Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Crocitti
e
(c.f. nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/03/1987), rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Nasso
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/04/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 2/07/2015 in OV
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 18, part II serie
A anno 2015) e che dall'unione sono nati i figli (21/01/2017) e Per_1 Per_2
(20/05/2020), hanno riferito che con sentenza n. 762/2022 il Tribunale di Palmi
[...] ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. è disposto l'affido condiviso dei figli minori ed , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
3. il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei due figli, ed , la somma di euro 360,00 (euro Per_1 Persona_2
180,00 per ciascuno) entro il 5 di ogni mese, somme annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT, nonché concorrerà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
2/07/2015 in OV (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 18, part II serie A anno 2015) e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(21/01/2017) e (20/05/2020), hanno riferito che con sentenza n. Persona_2
762/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
2/07/2015 in OV (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 18, part II serie A anno 2015), alle seguenti condizioni:
1. è disposto l'affido condiviso dei figli minori ed , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
2. è disposto che il diritto di visita del padre rispetto ai figli minori venga esercitato secondo le esigenze degli stessi e concordato di volta in volta con la madre, o secondo le modalità già indicate nella sentenza di separazione che qui si intendono richiamate;
3. il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei due figli, ed , la somma di euro 360,00 (euro Per_1 Persona_2
180,00 per ciascuno) entro il 5 di ogni mese, somme annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT, nonché concorrerà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola