Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1381/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente Estensore
Dott. Antonio Mungo Consigliere
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1381/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 2.4.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
a Cimitile (NA) e , c.f. Parte_2 C.F._2
, nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...]
[...]
(NA) alla via Monsignor Cece n. 40, ed elettivamente domiciliati alla via Bari
n. 26 presso lo studio degli avv.ti Domenico Sautariello, c.f. C.F._3
e Domenico Buono, c.f. , dai quali sono
[...] CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto introduttivo. I
difensori costituiti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito al numero di fax 081 19203847 e/o all'indirizzo di posta elettronica ovvero alla casella PEC Email_1
Email_2
RICORRENTI
E
, c.f. , in persona del Presidente pro – Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Talarico, in virtù di procura generale ad lites per Notaio di Barano d'Ischia del 2.5.2016, Rep. Per_1
31575, Racc. 14430, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 81. Il citato difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
egione.campania.it, fax n. 081 7963685. Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e , come Parte_1 Parte_2
da ricorso introduttivo, e quindi:
“Piaccia all'Ill.ma adita Giustizia, premessa ogni più opportuna
declaratoria del caso, reietta e disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed
eccezione, così provvedere:
1) in limine litis, dichiarare fondata la spiegata domanda;
2) nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della
, in persona del Presidente pro tempore o di chiunque Controparte_1 3
altro ne abbia la rappresentanza in giudizio, nella causazione degli eventi
riguardanti i terreni agricoli di proprietà dei ricorrenti, come meglio descritti
in premessa, per il mancato adempimento degli obblighi di manutenzione,
vigilanza e controllo su di essa gravante per espressa previsione normativa;
3) ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della
P.A. resistente nella determinazione degli accadimenti che interessarono i
fondi agricoli degli odierni esponenti, come precisati e circostanziati nel
corpo del presente atto, scaturenti dalla mancata attuazione delle necessarie
e indifferibili opere di conservazione e gestione ottimale del canale idrico
afferente l'alveo ad essa spettante ex lege;
Per_2
4) per lo effetto, condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore o di chiunque altro ne abbia la rappresentanza in
giudizio, al pagamento in favore dei coniugi, sigg.ri Parte_1
e , della complessiva somma di € 189.516,00, Parte_2
oltre interessi a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, così
analiticamente indicata: € 116.862,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti
dai fondi agricoli in seguito all'evento del 2015 ed € 72.654,00 a titolo di
risarcimento dei danni subiti dai fondi agricoli in conseguenza dell'evento del
2020, il tutto come meglio precisato, specificato e documentato nelle allegate
perizie tecniche, ovvero al pagamento di quella diversa somma da
determinarsi e quantificarsi in corso di causa, all'esito anche di eventuali
risultanze peritali, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore
fino ad € 260.000,00;
5) condannare, infine, la P.A. al pagamento dei compensi
professionali e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e 4
C.P.A. come per legge, il tutto con attribuzione ai sottoscritti procuratori per
anticipo fattone.”
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 6.10.2022, e quindi:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, Controparte_1
ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il
carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta
gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
− in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perché improcedibile, Controparte_1
prescritta, inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine
graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze
consortili e degli altri enti previste per legge;
− In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto
inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere
la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi, nonché CP_1
accogliere le richieste formulate al capo VI del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 3.3.2021, e rinotificato, ai sensi e per gli 5
effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 7.7.2021, i Sig.ri e Parte_1
, premesso di essere comproprietari - in virtù di atto Parte_2
di compravendita per notar del 06.02.1981, rep. n. 52475 - Persona_3
racc. n. 5270, registrato in Nola il 26.02.1981 al n. 456, Serie 1 e in virtù di atto di compravendita per notar del 18.12.2007, rep. n. Persona_4
232046 - racc. n. 15860, registrato in Napoli II il 04.01.2008 al n. 26, 1T – di due fondi agricoli siti nel Comune di Nola (NA), località "Marchesa", e riportati in catasto al foglio 11 del Comune di Nola, particelle 230 e 231
esponevano che in data 5.9.2015, 23/24.9.2015 e 1.8.2020 l' CP_2
esondava, rompendo il margine idrografico sinistro e riversando una fiumana di acqua fangosa, unitamente a materiale detritico e rifiuti di vario genere nei fondi di proprietà di essi ricorrenti e nelle campagne circostanti,
sommergendoli per tutta la loro estensione.
