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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/05/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1480/2025 promossa da
, c.f. ; e da Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Laura Ritella, con elezione di domicilio in Biella, via Palazzo di Giustizia
20;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Cerrione il 2 Parte_1 Parte_2 luglio 1994, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cerrione, anno 1994, parte II, serie A, numero 2.
Dall'unione nascevano a Biella il 13 luglio 1995 il figlio , il 28 agosto 1997 la figlia e il Per_1 Per_2
28 dicembre 2000 la figlia Per_3
Con ricorso congiunto depositato il 09/04/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate. Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1480 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cerrione il 2 luglio 1994, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cerrione, anno 1994, parte II, serie
A, numero 2;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cerrione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/05/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1480/2025 promossa da
, c.f. ; e da Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Laura Ritella, con elezione di domicilio in Biella, via Palazzo di Giustizia
20;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Cerrione il 2 Parte_1 Parte_2 luglio 1994, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cerrione, anno 1994, parte II, serie A, numero 2.
Dall'unione nascevano a Biella il 13 luglio 1995 il figlio , il 28 agosto 1997 la figlia e il Per_1 Per_2
28 dicembre 2000 la figlia Per_3
Con ricorso congiunto depositato il 09/04/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate. Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1480 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cerrione il 2 luglio 1994, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cerrione, anno 1994, parte II, serie
A, numero 2;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cerrione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/05/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore