Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:50, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 8
2005 attività lavorativa quale carpentiere del ferro alle dipendenze di varie ditte e, dal 2006 ad oggi, di aver prestato attività lavorativa come addetto alle pulizie in ambito portuale con turni di 8 ore su
5 giorni lavorativi - ha allegato di essere affetto da rizoartrosi bilaterale in esiti di artoplastica bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura CP_1 amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 6%, da unificare con le preesistenze dell'8%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso (v. ordinanza del 24.9.2025), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 8 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Sulla base della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di perizia medico-legale si può affermare che il Sig. è affetto da Rizoartrosi bilaterale in esiti di Parte_1 artroplastica bilaterale. (..) La rizoartrosi rientra tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
sono patologie a carico delle strutture osteo-muscolo-neurotendinee e delle borse, che sempre con maggior frequenza sono correlate ad attività lavorative che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore. Inoltre tali malattie, a eziopatogenesi multifattoriale, sono riscontrabili anche nella popolazione 'non esposta' per cause locali o cause generali legate a pregressi traumatismi, all'invecchiamento, a patologie dismetaboliche/reumatiche ecc..; analoghi meccanismi da sollecitazi oni biomeccaniche si verificano inoltre in attività sportive e/o hobbistiche. Una situazione lavorativa di sovraccarico degli arti su periori si verifica quando i gesti lavorativi, compiuti con gli arti superiori, sono frequenti, rapidamente ripetuti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro, richiedono sviluppo di forza manuale, comportano posture incongrue del segmento dell'arto superiore, non sono alternati con periodi di recupero o riposo. Fattore favorente l'insorgenza di queste patologie sono le lavorazioni che comportano l'esposizione a vibrazioni del sistema mano braccio. (..) Per quanto riguarda la presenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori negli addetti alle pulizie -attività svolta dal Sig. dal 2009 fino al 2023- si riportano di seguito le conclusioni di alcuni studi scientifici: In uno studio di Pt_1
Fontani e al. del 2009, effettuato utilizzando le check -list OCRA sui camerieri ai piani di albergo e addetti alle pulizie è stata dimostrata l'esistenza di un rischio significativo da movimen ti ripetitivi degli arti superiori (analisi con Check list OCRA su 4 Hotel: risultati valori da 9.5 a 19.24 – da rischio border line a rischio medio). Uno studio di e al. pubblicato nel 2003, effettuato su un gruppo di lavoratori sottoposti a sorveglianza Per_2 sanitaria nel biennio 2001-2003 riporta: “la sindrome del tunnel carpale1 nelle imprese di pulizie ha una prevalenza significativamente maggiore rispetto alla popolazione generale ed un'insorgenza precoce;
la mancata correlazione tra l'anzian ità lavorativa e l'insorgenza della sindrome è in parte imputabile alla relat ivamente bassa anzianità lavorativa media (peraltro molte lavoratrici sono occupate parttime) e quindi i cofattori che fanno della
STC una WRD (menopausa, etc) influiscono poco sul gruppo, rappresentato da una popolazione giovane”. Spesso al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, negli addetti alle pulizie, si sommano altri tipi di rischio di natura ergonomica che contribuiscono comunque, ad aggravare il danno anatomico in quanto interagiscono nella patogenesi della malattia: es il rischio da posture incongrue, quello da movimentazione manuale dei carichi e da esposizione alle vibrazioni del sistema mano braccio. Una persona nella stessa giornata lavorativa può compiere pagina 3 di 8 diverse azioni che comportano l'esposizione a più rischi di natura ergonomica. In una pubblicazione di Cattaneo presentata all' EXPO 2015 sui rischi del personale addetto alle pulizie è riportato che “l'attività comporta diversi atteggiamenti posturali che si alternano con elevata frequenza. Studi finlandesi hanno calcolato che il 36-56% del tempo lavorativo degli addetti alle pulizie viene passato con la schiena flessa anteriormente o inarcata, mentre il
24%-43% del tempo con entrambe le braccia a livello delle spalle o più alto. Per un altro 14 % viene assunta la posizione accovacciata ( e al 2000”. Bohile nel 2004 e nel 2006 hanno confermato tali valutazioni: Per_3 Pt_2 la percentuale di ore di lavoro degli addetti alle pulizie passate p iegati in avanti e/o con torsioni del tronco varia dal
36 al 50%, mentre dal 3 al 14%del tempo lavorativo, l'attività prevede la posizione accovacciata. Inoltre, è presente anche l'attività di spinta dei carrelli;
in uno studio di del 2000 è stata registrata la forza in gioco durante la Pt_3 spinta di un carrello per la sanificazione lungo un corridoio, caratterizzato da pendenze non superiori a 4°: la movimentazione del carrello a pieno carico di liquidi risulta ai limiti proposti per il 90% della popolazione normale.