Gli istanti deducevano che la tracimazione dell'Alveo e la Per_2
rottura dell'argine sinistro dello stesso era stata causata dalla totale ostruzione della sezione del canale dovuta alla presenza di detriti di ogni genere
(pietrisco, materiale sabbioso ed altro), di vegetazione spontanea (arbusti e canneti) di sterpaglie nonché di ogni genere di "rifiuti" (bottiglie, buste di immondizia, pneumatici etc.), che aveva determinato in alcuni tratti un innalzamento del letto del canale ad un livello superiore (circa 2 metri) rispetto alla sua originaria profondità, impedendo il normale deflusso delle acque piovane che l'alveo ha la funzione di convogliare, causando, quindi, il conseguente straripamento.
L'allagamento dei fondi dei ricorrenti aveva determinato l'immissione nello stesso di una grossa quantità di materiale di risulta e di detriti vari (pietre 6
ed altro), oltre a rifiuti di ogni genere, provocando squilibri alle piante e alle colture in atto, nonché al terreno il quale ha necessitato di opere di bonifica al fine di eliminare lo strato di materiale fangoso formatosi in seguito al prosciugamento delle acque e per mantenere inalterate le proprietà chimico-
fisiche del suolo;
tali interventi erano stati indispensabili per consentire ai ricorrenti di poter riutilizzare il fondo.
Tali eventi avevano quindi danneggiato i suddetti fondi, arrecando danni agli istanti per un valore complessivo di € 189.516,00 (€ 116.862,00 per l'evento esondativo del 5.9.2015 e del 23/24.9.2015 ed € 72.654,00 per l'evento esondativo del 1.8.2020) come da perizie di stima redatte dall'agrotecnico depositate in atti, per tutte le opere Persona_5
necessarie alla sistemazione dei fondi.
Gli istanti quindi, con il citato atto introduttivo, convenivano quindi innanzi all'intestato TRAP la in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro - tempore, al fine di sentir accogliere le conclusioni sopra indicate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.7.2021, non essendo costituita la il giudice designato disponeva la rinnovazione CP_1
della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza dell'8.2.2022.
In data 6.10.2022 si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente la prescrizione di ogni pretesa afferente ai danni derivanti dagli eventi alluvionali del 5.9.2015 e del 23 e 24.9.2015, stante il decorso del termine previsto dalla normativa vigente e la tardiva proposizione del ricorso,
con conseguente impossibilità di accertare tempestivamente lo stato dei luoghi. 7
In via preliminare, la eccepiva, altresì, il difetto di CP_1
legittimazione attiva dei ricorrenti nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno,
del Comune di Nola, dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e dell'Ente Idrico campano.
Nel merito, la contestava la fondatezza della domanda attorea, CP_1
rilevando che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio ex art. 2697
c.c., non avendo fornito idonea dimostrazione dell'evento esondativo né del nesso causale tra i danni lamentati e la presunta fuoriuscita di acque dall'alveo.
La prova dell'evento si basava esclusivamente su dichiarazioni testimoniali e perizie di parte prive di valore scientifico, in assenza di un'analisi tecnica fondata su dati idraulici e pluviometrici.
La contestava, altresì, l'assenza di prova documentale sui CP_1
danni subiti, rilevando la mancata produzione di documenti contabili e fiscali attestanti l'attività agricola esercitata, i redditi percepiti, l'acquisto di materiali e l'eventuale bonifica dei terreni. Veniva, inoltre, evidenziata l'omessa dimostrazione del rispetto delle distanze di sicurezza dai corsi d'acqua previste dall'art. 96 R.D. 523/1904, elemento che avrebbe potuto incidere sulla determinazione e sull'entità del danno.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze professionali.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dai ricorrenti, previa delega al Tribunale di Nola ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale 8
del 3.12.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 2.4.2025 con decreto del 10.3.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.3.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nonché acquisite le note depositate dalle parti, il Tribunale, all'udienza collegiale del 2.4.2025, riservava la causa in decisione.
