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Articolo 3 della Legge 18 luglio 1949, n. 752
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Legge 18 luglio 1949, n. 752
Articolo 3 della Legge 18 luglio 1949, n. 752
Versione
26 ottobre 1949
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1949
Vedi fonte istituzionale
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