Legge 24 marzo 1993, n. 75

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 31022 del 02
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    Cassazione civile sez. trib., 02/11/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 02/11/2021), n.31022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22197-2015 proposto da: TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI CESARO, rappresentata e difesa dall'Avvocato CARMELA SARNATARO giusta procura …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 6123 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6123 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente – Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere – Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 32012-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – …

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  • 3Immobili di interesse storico: ICI sempre sulla minore tariffa d’estimoAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/

  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 5151 del 16
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    Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 16/02/2022), n.5151 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22785/2015 R.G. proposto da: P.V., rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Nicola Maione e dall'Avv. Simona Serafini, con studio in Roma, via Garigliano n. 11, ed elettivamente …

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  • 5Sentenza Cassazione Civile n. 2035 del 25
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    Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2035 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MASI Oronzo – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere – Dott. MELE Maria Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18801/2015 proposto da: Giova Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Pieve Di Cadore 30 presso lo studio dell'avvocato Ussani D'escobar Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Coppola Paola; – ricorrente – contro …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 345
    Provvedimento: Sentenza n. 345/2025 Depositato il 10/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MANDUZIO STEFANO, Presidente FORTE ERICO, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 436/2024 depositato il 14/06/2024 proposto da Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 …
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    • giurisprudenza di legittimità·
    • costo di costruzione·
    • motivazione per relationem·
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    • categoria D·
    • stima diretta·
    • art. 4 comma 21 d.l. 853/1984·
    • D.M. 701/1994·
    • accertamento catastale·
    • classamento immobili

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 03/02/2025, n. 696
    Provvedimento: Sentenza n. 696/2025 Depositato il 03/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 23/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DE SI IO TI, Presidente CHIANURA PIETRO VITO, Relatore TEORA VINCENZO, Giudice in data 23/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2682/2024 depositato il 08/04/2024 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • attività commerciale·
    • DOCFA·
    • categoria catastale D/8·
    • categoria catastale D/1·
    • stima diretta·
    • motivazione avviso di accertamento·
    • classamento catastale·
    • accertamento catastale·
    • difetto di istruttoria·
    • restauro e risanamento conservativo

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 2540
    Provvedimento: Sentenza n. 2540/2025 Depositato il 01/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: AR IO, Presidente MATTARELLA BERNARDO, Relatore RUVOLO MICHELE, Giudice in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5241/2021 depositato il 13/09/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG elettivamente domiciliato presso Email_1 contro ST - CF_ST Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • procedura DOCFA·
    • principio del contraddittorio·
    • rendita catastale·
    • diritto di difesa del contribuente·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • compensazione spese·
    • deprezzamento immobile·
    • accertamento catastale·
    • motivazione atti amministrativi

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/10/2024, n. 14250
    Provvedimento: Sentenza n. 14250/2024 Depositato il 21/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 24/09/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ZU FA, Giudice monocratico in data 24/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 8652/2024 depositato il 17/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Monte Donzeli 48 80128 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione …
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    • DOCFA·
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    • contraddittorio endoprocedimentale·
    • motivazione avviso di accertamento·
    • compensazione spese giudizio·
    • comproprietà immobiliare·
    • classamento catastale·
    • legittimazione passiva·
    • violazione diritti contribuente

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 25/06/2025, n. 4650
    Provvedimento: Sentenza n. 4650/2025 Depositato il 25/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: GI EN, Presidente PALMIERI ROBERTO MICHELE, Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 6528/2024 depositato il 11/10/2024 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • art. 12 co. 7 L. n. 212/2000·
    • giurisdizione tributaria·
    • DOCFA·
    • contraddittorio endoprocedimentale·
    • art. 7 L. n. 212/2000·
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    • classamento immobili
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319 ; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 ; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all' articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificati dall' articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455 , anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell' articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 , nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462 , recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.
    Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall' articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 ; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
    AVVERTENZA:
    Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993.
    A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.
  • Art. 2. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. (( PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 )) . Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 , convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.
  • Art. 3. 1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165 , per l'emanazione dei testi unici previsti dall' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e' differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990 , per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni leg- islative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, e' differito al 31 dicembre 1994.
    2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 . Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione.
    3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o piu' decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 .