Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 3874 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. CIOCI PAMELA;
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...] resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA;
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara che la ricorrente è affetta da malattia professionale da cui è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 6% con decorrenza dalla domanda;
Dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6% e condanna l ad CP_1 erogare la prestazione di cui sopra, con la decorrenza di legge
e gli interessi legali;
Compensa per 1/3 le spese di lite e pone i residui 2/3 a carico dell che liquida complessivamente in euro 1.200,00, CP_1 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, da distrarsi;
1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott. liquidate in euro 580,00 Persona_1 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale atto di ricorso la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] ed ha esposto di aver lavorato come coltivatore diretto 01/01/1972 al 31/12/2001. Ha precisato che il lavoro era praticato in ogni condizione meteorologica e che era sottoposta a MMC, nonché a posture incongrue a carico degli arti inferiori.
Ha quindi lamentato di essere affetta da “algodisfunzionali da gonartrosi bilaterale con meniscosi”, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della infermità, ha presentato all denuncia di malattia professionale per fruire dei benefici CP_1 previsti dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. La sua istanza
è stata però respinta dall'Ente convenuto.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della patologia descritta e di condannare l CP_1 alla erogazione delle prestazioni previste dalla legge, riconoscendo un danno biologico pari al 9% (D.P.R. 1124 del 1965
– D.Lvo n.38 del 2000).
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale e disposta C.T.U. medico-legale sulla persona della ricorrente, la causa è stata poi discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa.
Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre
l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Nella specie, la prova orale (testi e ) Tes_1 Testimone_2 ha confermato che nel periodo indicato la ricorrente ha espletato le mansioni descritte in ricorso e che nel loro espletamento è stata quotidianamente sottoposto a sforzi fisici, sovraccarico degli arti inferiori e posture incongrue.
3 La CTU ha poi accertato che tali carichi e affaticamento hanno agito come nesso causale e/o concausale nel determinare la malattia denunciata.
Il Consulente d'Ufficio ha quindi concluso che la ricorrente è affetta da Gonoartrosi bilaterale ad impegno funzionale, che tale infermità ha origine professionale e che da essa sono derivati alla ricorrente postumi permanenti con limitazione funzionale valutabile nella misura del 6% a far data dalla denuncia di malattia professionale.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita ( art.13 ).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art.13 del
D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite vanno compensate per 1/3 ai sensi dell'art. 113 TU 1124/65 atteso che la valutazione del CTU si discosta dalla percentuale richiesta in via principale dal ricorrente (9%). Per i residui 2/3 le spese di lite, unitamente a quelle di CTU, sono a carico dell'Ente assicuratore secondo il principio di soccombenza.
4 Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 07/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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