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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1854/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , con
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
l'avvocato Francesco Nardocci ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel Persona_1
corso della vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1. La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti in qualità di discendenti in linea retta del IG. nato a [...]
Bagnolo San Vito (MN) il 23/08/1856 (doc. 1) e coniugato nel 1878 con la IG.ra (doc. Persona_2
2) Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva nel 1892 il IG. Pt_12
(doc. 4) 3. Dal matrimonio, nel 1921, tra il IG. e la IG.ra
[...] Parte_12 Persona_3
(doc. 5) nascevano nel 1922 la IG.ra (doc. 6) e nel 1935 la IG.ra
[...] Persona_4
(doc. 7).
4. La IG.ra nel 1941 contraeva Persona_5 Persona_4 matrimonio con il cittadino straniero IG. (doc. 8). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 Parte_13
della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
5. I predetti coniugi procreavano nel 1947 la IG.ra
(doc. 9) alla quale - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che Persona_6
riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana e nel 1949 la IG.ra Parte_1
(doc. 10) 6. Quindi la IG.ra si univa in matrimonio nel 1969
[...] Persona_6
con il IG. (doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1969 il IG. Persona_7 CP_2
doc. 12) e nel 1972 la IG.ra (doc. 13).
7. Il IG.
[...] Parte_2 Controparte_2
si sposava nel 1997 con la IG.ra (doc. 14) e dalla loro unione nasceva nel Persona_8
1995 la IG.ra (doc. 15).
8. Dal matrimonio, nel 1979, tra la IG.ra Parte_3
e il IG. (doc. 16) nascevano nel 1979 Parte_1 Persona_9
il IG. (doc. 17) e nel 1980 il IG. Parte_4 Parte_5
(doc. 18).
9. Il IG. con la IG.ra
[...] Parte_4 [...]
procreavano nel 2000 la IG.ra Persona_10 Parte_6
(doc. 19). 10. Quindi la IG.ra si univa in matrimonio nel 1955 con
[...] Persona_5
il IG. (doc. 20) e dalla loro unione nascevano nel 1956 il IG. Persona_11 Persona_12
(doc. 21), nel 1961 il IG. (doc. 22) e nel 1964 il IG. (doc. 23). Persona_13 Parte_7
11. Il IG. si sposava nel 1987 con la IG.ra Persona_12 Persona_14
(doc. 24) e dalla loro unione nasceva nel 1988 il IG. (doc. 25). 12. Dal Parte_9
matrimonio nel 1988 tra il IG. e la IG.ra Persona_13 Parte_14
(doc. 26) nascevano nel 1990 la IG.ra (doc. 27) e nel 1996 il
[...] Parte_10
IG. (doc. 28). 13. Il IG. si sposava nel 2001 con la Parte_11 Parte_7
IG.ra (doc. 29) e procreavano nel 2006 la IG.ra Persona_15 Parte_8
(doc. 30)”.
[...]
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...]_1
il 23.8.1856 (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] , , Parte_6 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , sono cittadini Parte_9 Parte_10 Parte_11
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 23.1.2025
Il giudice
Christian Colombo