CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 823/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
Appellato non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 14.11.2024 l proponeva appello avverso la Pt_1
sentenza n. 906/2024 pubblicata il 16.10.2024 dal Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, (notificata il 17.10.2024), per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui trascritti. Con decreto del Presidente di Sezione del 19.11.2024, debitamente comunicato dalla cancelleria ai difensori dell'appellante, veniva fissata la prima udienza del
14.1.2025 da svolgersi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Alla prima udienza del 14.1.2025 l non ha provato la notifica Pt_1
dell'impugnazione alla parte appellata, non costituita in giudizio e il difensore dell'appellante, nelle note cartolari depositate telematicamente il 10.1.2025, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'impugnazione.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. 6159/2018; Cass. 20613/2013, Cass. SS. UU.
20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato (cfr. Cass., 2005/2015: “ Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato”).
Nulla va disposto per le spese.
Deve darsi atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto;
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese;
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 823/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
Appellato non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 14.11.2024 l proponeva appello avverso la Pt_1
sentenza n. 906/2024 pubblicata il 16.10.2024 dal Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, (notificata il 17.10.2024), per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui trascritti. Con decreto del Presidente di Sezione del 19.11.2024, debitamente comunicato dalla cancelleria ai difensori dell'appellante, veniva fissata la prima udienza del
14.1.2025 da svolgersi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Alla prima udienza del 14.1.2025 l non ha provato la notifica Pt_1
dell'impugnazione alla parte appellata, non costituita in giudizio e il difensore dell'appellante, nelle note cartolari depositate telematicamente il 10.1.2025, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'impugnazione.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. 6159/2018; Cass. 20613/2013, Cass. SS. UU.
20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato (cfr. Cass., 2005/2015: “ Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato”).
Nulla va disposto per le spese.
Deve darsi atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto;
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese;
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi