'eccepito incremento oltre il 10% del costo medio di branca per l'anno 2014 alla luce del rigetto da parte del Tavolo Tecnico delle motivazioni di tale scostamento comunicate dal Centro. Inoltre, il si è limitato a contestare solo il CP_1 quantum del costo medio della prestazione ritenendolo di € 59,34, ma non dell'effettivo costo medio della prestazione del Centro, pari ad € 71,21, sicché, pur considerando il dato indicato dal Centro, l'incremento del costo medio risultava comunque oltre il consentito (€
71,21 - € 59,34= € 11,87);
- che non sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/02 in quanto: a) vi è stata un'impossibilità di pagamento non imputabile al debitore che nel caso de quo deriva direttamente dal contratto (sforamento budget); b) non è stata prodotta nessuna fatturazione sugli interessi;
c) manca uno dei presupposti per l'applicabilità della norma: nel caso de quo
5 non si è in presenza di una transazione commerciale, bensì di una concessione di pubblico servizio;
- in subordine, in via istruttoria, ha reiterato la richiesta di CTU finalizzata ad accertare e quantificare l'ammontare delle prestazioni extra tetto erogate nel periodo oggetto di causa e la RTU da applicarsi.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto
Ingiuntivo opposto;
2) nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
con accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo Pt_4 ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto. 3) in via subordinata, rideterminare l'importo alla luce della prova dei pagamenti effettuati ed accertare come e se dovuta la minor somma che verrà eventualmente riconosciuta in corso di causa;
4) in ogni caso con e la condanna della società appellata alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate
e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art.
1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
5) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta
e CPA come per legge”.
2.2. Con comparsa depositata il 4.10.2022 si è costituito tardivamente l'appellato CP_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
[...] bis c.p.c. per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, nonché la decadenza ex art. 346 c.p.c. dell'eccezione relativa alla decurtazione di “una somma non quantificata a titolo di sconto tariffario ex art. 1 co. 796 lett. O) L. n. 296/2006” perché non espressamente Cont riproposta;
nel merito ha poi ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo che nessuna argomentazione giuridica della sentenza impugnata è stata superata dai motivi di appello.
Dunque, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato nel merito.
All'udienza del 18.10.2022 la Corte ha introitato il giudizio in decisione con concessione dei termini ordinari cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Successivamente, con ordinanza dell'1.3.2023, la Corte ha rimesso il giudizio sul ruolo all'udienza istruttoria del 6.6.2023, rilevando d'ufficio e sollevando alle parti la questione della compatibilità dell'art. 1423 c.c., con gli artt. 8 quater, co. 2 e 8
6 quinquies, co. 2 del d.lgs. n. 502/1992 e con l'art. 1346 c.c. di un contratto stipulato con Cont l' avente ad oggetto l'esecuzione di attività sanitarie già eseguite per la maggior parte in assenza di previa stipula negoziale (prestazioni rese dal gennaio 2014 fino al 12 novembre
2014, data di stipula del contratto).
Il giudizio è poi stato rinviato d'ufficio prima all'udienza del 16.1.2024, poi a quella del
16.4.2024 e infine a quella del 26.11.2024 in cui veniva introitato in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, in ordine alla questione rilevata d'ufficio da questa Corte con l'ordinanza dell'1.3.2023 relativa alla validità anche retroattiva dei contratti volti a Contr disciplinare i rapporti tra l' ed i centri accreditati, ci si richiama all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale, nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (Corte d'App. Napoli, V sez. sentenze nn. 2254/2023, 3177/2023, 3256/2023, 2783/2024, 555/2025). La Corte non ignora che una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I - 03/04/2024, n.
8722) ha negato l'efficacia retroattiva dei contratti stipulati in corso d'anno, ma tuttavia ritiene che tale isolato precedente non possa essere seguito, per le seguenti ragioni.
La possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992. Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già Contr definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i Contr volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente all'emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle,
7 sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad.
Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
2. Ciò precisato, il primo motivo di appello è infondato.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, Cont Cont tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del Cont provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»
(così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
8 Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
3.1. Quanto alla censura inerente al rigetto delle eccezioni relative al superamento del tetto di spesa e all'applicazione della R.T.U., scrutinabili insieme stante la loro connessione, si rileva che per l'appellante il Tribunale avrebbe errato per non aver considerato come provato lo sforamento del budget alla luce della mancata contestazione da parte del;
CP_1 inoltre, l'appellante sostiene che l'applicazione della R.T.U., per il pari ad € CP_1
8.619,69, era stata dimostrata attraverso la produzione documentale depositata, nemmeno oggetto di contestazione nel quantum e che comunque ai fini della legittimità della regressione non vi era nessuna necessità di specifici passaggi procedurali come la convocazione del Tavolo Tecnico ovvero la comunicazione dei singoli monitoraggi.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Cont Preliminarmente, occorre rilevare che il si è limitato ad affermare che l CP_1 non aveva adeguatamente provato il superamento del tetto di spesa, in quanto fatto impeditivo della pretesa creditoria avanzata, senza mai negare espressamente la sussistenza di tale circostanza. Tuttavia, tale circostanza non può ritenersi esclusa dal thema probandum in virtù della mancata espressa contestazione, stante la peculiarità del fatto impeditivo de Cont quo: infatti, nel caso del tetto di branca è l' ad essere in possesso di tutti i dati relativi all'andamento della spesa dell'intero settore per cui, per il principio di vicinanza della Cont prova, è fatto che riguarda l'attività dell' e la gestione della stessa, sicché soltanto essa può conoscere quando e se vi è stato lo sforamento dei budget assegnati alla macroarea e, soprattutto, in che termini il singolo Centro abbia fornito un contributo al detto superamento ai fini dell'applicazione della R.T.U. Pertanto, dall'assenza di circostanziata contestazione del fatto impeditivo dedotto non può farsi discendere sic et simpliciter la sua sussistenza.