****************
Preliminarmente va rilevato che non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente Controparte_1
Va, infatti, evidenziato che gli eventi dannosi dedotti in giudizio si sarebbero verificati, secondo la prospettazione di parte ricorrente, in data
5.9.2015, 23.9.2015 e 24.9.2015, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato alla in data 3.3.2021. Controparte_1
Tuttavia, risulta documentalmente provato che, in data 3.2.2020, i ricorrenti hanno inviato formale richiesta di risarcimento danni a mezzo PEC,
atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943,
comma 4, c.c. Ne consegue che, alla data di introduzione del presente giudizio,
il termine quinquennale di prescrizione non era decorso, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
che deve essere, pertanto, rigettata.
[...]
Ciò chiarito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto,
accolta nei termini di seguito indicati e per quanto di ragione.
La legittimazione attiva dei ricorrenti, risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e atto di compravendita per notar del 06.02.1981, rep. n. 52475 - racc. n. 5270, Persona_3 9
registrato in Nola il 26.02.1981 al n. 456, Serie 1 e di atto di compravendita per notar del 18.12.2007, rep. n. 232046 - racc. n. 15860, Persona_4
registrato in Napoli II il 04.01.2008 al n. 26, 1T allegati alla perizia di parte)
che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 12.7.2022, innanzi al
Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi , e (quest'ultimo Testimone_1 Testimone_2 Persona_5
a conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che i ricorrenti coltivavano il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr.
dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Per_5
.
[...]
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 10
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che in data
5.9.2015, 23/24.9.2015 e 1.8.2020 l'Alveo San Gaudo, in seguito a precipitazioni atmosferiche, ed a causa della rottura del suo argine, esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dai ricorrenti.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle 11
opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Deve quindi ritenersi che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Va solo aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della CP_1
nella parte in cui assume che il ricorrente, quale proprietario del fondo allagato, avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema 12
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione dei ricorrenti, al fine di valutare la prova dei danni dagli stessi lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere 13
ricavata solo dalla documentazione in atti, dalle perizie di parte - redatte dall'agrotecnico che, sentito come teste, ne ha confermato il Persona_5
contenuto - oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. (pure richiesta dall'attrice) volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, e conducevano Parte_1 Parte_2
i fondi riportati in catasto al foglio 11, particelle n. 230 e 231 del Comune di
Nola, della complessiva estensione di Ha 01.12.69.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
189.516,00, di cui € 116.862,00 riferiti agli eventi esondativi del 5 e 23/24
settembre 2015, ed € 72.654,00 relativi all'esondazione del 1.8.2020.
Con riguardo all'evento del 2015, la stima dei danni, pari a €
116.862,00, è stata articolata nelle seguenti voci:
1. Sterri per la rimozione dei materiali alloctoni: € 29.748 e Trasporto a
discarica: € 24.504
2. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione
della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie
ecc.): € 6.000 14
3. Trattamento insetticida-nematocida con Etroprophos: € 1.950
4. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i seguenti
patogeni: IU spp, UM, CT, PY spp
Thielaviaspp, ecc. con Dazomet: € 1.680
5. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare, €
36.000,00;
6. Perdita capitale di anticipazione: € 10.520,00 (per piantine di finocchio, cavolfiori e concimi)
7. Perdita Plv € 2.000 CP_3
8. Spese tecniche: € 4.460
Per quanto riguarda, invece, l'evento esondativo del 2020, il danno complessivo è stato quantificato in € 72.654, suddiviso nei seguenti interventi:
1. Sterri per la rimozione dei materiali alloctoni: € 14.854
2. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione
della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie
ecc.): € 6.000
3. Trattamento insetticida-nematocida con Etroprophos: € 1.950
4. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i seguenti
patogeni: IU spp, UM, CT, PY spp
Thielaviaspp, ecc. con Dazomet: € 1.680
5. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare, €
36.000,00;
6. Perdita capitale di anticipazione: € 5.770,00 (per piantine di finocchio, cavolfiori e concimi)
7. Perdita plv € 8.000 CP_3 15
Relativamente alla prima voce di danno, relativa agli sterri per la
rimozione dei materiali alloctoni, in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbiano provveduto in economia,
con la conseguenza che la liquidazione di tale voce di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 70% il valore indicato nelle due consulenze di parte rispettivamente nella misura di € 29.748,00 e di € 14.854,00 giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 13.380,60.
