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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 1295/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 1295 / 2022 Ruolo Generale tra:
(P. IVA ), con sede in Gioia del Colle (BA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Federico II di Svevia Km. 35,45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele DELLA CHIESA del foro di Parte_2
Bari (C.F. ), con studio in Bari al corso Giuseppe Mazzini n. 83 PEC C.F._1
Email_1
-attore contro
(P.IVA: , con sede in Arcore (MB), Via Controparte_1 P.IVA_2
Achille Grandi 70, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Giacco (C.F. C.F._2
), presso lo studio del quale elegge domicilio, in Milano, Via Alfonso Lamarmora
[...]
40, . PEC: Email_2
-convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
• Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'inadempimento della convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c.. ovvero ai sensi degli artt. 1490, 1493 e
1497 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attrice da quantificarsi in complessivi euro 153.203,06 o nella diversa somma ritenuta
1 di giustizia, oltre gli interessi moratori e gli ulteriori accessori nonché, infine, il danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente;
B) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
• Conclusioni di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge:
IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto, non essendo provata la provenienza della merce sequestrata dalla CP_1
IN SUBORDINE, nel denegato e non creduto caso che la merce sequestrata sia accertata di provenienza attestata la conformità delle mascherine alla normativa CE, e quindi CP_1 la loro vendibilità solo dopo aver apposto sulla confezione le istruzioni in italiano e la dicitura “made in Cina”, condannare a pagare i soli costi di cambio “packaging”, già CP_1 offerto prima della causa;
IN ESTREMO SUBORDINE, qualora la merce, oltre che essere riconosciuta di provenienza di e regolarmente certificata, non fosse comunque vendibile per la sola mancanza CP_1 delle istruzioni in italiano e la dichiarazione di provenienza dalla Cina, salvo gravame, ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza (€.0,75 cadauna), maggiorato del danno da lucro cessante (€.0,55 CP_1 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese di lite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con atto di citazione datato 03/02/2022 conveniva, avanti il Parte_1
Tribunale di Monza, al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1
l'invalidità del contratto intercorso tra le parti ovvero il grave inadempimento della 3 convenuta ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale lamentato, il tutto con vittoria di spese e competenze processuali;
si è costituita in data 15/6/2022 respingendo in via principale Controparte_1 le domande formulate dall'attrice adducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo in subordine per il solo pagamento dei costi di cambio packaging ed in estremo subordine chiedendo di ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza (€.0,75 cadauna), maggiorato del CP_1 danno da lucro cessante (€.0,55 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce;
Descrivendo i presupposti di fatto della vicenda, parte attrice ha rappresentato che:
- è operatore del settore degli eventi e allestimenti di design e dei Parte_1 servizi di lavanderia industriale a favore di strutture ricettive;
-con l'acuirsi dell'emergenza epidemiologica convertiva parte della sua attività al comparto della commercializzazione di dispositivi di sicurezza e, nella specie, di mascherine filtranti
FFp2;
-nel novembre 2020, acquistava da Parte_1 Controparte_1
145.000 mascherine FFp2, consegnatele in data 24/11/2020 e regolarmente pagate con bonifici bancari del 10/11/2020 e del 07/12/2020;
- nell'aprile 2021, subiva un controllo da parte del Nucleo PEF della Parte_1
Guardia di Finanza di Bari in materia di tutela della sicurezza dei prodotti e della privativa industriale e intellettuale;
- all'esito di tale accesso, i Militari della GDF di Bari rilevavano che, tra le mascherine in disponibilità della , quelle acquistate da Parte_1 Controparte_1 risultavano prive delle indicazioni in lingua italiana, dell'indicazione del Paese di origine nonchè carenti in tema di certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza;
-con verbale del 27/04/2021 il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari sottoponeva a sequestro amministrativo nr. 59.450 mascherine vendute da Controparte_1
a ; Parte_1
- con PEC del 29/04/2021, comunicava quanto innanzi a invitandola a Parte_1 CP_1 rendere, in merito alle contestazioni della GDF, tutti gli opportuni chiarimenti, corredati dalla necessaria documentazione;
4 - con PEC del 04/05/2021 riscontrava detta nota allegando la certificazione CE 2163 CP_1 relativa alle mascherine vendute e comunicando “per quanto concerne la contestazione relativa alle mancate indicazioni in lingua italiana e l'indicazione del paese di origine” che
“siamo disponibili alla sostituzione completa delle confezioni con le diciture in italiano”;
- con successiva PEC del 07/05/2021, , riservata ogni richiesta Parte_1 Contr risarcitoria all'esito degli accertamenti ancora in corso da parte della comunicava a che non poteva dare corso alla proposta di sostituzione delle (sole) confezioni, CP_1 essendo state le stesse, unitamente alle mascherine, rese oggetto di sequestro;
- con PEC del 12/05/2021 negava ogni altra interlocuzione con CP_1 Parte_1 sostenendo che “la merce venduta da a voi” era “in regola con le certificazioni di legge, CP_1 anche doganali”;
-con PEC del 19/05/2021 dava seguito alla comunicazione del 12/05/2021 e, Parte_1 rimarcato che alla luce del verbale fidefaciente della Guardia di Finanza doveva considerarsi oggettivamente incontrovertibile la circostanza che le mascherine oggetto di sequestro erano quelle acquistate dalla venditrice e che, stante il sequestro in atto, non poteva all'evidenza farsi luogo alla sostituzione delle sole confezioni;
preannunciava l'esercizio di ogni conseguente azione giudiziaria, segnalando che, nelle more, stava procedendo a sue spese alla sostituzione delle mascherine acquistate con altre rispondenti al dettato legislativo;
-in data 03/06/2021 il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari notificava a Parte_1
processo di verbale di contestazione per la violazione dell'art. 11 Reg. UE
[...]
2016/425, sanzionata dall'art. 14, co. 2 e let. c), del D. Lgs. 475/1992;
-con successiva ordinanza n. 2021/956, notificata in data 27/10/2021, la Camera di
Commercio di Bari - Settore legale e fede pubblica ingiungeva a parte attrice di pagare euro
10.025,00, di cui euro 10.000,00 quale sanzione amministrativa relativa alla violazione del
“D. Lgs. n. 475 del 4/12/1992 art. 14 comma 2 lettera c); Reg. UE 2016/425 art. 11” ed euro 25,00 per diritti di notifica e spese di ufficio;
-Con PEC del 04/11/2021, trasmetteva all'odierna convenuta anche l'ordinanza Parte_1 de qua, invitandola al risarcimento di tutti i danni patiti, individuati nella sanzione amministrativa irrogata, nel costo delle mascherine oggetto di sequestro e successiva confisca obbligatoria, nei nocumenti da inadempimento delle commesse, spese occorse e, infine, nel danno da lesione dell'immagine e della reputazione commerciale;
In punto di diritto e a sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
5 - invalidità sub specie di vizio di annullamento per errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c.: il contratto intercorso tra le parti è stato concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali dei dispositivi di protezione compravenduti;
-contratto viziato da nullità (virtuale) per contrarietà a norme imperative, nella fattispecie individuabili nelle disposizioni predisposte a tutela di interessi generali nel corpo del Reg.
UE 2016/425 e del D. Lgs. 475/1992;
-la res tradita manca delle sue specifiche qualità necessarie e presenta difetti tali che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale, economico-sociale o, comunque, a quella assunta come essenziale dai contraenti, rendendola così inservibile al suo uso tipico, ricorrendo per parte attrice l'ipotesi della consegna di un aliud pro alio;
-la venditrice sarebbe quindi incorsa in un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
-concorrente responsabilità aquiliana a mente dell'art. 2043 c.c. imputabile alla convenuta che, con il suo grave inadempimento, ha causato la lesione di interessi dell'attrice che hanno la consistenza di diritti assoluti, quali il buon nome e la reputazione commerciale.
ha lamentato che i danni constano: Parte_1
a) del danno patrimoniale (emergente) legato alla corresponsione della somma di euro
108.750,00 per l'acquisto dell'intero lotto dei dispositivi di protezione in parola;
somma che deve essere maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data della corresponsione, degli ulteriori accessori (spese bancarie et alia) e della rivalutazione monetaria in funzione di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2,
c.c.
b) del lucro cessante, pari ad euro 32.697,50 e connesso ai mancati incassi dell'utile prevedibile dalla vendita dei dispositivi acquistati e resi oggetto di sequestro: prezzo medio di vendita 1,30 euro - prezzo di acquisto 0,75 cent. = 0,55 cent. x 59.450 =
32.697,50
c) del danno patrimoniale (emergente) legato al precettato pagamento della sanzione amministrativa (euro 10.025,00) e delle spese legali sostenute per la difesa in sede amministrativa (euro 1.730,56)
d) del danno non patrimoniale (da quantificarsi equitativamente) legato alla conseguente lesione del buon nome, dell'immagine e della reputazione commerciale dell'attrice anche a fronte delle plurime contestazioni seguite al sequestro.
6 Parte convenuta ha invece negato che le mascherine rivenute nelle scatole attribuite a siano quelle da lei stessa vendute, in mancanza di perizia o atp a conferma di quanto CP_1 riportato da parte attorea. Rileva altresì che:
-di scatole col nome “Tema” ne aveva parecchie, giacchè quello in questione Parte_1
(24/11/2020) non era il primo acquisto, ma ve ne erano stati altri prima e, in particolare, il 28/9, 13/10, 16/10, 29/10, 9/11, 11/11/20;
-tutte le mascherine di acquistate dalla produttrice cinese Jinlu, sono state CP_1 importate regolarmente, passando i controlli alla dogana, e i test di controllo della loro efficacia filtrante attestati con la sigla CE 2163;
-sulla regolarità delle mascherine di dall'esame dell'ultimo documento prodotto CP_1 dall'attrice (doc.18 cpt) si rileva che, in fin dei conti, si tratta di soli 5 mail di richiesta di chiarimenti da parte di persone che avevano visto un servizio su internet che metteva in dubbio la “bontà” delle mascherine con la certificazione CE 2163;
-le mascherine aventi la certificazione erano sono state vendute a sia Nume_1 Parte_1 da che da l'attrice si era rifornita dalla CP_1 Controparte_3 [...] di mascherine identiche a quelle vendute da acquistate da Controparte_4 CP_1 entrambe le società importatrici dalla stessa società cinese, e cioè la NL.