Ciò chiarito, occorre quindi verificare se ai fini del superamento del tetto di spesa la R.T.U. sia stata applicata legittimamente, anche alla luce dell'eccepita mancata rilevanza della convocazione del Tavolo Tecnico ovvero della comunicazione dei singoli monitoraggi.
Orbene, se con riguardo alla comunicazione la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa (Cons. St. n. 2857/2012), tali considerazioni cambiano nel caso invece dell'attività del Tavolo Tecnico. È stato più volte affermato da questa Corte che per l'applicazione della Regressione Tariffaria Unitaria sia necessario l'intervento del Tavolo Tecnico, composto anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, sicché non è possibile riconoscere la validità
9 Contr della regressione tariffaria unilateralmente determinata dall' senza l'intervento del
Tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto. Trattandosi di tetto di spesa di macroarea, è necessario, infatti, determinare il contributo di ciascun centro allo sforamento del budget e, conseguentemente, applicare la regressione tariffaria per il centro interessato in proporzione a tale contributo.
Cont L' on ha fornito prova della regolare instaurazione del Tavolo Tecnico - la cui attività è Cont anche quella di esaminare i conteggi e le determinazioni assunte dall' ai fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto - bensì si è limitata ad asserire che “il contratto non prevede affatto – in alcuna sua parte – che l'effettuazione dei tavoli tecnici, che si sono comunque regolarmente tenuti come dimostrato in giudizio, così come l'invio periodico dei c.d. monitoraggi, siano in relazione sinallagmatica con la possibilità di effettuare decurtazioni”; sicché, per dirsi correttamente applicata la RTU non basta la determina n. 1908/2015 del 14.04.2015 (con la quale si è data esecuzione alla deliberazione aziendale n. 530/2015 in cui, nell'approvazione del conto consuntivo anno 2014, è stata fissata la regressione tariffaria) emessa dal dirigente Contr della struttura acquisto e controllo dell' nella quale, peraltro, nulla viene detto circa le determinazioni del tavolo tecnico.
La dimostrazione della necessità della procedura partecipata per la determinazione della
RTU emerge anche dalla “nota metodologica consuntivo anno 2014 – branca di radiologia” allegata alla deliberazione aziendale n. 530/2015 in cui si fa riferimento alla convocazione del tavolo tecnico.
Contr In definitiva, i provvedimenti prodotti dall' in assenza delle determinazioni del tavolo tecnico – come accertato dal Giudice di prime cure - non sono sufficienti a consentire l'applicazione della regressione tariffaria. A voler ritenere diversamente, si finirebbe per Contr affermare che l' può unilateralmente stabilire che alcune prestazioni non devono essere remunerate.
3.2. Neppure la richiesta di disporre una CTU volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile può essere accolta. Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che la RTU dovrebbe essere determinata con le procedure previste dal contratto e dalla relativa normativa e non con una consulenza tecnica in sede giudiziale;
in ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, è sufficiente osservare che, onde consentire Contr l'accertamento tecnico richiesto, l avrebbe dovuto depositare la documentazione relativa a tutte le prestazioni erogate nell'anno 2014 per la macroarea “radiologia”.
3.3. Inammissibile, poi, è il richiamo alla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto sottoscritto, perché eccezione nuova introdotta soltanto nel grado di appello.
4. Per quanto concerne invece la doglianza inerente al rigetto dell'eccezione sullo sforamento del costo medio della prestazione per la branca di radiologia per l'anno 2014,
l'appellante sostiene che tale eccezione deve ritenersi non contestata alla luce della mancata
10 impugnazione del rigetto da parte del Tavolo Tecnico delle giustificazioni addotte dal circa lo scostamento dal 10% (massimo contrattuale previsto) o comunque da CP_1 circoscrivere al solo quantum la contestazione in quanto il Centro, lungi dal disconoscere l'avvenuto sforamento del costo medio, si era limitato a dedurre che il costo medio della prestazione era da ritenere pari ad € 59,34, senza nulla dire sull'effettivo costo medio, Cont ritenuto dall' pari ad € 71,21. Per l'appellante, pur laddove si volesse aderire al calcolo del valore medio enucleato dalla difesa, emergerebbe comunque un incremento oltre il costo consentito per un importo di € 71,21 - € 59,34 = € 11,87.