Quanto alla voce di danno relativa ai costi per il trasporto a discarica,
presente esclusivamente nella perizia riferita all'evento esondativo del 2015,
nulla può essere riconosciuto. Infatti, affinché tale spesa possa essere liquidata, è necessario che sia supportata da documentazione idonea a comprovare l'effettiva consegna dei materiali rimossi a imprese autorizzate,
come previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti
(FIR o altra attestazione equipollente).
Nel caso di specie, in assenza di tali elementi probatori, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato conferito a discarica, con la conseguenza che il relativo costo non può trovare accoglimento.
In ordine alle voci da 2 a 5, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura,
ripuntatura, spianamento della superficie, trattamento insetticida e fungicida,
riammonizzazione ed umificazione). 16
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 70%
sull'importo complessivo di € 91.260,00 (€ 45.630,00 per l'esondazione del
2015 e € 45.630,00 per quella del 2020), giungendosi quindi alla somma di €
27.378,00.
Con riferimento alla voce spese tecniche, presente esclusivamente nella perizia riferita all'evento esondativo del 2015, in difetto di allegazione e prova attraverso idonea documentazione di spesa, a fortiori la liquidazione del danno parrebbe assolutamente aleatoria.
Del pari, per ciò che concerne la voce perdita capitale di
anticipazione, presente in entrambe le relazioni tecniche, le cifre indicate dal perito non possono essere riconosciute in quanto i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell'entità della produttività media realizzata negli anni precedenti gli eventi esondativi, tale da giustificare le somme anticipate per l'acquisto delle piantine, in mancanza altresì di idonea documentazione contabile.
Infine, con riguardo alle voci relative alla perdita delle colture
(pomodori), il perito ha stimato il danno in € 2.000,00 per l'esondazione del
2015 e in € 8.000,00 per l'evento del 2020, determinando un importo complessivo pari a € 10.000,00.
La cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può
essere riconosciuta in toto in quanto i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca 17
dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo dei ricorrenti 18
erano coltivati a pomodori e che il detto fondo fu completamente allagato,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita
delle colture va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi € 19
4.000,00, di cui € 800,00 per l'evento dell'anno 2015 ed € 3.200,00 per quello dell'anno 2020.
In conclusione, a e può Parte_1 Parte_2
essere riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 44.758,60 (€
13.380,60 + € 27.378,00 + € 4.000,00), nella misura quindi del 50%, pari ad
€ 22.379,30, per ciascuno di essi.
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Si ribadiscono, infatti, principi costantemente espressi dal Tribunale
adito (cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente, affermando che correttamente la al quale è stata imputata la responsabilità ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Orbene, premesso che l'Alveo o San Donato rientra nel Per_2
Comprensorio dei Regi Lagni, va ricordato che, in virtù dell'art. 2 lett. e) del
D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett.
e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione,
manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. CP_1 20
484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141
e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque,
per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega CP_1
delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011,
che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità
della , in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_4 21
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità
della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la Controparte_1
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria CP_1
relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale,
senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e CP_1
risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti CP_1
istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La mancata chiamata in causa del Consorzio territorialmente competente, nonché del Comune di Nola rende poi superflua ogni delibazione circa la sussistenza di una loro eventuale (cor)responsabilità.
Sugli importi riconosciuti va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI - al netto dei tabacchi) dalla data di ciascun evento 22
dannoso (24.9.2015 e 1.8.2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno,
altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari, per l'evento dell'anno 2015, ad € 31.293,26 e, per l'evento dell'anno 2020, ad € 27.471,45,
per un totale di € 58.764,71, corrispondente quindi ad un risarcimento danni,
per ciascuno dei ricorrenti (al 50% per ognuno di essi), di € 29.382,35.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
e fino a € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avv.ti Domenico Sautariello e 23
Domenico Buono, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 3.3.2021 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 7.7.2021 - da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della , in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
pro - tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore dei ricorrenti e , dell'importo Parte_1 Parte_2
complessivo di € 29.382,35 per ciascuno di essi, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
e , in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.393,00, di cui € 393,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi,
nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Domenico
Sautariello e Domenico Buono, dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33. 24
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo