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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Ottavia Urto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3286 R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. , rappresentati C.F._4 Parte_5 C.F._5
e difesi dall' avv. Giovanni Palumbo per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loris Maria Nisi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare del 28/04/2022
Conclusioni delle parti: come da note depositate telematicamente per l'udienza del
13/5/2024 tenutasi mediante trattazione scritta. 1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori in epigrafe, in qualità di soci della Controparte_2 ha agito in giudizio affinché venga dichiarata la nullità della delibera assembleare del
28/4/2022 con cui è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio commerciale chiuso al 31/12/2021.
A tal fine gli attori hanno dedotto la violazione dei principi di chiarezza, precisione e verità che presiedono alla redazione del bilancio e, specificatamente, in relazione alle seguenti voci:
- “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per mancata indicazione dei nominativi e azzeramento di detta voce per l'anno precedente 2020;
- “immobilizzazioni finanziarie” pari ad € 35.421 senza alcuna indicazione, nemmeno nella nota integrativa, degli assets di riferimento;
- “totale crediti” (voce attivo circolante) uguali a zero;
- “attivo circolante” pari ad € 10.212 mentre sul conto corrente bancario intestato alla risulta un saldo positivo di € 6.420,03; CP_1
- “altre riserve” (per € 5.121 senza alcuna indicazione della finalità per cui sono state create;
- “contributi in conto di esercizio” (conto economico) pari ad € 15.796, importo identico a quello del bilancio 2020, nonostante la abbia elaborato un CP_1 prospetto di ripartizione delle spese per l'anno 2021 pari ad 17.213, come poi richiesti ai singoli soci;
- omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e 2513 c.c..
Si è costituita la , la quale ha premesso di essere stata Controparte_1 costituita con atto pubblico rogato dal notaio in data 10.04.1978; di essere Per_1 proprietaria di n. 42 alloggi assegnati in uso e godimento in proprietà indivisa ai soci aventi diritto, ubicati nel Comune di Melito Porto Salvo (RC), di cui 18 alloggi siti in via
Virgo Fidelis e 24 in via E. Berlinguer e di aver redatto il bilancio per l'esercizio chiuso al
31.12.201 in forma abbreviata per il quale non sono adottabili i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nel merito, ha contestato le censure mosse dagli attori, ritenendole infondate, e concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 5.10.2023, parte attrice ha fatto presente che nelle more è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, ed è stata autorizzata a depositare il bilancio chiuso al 31.12.2022 e il verbale di ispezione del
MISE notificato alla il 14.4.2023, in quanto documentazione rilevante e di CP_1 formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Alla successiva udienza del 16.9.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
, e in qualità di soci della Parte_3 Parte_4 Parte_5 sia fondata e, pertanto, viene accolta per le ragioni di Controparte_3 seguito esposte.
Innanzitutto, si dà atto che, lite pendente, è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al
31.12.2022 la cui delibera assembleare di approvazione è attualmente oggetto di impugnazione nel giudizio n. 3915/2023 r.g. pendente dinanzi all'intestato Tribunale.
Con provvedimento emesso all'udienza del 5/10/2023 parte attrice è stata autorizzata a depositare il bilancio 2022 e il verbale di ispezione del MISE notificato alla Cooperativa il
14.4.2023, in quanto documentazione rilevate e di formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (v. provvedimento in atti).
Tuttavia, gli attori hanno successivamente allegato, senza alcuna autorizzazione, sia la bozza di relazione evasa dal CTU nominato nel citato procedimento n. 3915/2023 r.g. che le proprie controdeduzioni alla bozza, allegandole alle note di precisazione delle conclusioni del 12/9/2024 e, inoltre, la relazione definitiva evasa dal CTU, in allegato alla comparsa conclusionale.
Sebbene, per giurisprudenza costante anche di legittimità, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, ciò può avvenire a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9843/2014 e n. 8603/2017).
3 Nel caso di specie la documentazione relativa al processo n. 3915/2023 r.g. pendente tra le medesime parti non risulta essere stata ritualmente acquisita agli atti e, pertanto, se ne dichiara l'inutilizzabilità ai fini della decisione.
Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., il bilancio deve essere redatto in base ai principi di chiarezza e veridicità, poiché deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, costituendo la fonte principale di informazione per gli stakeholders (soci, azionisti, creditori, fornitori, autorità fiscali, etc.) sull'andamento dell'azienda, al fine di consentire la salute finanziaria e i risultati conseguiti dall'impresa durante un determinato periodo.