Cont Di contro, l'appellato sostiene che l' on ha fornito alcuna valida prova né sull'an né sul quantum dell'intera decurtazione e che non sarebbe stato provato l'aggiornamento del valore medio delle prestazioni previsto dall'art. 8, co. 1, secondo cui è il Tavolo Tecnico ad aggiornare, con cadenza bimestrale, il valore medio delle prestazioni. Ripropone, poi, le contestazioni in ordine al quantum del costo medio richiamando il calcolo previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a e cioè che il valore del costo medio di una prestazione di radiologia si ha dividendo il limite di spesa massimo di branca con il volume massimo di prestazioni (€
25.543.102,00 – 430.480,00 = € 59,33), che può essere incrementato fino ad un massimo del
10% (59,33 +5,93= € 65,26) a cui deve aggiungersi il valore determinato dal , ossia Pt_5 la quantità di prestazioni svolte da tutti i Centri accreditati per la branca che tende a variare a seconda della classificazione delle varie strutture.
Il motivo è fondato sulla scorta del ragionamento che segue.
Dalla nota prot. n. 279 del 30.12.2024 a firma dei Responsabili del Servizio Acquisto e
Controllo Prestazioni Esterne U.O.C. e Liquidazione Centri Provvisoriamente Accreditati dell' , depositata da quest'ultima e richiamata anche nell'atto di appello, si evince CP_3 che il costo medio delle prestazioni rese dal nel periodo da gennaio a settembre CP_1
2014 è di € 71,21 (arrotondato per eccesso) e questo emerge dividendo l'importo del fatturato del Centro con il numero di prestazioni rese, sicché, tenuto conto che il valore del costo medio della prestazione per la branca di radiologia stabilito dal contratto (art. 4, comma 6) è di € 59,33 che maggiorato del 10% (€ 5,93), come consentito dall'art. 8 comma 2 del contratto, raggiunge l'importo di € 65,26, il valore effettivo del costo medio applicato dal Centro risulta realmente maggiore di quello consentito. Ciò considerato, in assenza di specifica contestazione da parte del Centro appellato, dal documento predetto si desumono gli elementi per poter quantificare l'ammontare complessivo dell'incremento del costo medio delle prestazioni di radiologia rese dal Centro non dovuto, perché ulteriore CP_1 rispetto ai limiti contrattuali.
Cont Pertanto, tenuto conto che le prestazioni considerate dall' per tale decurtazione sono quelle afferenti al periodo gennaio/settembre 2014 (6.709), l'importo del taglio eccepito Cont dall' è pari alla differenza tra il valore del fatturato ottenuto applicando il costo medio maggiorato (6.709 x 71,21 = € 477.747,89) e il valore del fatturato ottenuto applicando il costo medio massimo (6.709 x 65,26 = € 437.829,34), ossia € 39.918,55 (€ 477.747,89 - €
11 437.829,34 = € 39.918,55). Dunque, all'importo richiesto dal e riconosciuto con il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1904/2017 deve essere sottratto l'importo suddetto, con la conseguenza che al deve essere riconosciuta la somma di € Controparte_1
107.240,02 a titolo di saldo delle prestazioni rese nell'anno 2014.
5. Infine, è inammissibile la doglianza inerente agli interessi concessi ai sensi del d. lgs 231/2002 perché formulata per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
Cont Orbene, se in primo grado l' si era limitata ad eccepire la non debenza degli interessi
“comunitari” per la mancanza di messa in mora, correttamente rigettata dal Tribunale, qui deduce la non debenza degli interessi sulla scorta di tre motivi nuovi: la non imputabilità al debitore della mora (art. 3 d.gs. n. 231/02), la mancata fatturazione degli interessi richiesti, Cont la natura di concessione di servizio del rapporto tra e struttura sanitaria e non di transazione commerciale come richiesto dalla norma. Quest'ultima circostanza peraltro stride con il contegno difensivo adottato in primo grado dall'appellante che, contestando soltanto l'assenza di messa in mora, postulava implicitamente l'applicabilità al caso di specie di tale normativa che in ogni caso sussiste alla luce di quanto affermato ripetutamente da questa Corte e dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
6. Per tutto quanto esposto, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma della Cont sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1904/2017 e condannata l' al pagamento in favore del dell'importo pari ad € 107.240,02, Controparte_1 unitamente agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dal momento della domanda (20.7.2017).
Contr 5. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, da determinarsi tuttavia in base al più ridotto importo oggetto di condanna. I compensi vanno dunque liquidati – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 a € 260.000,00 - nei seguenti importi:
12 giudizio di primo grado
Fase di studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.000,00
Fase trattazione € 3.000,00
Fase decisionale € 2.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.245,00
Totale € 9.545,00
giudizio di appello
Fase di studio € 1.800,00
Fase introduttiva € 1.200,00
Fase trattazione € 2.800,00
Fase decisionale € 3.000,00
Spese forfett. (15%) € 1.320,00
Totale € 10.120,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_6
Capua Vetere n. 1719/2021, pubblicata il 14.5.2021, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1907/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condanna l' al pagamento in favore del CP_3 Controparte_1 di € 107.240,02 oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con
[...] decorrenza dal 20.7.2017 fino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con CP_3 attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, che liquida per il primo grado di giudizio in € 8.300,00 per compensi ed € 1.245,00 per spese generali, e per il
13 secondo grado di giudizio liquida in € 8.800,00 per compensi ed € 1.320,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5084/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
1719/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il
14.05.2021 e pendente
TRA
(c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
, alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, Dr. Pt_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello,
[...] dall'Avv. Antonia Sarro (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
c.f.: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1 alla via Marchesiello, in persona del dr. legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Ennio Romano (c.f. ); CodiceFiscale_2
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 27.06.2017 il in qualità di struttura accreditata per Controparte_1 lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea “radiologia” nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 CP_3 quinquies ex d.lgs. 502/92, protocollato al n. 35098 del 12.11.2014, volto a regolare le Cont prestazioni da rendere nell'anno 2014 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 147.158,57, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 “nella misura del saggio di interesse del principale strumento di riferimento della Banca Centrale
Europea, maggiorato nei termini di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo [...] dalle singole scadenze” e le spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel 2014, da gennaio a dicembre 2014.
1.2. Con il decreto ingiuntivo n. 1904/2017, emesso il 12.7.2017 e notificato il 20.07.2017, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, oltre “interessi CP_3 moratori ex art. 5, d.lgs. n. 231/02, a decorrere dalle scadenze indicate nell'art. 7 del contratto depositato” e spese della procedura.
Cont 1.3. L' roponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 28.9.2017, deducendo:
- lo sforamento del tetto di spesa come si desumeva dalla deliberazione n. 530/2015 del avente ad oggetto “consuntivo anno 2014 Controparte_4 CP_3 branca di Radiologia”, secondo cui per la detta branca vi era stato uno sforamento pari ad €
543.434,98 al netto dei tagli per controllo su impegnative, del fatturato prodotto oltre la data di esaurimento del budget – asseritamente realizzatosi il 25.9.2014 e comunicato a mezzo pec con nota n. 27196/2014 - e dei tagli per sforamento del costo medio delle prestazioni, sicché al veniva applicata una R.T.U. per € 8.619,69; CP_1
- lo sforamento del costo medio delle prestazioni per la branca di riferimento con violazione dell'art. 8 del contratto stipulato, poiché l'opposta “registrava un costo medio pari ad
€.71,21, rispetto a quello medio della branca di riferimento (Radiologia Diagnostica) di
€.40,94, concretizzandosi in tal senso uno sforamento pari ad €.39,27” a cui il Centro forniva motivazioni giustificatrici ritenute non meritevoli di accoglimento da parte del del 10.2.2015; Parte_3
- che relativamente alla liquidazione del saldo del IV trimestre del 2014, in virtù di un saldo negativo, veniva richiesta nota di credito per € 115.247,65 con nota n. 21317/2015;
- l'applicazione dello sconto tariffario ex L. n. 296/2006 che legittimava la decurtazione del credito ingiunto. A tal proposito, l'opponente affermava che la legge n. 296/06 doveva applicarsi anche per il rapporto de quo riguardante le prestazioni sanitarie del 2014 involgenti la branca di Radiologia Diagnostica, anche alla luce di quanto previsto dagli artt.
4 e 5 del contratto che rimandavano all'applicazione della detta disciplina;
2 - la non debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 in assenza di rituale atto di Cont costituzione in mora da parte del Centro nei confronti dell'
Cont L' oncludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Si costituiva, con comparsa depositata l'11.01.2018, il che resisteva CP_1 all'avversa opposizione deducendo che:
- sussisteva la giurisdizione del g.o., considerato che la qualifica degli accordi tra SSN e strutture sanitarie private accreditate fuoriuscivano dallo schema della concessione del servizio pubblico per essere invece degli appalti di pubblici servizi;
Cont
- nessuna valenza probatoria aveva la documentazione depositata dall' in ordine alla prova della pretesa applicazione della R.T.U. sia con riferimento all'an sia al quantum;
- non era stato adeguatamente dimostrato lo sforamento del costo medio delle prestazioni per la branca di riferimento anche alla luce del fatto che in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del contratto “dividendo l'importo di cui al comma 1 lettera a) pari ad
€ 235.543.102 [recte € 25.543.102] per il volume massimo di prestazioni di cui all'art. 2 comma 4 pari a n. 430.480 abbiamo un costo medio di € 59,34 e non già quanto indicato Con dall' ;
- dal contratto non si desumeva nessun riferimento all'applicazione dello sconto di cui alla
L. n. 296/06, considerato che la norma aveva efficacia temporale limitata al triennio 2007-
2009 e che lo sconto andava applicato sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. del Ministro della Sanità del 22.7.1996 ovvero sugli importi indicati nel tariffario
Bindi come sostituito dal nomenclatore tariffario Balduzzi previsto dal D.M. del Ministero della Salute del 18.10.2012, recepito in Campania con il D.C.A. n. 32/2013;
- infine, dal contratto, precisamente dall'art. 7 comma 6, emergeva che sulle somme impagate erano dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 senza necessità di messa in mora.
Quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del detto decreto.
1.5. Con sentenza n. 1719/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava Cont l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l pponente al pagamento delle spese di lite per le seguenti ragioni:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”;
3 - nel merito, affermava che il Centro aveva dato prova della pretesa creditoria azionata e di Cont converso l' non aveva tempestivamente e specificamente contestato né l'esecuzione delle prestazioni né il loro ammontare né il titolo della loro debenza
- con riferimento allo sconto, sosteneva la non applicabilità della normativa richiamata al rapporto de quo in quanto era riferibile al solo periodo 2007-2009; mentre con riguardo al dato testuale del contratto, affermava che il richiamo contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto era “volto esclusivamente ad offrire una completa prospettazione dei criteri da seguire nella Cont determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni che l' può acquisire dalle strutture accreditate nell'arco di un preciso periodo temporale”. Inoltre, le pronunce del giudice amministrativo non potevano assumere identità nel giudizio de quo per assenza di identità di petitum a prescindere dalla prova del loro passaggio in giudicato;
- in ordine, invece, ai fatti impeditivi del superamento del tetto di spesa e dell'applicazione della regressione tariffaria, sosteneva che non erano stati adeguatamente provati né era stata provata la correttezza dei criteri di calcolo adottati per stabilire la regressione tariffaria. A tal proposito, affermava che le note di credito non erano sufficienti a provare lo sforamento e che la documentazione volta a provare la sua quantificazione aveva carattere unilaterale ed era priva di riscontri concreti. Inoltre, la nomina di un C.T.U. non avrebbe potuto ovviare a tali lacune in quanto avrebbe assunto carattere esplorativo per cui è sancito il divieto. Infine,
l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento alla società opposta secondo quanto stabilito dal contratto e “[i]nfatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”;
- sugli interessi, invece, affermava la loro debenza al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 e che non era richiesta nessuna messa in mora in quanto la loro decorrenza operava ex lege.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto notificato il CP_3
12.6.2022, deducendo:
- la sussistenza della giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- che lo sconto ex L. n. 296/06 non riguarda la fattispecie de qua;
- che il superamento del tetto di spesa eccepito è stato implicitamente confermato dalla controparte sicché si doveva ritenere provato in virtù del principio di non contestazione;
- che il Tribunale ha errato nel non riconoscere l'applicazione della RTU, non considerando che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. Cont in quanto priva di copertura finanziaria” e che l' ha dato prova dell'applicazione della
4 R.T.U. con la documentazione depositata nonché in assenza di specifica contestazione. A tal proposito ha richiamato il contenuto della deliberazione n. 530/2015 in cui emerge “uno sforamento del limite massimo di spesa (€ 20.430.018,00) per l'importo complessivo di € 543.434,98, al netto dei tagli per controllo sulle impegnative (€ 10.493,27) e per fatturato prodotto (€ 197.672,86) con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate oltre la data di esaurimento del limite di spesa (25.09.2014), notificata a mezzo pec con nota prot. n.
27196/2014 (cfr. produzione di primo grado), nonché al netto dei tagli ex art. 8 per la somma pari ad € 411.061,75”. Di conseguenza è stata applicata al Centro una R.T.U. di €
8.619,69. Mentre dalla determina dirigenziale n. 1908/2015, che ha eseguito la predetta delibera, si è evinto che nella liquidazione del saldo del IV trimestre 2014 si è registrato un saldo negativo di € 115.247,65, per cui è stata richiesta l'emissione di una nota di credito
“visto che gli importi residui riconosciuti al corrispondenti Controparte_1 ad € 31.450,09, venivano portati in detrazione dell'importo complessivo di € 147.158,57”.
Pertanto, le pretese creditorie avanzate dal non sono dovute;
CP_1
Cont
- la documentazione contabile interna all' ha valenza di prova “posto che è l'unica elaborazione possibile – pertanto proveniente da un Ente Pubblico – dei dati di branca” e le determine prodotte sono “atto pubblico – ricognitivo del superamento del tetto di spesa e che determina l'applicazione della regressione tariffaria - soggetto peraltro al sindacato del G.A.”;
- che ai fini dell'applicazione della R.T.U. non è rilevante la mancata convocazione del tavolo tecnico, né la mancata comunicazione dei singoli monitoraggi, perché il contratto non ha previsto che l'effettuazione dei tavoli tecnici così come l'invio periodico dei c.d. monitoraggi fossero in stretta conseguenzialità con la possibilità di effettuare decurtazioni.
Per l'appellante, queste sono un effetto del superamento dei tetti di spesa e comunque opererebbero soltanto a consuntivo, a nulla rilevando in proposito i monitoraggi. Mentre ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della R.T.U. è la procedura prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del contratto sottoscritto, per cui l'unica condizione è il superamento del tetto di spesa;
- che deve ritenersi non contestato anche l'eccepito incremento oltre il 10% del costo medio di branca per l'anno 2014 alla luce del rigetto da parte del Tavolo Tecnico delle motivazioni di tale scostamento comunicate dal Centro. Inoltre, il si è limitato a contestare solo il CP_1 quantum del costo medio della prestazione ritenendolo di € 59,34, ma non dell'effettivo costo medio della prestazione del Centro, pari ad € 71,21, sicché, pur considerando il dato indicato dal Centro, l'incremento del costo medio risultava comunque oltre il consentito (€
71,21 - € 59,34= € 11,87);
- che non sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/02 in quanto: a) vi è stata un'impossibilità di pagamento non imputabile al debitore che nel caso de quo deriva direttamente dal contratto (sforamento budget); b) non è stata prodotta nessuna fatturazione sugli interessi;
c) manca uno dei presupposti per l'applicabilità della norma: nel caso de quo
5 non si è in presenza di una transazione commerciale, bensì di una concessione di pubblico servizio;
- in subordine, in via istruttoria, ha reiterato la richiesta di CTU finalizzata ad accertare e quantificare l'ammontare delle prestazioni extra tetto erogate nel periodo oggetto di causa e la RTU da applicarsi.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto
Ingiuntivo opposto;
2) nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
con accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo Pt_4 ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto. 3) in via subordinata, rideterminare l'importo alla luce della prova dei pagamenti effettuati ed accertare come e se dovuta la minor somma che verrà eventualmente riconosciuta in corso di causa;
4) in ogni caso con e la condanna della società appellata alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate
e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art.
1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
5) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta
e CPA come per legge”.
2.2. Con comparsa depositata il 4.10.2022 si è costituito tardivamente l'appellato CP_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
[...] bis c.p.c. per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, nonché la decadenza ex art. 346 c.p.c. dell'eccezione relativa alla decurtazione di “una somma non quantificata a titolo di sconto tariffario ex art. 1 co. 796 lett. O) L. n. 296/2006” perché non espressamente Cont riproposta;
nel merito ha poi ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo che nessuna argomentazione giuridica della sentenza impugnata è stata superata dai motivi di appello.
Dunque, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato nel merito.
All'udienza del 18.10.2022 la Corte ha introitato il giudizio in decisione con concessione dei termini ordinari cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Successivamente, con ordinanza dell'1.3.2023, la Corte ha rimesso il giudizio sul ruolo all'udienza istruttoria del 6.6.2023, rilevando d'ufficio e sollevando alle parti la questione della compatibilità dell'art. 1423 c.c., con gli artt. 8 quater, co. 2 e 8
6 quinquies, co. 2 del d.lgs. n. 502/1992 e con l'art. 1346 c.c. di un contratto stipulato con Cont l' avente ad oggetto l'esecuzione di attività sanitarie già eseguite per la maggior parte in assenza di previa stipula negoziale (prestazioni rese dal gennaio 2014 fino al 12 novembre
2014, data di stipula del contratto).
Il giudizio è poi stato rinviato d'ufficio prima all'udienza del 16.1.2024, poi a quella del
16.4.2024 e infine a quella del 26.11.2024 in cui veniva introitato in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, in ordine alla questione rilevata d'ufficio da questa Corte con l'ordinanza dell'1.3.2023 relativa alla validità anche retroattiva dei contratti volti a Contr disciplinare i rapporti tra l' ed i centri accreditati, ci si richiama all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale, nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (Corte d'App. Napoli, V sez. sentenze nn. 2254/2023, 3177/2023, 3256/2023, 2783/2024, 555/2025). La Corte non ignora che una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I - 03/04/2024, n.
8722) ha negato l'efficacia retroattiva dei contratti stipulati in corso d'anno, ma tuttavia ritiene che tale isolato precedente non possa essere seguito, per le seguenti ragioni.
La possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992. Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già Contr definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i Contr volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente all'emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle,
7 sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad.
Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
2. Ciò precisato, il primo motivo di appello è infondato.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, Cont Cont tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del Cont provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»
(così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
8 Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
3.1. Quanto alla censura inerente al rigetto delle eccezioni relative al superamento del tetto di spesa e all'applicazione della R.T.U., scrutinabili insieme stante la loro connessione, si rileva che per l'appellante il Tribunale avrebbe errato per non aver considerato come provato lo sforamento del budget alla luce della mancata contestazione da parte del;
CP_1 inoltre, l'appellante sostiene che l'applicazione della R.T.U., per il pari ad € CP_1
8.619,69, era stata dimostrata attraverso la produzione documentale depositata, nemmeno oggetto di contestazione nel quantum e che comunque ai fini della legittimità della regressione non vi era nessuna necessità di specifici passaggi procedurali come la convocazione del Tavolo Tecnico ovvero la comunicazione dei singoli monitoraggi.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Cont Preliminarmente, occorre rilevare che il si è limitato ad affermare che l CP_1 non aveva adeguatamente provato il superamento del tetto di spesa, in quanto fatto impeditivo della pretesa creditoria avanzata, senza mai negare espressamente la sussistenza di tale circostanza. Tuttavia, tale circostanza non può ritenersi esclusa dal thema probandum in virtù della mancata espressa contestazione, stante la peculiarità del fatto impeditivo de Cont quo: infatti, nel caso del tetto di branca è l' ad essere in possesso di tutti i dati relativi all'andamento della spesa dell'intero settore per cui, per il principio di vicinanza della Cont prova, è fatto che riguarda l'attività dell' e la gestione della stessa, sicché soltanto essa può conoscere quando e se vi è stato lo sforamento dei budget assegnati alla macroarea e, soprattutto, in che termini il singolo Centro abbia fornito un contributo al detto superamento ai fini dell'applicazione della R.T.U. Pertanto, dall'assenza di circostanziata contestazione del fatto impeditivo dedotto non può farsi discendere sic et simpliciter la sua sussistenza.
Ciò chiarito, occorre quindi verificare se ai fini del superamento del tetto di spesa la R.T.U. sia stata applicata legittimamente, anche alla luce dell'eccepita mancata rilevanza della convocazione del Tavolo Tecnico ovvero della comunicazione dei singoli monitoraggi.
Orbene, se con riguardo alla comunicazione la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa (Cons. St. n. 2857/2012), tali considerazioni cambiano nel caso invece dell'attività del Tavolo Tecnico. È stato più volte affermato da questa Corte che per l'applicazione della Regressione Tariffaria Unitaria sia necessario l'intervento del Tavolo Tecnico, composto anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, sicché non è possibile riconoscere la validità
9 Contr della regressione tariffaria unilateralmente determinata dall' senza l'intervento del
Tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto. Trattandosi di tetto di spesa di macroarea, è necessario, infatti, determinare il contributo di ciascun centro allo sforamento del budget e, conseguentemente, applicare la regressione tariffaria per il centro interessato in proporzione a tale contributo.
Cont L' on ha fornito prova della regolare instaurazione del Tavolo Tecnico - la cui attività è Cont anche quella di esaminare i conteggi e le determinazioni assunte dall' ai fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto - bensì si è limitata ad asserire che “il contratto non prevede affatto – in alcuna sua parte – che l'effettuazione dei tavoli tecnici, che si sono comunque regolarmente tenuti come dimostrato in giudizio, così come l'invio periodico dei c.d. monitoraggi, siano in relazione sinallagmatica con la possibilità di effettuare decurtazioni”; sicché, per dirsi correttamente applicata la RTU non basta la determina n. 1908/2015 del 14.04.2015 (con la quale si è data esecuzione alla deliberazione aziendale n. 530/2015 in cui, nell'approvazione del conto consuntivo anno 2014, è stata fissata la regressione tariffaria) emessa dal dirigente Contr della struttura acquisto e controllo dell' nella quale, peraltro, nulla viene detto circa le determinazioni del tavolo tecnico.
La dimostrazione della necessità della procedura partecipata per la determinazione della
RTU emerge anche dalla “nota metodologica consuntivo anno 2014 – branca di radiologia” allegata alla deliberazione aziendale n. 530/2015 in cui si fa riferimento alla convocazione del tavolo tecnico.
Contr In definitiva, i provvedimenti prodotti dall' in assenza delle determinazioni del tavolo tecnico – come accertato dal Giudice di prime cure - non sono sufficienti a consentire l'applicazione della regressione tariffaria. A voler ritenere diversamente, si finirebbe per Contr affermare che l' può unilateralmente stabilire che alcune prestazioni non devono essere remunerate.
3.2. Neppure la richiesta di disporre una CTU volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile può essere accolta. Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che la RTU dovrebbe essere determinata con le procedure previste dal contratto e dalla relativa normativa e non con una consulenza tecnica in sede giudiziale;
in ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, è sufficiente osservare che, onde consentire Contr l'accertamento tecnico richiesto, l avrebbe dovuto depositare la documentazione relativa a tutte le prestazioni erogate nell'anno 2014 per la macroarea “radiologia”.
3.3. Inammissibile, poi, è il richiamo alla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto sottoscritto, perché eccezione nuova introdotta soltanto nel grado di appello.
4. Per quanto concerne invece la doglianza inerente al rigetto dell'eccezione sullo sforamento del costo medio della prestazione per la branca di radiologia per l'anno 2014,
l'appellante sostiene che tale eccezione deve ritenersi non contestata alla luce della mancata
10 impugnazione del rigetto da parte del Tavolo Tecnico delle giustificazioni addotte dal circa lo scostamento dal 10% (massimo contrattuale previsto) o comunque da CP_1 circoscrivere al solo quantum la contestazione in quanto il Centro, lungi dal disconoscere l'avvenuto sforamento del costo medio, si era limitato a dedurre che il costo medio della prestazione era da ritenere pari ad € 59,34, senza nulla dire sull'effettivo costo medio, Cont ritenuto dall' pari ad € 71,21. Per l'appellante, pur laddove si volesse aderire al calcolo del valore medio enucleato dalla difesa, emergerebbe comunque un incremento oltre il costo consentito per un importo di € 71,21 - € 59,34 = € 11,87.
Cont Di contro, l'appellato sostiene che l' on ha fornito alcuna valida prova né sull'an né sul quantum dell'intera decurtazione e che non sarebbe stato provato l'aggiornamento del valore medio delle prestazioni previsto dall'art. 8, co. 1, secondo cui è il Tavolo Tecnico ad aggiornare, con cadenza bimestrale, il valore medio delle prestazioni. Ripropone, poi, le contestazioni in ordine al quantum del costo medio richiamando il calcolo previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a e cioè che il valore del costo medio di una prestazione di radiologia si ha dividendo il limite di spesa massimo di branca con il volume massimo di prestazioni (€
25.543.102,00 – 430.480,00 = € 59,33), che può essere incrementato fino ad un massimo del
10% (59,33 +5,93= € 65,26) a cui deve aggiungersi il valore determinato dal , ossia Pt_5 la quantità di prestazioni svolte da tutti i Centri accreditati per la branca che tende a variare a seconda della classificazione delle varie strutture.
Il motivo è fondato sulla scorta del ragionamento che segue.
Dalla nota prot. n. 279 del 30.12.2024 a firma dei Responsabili del Servizio Acquisto e
Controllo Prestazioni Esterne U.O.C. e Liquidazione Centri Provvisoriamente Accreditati dell' , depositata da quest'ultima e richiamata anche nell'atto di appello, si evince CP_3 che il costo medio delle prestazioni rese dal nel periodo da gennaio a settembre CP_1
2014 è di € 71,21 (arrotondato per eccesso) e questo emerge dividendo l'importo del fatturato del Centro con il numero di prestazioni rese, sicché, tenuto conto che il valore del costo medio della prestazione per la branca di radiologia stabilito dal contratto (art. 4, comma 6) è di € 59,33 che maggiorato del 10% (€ 5,93), come consentito dall'art. 8 comma 2 del contratto, raggiunge l'importo di € 65,26, il valore effettivo del costo medio applicato dal Centro risulta realmente maggiore di quello consentito. Ciò considerato, in assenza di specifica contestazione da parte del Centro appellato, dal documento predetto si desumono gli elementi per poter quantificare l'ammontare complessivo dell'incremento del costo medio delle prestazioni di radiologia rese dal Centro non dovuto, perché ulteriore CP_1 rispetto ai limiti contrattuali.
Cont Pertanto, tenuto conto che le prestazioni considerate dall' per tale decurtazione sono quelle afferenti al periodo gennaio/settembre 2014 (6.709), l'importo del taglio eccepito Cont dall' è pari alla differenza tra il valore del fatturato ottenuto applicando il costo medio maggiorato (6.709 x 71,21 = € 477.747,89) e il valore del fatturato ottenuto applicando il costo medio massimo (6.709 x 65,26 = € 437.829,34), ossia € 39.918,55 (€ 477.747,89 - €
11 437.829,34 = € 39.918,55). Dunque, all'importo richiesto dal e riconosciuto con il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1904/2017 deve essere sottratto l'importo suddetto, con la conseguenza che al deve essere riconosciuta la somma di € Controparte_1
107.240,02 a titolo di saldo delle prestazioni rese nell'anno 2014.
5. Infine, è inammissibile la doglianza inerente agli interessi concessi ai sensi del d. lgs 231/2002 perché formulata per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
Cont Orbene, se in primo grado l' si era limitata ad eccepire la non debenza degli interessi
“comunitari” per la mancanza di messa in mora, correttamente rigettata dal Tribunale, qui deduce la non debenza degli interessi sulla scorta di tre motivi nuovi: la non imputabilità al debitore della mora (art. 3 d.gs. n. 231/02), la mancata fatturazione degli interessi richiesti, Cont la natura di concessione di servizio del rapporto tra e struttura sanitaria e non di transazione commerciale come richiesto dalla norma. Quest'ultima circostanza peraltro stride con il contegno difensivo adottato in primo grado dall'appellante che, contestando soltanto l'assenza di messa in mora, postulava implicitamente l'applicabilità al caso di specie di tale normativa che in ogni caso sussiste alla luce di quanto affermato ripetutamente da questa Corte e dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
6. Per tutto quanto esposto, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma della Cont sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1904/2017 e condannata l' al pagamento in favore del dell'importo pari ad € 107.240,02, Controparte_1 unitamente agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dal momento della domanda (20.7.2017).
Contr 5. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, da determinarsi tuttavia in base al più ridotto importo oggetto di condanna. I compensi vanno dunque liquidati – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 a € 260.000,00 - nei seguenti importi:
12 giudizio di primo grado
Fase di studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.000,00
Fase trattazione € 3.000,00
Fase decisionale € 2.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.245,00
Totale € 9.545,00
giudizio di appello
Fase di studio € 1.800,00
Fase introduttiva € 1.200,00
Fase trattazione € 2.800,00
Fase decisionale € 3.000,00
Spese forfett. (15%) € 1.320,00
Totale € 10.120,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_6
Capua Vetere n. 1719/2021, pubblicata il 14.5.2021, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1907/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condanna l' al pagamento in favore del CP_3 Controparte_1 di € 107.240,02 oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con
[...] decorrenza dal 20.7.2017 fino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con CP_3 attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, che liquida per il primo grado di giudizio in € 8.300,00 per compensi ed € 1.245,00 per spese generali, e per il
13 secondo grado di giudizio liquida in € 8.800,00 per compensi ed € 1.320,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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