Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1971, n. 1819
CASS
Sentenza 12 giugno 1971

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La giuridica inesistenza di Atti esecutivi, non rilevata tempestivamente, si riflette sugli Atti successivi collegati direttamente e necessariamente ad essi, con la conseguenza che l'esecutato puo proporre validamente opposizione avverso l'invalidita riflessa dell'atto o degli Atti successivi nel termine perentorio di cinque giorni da quello in cui i singoli Atti, o l'ultimo di essi, furono compiuti. ( V 4002'68, mass n 337581).*

L'opposizione contro gli Atti esecutivi giuridicamente inesistenti puo essere proposta durante tutto il corso del processo esecutivo, senza che sia necessaria l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art 617 cod proc civ. ( nella specie, dopo la redazione di un verbale di aggiudicazione all'asta pubblica di un immobile, il giudice dell'esecuzione con ordinanza pronunciata fuori di udienza aveva dato atto che una nuova offerta era sopraggiunta quando non ancora erasi spenta la terza candela ed aveva revocato l'aggiudicazione gia pronunziata a favore del precedente offerente. Tale provvedimento e stato ritenuto inesistente giuridicamente dal SC, che ha enunciato il principio che precede.*

Si ha nullita assoluta (cioe inesistenza giuridica) della sentenza quando questa sia stata pronunciata dal giudice istruttore anziche dal collegio. ( nella specie, e stato ritenuto che, se il giudice dell'esecuzione immobiliare decide questioni che sono al di fuori dell'ambito ordinatorio del processo esecutivo, il provvedimento da lui pronunciato, come emesso da un organo non investito di potestas decidendi, e inesistente).*

La decadenza processuale che consegue all'inosservanza del termine previsto dall'art 617 cod proc civ, per proporre l'opposizione agli Atti esecutivi, deve rilevarsi d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo e, come tale, sottratta alla disponibilita delle parti. ( Conf 1681'69, mass n 340645' 1326'69, mass n 340018).*

In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsita materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, e, qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facolta di denunciare il fatto all'autorita giudiziaria competentè ma e improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perche, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attivita svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, ne in tutto ne in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo. ( Conf 3396'68, mass n 336450).*

Commentari2

  • 1Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica
    Antonio Ivan Natali · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d'ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l'opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. Tale ordinanza investe una problematica particolarmente attuale e che ha destato un acceso dibattito interpretativo, ed è connessa a quella affrontata della rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1971, n. 1819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1819
Data del deposito : 12 giugno 1971

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