Passando all'esame delle singole censure mosse dagli attori al bilancio d'esercizio chiuso al
31.12.2021, si osserva che:
- in ordine alla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” gli attori sostengono che non siano indicati i nominativi né si dà conto dell'avvenuto azzeramento di detta voce per l'anno precedente 2020, tuttavia nella nota integrativa, a pagine 5 del bilancio, si indicano i nominativi dei soci morosi e le relative somme dovute;
- in ordine alla voce “immobilizzazioni finanziarie” pari ad € 35.421 non contiene alcuna indicazione, nemmeno nella nota integrativa, degli assets di riferimento;
sul punto la deduce che si tratta di una voce “errata, e, comunque, deve intendersi CP_1
"immobilizzazioni materiali" (v. pag. 9 della comparsa di costituzione);
- in ordine alla voce “attivo circolante” è pari ad € 10.212 mentre sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa risulta un saldo positivo di € 6.420,03, la Cooperativa ha precisato che per l'anno 2021 il saldo di € 6.402,03 risultante dall'estratto del conto corrente presso Banca Intesa deve essere integrato della somma di € 3.809,97 per pagamenti risultanti nell'elaborato contabile, riconoscendo comunque che trattasi di una posta errata, senza che alcun chiarimento venga fornito nella nota integrativa;
- in ordine alla voce “altre riserve”, pari ad € 5.121, priva di indicazione della finalità per cui sono state create la ha, in modo poco chiaro, dedotto che “che CP_1 erroneamente è stato inserito nel passivo dello stato patrimoniale alla lettera "A" - punto
4 6, mentre rientra nella lettera "A" - punto 1 "capitale", trattandosi di importo compreso nel valore del Patrimonio netto per € 948.630,00. La voce "debiti esigibili" oltre l'esercizio successivo, indicata al 31.12.2020 è errata e deve, invece, così considerarsi nel passivo - alla lettera "A" Patrimonio netto alla voce 1 "capitale" – Patrimonio netto per €
943.965.00 (v. pag. 10 comparsa), riconoscendo comunque, anche in questo caso, che trattasi di una posta errata, senza che alcun chiarimento venga fornito nella nota integrativa, anzi ripromettendosi di apportare una variazione in rettifica nel bilancio di
2023;
- in ordine alla voce “contributi in conto di esercizio”, di cui al conto economico, pari ad € 15.796, ossia l'importo identico a quello contenuto nel bilancio 2020, nonostante la abbia poi elaborato un prospetto di ripartizione delle spese per l'anno 2021 CP_1 per complessivi € 17.213, come poi richiesti ai singoli soci con nota del 14/7/2022 (v. all.
7 atto di citazione) la nulla ha osservato, dando conferma dell'inesattezza di CP_1 detta voce;
- in ordine all'omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e
2513 c.c., nulla ha dedotto la CP_1
Nel caso in esame sono stati quindi riscontrati diversi errori e imprecisioni contenuti nel bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui non è stato fornito alcun chiarimento nella nota integrativa, quale documento deputato a integrare e spiegare il contenuto del bilancio.
Inoltre, l'omessa indicazione in bilancio degli indici di mutualità prevalente, come previsto dagli artt. 2512 e 2513 c.c., è una irregolarità particolarmente grave in quanto può portare alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, a conseguenze significative sulla gestione e sul destino del patrimonio della cooperativa.
Del resto, nel verbale di accertamento compiuto dagli ispettori del MISE in data
10/3/2023 emerge che ormai la Cooperativa è inattiva, che si riscontrano gravi irregolarità di funzionamento, che la litigiosità diffusa tra i soci non consente la piena partecipazione dei soci alla vita sociale e si richiede la gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c. (v. verbale depositato in data 8/10/2024).
Partendo quindi dalla considerazione che nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di
5 fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 7433/2023), gli errori riscontrati nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e la mancata loro spiegazione nella nota integrativa unitamente all'omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente, portano a ritenere detto bilancio illecito per non essere stato redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e, di conseguenza, la delibera assembleare di approvazione del medesimo deve ritenersi nulla.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la chiesta condanna della CP_1 convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e si osserva che la trascrizione della sentenza che dichiara la nullità di una delibera assembleare, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. che richiama l'art. 2377, comma 7, c.c. deve essere effettuata dagli amministratori una volta che la sentenza sia passata in giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, è stato applicato lo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,01.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattese e respinte:
1) dichiara la nullità della deliberazione assembleare adottata dall'assemblea dei soci della in data 28/4/2022 con la quale è stato Controparte_1 approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021;
2) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in solido fra loro, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Pt_5
6 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Ottavia Urto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3286 R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. , rappresentati C.F._4 Parte_5 C.F._5
e difesi dall' avv. Giovanni Palumbo per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loris Maria Nisi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare del 28/04/2022
Conclusioni delle parti: come da note depositate telematicamente per l'udienza del
13/5/2024 tenutasi mediante trattazione scritta. 1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori in epigrafe, in qualità di soci della Controparte_2 ha agito in giudizio affinché venga dichiarata la nullità della delibera assembleare del
28/4/2022 con cui è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio commerciale chiuso al 31/12/2021.
A tal fine gli attori hanno dedotto la violazione dei principi di chiarezza, precisione e verità che presiedono alla redazione del bilancio e, specificatamente, in relazione alle seguenti voci:
- “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per mancata indicazione dei nominativi e azzeramento di detta voce per l'anno precedente 2020;
- “immobilizzazioni finanziarie” pari ad € 35.421 senza alcuna indicazione, nemmeno nella nota integrativa, degli assets di riferimento;
- “totale crediti” (voce attivo circolante) uguali a zero;
- “attivo circolante” pari ad € 10.212 mentre sul conto corrente bancario intestato alla risulta un saldo positivo di € 6.420,03; CP_1
- “altre riserve” (per € 5.121 senza alcuna indicazione della finalità per cui sono state create;
- “contributi in conto di esercizio” (conto economico) pari ad € 15.796, importo identico a quello del bilancio 2020, nonostante la abbia elaborato un CP_1 prospetto di ripartizione delle spese per l'anno 2021 pari ad 17.213, come poi richiesti ai singoli soci;
- omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e 2513 c.c..
Si è costituita la , la quale ha premesso di essere stata Controparte_1 costituita con atto pubblico rogato dal notaio in data 10.04.1978; di essere Per_1 proprietaria di n. 42 alloggi assegnati in uso e godimento in proprietà indivisa ai soci aventi diritto, ubicati nel Comune di Melito Porto Salvo (RC), di cui 18 alloggi siti in via
Virgo Fidelis e 24 in via E. Berlinguer e di aver redatto il bilancio per l'esercizio chiuso al
31.12.201 in forma abbreviata per il quale non sono adottabili i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nel merito, ha contestato le censure mosse dagli attori, ritenendole infondate, e concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 5.10.2023, parte attrice ha fatto presente che nelle more è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, ed è stata autorizzata a depositare il bilancio chiuso al 31.12.2022 e il verbale di ispezione del
MISE notificato alla il 14.4.2023, in quanto documentazione rilevante e di CP_1 formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Alla successiva udienza del 16.9.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
, e in qualità di soci della Parte_3 Parte_4 Parte_5 sia fondata e, pertanto, viene accolta per le ragioni di Controparte_3 seguito esposte.
Innanzitutto, si dà atto che, lite pendente, è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al
31.12.2022 la cui delibera assembleare di approvazione è attualmente oggetto di impugnazione nel giudizio n. 3915/2023 r.g. pendente dinanzi all'intestato Tribunale.
Con provvedimento emesso all'udienza del 5/10/2023 parte attrice è stata autorizzata a depositare il bilancio 2022 e il verbale di ispezione del MISE notificato alla Cooperativa il
14.4.2023, in quanto documentazione rilevate e di formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (v. provvedimento in atti).
Tuttavia, gli attori hanno successivamente allegato, senza alcuna autorizzazione, sia la bozza di relazione evasa dal CTU nominato nel citato procedimento n. 3915/2023 r.g. che le proprie controdeduzioni alla bozza, allegandole alle note di precisazione delle conclusioni del 12/9/2024 e, inoltre, la relazione definitiva evasa dal CTU, in allegato alla comparsa conclusionale.
Sebbene, per giurisprudenza costante anche di legittimità, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, ciò può avvenire a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9843/2014 e n. 8603/2017).
3 Nel caso di specie la documentazione relativa al processo n. 3915/2023 r.g. pendente tra le medesime parti non risulta essere stata ritualmente acquisita agli atti e, pertanto, se ne dichiara l'inutilizzabilità ai fini della decisione.
Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., il bilancio deve essere redatto in base ai principi di chiarezza e veridicità, poiché deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, costituendo la fonte principale di informazione per gli stakeholders (soci, azionisti, creditori, fornitori, autorità fiscali, etc.) sull'andamento dell'azienda, al fine di consentire la salute finanziaria e i risultati conseguiti dall'impresa durante un determinato periodo.
