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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2024, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4430 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CARMELA DELLA MONICA per procura speciale,
ricorrente contro
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. SILVIA PIRAS per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “il Tribunale voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Introdotto con ricorso in data 23/05/2018 il procedimento per il divorzio fra Parte_1
e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e mutato il rito,
[...] CP_1
espletata la prova testimoniale e pronunciata con sentenza parziale n. 1263/2024, pubblicata il
17/05/2024, all'udienza del 7/11/2024, il procuratore del ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso della parte, in data 21/10/2024, al fine della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 8/11/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4430 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CARMELA DELLA MONICA per procura speciale,
ricorrente contro
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. SILVIA PIRAS per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “il Tribunale voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Introdotto con ricorso in data 23/05/2018 il procedimento per il divorzio fra Parte_1
e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e mutato il rito,
[...] CP_1
espletata la prova testimoniale e pronunciata con sentenza parziale n. 1263/2024, pubblicata il
17/05/2024, all'udienza del 7/11/2024, il procuratore del ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso della parte, in data 21/10/2024, al fine della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 8/11/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti