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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2023 / 2144
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da
, c.f. , con l'avv. CALDERISI ROBERTA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
, c.f. , con l'avv. ROSSINI GIACOMO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da , ottenere la dichiarazione della decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 CP_1 genitoriale o, in subordine, la sua sospensione;
l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Per_1
a sé, con collocazione presso di lei;
Inoltre, chiedeva di onerare del mantenimento della
[...] CP_1 figlia disponendo un assegno dell'importo di € 400,00.
1 A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva che dall'unione il 21.07.2009 era nata Per_1
-oggi quindicenne- verso la quale il padre dal momento separazione aveva mostrato
[...] disinteresse, omettendo di versare il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione
(2017) con decorrenza da luglio 2015 e pari ad € 250,00; azzerando i contatti con la figlia, disattendendo le visite e non collaborando al rilascio dei consensi richiesti nell'interesse della figlia.
In ragione del perdurante disinteresse del padre, situazione di cui si dava atto già nella sentenza di separazione, la ricorrente insisteva per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale o in subordine per l'affidamento super-esclusivo della minore rappresentando che era stata costretta ad attivare una procedura esecutiva per recuperare parte del mantenimento dovuto da e ad CP_1 intraprendere un giudizio innanzi al Giudice Tutelare per il rilascio dei documenti d'identità della minore.
Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda di divorzio, né Controparte_1 all'affidamento esclusivo della minore con collocazione prevalente presso la madre;
mentre, chiedeva di rideterminare in riduzione il contributo al mantenimento della figlia in modo da risultare congruo rispetto alle sue attuali capacità economiche che lamenta esser risicate poiché disoccupato. Inoltre, si opponeva alla richiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale rimarcando di trovarsi nell'impossibilità di frequentare la figlia a causa della distanza che li separa (lui risiede in Sicilia mentre la figlia a Rimini) e dell'impossibilità di far fronte economicamente agli spostamenti (avendo vissuto gli ultimi anni con il supporto del reddito di cittadinanza). Insisteva, affinché venisse confermato l'incarico ai Servizi Sociali al fine di supportare il ripristino della relazione padre-figlia con la predisposizione di un percorso di sostegno della genitorialità paterna. Infine, chiedeva l'autorizzazione a poter sentire periodicamente al telefono la figlia anche nell'ipotesi di dissenso della madre e di assenso della figlia.
In sede di udienza di prima comparizione tenutasi il 10.11.23, il giudice istruttore in via provvisoria e urgente disponeva l'affido super-esclusivo della minore alla madre, ferme le condizioni della separazione e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 07.02.2025 ove veniva trattenuta per la decisione.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a NE di CE (Verona) il giorno 17.05.2008 – matrimonio trascritto nel registro del comune di
NE di CE (Ve) l'anno 2008, parte I, serie Ufficio 1, atto n. 7, che dall'unione coniugale il 21.07.2009 è nata . I coniugi fissavano la residenza familiare a Rimini, ove hanno Persona_1 convissuto sino a quando è insorta la crisi coniugale e, non essendo ulteriormente proseguibile la convivenza, il marito decideva di trasferirsi. I coniugi, quindi, decidevano di separarsi e, con sentenza n. 738/2017 pubblicata il 06/07/2017 (RG n. 1193/2015) il Tribunale di Rimini dichiarava la separazione tra e . Trascorsi 12 mesi, Parte_1 Controparte_1 Pt_1
proponeva domanda di divorzio. In accoglimento della domanda formulata da entrambe le
[...] parti sul punto, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente 12 mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della concorde volontà delle parti di divorziare, deve pronunciarsi il divorzio tra e . Parte_1 Controparte_1
Per quanto attiene alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, deve rilevarsi che per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità
2 genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fonte di gravissimo pregiudizio per quest'ultimo, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. n.
24708 del 16/09/2024); nel caso di specie, viene dedotto soltanto il generico disinteresse del padre verso la figlia, ma non vengono allegati elementi da cui possa desumersi la sussistenza di un pregiudizio così grave per l'interesse del figlio da fondare la pronuncia di decadenza, pertanto, la domanda va rigettata.