Passando all'esame delle singole censure mosse dagli attori al bilancio d'esercizio chiuso al
31.12.2021, si osserva che:
- in ordine alla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” gli attori sostengono che non siano indicati i nominativi né si dà conto dell'avvenuto azzeramento di detta voce per l'anno precedente 2020, tuttavia nella nota integrativa, a pagine 5 del bilancio, si indicano i nominativi dei soci morosi e le relative somme dovute;
- in ordine alla voce “immobilizzazioni finanziarie” pari ad € 35.421 non contiene alcuna indicazione, nemmeno nella nota integrativa, degli assets di riferimento;
sul punto la deduce che si tratta di una voce “errata, e, comunque, deve intendersi CP_1
"immobilizzazioni materiali" (v. pag. 9 della comparsa di costituzione);
- in ordine alla voce “attivo circolante” è pari ad € 10.212 mentre sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa risulta un saldo positivo di € 6.420,03, la Cooperativa ha precisato che per l'anno 2021 il saldo di € 6.402,03 risultante dall'estratto del conto corrente presso Banca Intesa deve essere integrato della somma di € 3.809,97 per pagamenti risultanti nell'elaborato contabile, riconoscendo comunque che trattasi di una posta errata, senza che alcun chiarimento venga fornito nella nota integrativa;
- in ordine alla voce “altre riserve”, pari ad € 5.121, priva di indicazione della finalità per cui sono state create la ha, in modo poco chiaro, dedotto che “che CP_1 erroneamente è stato inserito nel passivo dello stato patrimoniale alla lettera "A" - punto
4 6, mentre rientra nella lettera "A" - punto 1 "capitale", trattandosi di importo compreso nel valore del Patrimonio netto per € 948.630,00. La voce "debiti esigibili" oltre l'esercizio successivo, indicata al 31.12.2020 è errata e deve, invece, così considerarsi nel passivo - alla lettera "A" Patrimonio netto alla voce 1 "capitale" – Patrimonio netto per €
943.965.00 (v. pag. 10 comparsa), riconoscendo comunque, anche in questo caso, che trattasi di una posta errata, senza che alcun chiarimento venga fornito nella nota integrativa, anzi ripromettendosi di apportare una variazione in rettifica nel bilancio di
2023;
- in ordine alla voce “contributi in conto di esercizio”, di cui al conto economico, pari ad € 15.796, ossia l'importo identico a quello contenuto nel bilancio 2020, nonostante la abbia poi elaborato un prospetto di ripartizione delle spese per l'anno 2021 CP_1 per complessivi € 17.213, come poi richiesti ai singoli soci con nota del 14/7/2022 (v. all.
7 atto di citazione) la nulla ha osservato, dando conferma dell'inesattezza di CP_1 detta voce;
- in ordine all'omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e
2513 c.c., nulla ha dedotto la CP_1
Nel caso in esame sono stati quindi riscontrati diversi errori e imprecisioni contenuti nel bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui non è stato fornito alcun chiarimento nella nota integrativa, quale documento deputato a integrare e spiegare il contenuto del bilancio.
Inoltre, l'omessa indicazione in bilancio degli indici di mutualità prevalente, come previsto dagli artt. 2512 e 2513 c.c., è una irregolarità particolarmente grave in quanto può portare alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, a conseguenze significative sulla gestione e sul destino del patrimonio della cooperativa.
Del resto, nel verbale di accertamento compiuto dagli ispettori del MISE in data
10/3/2023 emerge che ormai la Cooperativa è inattiva, che si riscontrano gravi irregolarità di funzionamento, che la litigiosità diffusa tra i soci non consente la piena partecipazione dei soci alla vita sociale e si richiede la gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c. (v. verbale depositato in data 8/10/2024).
Partendo quindi dalla considerazione che nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di
5 fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 7433/2023), gli errori riscontrati nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e la mancata loro spiegazione nella nota integrativa unitamente all'omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente, portano a ritenere detto bilancio illecito per non essere stato redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e, di conseguenza, la delibera assembleare di approvazione del medesimo deve ritenersi nulla.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la chiesta condanna della CP_1 convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e si osserva che la trascrizione della sentenza che dichiara la nullità di una delibera assembleare, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. che richiama l'art. 2377, comma 7, c.c. deve essere effettuata dagli amministratori una volta che la sentenza sia passata in giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, è stato applicato lo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,01.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattese e respinte:
1) dichiara la nullità della deliberazione assembleare adottata dall'assemblea dei soci della in data 28/4/2022 con la quale è stato Controparte_1 approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021;
2) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in solido fra loro, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Pt_5
6 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
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