Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 settembre 1985
Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2673 del codice civile (Obblighi del conservatore), come risultante a seguito della sostituzione del secondo comma operata dall'art. 4 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.
Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio".
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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