Per quanto attiene all'affidamento della minore deve rilevarsi come, mentre la ricorrente insista per un affidamento super-esclusivo, il resistente per uno esclusivo non contestando nel merito le ragioni della resistente. Orbene, tenuto conto della distanza geografica del padre, che pacificamente risiede in Sicilia, del disinteresse mostrato verso la minore;
della condotta paterna poco collaborativa, ad esempio in occasione della necessità di manifestazione del consenso per il rilascio del documento di identità, appare opportuno disporre l'affido super-esclusivo della minore a favore della madre.
Risulta pacifica tra le parti la collocazione di presso la madre. Persona_1
In merito alle visite, vista l'età della minore (oggi quindicenne), la distanza geografica tra padre e figlia nonché la richiesta paterna di autorizzare telefonate periodiche padre-figlia, il Collegio dispone visite libere previo congruo preavviso e accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della figlia anche scolastici ed extra-scolastici ed autorizza una telefonata padre-figlia a settimana.
Per quanto attiene alla domanda di mantenimento di (15 anni) che la madre chiede Persona_1 quantificarsi in € 400,00 mentre il padre chiede di ridurre, deve rilevarsi come da luglio 2015 CP_1 fosse onerato di versare € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e come, invece, non vi abbia provveduto. Inoltre, deve rilevarsi come risulti disoccupato dal 2012, CP_1 dichiarando al fisco solo minimi importi come risulta dall'ISEE allegato in atti (€ 5000,00). Ad ogni modo, tenuto conto dell'età del padre, ancora giovane e non affetto da problematiche di salute che non vengono neppure allegate e delle crescenti esigenze della ragazzina, si ritiene di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre la somma mensile CP_1 Persona_1 di € 300,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 17.05.2008 a NE di CE (Verona)
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NE di CE (Verona) di procedere alla annotazione della presente sentenza – l'anno 2008, parte I, serie Ufficio 1, atto n. 7; 3. Dispone l'affidamento super-esclusivo di a favore della madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso la stessa;
4. Dispone visite libere padre-figlia previo congruo preavviso, accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia anche scolastici ed extra-scolastici;
5. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dell'ordinanza che confermava l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di
3 , versando alla madre la somma mensile di euro 300,00, da versare anticipatamente Persona_1 entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
6. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
7. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da
, c.f. , con l'avv. CALDERISI ROBERTA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
, c.f. , con l'avv. ROSSINI GIACOMO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da , ottenere la dichiarazione della decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 CP_1 genitoriale o, in subordine, la sua sospensione;
l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Per_1
a sé, con collocazione presso di lei;
Inoltre, chiedeva di onerare del mantenimento della
[...] CP_1 figlia disponendo un assegno dell'importo di € 400,00.
1 A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva che dall'unione il 21.07.2009 era nata Per_1
-oggi quindicenne- verso la quale il padre dal momento separazione aveva mostrato
[...] disinteresse, omettendo di versare il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione
(2017) con decorrenza da luglio 2015 e pari ad € 250,00; azzerando i contatti con la figlia, disattendendo le visite e non collaborando al rilascio dei consensi richiesti nell'interesse della figlia.
In ragione del perdurante disinteresse del padre, situazione di cui si dava atto già nella sentenza di separazione, la ricorrente insisteva per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale o in subordine per l'affidamento super-esclusivo della minore rappresentando che era stata costretta ad attivare una procedura esecutiva per recuperare parte del mantenimento dovuto da e ad CP_1 intraprendere un giudizio innanzi al Giudice Tutelare per il rilascio dei documenti d'identità della minore.
Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda di divorzio, né Controparte_1 all'affidamento esclusivo della minore con collocazione prevalente presso la madre;
mentre, chiedeva di rideterminare in riduzione il contributo al mantenimento della figlia in modo da risultare congruo rispetto alle sue attuali capacità economiche che lamenta esser risicate poiché disoccupato. Inoltre, si opponeva alla richiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale rimarcando di trovarsi nell'impossibilità di frequentare la figlia a causa della distanza che li separa (lui risiede in Sicilia mentre la figlia a Rimini) e dell'impossibilità di far fronte economicamente agli spostamenti (avendo vissuto gli ultimi anni con il supporto del reddito di cittadinanza). Insisteva, affinché venisse confermato l'incarico ai Servizi Sociali al fine di supportare il ripristino della relazione padre-figlia con la predisposizione di un percorso di sostegno della genitorialità paterna. Infine, chiedeva l'autorizzazione a poter sentire periodicamente al telefono la figlia anche nell'ipotesi di dissenso della madre e di assenso della figlia.
In sede di udienza di prima comparizione tenutasi il 10.11.23, il giudice istruttore in via provvisoria e urgente disponeva l'affido super-esclusivo della minore alla madre, ferme le condizioni della separazione e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 07.02.2025 ove veniva trattenuta per la decisione.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a NE di CE (Verona) il giorno 17.05.2008 – matrimonio trascritto nel registro del comune di
NE di CE (Ve) l'anno 2008, parte I, serie Ufficio 1, atto n. 7, che dall'unione coniugale il 21.07.2009 è nata . I coniugi fissavano la residenza familiare a Rimini, ove hanno Persona_1 convissuto sino a quando è insorta la crisi coniugale e, non essendo ulteriormente proseguibile la convivenza, il marito decideva di trasferirsi. I coniugi, quindi, decidevano di separarsi e, con sentenza n. 738/2017 pubblicata il 06/07/2017 (RG n. 1193/2015) il Tribunale di Rimini dichiarava la separazione tra e . Trascorsi 12 mesi, Parte_1 Controparte_1 Pt_1
proponeva domanda di divorzio. In accoglimento della domanda formulata da entrambe le
[...] parti sul punto, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente 12 mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della concorde volontà delle parti di divorziare, deve pronunciarsi il divorzio tra e . Parte_1 Controparte_1
Per quanto attiene alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, deve rilevarsi che per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità
2 genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fonte di gravissimo pregiudizio per quest'ultimo, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. n.
24708 del 16/09/2024); nel caso di specie, viene dedotto soltanto il generico disinteresse del padre verso la figlia, ma non vengono allegati elementi da cui possa desumersi la sussistenza di un pregiudizio così grave per l'interesse del figlio da fondare la pronuncia di decadenza, pertanto, la domanda va rigettata.
Per quanto attiene all'affidamento della minore deve rilevarsi come, mentre la ricorrente insista per un affidamento super-esclusivo, il resistente per uno esclusivo non contestando nel merito le ragioni della resistente. Orbene, tenuto conto della distanza geografica del padre, che pacificamente risiede in Sicilia, del disinteresse mostrato verso la minore;
della condotta paterna poco collaborativa, ad esempio in occasione della necessità di manifestazione del consenso per il rilascio del documento di identità, appare opportuno disporre l'affido super-esclusivo della minore a favore della madre.
Risulta pacifica tra le parti la collocazione di presso la madre. Persona_1
In merito alle visite, vista l'età della minore (oggi quindicenne), la distanza geografica tra padre e figlia nonché la richiesta paterna di autorizzare telefonate periodiche padre-figlia, il Collegio dispone visite libere previo congruo preavviso e accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della figlia anche scolastici ed extra-scolastici ed autorizza una telefonata padre-figlia a settimana.
Per quanto attiene alla domanda di mantenimento di (15 anni) che la madre chiede Persona_1 quantificarsi in € 400,00 mentre il padre chiede di ridurre, deve rilevarsi come da luglio 2015 CP_1 fosse onerato di versare € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e come, invece, non vi abbia provveduto. Inoltre, deve rilevarsi come risulti disoccupato dal 2012, CP_1 dichiarando al fisco solo minimi importi come risulta dall'ISEE allegato in atti (€ 5000,00). Ad ogni modo, tenuto conto dell'età del padre, ancora giovane e non affetto da problematiche di salute che non vengono neppure allegate e delle crescenti esigenze della ragazzina, si ritiene di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre la somma mensile CP_1 Persona_1 di € 300,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 17.05.2008 a NE di CE (Verona)
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NE di CE (Verona) di procedere alla annotazione della presente sentenza – l'anno 2008, parte I, serie Ufficio 1, atto n. 7; 3. Dispone l'affidamento super-esclusivo di a favore della madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso la stessa;
4. Dispone visite libere padre-figlia previo congruo preavviso, accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia anche scolastici ed extra-scolastici;
5. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dell'ordinanza che confermava l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di
3 , versando alla madre la somma mensile di euro 300,00, da versare anticipatamente Persona_1 entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
6. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
7. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
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