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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6740/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note scritte depositate il 11/03/2025 “IN VIA PRINCIPALE: annullare il
Decreto opposto in quanto illegittimo ed abnorme e per l'effetto riconoscere al sottoscritto difensore
l'importo liquidato in Sentenza n. 1896/2024 di € 2.400,00=, oltre accessori come per Legge, a titolo di compenso, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede
l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale n. 1465/2020 R.G.N.R. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo [recte ricorso] ex artt. 84, 170 dpr 115/2002, art. 15 d. lgs. 150/2011 e artt. 281 decies
c.p.c. ss. avverso il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, depositato il 23/12/2024, l'Avv. ha impugnato il Parte_1
decreto del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, del 18/09/2024, depositato il 03/10/2024 e comunicato il 03/12/2024, che nel procedimento penale N. 1465/20 R.G.N.R. – N. 1078/23 R.G. ha pagina 1 liquidato in suo favore, quale difensore della parte civile , ammessa al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato, il compenso di € 1.198,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R.
2002 n. 115, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Argomenta il ricorrente che la sentenza n. 1896/2024 pronunciata alla pubblica udienza del
19/07/2024 ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, lo ha condannato al risarcimento del danno causato alla parte civile, disposto in via equitativa in € 8.000,00, e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio della parte civile liquidate in via equitativa in €
2.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Lamenta il ricorrente che a fronte della prima e corretta liquidazione in sentenza veniva emesso un secondo decreto di liquidazione nel quale si riconosceva al difensore una somma inferiore a quella in precedenza liquidata, peraltro senza motivare tale determinazione.
Pertanto l'Avv. ha impugnato il provvedimento perché illegittimo ed abnorme ed Parte_1
in contrasto con il D.M. 37/2018 e il D.M. 55/2014 e ss. mm., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in atti, secondo cui il decreto di liquidazione non può discostarsi dall'importo indicato in sentenza.
Ha impugnato altresì la liquidazione apparendo essa in ogni caso inadeguata in considerazione della complessità del procedimento e dell'impegno richiesto, essendo state necessarie cinque udienze e l'esame di nove fra testimoni e parti processuali.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 12/03/2025 svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte il ricorrente ha concluso come in epigrafe e il Giudice ha riservato all'esito di provvedere.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1 Va premesso che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo
e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e
92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. civ. sez. II,
14/02/2024 n. 4082).
Nel merito si osserva che con la sentenza n. 1896/2024, pronunciata alla pubblica udienza del
19/07/2024, il Giudice ha condannato l'imputato, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla medesima parte civile, liquidate in € 2.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 2 Con decreto del 18/09/2024 impugnato, lo stesso Giudice ha liquidato ai sensi dell'art. 82 T.U. n. 115 del 2002 il compenso della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, “da distrarsi in favore dello Stato” in € 1.1198,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/ 2002, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si osserva che – come affermato dalla Corte di Cassazione penale, sez. VI, nella sentenza n. 46537 del 01/11/2011 – nel caso che ci occupa operano tre distinte discipline secondo il principio di specialità.
Infatti: “l'art. 541 c.p.p., comma 1, prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”. La quantificazione di tali spese avviene secondo le norme ed i criteri generali della tariffa professionale penale ed è appunto uno dei capi della sentenza, suscettibile di autonoma impugnazione.
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevede invece che il compenso al difensore della parte ammessa sia liquidato dal giudice che ha proceduto con apposito decreto di pagamento (art.
82, comma 1, t.u.s.g. e per quanto pertinente al nostro caso), al termine di ciascuna fase o grado del processo (art. 83, comma 2). La quantificazione del compenso avviene sempre con l'osservanza delle tariffe professionali, ma incontra il limite indefettibile del valore medio delle singole voci (art. 82, comma 1).
Quando appunto ammessa al patrocinio a spese pubbliche è la parte civile, l'art. 110, comma 3
t.u.s.g., con disposizione specifica, prescrive che “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa la beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato”.
E' evidente pertanto che in questo tipo di fattispecie vi è la sovrapposizione di tre “relazioni”: quella tra l'imputato e la parte civile, quella tra l'imputato e lo Stato, quella tra lo Stato e la parte civile”.
“Sicchè” come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “porre a carico dell'imputato la liquidazione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato costituisce solo un errore di diritto e realizza un vizio di violazione di legge”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Conseguenza sistematica ulteriore è che le impugnazioni relative all'an debeatur sono disciplinate dal codice di rito, come tutte quelle relative ai singoli punti della decisione, mentre quelle relative al quantum debeatur sono disciplinate dal D.P.R. n. 115 del
pagina 3 2002, artt. 84 e 170, (che prevedono la partecipazione di tutte le parti processuali interessate [...])”
(in motivazione Cass. pen. Sez. VI, 08/11/2011 n. 46537 cit.).
Inoltre, “quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore;
essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82” (Cass. pen. Sez. VI, 08/11/2011 n. 46537 cit.; conf. Cass. pen., sez. VI, 06/03/2019
n. 20552); ciò non è altro che “la conseguenza immediata dell'applicazione concreta della specialità della disciplina dell'art. 110 t.u.s.g. rispetto all'art. 541 c.p.p., ovviamente sul punto della sola quantificazione – rimanendo l'an debeatur disciplinato integralmente e solo dall'art. 541 c.p.p. -”.
2.2 Nella fattispecie si è in presenza di due diversi provvedimenti di liquidazione a beneficio della medesima parte civile, dal contenuto difforme, sia in relazione all'importo, sia in relazione al soggetto destinatario del pagamento.
Il ricorrente – che nulla riferisce in ordine alla definitività della sentenza penale – ritiene erronea la liquidazione contenuta nel decreto impugnato in quanto non conforme all'importo liquidato in sentenza, ed inadeguata, in considerazione della complessità del procedimento e dell'impegno profuso.
Entrambe le censure sono fondate.
Come affermato da Cass. pen. Sent. n. 46537/2011 e ribadito da Cass. pen. Sent. 20552/2019, “ove si sia al cospetto di una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora il giudizio si concluda con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la condanna di quest'ultimo a rifondere le spese sostenute nel grado dall'anzidetta parte civile con pagamento da effettuarsi a beneficio dell'Erario, giusta il disposto dell'art. 110 co. 3 d.P.R. 115/2002, che deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 541 del codice di rito - deve essere pari, nel quantum, all'ammontare della somma posta a carico dello stesso Erario, a titolo di onorari e competenze liquidati in favore del legale che ha espletato il proprio mandato all'interno del rapporto di patrocinio gratuito, nell'interesse della parte civile medesima”; inoltre, “il dispositivo della sentenza deve contenere sia la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendone il pagamento in favore di quest'ultimo, sia la liquidazione a beneficio del difensore della predetta parte civile”.
E' dunque erroneo il dispositivo della sentenza laddove dispone il pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio senza prevederne la corresponsione a favore dello Stato e laddove contiene la liquidazione di tali spese “in via equitativa” e non secondo i pagina 4 parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. Parimenti, è erroneo il decreto di liquidazione laddove effettua la liquidazione in misura diversa rispetto a quanto disposto al medesimo fine nella sentenza.
D'altra parte, anche la seconda censura è fondata.
Dall'esame della sentenza n. 1896/2024, pronunciata alla pubblica udienza del 19/07/2024, risulta l'attività espletata dal difensore della parte civile, la complessità della causa e la natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, evidenziandosi come si trattasse di un processo per furto pluriaggravato e violazione di domicilio, istruito con l'esame di testimoni e l'acquisizione di annotazione di servizio, concluso con la condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile.
Non appare pertanto giustificato il ricorso ai valori tariffari minimi, né tale scelta risulta in alcun modo motivata.
Conseguentemente, andranno liquidati al ricorrente gli onorari nel valore medio previsto dal D.M.
2014 n. 55: per la fase di studio in € 473,00, per la fase introduttiva del giudizio in € 567,00, per la fase istruttoria e dibattimentale in € 1.134,00 e per la fase decisionale in € 1.418,00 e così complessivamente in € 3.592,00 diminuiti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 2002 n. 115 e quindi in totale
€ 2.394,67.
E' appena il caso di evidenziare che tale importo è vicino (sebbene non coincidente) all'importo liquidato equitativamente in sentenza;
non si può tuttavia ritenere che questo giudice sia vincolato a quella cifra, atteso che, come detto, essa è stata determinata “in via equitativa” e non “secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002”, sicché non sarebbe corretto in questa sede riprodurre l'errore di cui al primo decreto.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6740/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività dallo stesso prestata nel Parte_1
procedimento penale n. 1465/20 R.G.N.R. – N. 1078/23 R.G. del Tribunale di Ancona, Sezione
Penale, quale difensore della parte civile , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_2
l'importo di € 2.394,67, già operata la riduzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute per il CP_1
pagina 5 presente procedimento che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6