-la convenuta, in fase stragiudiziale, si era resa disponibile a venire incontro alla Parte_1 offrendosi di cambiare il packaging , aggiungendo le istruzioni in italiano e la scritta “made in China”;
ha provveduto a rifare i test delle mascherine anche in Italia, che hanno confermato CP_1 la bontà dei prodotti e la conformità delle certificazioni già in essere, trasmettendo anche l'esito di tali test a Parte_1
-la Guardia di Finanza attesta solo di aver rinvenuto le mascherine delle scatole di CP_1 ma ciò non prova assolutamente la provenienza di esse da CP_1
-nell'ordinanza n.2021/946 la CCIAA di Bari dichiara che il laboratorio “Befitlab Test
Technology Shangay”, che fece le certificazioni consegnate unitamente alla merce alla non risulterebbe accreditato presso la “CNSA (China National Accreditation Parte_1
Service for Conformity Assessmant)”. Tale dichiarazione è priva di fondamento, giacchè la
Befitlab è accreditata fino all'08/07/2024 ;
-Tema provvedeva per scrupolo a fare eseguire altro test di controllo alla , società CP_5 italiana, su campioni di merce identici a quelli venduti all'attrice, prontamente trasmesso alla Parte_1
7 ******
Con riguardo a quanto prospettato da parte attrice, occorre preliminarmente sottolineare che non risultano integrati gli estremi del c.d. aliud pro alio; oggetto della stipulazione sono le mascherine (dpi) KN95-ffp2, come riportato da tutti i documenti certificanti l'avvenuto scambio. A fronte di una pluralità di acquisti, da ultimo quello del 24/11/2020 per un totale di 145.000 mascherine, pagato con due distinti movimenti, il primo a titolo di
“acconto fornitura mascherine ffp2” ed il secondo come “saldo per acquisto di pz 145.000 ffp2 richieste”, deve porsi l'attenzione sulla circostanza che nell'arco dei mesi successivi queste mascherine sono state a loro volta commerciate da come dimostra il fatto Parte_1 che all'intervento della Guardia di Finanza del 27/4/21 sono state rinvenute solo 59.450 mascherine di provenienza CP_1
Lo stesso verbale della Guardia di finanza attesta che nelle scatole di cartone rinvenute erano contenute mascherine NL-CE 2163- FILTERING HALF MASK KN95-FFP2, recanti come produttore la NG NL GR MEDICAL EV CO., LTD e come importatore la -via Achille Grandi n.70 Arcore;
la Controparte_1 dichiarazione contenuta nel verbale, assieme a quanto emerso in sede di escussione testimoniale, prova la provenienza delle mascherine oggetto di sequestro. Difatti i rilievi effettuati sono sufficienti a ritenere meramente ipotetica la prospettazione di circa CP_1 la sostituzione del prodotto in un momento successivo alla consegna, o che i beni rinvenuti dalla Guardia di Finanza potessero essere stati prodotti dalla stessa ( i testi Parte_1 sentiti all'udienza del 30 gennaio 2024, al riguardo, hanno affermato che la produzione autonoma di avvenne per sostituire le mascherine fornite da , e giova Parte_1 CP_1 sottolineare che la contestazione emersa in sede di verifica risulta essere la mancanza delle indicazioni in lingua italiana, dell'indicazione del Paese di origine, nonché la carenza in tema di certificazione dei requisiti di sicurezza, con conseguente violazione di cui all'art. 11 Reg. Ue 2016/425, sanzionata dall'art. 14. C.2 lett. C. del D.lgs 475/92.
La figura giuridica dell'aliud pro alio ricorre quando il bene sia valutato come del tutto inidoneo alla funzione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (ex multis Cass. n. 28419 del 19/12/2013)
Ad essere contestata quindi non è in via diretta la bontà del prodotto in sé, o la sua appartenenza merceologica, ma l'assenza di documenti e di attestazioni necessari per la commerciabilità del bene e giustificanti l'avvenuto sequestro amministrativo, e che, in via astratta, avrebbero potuto essere acquisiti e prodotti.
8 Ne consegue che non vi è necessità di una CTU per verificare la qualità intrinseca del prodotto, né che ha rilievo il fatto che le lamentele degli utilizzatori riguardassero in gran parte il problema degli elastici.
L'art. 11 del predetto regolamento infatti, nel disciplinare gli obblighi dei distributori, prevede al comma 2 che “prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
In particolare, l'art. 8, paragrafi 5 e 6, prevede che: “I fabbricanti assicurano che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI” e ancora che“I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato”.
L'art.10, paragrafo 3 recita, dedicandosi agli obblighi degli importatori, che “gli importatori indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato”.
L'art. 14, c.2 lett. C. del D.lgs 475/1992 disciplina la sanzione applicabile alla violazione di cui all'art. 11 del Regolamento.
Di talchè non viene messa in discussione dall'autorità l'appartenenza dei beni venduti da alla categoria dei DPI di terza categoria, quali le mascherine FFp2, non potendo CP_1 riconoscersi nel caso di specie l'ipotesi prospettata da parte attrice di vendita di aliud pro alio.
Con riguardo alle ulteriori doglianze prospettate da parte attrice, la quale richiede la corresponsione a titolo di danno emergente dell'intero importo pagato per il lotto di
9 145.000 mascherine, pari a 108.750,00 euro, preme sottolineare che gli elementi forniti attestano una giacenza solo parziale di mascherine CP_1
Vi è di più: rappresenta in atti che “di scatole col nome “ ne aveva CP_1 CP_1 Parte_1 parecchie, giacchè quello in questione (24/11/2020) non era il primo acquisto, ma ve ne erano stati altri prima e, in particolare, il 28/9, 13/10, 16/10, 29/10, 9/11, 11/11/20”, come confermato da fatture prodotte e per lo stesso tipo di prodotto. Di fatto l'unica certezza è che in data 27/4/2021 vi era una giacenza di 59.450 mascherine vendute da a apparentemente attribuibili all'ultimo lotto acquistato, di talchè deve CP_1 Parte_1 darsi per presunta la vendita dei prodotti mancanti. La stessa richiede poi la Parte_1 corresponsione a titolo di lucro cessante per mancata vendita delle sole mascherine sottoposte a sequestro. Ogni richiesta risarcitoria per la parte venduta, di cui nulla è stato riscontrato in termini di aderenza o di violazione al Regolamento sopracitato, comporterebbe una ingiustificata locupletazione per la a danno Parte_1 dell'odierna convenuta.
Sulle violazioni riscontrate in sede di accertamento per le mascherine poi sequestrate, deve compiersi una scissione di responsabilità per come declinate dalla normativa in esame;
se
è certa una serie di obblighi per l'importatore di DPI, quale è per i Controparte_1 beni del presente procedimento, vi è un corrispondente obbligo per il distributore di vigilanza e di esercizio della dovuta diligenza.
Nondimeno compete agli importatori l'obbligo di garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, come disposto dal paragrafo 4 dell'art. 10 del Regolamento.
Il punto 1.4 dell'allegato II, recante le istruzioni e informazioni del fabbricante, stabilisce che:
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
10 c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);
h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;
j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.
A ciò si aggiunge l'obbligo, prima di immettere un DPI sul mercato, di accertarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.
Pertanto, posta la violazione in capo a nella sua qualità di distributore per non Parte_1 aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e non aver verificato preliminarmente la mancanza delle certificazioni richieste dalla normativa e delle istruzioni in lingua italiana, è certo che queste dovessero essere fornite dall'importatore.