Nella pubblicazione di Cattaneo del 2015 è riportato che “c'è evidenza scientifica che l'utilizzo delle macchine per la pulizia come aspirapolveri, lucidatrici ed altre attrezzature che devono essere guidate manualmente, espongono i lavoratori delle pulizie a vibrazioni mano-braccia che possonodeterminare problemi muscolo scheletrici specie se combinate con uno sforzo muscolare statico, o anche disturbi neurologici e vascolari fino ad arrivare in un lungo periodo di tempo ad una vera e propria sindrome da vibrazioni mano-braccio”. In letteratura sono riportati anche studi internazionali dove viene messo in evidenza come la categoria di addetti alle pulizie sia a rischio per la patologia di osteoartrosi del primo dito della mano (..) Da questi studi della letteratura si possono trarre que ste considerazioni: − l'attività di addetto alle pulizie è a rischio di movimenti ripetitivi dell'arto superiore;
a questo tipo di rischio si associano altri rischi di natura ergonomica che possono contribuire alla insorgenza della patologia: posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio − esistono in letteratura studi in cui è stata evidenziata una correlazione statisticamente significativa tra il lavoro di addetto alle pulizie e l'osteoartrosi carpo metacarpale. Come precedentemente riportato, la rizoartrosi è una patologia ad etiologia multifattoriale;
tali patologie possono essere “riscontrabili anche nella popolazione 'non esposta' per cause locali o cause generali legate a pregressi traumatismi, all'invecchiamento, a patologiedismetaboliche/reumatiche ecc..; analoghi meccanismi da sollecitazioni biomeccaniche si verificano inoltre in attività sportive e/o hobbistiche. Per quanto riguarda l'individuazione di cause extralavorative nel caso del signor nell'anamnesi non sono emerse Pt_1 patologie reumatologiche. Il presenta diabete non insulino dipendente, ben controllato dalla terapia orale;
Pt_1 inoltre, il sig. soggetto di 61 anni di età, non pratica sport e non ha hobbies che sollecitano gli arti Pt_1 superiori, ha però riconosciuta una malattia professionale, Sindrome del tunnel carpale bilaterale che ha determinato un riconoscimento del danno permanente da parte dell' del 3%. Per il fatto che al ricorrente sia stata CP_1
pagina 4 di 8 CP_ riconosciuta la malattia STC bilaterale da parte dell' è ammesso e riconosciuto da parte dell'ente assicuratore,
l'esposizione al rischio di movimenti ripetitivi degli arti superiori. La STC è compresa nella tabella (DM
10/10/2023) delle Malattie professionali e nella suddetta tabella alla voce lavorazioni è riportato: “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo” Il Sig. ha svolto il lavoro di addetto alle pulizie dal 2009 al 2023 L'orario giornaliero era dalle ore 07:00 alle Pt_1 ore 13:40 dal lunedì al sabato. Ha riferito che era prevista una pausa di circa 10 minuti alle ore 10:00. Inoltre, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica nel 2018, ai sensi del D. Lgs 81/08 da parte del Medico competente
Dott.ssa per la valutazione della idoneità alla mansione specifica di addetto alle pulizie e, come riportato sul Per_4 certificato, fra i rischi cui il lavoratore era esposto erano elencati: movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue. In occasione della visita periodica, il medico competente ha espresso un giudizio di idoneità con limitazione alla mansione: “evitare sforzi fisici intensi” , poiché il aveva presentato in passato IMA ed era affetto da Pt_1 cardiopatia3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportat e, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: − Il Signor è affetta da rizoartrosi bilaterale, in esiti di artroplastica. Il Pt_1
Sig. è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel 2019 (mano destra) e 2020 (mano sinistra). L'esame Pt_1
RX mani bilaterale del 10/10/2020 effettuata presso ha rilevato: “manifestazioni degenerative in CP_2 regione carpale in esiti di resezione del trapezio con residuo di calcificazioni a destra. Geodi sottocorticali prevalentemente della seconda filiera del carpo di destra. Aspetto di variante ulnare positiva bilaterale. Non aree di osteolisi delle interfalangee”. − Il Sig è affetto dalle seguenti patologie riconosciute di natura professionale Pt_1 da parte dell' : a) STC bilaterale, grado 3%. − Esiste un nesso di causa fra la patologia e l'attività svolta e CP_1 questo è desunto da: a) anamnesi lavorativa: effettuazione di movimenti ripetitivi con gli arti superiori con uso di forza e assunzione di posture incongrue degli arti superiori;
alcuni di questi compiti presuppongono diversi tipi di presa con la mano ed implicano applicazione di forza (es. strizzare glistracci;
sollevare e trasportare i secchi dell'acqua, impugnare il manico per strizzare il mocio, uso di scopa e di stracci per lavare i vetri, ecc.) b) dati riportati nella cartella sanitaria e di rischio del Signor (D. lgs 81/08): rischi cui è stato esposto il Pt_1 lavoratore sono stati i movimenti ripetitivi degli arti superiori c) precedente riconoscimento di malattia professionale per STC bilaterale: la malattia professionale è inserita nella tabella del Decreto Ministeriale 10/10/2023 e per la quale è riconosciuto il rischio damovimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue del la mano e uso della forza d) correlazione statisticamente significativa tra osteoartrosi dell'articolazione carpo metacarpale e addetti alle pulizie: evidenziato dagli studi scientifici in letteratura. − L'attività lavorativa è stata un fattore importante nel determinare la malattia;
a mio giudizio potrebbe essere definito con il termin e sensibile il grado di incidenza causale pagina 5 di 8 dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia. La patologia si è manifestata in età giovanile. − Per la valutazione del danno derivante dalla rizoartrosi bilaterale, in riferimento alla tabella del D. L.vo 38/2000, possiamo fare riferimento, per il danno anatomico, alla voce 259 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (fino a 3%). Al danno anatomico deve assere aggiunto il danno funzionale;
per la valutazione di quest'ultimo possiamo fare riferimento, per analogia, alla voce 261 “anchilosi del pollice (metacarpofalangea e interfalangeain posizione favorevole” (dominate 15%; non dominante 12%). Poiché non si tratta di anchilosi ma di una limitazione nei movimenti articolari del primo raggio, di una ipovalidità di pinza primo-secondo dito, ritengo equa una valutazione per il danno complessivo, anatomico e funzionale del 6% (sei per cento), secondo i criteri di cui all'art. 13 del D. L.vo 38/2000. Per i precedenti riconoscimenti operati da bilaterale, grado accertato 3%, la valutazione complessiva, è del 9% (nove CP_3 per cento); -la decorrenza è dalla data della domanda di malattia professionale: 10/12/2020.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo la dott.ssa Per_1 preso precisa posizione sulle note critiche del CTP . CP_1
In particolare, chiariva il CTU nominato “Il Sig. ha svolto l'attività di addetto alle pulizie per 17 Pt_1 anni, in ambito portuale, con turni di 8 ore su 5 giorni lavorativi, con continuità e senza pause di rilievo durante il turno lavorativo. Nel suddetto periodo ha eseguito le seguenti attività: -spazzamento di pavimenti (usando la scopa); lavaggio dei pavimenti (usando il mocio). L'uso della scopa e del mocio comporta l'acquisizione della postura in adduzione del pollice;
il mocio inoltre, veniva strizzato ruotando il manico sia con la mano destra che con la sinistra;
-puliva i vetri di finestre e lucernari utilizzando lo spray a mano, lo straccio ed apposito lavavetri sempre a mano;
- spolverava gli armadietti, le superfici sopra gli stipetti;
-provvedeva alla pulizia dei bagni, corridoi, scale (superficie degli spogliatoi circa 72 mq;
superficie degli uffici circa 50 mq). Il Sig. ha riferito che i prodotti spray li Pt_1 utilizzava indifferentemente sia con la mano destra che con la sinistra e quindi anche la pulizia delle superfici vetrate con straccio o con lavavetri avveniva sia con la mano destra che con la sinistra. Gran parte delle attività sopra elencate comportano le sollecitazioni dell'articolazione trapezio metacarpale del 1 dito per tenere in mano gli attrezzi e l'applicazione di una certa forza. Tale attività, svolta in modalità continuativa per tutto il turno di lavoro è da ritenere che possa aver comportato il sovraccarico biomeccanico deidistretti dell'arto superiore e conseguentemente, aver favorito il processo degenerativo della base del 1 dito della mano bilaterale, cioè la rizoartrosi. Le azioni manuali ripetute sono causa di infiammazione dell'articolazione e provocano l'usura delle cartilagini. Più precisamente si tratta della progressiva degenerazione della cartilagine che caratterizza l'articolazione trapezio-metacarpale alla base pagina 6 di 8 del pollice. Le lavorazioni che possono esserne causa, se svolte in modo non occasionale, sono quelle che comportano movimenti ripetuti o prolungati di prensione della mano specialmente con uso di forza. I movimenti di ab-adduzione ripetuti dei pollici, per tempi prolungati, sono alla base della "overuse syndrome" riportata nella letteratura scientifica
(ripetitività e notevole impegno di forza nel compimento dell'atto lavorativo). La rizoartrosi non è compresa nella tabella delle malattie professionali, ma la letteratura internazionale la colloca nella categoria dei disturbi muscoloscheletrici correlati con il lavoro “UL WMSDs” (Upper Limb Workrelated Muscoloskeletral Disorders).
Nella manifestazione della malattia possono concorrere anche fattori favorenti individuali Il Sig. ha Pt_1 comunque riconosciuta una malattia professionale, Sindrome del tunnel carpale bilaterale che ha determinato un riconoscimento del danno permanente da parte dell' del 3%. Per il fatto che al ricorrente sia stata CP_1
CP_ riconosciuta la malattia STC bilaterale da parte dell' è ammesso e riconosciuto da parte dell'ente assicuratore, il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue del la mano e uso della forza. Inoltre, risulta anche dalla cartella sanitaria e di rischio compilata dal Medico competente che il Sig. è stato esposto a Pt_1 movimenti ripetitivi degli arti superiori. In letteratura sono diversi gli studi che trattano la rizoartrosi in alcune categorie di lavoratori Dalla letteratura si possono trarre queste considerazioni: − l'attività di addetto alle pulizie è a rischio di movimenti ripetitivi dell'arto superiore;
a questo tipo di rischio si associano altri rischi di natura ergonomica che possono contribuire alla insorgenza della patologia: posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio− esistono in letteratura studi in cui è stata evidenziata una correlazione statisticamente significativa tra il lavoro di addetto alle pulizie e l'osteoartrosi carpo metacarpale.
Per questi motivi
non posso che confermare quanto riportato nella bozza di CTU” (v., ancora, elaborato peritale).
La dott.ssa poi, in seno al proprio elaborato dava atto di aver ricevuto comunicazione del Per_1 procuratore di parte ricorrente in relazione al fatto che i precedenti già riconosciuti al Camedda erano pari all'8% (e non al 3% come erroneamente indicato nella propria relazione), di talché chiariva “ad integrazione della relazione di CTU, in considerazione del precedente riconoscimento in misura dell'8% (Sentenza n. 313/2024 pubbl. il 16/04/2024, nRG 81/2023), la valutazione complessiva è 13%
(tredici per cento)”.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 13%, con la decorrenza di legge.
pagina 7 di 8 Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 13%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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