Posto che né i verbalizzanti né successivamente la Camera di Commercio ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta a supporto della qualità tecnica dei DPI, dando evidenza che il Test report emesso dal laboratorio cinese Betfitlab non risultasse accreditato presso il CNAS e che anche il test effettuato in Italia non provenisse da Ente accreditato per la tipologia di prodotto in esame, e non essendo l'odierno procedimento un
11 ricorso sul merito della decisione amministrativa presa, ai fini delle doglianze presentate e della pretesa creditoria di parte attrice, deve darsi atto che la prestazione di nei CP_1 confronti di non può dirsi totalmente eseguita, mancando per le mascherine Parte_1 sequestrate quanto necessario ai fini della loro distribuzione a terzi.
Infatti le altre mascherine rinvenute durante lo stesso intervento della Guardia di Finanza, proveniente dallo stesso fabbricante ma con diverso importatore, risultavano accompagnate da ulteriori certificazioni, come riporta il verbale in esame, e non sono state oggetto di sequestro. Oltre a questi documenti recavano le indicazioni di dettaglio in lingua italiana, nonché l'indicazione di origine “made in China” sulle confezioni di vendita.
Nella salvaguardia degli effetti del contratto, per la parte dei beni venduti a e non Parte_1 attinti dal sequestro amministrativo, la prestazione di entrambi i contraenti deve essere considerata adempiuta e il contratto eseguito.
Deve quindi trovare accoglimento la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa legati alla mancanza del corretto packaging e per la carenza delle certificazioni prodotte solo parzialmente e per la parte non correttamente eseguita, relativa alle 59.450 mascherine che ad oggi risultano ancora sottoposte a sequestro presso i locali di come disposto dal provvedimento e come riportato dalle testimonianze Parte_1 ammesse.
Con l'ingiunzione di pagamento la Camera di Commercio ha specificato che:
Ciò premesso, l'articolo 1493 c.c., nel disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto di compravendita, prevede che il compratore debba restituire la cosa se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Non viene prodotto in giudizio l'esito del giudizio di opposizione ( per il vero non vi sono notizie certe riguardo a tale opposizione posto che è stata prodotta solo la fattura del difensore) che precluderebbe l'emissione dell'ordinanza di distruzione, ma allo stato attuale la merce potrebbe essere restituita solo a seguito di un provvedimento di dissequestro, non essendo nella piena disponibilità della la quale al momento Parte_1 rimane custode dei beni summenzionati.
In ogni caso, anche qualora dovesse intervenire il suddetto ordine di distruzione, la risoluzione comporta il diritto alla restituzione del prezzo, pari al corrispettivo di quanto
12 versato per le mascherine in oggetto, nella misura di euro 44.587,50 (0.75 euro x 59.450), maggiorato degli interessi calcolati dalla domanda di risoluzione presentata, a titolo di risarcimento da danno emergente.
Va rilevato che il minor importo qui riconosciuto non viola il principio dell'immutabilità della domanda ( si vedano le contestazioni sulla novità della domanda a pag. 18,primo capoverso della comparsa conclusionale di parte convenuta) : essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova l'aver inserito l'inciso “nella diversa somma ritenuta di giustizia” nelle conclusioni.
Con riferimento alla pretesa creditoria per il risarcimento del danno da lucro cessante, individuato nei mancati ricavi subiti per effetto del sequestro, si deve osservare che i prodotti in esame non avrebbero potuto essere immessi sul mercato, stanti i rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza e comprovati dal fatto che gli stessi beni sono stati oggetto di sequestro, tuttora vigente ( allo stato delle conoscenze) ed era compito anche del distributore verificare la corrispondenza del prodotto con le prescrizioni normative che presiedevano alla vendita, prima dell'immissione dei beni sul mercato .
Ne consegue che non può essere riconosciuto il danno da lucro cessante.
In merito alla pretesa risarcitoria di 10.025,00 euro di , occorre Parte_1 innanzitutto considerare che l'articolo 11 del Regolamento UE 2016/425 assoggetta i distributori di DPI, e non gli importatori o i fabbricanti, a determinati obblighi, tra cui
“esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento”. Al punto
2 del medesimo articolo, come già rilevato, si dà altresì atto di una serie di rilievi che il distributore deve compiere prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato;
Per quanto attiene alla definizione di distributore, ai sensi dell'art. 3 c.1 punto 7 del regolamento si delinea tale figura come “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato”.
Il D.lgs 475/92, art. 14 c.2 lett. C) prevede altresì che i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 11 del regolamento DPI sono puniti, se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
Per quanto sopra esposto, l'irrogazione della sanzione da parte della Camera di Commercio di Bari, avvenuta con ordinanza ingiunzione n. 2021/946 e rivolta a in quanto Parte_1 distributore dei Dpi contestati non può che essere addebitata a parte attrice, senza che questa possa rivalersi su altri per quanto asseritamente versato a titolo di sanzione per 13 una propria responsabilità, ben individuata ex lege nella catena di commercio e distribuzione di beni per la protezione individuale.
Raggiunta tale conclusione è irrilevante conoscere gli esiti della , peraltro non provata, opposizione alla sanzione amministrativa.
Sul danno di natura extracontrattuale e riferibili al c.d. danno al buon nome ed alla reputazione commerciale, non risulta sufficientemente data prova dell'effettiva lesione del bene invocato, avendo parte attrice prodotto solamente pochi scambi di email con i propri clienti i quali rappresentavano perplessità in merito alla certificazione CE 2163, ma non è dato modo di sapere se le mascherine oggetto di riflessione da parte dei clienti siano quelle o di altro importatore, che pure recano la stessa certificazione. CP_1
La domanda di parte attrice va quindi accolta nei limiti sopra evidenziati.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3 tenuto conto del divario tra la richiesta di condanna ( per euro 153.203,06 oltre al danno non patrimoniale ) e l'importo riconosciuto in sentenza ( euro 44.587,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice , dichiara l'inadempimento contrattuale di parte convenuta con riguardo ai beni oggetto di sequestro della Guardia di Finanza e la dichiara tenuta e la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 44.587,50 in favore di parte attrice, oltre interessi ex lege dalla domanda al saldo.
Condanna altresì parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida – previa loro compensazione nella misura di 2/3 - in euro 4.701,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa domanda, eccezione , istanza, richiesta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 31 dicembre 2024.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 1295 / 2022 Ruolo Generale tra:
(P. IVA ), con sede in Gioia del Colle (BA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Federico II di Svevia Km. 35,45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele DELLA CHIESA del foro di Parte_2
Bari (C.F. ), con studio in Bari al corso Giuseppe Mazzini n. 83 PEC C.F._1
Email_1
-attore contro
(P.IVA: , con sede in Arcore (MB), Via Controparte_1 P.IVA_2
Achille Grandi 70, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Giacco (C.F. C.F._2
), presso lo studio del quale elegge domicilio, in Milano, Via Alfonso Lamarmora
[...]
40, . PEC: Email_2
-convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
• Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'inadempimento della convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c.. ovvero ai sensi degli artt. 1490, 1493 e
1497 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attrice da quantificarsi in complessivi euro 153.203,06 o nella diversa somma ritenuta
1 di giustizia, oltre gli interessi moratori e gli ulteriori accessori nonché, infine, il danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente;
B) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
• Conclusioni di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge:
IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto, non essendo provata la provenienza della merce sequestrata dalla CP_1
IN SUBORDINE, nel denegato e non creduto caso che la merce sequestrata sia accertata di provenienza attestata la conformità delle mascherine alla normativa CE, e quindi CP_1 la loro vendibilità solo dopo aver apposto sulla confezione le istruzioni in italiano e la dicitura “made in Cina”, condannare a pagare i soli costi di cambio “packaging”, già CP_1 offerto prima della causa;
IN ESTREMO SUBORDINE, qualora la merce, oltre che essere riconosciuta di provenienza di e regolarmente certificata, non fosse comunque vendibile per la sola mancanza CP_1 delle istruzioni in italiano e la dichiarazione di provenienza dalla Cina, salvo gravame, ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza (€.0,75 cadauna), maggiorato del danno da lucro cessante (€.0,55 CP_1 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese di lite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con atto di citazione datato 03/02/2022 conveniva, avanti il Parte_1
Tribunale di Monza, al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1
l'invalidità del contratto intercorso tra le parti ovvero il grave inadempimento della 3 convenuta ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale lamentato, il tutto con vittoria di spese e competenze processuali;
si è costituita in data 15/6/2022 respingendo in via principale Controparte_1 le domande formulate dall'attrice adducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo in subordine per il solo pagamento dei costi di cambio packaging ed in estremo subordine chiedendo di ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza (€.0,75 cadauna), maggiorato del CP_1 danno da lucro cessante (€.0,55 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce;
Descrivendo i presupposti di fatto della vicenda, parte attrice ha rappresentato che:
- è operatore del settore degli eventi e allestimenti di design e dei Parte_1 servizi di lavanderia industriale a favore di strutture ricettive;
-con l'acuirsi dell'emergenza epidemiologica convertiva parte della sua attività al comparto della commercializzazione di dispositivi di sicurezza e, nella specie, di mascherine filtranti
FFp2;
-nel novembre 2020, acquistava da Parte_1 Controparte_1
145.000 mascherine FFp2, consegnatele in data 24/11/2020 e regolarmente pagate con bonifici bancari del 10/11/2020 e del 07/12/2020;
- nell'aprile 2021, subiva un controllo da parte del Nucleo PEF della Parte_1
Guardia di Finanza di Bari in materia di tutela della sicurezza dei prodotti e della privativa industriale e intellettuale;
- all'esito di tale accesso, i Militari della GDF di Bari rilevavano che, tra le mascherine in disponibilità della , quelle acquistate da Parte_1 Controparte_1 risultavano prive delle indicazioni in lingua italiana, dell'indicazione del Paese di origine nonchè carenti in tema di certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza;
-con verbale del 27/04/2021 il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari sottoponeva a sequestro amministrativo nr. 59.450 mascherine vendute da Controparte_1
a ; Parte_1
- con PEC del 29/04/2021, comunicava quanto innanzi a invitandola a Parte_1 CP_1 rendere, in merito alle contestazioni della GDF, tutti gli opportuni chiarimenti, corredati dalla necessaria documentazione;
4 - con PEC del 04/05/2021 riscontrava detta nota allegando la certificazione CE 2163 CP_1 relativa alle mascherine vendute e comunicando “per quanto concerne la contestazione relativa alle mancate indicazioni in lingua italiana e l'indicazione del paese di origine” che
“siamo disponibili alla sostituzione completa delle confezioni con le diciture in italiano”;
- con successiva PEC del 07/05/2021, , riservata ogni richiesta Parte_1 Contr risarcitoria all'esito degli accertamenti ancora in corso da parte della comunicava a che non poteva dare corso alla proposta di sostituzione delle (sole) confezioni, CP_1 essendo state le stesse, unitamente alle mascherine, rese oggetto di sequestro;
- con PEC del 12/05/2021 negava ogni altra interlocuzione con CP_1 Parte_1 sostenendo che “la merce venduta da a voi” era “in regola con le certificazioni di legge, CP_1 anche doganali”;
-con PEC del 19/05/2021 dava seguito alla comunicazione del 12/05/2021 e, Parte_1 rimarcato che alla luce del verbale fidefaciente della Guardia di Finanza doveva considerarsi oggettivamente incontrovertibile la circostanza che le mascherine oggetto di sequestro erano quelle acquistate dalla venditrice e che, stante il sequestro in atto, non poteva all'evidenza farsi luogo alla sostituzione delle sole confezioni;
preannunciava l'esercizio di ogni conseguente azione giudiziaria, segnalando che, nelle more, stava procedendo a sue spese alla sostituzione delle mascherine acquistate con altre rispondenti al dettato legislativo;
-in data 03/06/2021 il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari notificava a Parte_1
processo di verbale di contestazione per la violazione dell'art. 11 Reg. UE
[...]
2016/425, sanzionata dall'art. 14, co. 2 e let. c), del D. Lgs. 475/1992;
-con successiva ordinanza n. 2021/956, notificata in data 27/10/2021, la Camera di
Commercio di Bari - Settore legale e fede pubblica ingiungeva a parte attrice di pagare euro
10.025,00, di cui euro 10.000,00 quale sanzione amministrativa relativa alla violazione del
“D. Lgs. n. 475 del 4/12/1992 art. 14 comma 2 lettera c); Reg. UE 2016/425 art. 11” ed euro 25,00 per diritti di notifica e spese di ufficio;
-Con PEC del 04/11/2021, trasmetteva all'odierna convenuta anche l'ordinanza Parte_1 de qua, invitandola al risarcimento di tutti i danni patiti, individuati nella sanzione amministrativa irrogata, nel costo delle mascherine oggetto di sequestro e successiva confisca obbligatoria, nei nocumenti da inadempimento delle commesse, spese occorse e, infine, nel danno da lesione dell'immagine e della reputazione commerciale;
In punto di diritto e a sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
5 - invalidità sub specie di vizio di annullamento per errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c.: il contratto intercorso tra le parti è stato concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali dei dispositivi di protezione compravenduti;
-contratto viziato da nullità (virtuale) per contrarietà a norme imperative, nella fattispecie individuabili nelle disposizioni predisposte a tutela di interessi generali nel corpo del Reg.
UE 2016/425 e del D. Lgs. 475/1992;
-la res tradita manca delle sue specifiche qualità necessarie e presenta difetti tali che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale, economico-sociale o, comunque, a quella assunta come essenziale dai contraenti, rendendola così inservibile al suo uso tipico, ricorrendo per parte attrice l'ipotesi della consegna di un aliud pro alio;
-la venditrice sarebbe quindi incorsa in un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
-concorrente responsabilità aquiliana a mente dell'art. 2043 c.c. imputabile alla convenuta che, con il suo grave inadempimento, ha causato la lesione di interessi dell'attrice che hanno la consistenza di diritti assoluti, quali il buon nome e la reputazione commerciale.
ha lamentato che i danni constano: Parte_1
a) del danno patrimoniale (emergente) legato alla corresponsione della somma di euro
108.750,00 per l'acquisto dell'intero lotto dei dispositivi di protezione in parola;
somma che deve essere maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data della corresponsione, degli ulteriori accessori (spese bancarie et alia) e della rivalutazione monetaria in funzione di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2,
c.c.
b) del lucro cessante, pari ad euro 32.697,50 e connesso ai mancati incassi dell'utile prevedibile dalla vendita dei dispositivi acquistati e resi oggetto di sequestro: prezzo medio di vendita 1,30 euro - prezzo di acquisto 0,75 cent. = 0,55 cent. x 59.450 =
32.697,50
c) del danno patrimoniale (emergente) legato al precettato pagamento della sanzione amministrativa (euro 10.025,00) e delle spese legali sostenute per la difesa in sede amministrativa (euro 1.730,56)
d) del danno non patrimoniale (da quantificarsi equitativamente) legato alla conseguente lesione del buon nome, dell'immagine e della reputazione commerciale dell'attrice anche a fronte delle plurime contestazioni seguite al sequestro.
6 Parte convenuta ha invece negato che le mascherine rivenute nelle scatole attribuite a siano quelle da lei stessa vendute, in mancanza di perizia o atp a conferma di quanto CP_1 riportato da parte attorea. Rileva altresì che:
-di scatole col nome “Tema” ne aveva parecchie, giacchè quello in questione Parte_1
(24/11/2020) non era il primo acquisto, ma ve ne erano stati altri prima e, in particolare, il 28/9, 13/10, 16/10, 29/10, 9/11, 11/11/20;
-tutte le mascherine di acquistate dalla produttrice cinese Jinlu, sono state CP_1 importate regolarmente, passando i controlli alla dogana, e i test di controllo della loro efficacia filtrante attestati con la sigla CE 2163;
-sulla regolarità delle mascherine di dall'esame dell'ultimo documento prodotto CP_1 dall'attrice (doc.18 cpt) si rileva che, in fin dei conti, si tratta di soli 5 mail di richiesta di chiarimenti da parte di persone che avevano visto un servizio su internet che metteva in dubbio la “bontà” delle mascherine con la certificazione CE 2163;
-le mascherine aventi la certificazione erano sono state vendute a sia Nume_1 Parte_1 da che da l'attrice si era rifornita dalla CP_1 Controparte_3 [...] di mascherine identiche a quelle vendute da acquistate da Controparte_4 CP_1 entrambe le società importatrici dalla stessa società cinese, e cioè la NL.
-la convenuta, in fase stragiudiziale, si era resa disponibile a venire incontro alla Parte_1 offrendosi di cambiare il packaging , aggiungendo le istruzioni in italiano e la scritta “made in China”;
ha provveduto a rifare i test delle mascherine anche in Italia, che hanno confermato CP_1 la bontà dei prodotti e la conformità delle certificazioni già in essere, trasmettendo anche l'esito di tali test a Parte_1
-la Guardia di Finanza attesta solo di aver rinvenuto le mascherine delle scatole di CP_1 ma ciò non prova assolutamente la provenienza di esse da CP_1
-nell'ordinanza n.2021/946 la CCIAA di Bari dichiara che il laboratorio “Befitlab Test
Technology Shangay”, che fece le certificazioni consegnate unitamente alla merce alla non risulterebbe accreditato presso la “CNSA (China National Accreditation Parte_1
Service for Conformity Assessmant)”. Tale dichiarazione è priva di fondamento, giacchè la
Befitlab è accreditata fino all'08/07/2024 ;
-Tema provvedeva per scrupolo a fare eseguire altro test di controllo alla , società CP_5 italiana, su campioni di merce identici a quelli venduti all'attrice, prontamente trasmesso alla Parte_1
7 ******
Con riguardo a quanto prospettato da parte attrice, occorre preliminarmente sottolineare che non risultano integrati gli estremi del c.d. aliud pro alio; oggetto della stipulazione sono le mascherine (dpi) KN95-ffp2, come riportato da tutti i documenti certificanti l'avvenuto scambio. A fronte di una pluralità di acquisti, da ultimo quello del 24/11/2020 per un totale di 145.000 mascherine, pagato con due distinti movimenti, il primo a titolo di
“acconto fornitura mascherine ffp2” ed il secondo come “saldo per acquisto di pz 145.000 ffp2 richieste”, deve porsi l'attenzione sulla circostanza che nell'arco dei mesi successivi queste mascherine sono state a loro volta commerciate da come dimostra il fatto Parte_1 che all'intervento della Guardia di Finanza del 27/4/21 sono state rinvenute solo 59.450 mascherine di provenienza CP_1
Lo stesso verbale della Guardia di finanza attesta che nelle scatole di cartone rinvenute erano contenute mascherine NL-CE 2163- FILTERING HALF MASK KN95-FFP2, recanti come produttore la NG NL GR MEDICAL EV CO., LTD e come importatore la -via Achille Grandi n.70 Arcore;
la Controparte_1 dichiarazione contenuta nel verbale, assieme a quanto emerso in sede di escussione testimoniale, prova la provenienza delle mascherine oggetto di sequestro. Difatti i rilievi effettuati sono sufficienti a ritenere meramente ipotetica la prospettazione di circa CP_1 la sostituzione del prodotto in un momento successivo alla consegna, o che i beni rinvenuti dalla Guardia di Finanza potessero essere stati prodotti dalla stessa ( i testi Parte_1 sentiti all'udienza del 30 gennaio 2024, al riguardo, hanno affermato che la produzione autonoma di avvenne per sostituire le mascherine fornite da , e giova Parte_1 CP_1 sottolineare che la contestazione emersa in sede di verifica risulta essere la mancanza delle indicazioni in lingua italiana, dell'indicazione del Paese di origine, nonché la carenza in tema di certificazione dei requisiti di sicurezza, con conseguente violazione di cui all'art. 11 Reg. Ue 2016/425, sanzionata dall'art. 14. C.2 lett. C. del D.lgs 475/92.
La figura giuridica dell'aliud pro alio ricorre quando il bene sia valutato come del tutto inidoneo alla funzione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (ex multis Cass. n. 28419 del 19/12/2013)
Ad essere contestata quindi non è in via diretta la bontà del prodotto in sé, o la sua appartenenza merceologica, ma l'assenza di documenti e di attestazioni necessari per la commerciabilità del bene e giustificanti l'avvenuto sequestro amministrativo, e che, in via astratta, avrebbero potuto essere acquisiti e prodotti.
8 Ne consegue che non vi è necessità di una CTU per verificare la qualità intrinseca del prodotto, né che ha rilievo il fatto che le lamentele degli utilizzatori riguardassero in gran parte il problema degli elastici.
L'art. 11 del predetto regolamento infatti, nel disciplinare gli obblighi dei distributori, prevede al comma 2 che “prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
In particolare, l'art. 8, paragrafi 5 e 6, prevede che: “I fabbricanti assicurano che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI” e ancora che“I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato”.
L'art.10, paragrafo 3 recita, dedicandosi agli obblighi degli importatori, che “gli importatori indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato”.
L'art. 14, c.2 lett. C. del D.lgs 475/1992 disciplina la sanzione applicabile alla violazione di cui all'art. 11 del Regolamento.
Di talchè non viene messa in discussione dall'autorità l'appartenenza dei beni venduti da alla categoria dei DPI di terza categoria, quali le mascherine FFp2, non potendo CP_1 riconoscersi nel caso di specie l'ipotesi prospettata da parte attrice di vendita di aliud pro alio.
Con riguardo alle ulteriori doglianze prospettate da parte attrice, la quale richiede la corresponsione a titolo di danno emergente dell'intero importo pagato per il lotto di
9 145.000 mascherine, pari a 108.750,00 euro, preme sottolineare che gli elementi forniti attestano una giacenza solo parziale di mascherine CP_1
Vi è di più: rappresenta in atti che “di scatole col nome “ ne aveva CP_1 CP_1 Parte_1 parecchie, giacchè quello in questione (24/11/2020) non era il primo acquisto, ma ve ne erano stati altri prima e, in particolare, il 28/9, 13/10, 16/10, 29/10, 9/11, 11/11/20”, come confermato da fatture prodotte e per lo stesso tipo di prodotto. Di fatto l'unica certezza è che in data 27/4/2021 vi era una giacenza di 59.450 mascherine vendute da a apparentemente attribuibili all'ultimo lotto acquistato, di talchè deve CP_1 Parte_1 darsi per presunta la vendita dei prodotti mancanti. La stessa richiede poi la Parte_1 corresponsione a titolo di lucro cessante per mancata vendita delle sole mascherine sottoposte a sequestro. Ogni richiesta risarcitoria per la parte venduta, di cui nulla è stato riscontrato in termini di aderenza o di violazione al Regolamento sopracitato, comporterebbe una ingiustificata locupletazione per la a danno Parte_1 dell'odierna convenuta.
Sulle violazioni riscontrate in sede di accertamento per le mascherine poi sequestrate, deve compiersi una scissione di responsabilità per come declinate dalla normativa in esame;
se
è certa una serie di obblighi per l'importatore di DPI, quale è per i Controparte_1 beni del presente procedimento, vi è un corrispondente obbligo per il distributore di vigilanza e di esercizio della dovuta diligenza.
Nondimeno compete agli importatori l'obbligo di garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, come disposto dal paragrafo 4 dell'art. 10 del Regolamento.
Il punto 1.4 dell'allegato II, recante le istruzioni e informazioni del fabbricante, stabilisce che:
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
10 c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);
h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;
j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.
A ciò si aggiunge l'obbligo, prima di immettere un DPI sul mercato, di accertarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.
Pertanto, posta la violazione in capo a nella sua qualità di distributore per non Parte_1 aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e non aver verificato preliminarmente la mancanza delle certificazioni richieste dalla normativa e delle istruzioni in lingua italiana, è certo che queste dovessero essere fornite dall'importatore.
Posto che né i verbalizzanti né successivamente la Camera di Commercio ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta a supporto della qualità tecnica dei DPI, dando evidenza che il Test report emesso dal laboratorio cinese Betfitlab non risultasse accreditato presso il CNAS e che anche il test effettuato in Italia non provenisse da Ente accreditato per la tipologia di prodotto in esame, e non essendo l'odierno procedimento un
11 ricorso sul merito della decisione amministrativa presa, ai fini delle doglianze presentate e della pretesa creditoria di parte attrice, deve darsi atto che la prestazione di nei CP_1 confronti di non può dirsi totalmente eseguita, mancando per le mascherine Parte_1 sequestrate quanto necessario ai fini della loro distribuzione a terzi.
Infatti le altre mascherine rinvenute durante lo stesso intervento della Guardia di Finanza, proveniente dallo stesso fabbricante ma con diverso importatore, risultavano accompagnate da ulteriori certificazioni, come riporta il verbale in esame, e non sono state oggetto di sequestro. Oltre a questi documenti recavano le indicazioni di dettaglio in lingua italiana, nonché l'indicazione di origine “made in China” sulle confezioni di vendita.
Nella salvaguardia degli effetti del contratto, per la parte dei beni venduti a e non Parte_1 attinti dal sequestro amministrativo, la prestazione di entrambi i contraenti deve essere considerata adempiuta e il contratto eseguito.
Deve quindi trovare accoglimento la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa legati alla mancanza del corretto packaging e per la carenza delle certificazioni prodotte solo parzialmente e per la parte non correttamente eseguita, relativa alle 59.450 mascherine che ad oggi risultano ancora sottoposte a sequestro presso i locali di come disposto dal provvedimento e come riportato dalle testimonianze Parte_1 ammesse.
Con l'ingiunzione di pagamento la Camera di Commercio ha specificato che:
Ciò premesso, l'articolo 1493 c.c., nel disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto di compravendita, prevede che il compratore debba restituire la cosa se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Non viene prodotto in giudizio l'esito del giudizio di opposizione ( per il vero non vi sono notizie certe riguardo a tale opposizione posto che è stata prodotta solo la fattura del difensore) che precluderebbe l'emissione dell'ordinanza di distruzione, ma allo stato attuale la merce potrebbe essere restituita solo a seguito di un provvedimento di dissequestro, non essendo nella piena disponibilità della la quale al momento Parte_1 rimane custode dei beni summenzionati.
In ogni caso, anche qualora dovesse intervenire il suddetto ordine di distruzione, la risoluzione comporta il diritto alla restituzione del prezzo, pari al corrispettivo di quanto
12 versato per le mascherine in oggetto, nella misura di euro 44.587,50 (0.75 euro x 59.450), maggiorato degli interessi calcolati dalla domanda di risoluzione presentata, a titolo di risarcimento da danno emergente.
Va rilevato che il minor importo qui riconosciuto non viola il principio dell'immutabilità della domanda ( si vedano le contestazioni sulla novità della domanda a pag. 18,primo capoverso della comparsa conclusionale di parte convenuta) : essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova l'aver inserito l'inciso “nella diversa somma ritenuta di giustizia” nelle conclusioni.
Con riferimento alla pretesa creditoria per il risarcimento del danno da lucro cessante, individuato nei mancati ricavi subiti per effetto del sequestro, si deve osservare che i prodotti in esame non avrebbero potuto essere immessi sul mercato, stanti i rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza e comprovati dal fatto che gli stessi beni sono stati oggetto di sequestro, tuttora vigente ( allo stato delle conoscenze) ed era compito anche del distributore verificare la corrispondenza del prodotto con le prescrizioni normative che presiedevano alla vendita, prima dell'immissione dei beni sul mercato .
Ne consegue che non può essere riconosciuto il danno da lucro cessante.
In merito alla pretesa risarcitoria di 10.025,00 euro di , occorre Parte_1 innanzitutto considerare che l'articolo 11 del Regolamento UE 2016/425 assoggetta i distributori di DPI, e non gli importatori o i fabbricanti, a determinati obblighi, tra cui
“esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento”. Al punto
2 del medesimo articolo, come già rilevato, si dà altresì atto di una serie di rilievi che il distributore deve compiere prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato;
Per quanto attiene alla definizione di distributore, ai sensi dell'art. 3 c.1 punto 7 del regolamento si delinea tale figura come “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato”.
Il D.lgs 475/92, art. 14 c.2 lett. C) prevede altresì che i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 11 del regolamento DPI sono puniti, se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
Per quanto sopra esposto, l'irrogazione della sanzione da parte della Camera di Commercio di Bari, avvenuta con ordinanza ingiunzione n. 2021/946 e rivolta a in quanto Parte_1 distributore dei Dpi contestati non può che essere addebitata a parte attrice, senza che questa possa rivalersi su altri per quanto asseritamente versato a titolo di sanzione per 13 una propria responsabilità, ben individuata ex lege nella catena di commercio e distribuzione di beni per la protezione individuale.
Raggiunta tale conclusione è irrilevante conoscere gli esiti della , peraltro non provata, opposizione alla sanzione amministrativa.
Sul danno di natura extracontrattuale e riferibili al c.d. danno al buon nome ed alla reputazione commerciale, non risulta sufficientemente data prova dell'effettiva lesione del bene invocato, avendo parte attrice prodotto solamente pochi scambi di email con i propri clienti i quali rappresentavano perplessità in merito alla certificazione CE 2163, ma non è dato modo di sapere se le mascherine oggetto di riflessione da parte dei clienti siano quelle o di altro importatore, che pure recano la stessa certificazione. CP_1
La domanda di parte attrice va quindi accolta nei limiti sopra evidenziati.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3 tenuto conto del divario tra la richiesta di condanna ( per euro 153.203,06 oltre al danno non patrimoniale ) e l'importo riconosciuto in sentenza ( euro 44.587,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice , dichiara l'inadempimento contrattuale di parte convenuta con riguardo ai beni oggetto di sequestro della Guardia di Finanza e la dichiara tenuta e la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 44.587,50 in favore di parte attrice, oltre interessi ex lege dalla domanda al saldo.
Condanna altresì parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida – previa loro compensazione nella misura di 2/3 - in euro 4.701,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa domanda, eccezione , istanza, richiesta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 31 dicembre 2024.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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