Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1108/2024 e N.R.G. 1126/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nelle cause riunite di appello R.G. n. 1108/2024 ed R.G. n. 1126/2024 avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Como, est. Ortore, promosse da
(CF/P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Cutrullà ed elettivamente domiciliata in Monza, Via Alessandro Manzoni n.
17, presso lo studio del difensore
E da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1
Giuseppe Cutrullà ed elettivamente domiciliato in Monza, Via Alessandro Manzoni n.
17, presso lo studio del difensore appellanti contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici in P.IVA_2
Milano, Via Freguglia n. 1, è domiciliato appellato in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni come di seguito precisate dalle parti: per le parti appellanti:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n 102/2023, resa inter parte dal
Tribunale di Como, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico, Dott. Giovanni Luca
136/2026;
2. emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti pregiudizievoli della sentenza impugnata;
3. condannare l'appellata alla rifusione di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%) CPA ed IVA come per legge, anche della precedente fase di giudizio con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione di antistatario”; per la parte appellata:
“Voglia ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 102 del 2023 il Tribunale di Como ha respinto il ricorso con cui
[...]
e il suo legale rappresentante avevano proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/22 del 16/2/2022, con la quale l'
[...]
aveva ingiunto loro il pagamento di sanzioni per € 62.900,00, Controparte_2 avendo ritenuto non genuino l'impiego, da parte di di undici lavoratori in Parte_1
distacco internazionale dalla società rumena Controparte_3
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione e ricostruito il quadro normativo di riferimento (richiamando, in particolare, l'art. 2 co. 1 lett. d) del d. Lgs. n.
136/2016, nonché l'art. 3 del medesimo decreto), ha ritenuto che le risultanze delle indagini ispettive dell'ITL e dell'omologa autorità rumena inducessero a ritenere fraudolento il disposto distacco, nonostante tutti i lavoratori- tranne tale Per_1
fossero in possesso del modello A1.
[...]
Quanto al valore da attribuire al menzionato modello il primo giudice ha richiamato l'art. 5 del reg. 987/2009 nonché la sentenza 6/09/2018, causa C527/16 , della Parte_3
Corte di Giustizia, secondo cui tale documento “vincola non soltanto le istituzioni dello
Stato membro in cui l'attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro”,
pag. 2/21 precisando tuttavia che tale principio è applicabile “al di fuori dei casi di frode o di abuso di diritto”, per cui solo in questi casi, che costituiscono un'eccezione alla regola generale, “l'istituzione nazionale competente può, rivolgendosi ad un giudice dello
Stato membro che ospita il lavoratore interessato e a cui essa appartiene, far dichiarare invalido un certificato A1”.
Secondo il Tribunale, infatti, “i casi di frode o di abuso di diritto nel rilascio del mod.
A1 possono essere eventualmente accertati dai competenti organi di vigilanza nazionale, in base a elementi di fatto che depongano in tal senso, e quindi al di fuori della procedura di cui all'art. 5 Reg. CE 987/2009.”
Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00.
***
Con distinti ricorsi iscritti ai numeri di ruolo n. 1108 e 1126 del 2024 e Parte_1
hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, formulando Parte_2
istanze e motivi di gravame pressoché sovrapponibili.
Con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti hanno censurato la decisione di primo grado per avere omesso di rilevare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 987/2009, attesa la piena validità e l'efficacia vincolante dei formulari A1 di cui erano in possesso i lavoratori ispezionati, mai disconosciuti e/o ritirati dallo Stato emittente.
Nella prospettiva del gravame, la sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria laddove, pur avendo correttamente ricostruito il quadro normativo rilevando che il formulario A1 “vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l'attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro”, ha nondimeno ritenuto l'applicabilità di tale principio soltanto “al di fuori dei casi di frode o di abuso di diritto”.
A dire degli appellanti, l'affermazione del primo giudice secondo cui “i casi di frode o di abuso di diritto nel rilascio del mod. A1 possono essere eventualmente accertati dai competenti organi di vigilanza nazionale, in base a elementi di fatto che depongano in tal senso, e quindi al di fuori della procedura di cui all'art. 5 Reg. CE 987/2009” si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui la presenza del formulario A1 è di per sé prova della legittimità del pag. 3/21 distacco, in quanto l'efficacia vincolante del formulario A1 per le Istituzioni dello Stato ricevente permarrebbe fin quando il documento stesso non venga ritirato e disconosciuto dallo Stato emittente all'esito della procedura espressamente disciplinata dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Nel caso di specie, ad avviso degli appellanti, il primo giudice aveva trascurato che nessuna procedura ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento era stata mai attivata dall'ITL di essendosi l' limitato ad acquisire una serie di CP_1 CP_1 informazioni dall'omologa autorità ispettiva rumena, la quale peraltro – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale- aveva confermato la reale operatività dell'impresa distaccante nel paese di origine ed il corretto utilizzo delle procedure di distacco.
A sostegno delle proprie tesi, gli appellanti hanno richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 02/03/2023, n. 410, con la quale è stato chiarito che “un giudice dello Stato membro in cui l'attività è svolta, adito nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di persone sospettate di aver ottenuto o utilizzato in modo fraudolento il medesimo certificato A 1, può constatare l'esistenza di una frode e non tener conto quindi di tale certificato, ai fini di detto procedimento penale, purché, da un lato, sia trascorso un termine ragionevole senza che l'istituzione emittente abbia proceduto al riesame della fondatezza del rilascio di questo stesso certificato e senza che abbia preso posizione sugli elementi concreti presentati dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante che facciano ritenere che il summenzionato certificato sia stato ottenuto o invocato in modo fraudolento se del caso, annullando o revocando il certificato di cui trattasi, e, dall'altro, siano rispettate le garanzie inerenti al diritto ad un equo processo che devono essere accordate a dette persone”.
In sostanza, secondo gli appellanti, nell'ambito di un procedimento giudiziario, il giudice potrebbe disattendere d'ufficio il contenuto del Formulario A1 soltanto al ricorrere di determinate condizioni, ovvero se l'istituzione emittente non abbia proceduto al riesame della fondatezza del rilascio del certificato e non abbia preso posizione sugli elementi concreti presentati dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante in basi ai quali si ritenere che il certificato sia stato ottenuto o invocato in modo fraudolento. Nell'ottica del gravame, la procedura disciplinata pag. 4/21 dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 987/2009 dovrebbe essere sempre attivata al fine di superare l'efficacia vincolante del documento A1.
Del resto, secondo gli appellanti, la correttezza di tale tesi, oltre che da copiosa giurisprudenza nazionale e comunitaria, era stata riconosciuta anche dall'amministrazione appellata. La circolare INL 1/2027, infatti, in relazione alla fattispecie di distacco non autentico, ha precisato che “in tali casi, contraddistinti da operazioni riconducibili formalmente alla fattispecie del distacco transnazionale, ma in realtà consistenti in mere pratiche di invio fraudolento di manodopera, non risulta possibile agire in via automatica per l'applicazione della disciplina previdenziale nazionale con conseguente iscrizione del lavoratore all'INPS. A tale scopo, occorre sempre attivare la specifica procedura di annullamento/disconoscimento del certificato
A1, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 987/2009 (cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 10 febbraio 2000 causa C202/97e decisione A1 della Commissione amministrativa del 12 giugno 2009) […….]In altri termini, per quanto attiene al profilo previdenziale gli effetti attribuiti al certificato risultano comunque vincolanti, nei confronti delle istituzioni e delle autorità competenti ad effettuare attività di vigilanza, anche qualora queste ultime abbiano riscontrato eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione della normativa in materia di distacco, sino al loro eventuale ritiro ad opera dello Stato che li ha rilasciati ovvero sino alla decisione della Commissione amministrativa dell'Unione appositamente interessata dallo Stato ospitante”.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno criticato la sentenza per avere erroneamente escluso la genuinità del distacco degli undici lavoratori cui il verbale ispettivo sotteso all'ordinanza ingiunzione faceva riferimento.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui al fine di valutare la legittimità della procedura di distacco occorre effettuare una “valutazione complessiva” di tutti gli elementi indicati dal decreto legislativo, afferenti sia all'impresa sia al lavoratore distaccato, nell'ottica del gravame la sentenza impugnata sarebbe illegittima
“perché fondata esclusivamente su un accertamento parziale dell'ITL di che tra CP_1
l'altro è ampiamente smentito dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio che attesta inconfutabilmente, la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.”
pag. 5/21 Inoltre, il primo giudice avrebbe travisato le risultanze documentali agli atti, non considerando il tenore delle risposte fornite dall'Ispettorato del Lavoro rumeno in merito all'effettiva stabilità della società distaccante nel paese di stabilimento.
A dire degli appellanti, le conclusioni cui è giunto il primo giudice risulterebbero, infatti, smentite dalla prova documentale peraltro prodotta da controparte;
il report IMI
n. 302018.1 avrebbe confermato l'effettivo stabilimento dell'impresa distaccante nel proprio paese di origine. Quanto al collegamento tra impresa distaccante e distaccataria, gli appellanti hanno evidenziato che “le due società appartengono allo stesso gruppo societario ed il distacco è stato operato in ragione di quanto disposto dalla Direttiva
96/71/CE che alla lettera B prevede la possibilità per una impresa stabilita in uno Stato membro di distaccare un lavoratore nel territorio di un altro Stato membro, in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia.”
Sotto altro profilo, gli appellanti hanno anche stigmatizzato che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, ad avviso della giurisprudenza di merito la residenza italiana del lavoratore e/o la circostanza che un lavoratore abbia svolto attività lavorativa in
Italia in periodi pregressi rispetto a quelli oggetto di distacco non possono assurgere ad elementi decisivi ai fini della valutazione della legittimità del distacco.
Ancora, a torto il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza secondo cui alcuni dei lavoratori ispezionati erano titolari di una doppia cittadinanza, una rumena e l'altra italiana e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 D.L.
5/2012 “i cittadini comunitari che permangono sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sono tenuti all'adempimento dell'iscrizione anagrafica”.
Per queste ragioni, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 16.1.2025 si è costituito in ciascuno dei due diversi procedimenti di appello l' , contestando la fondatezza delle Controparte_1
impugnazioni avversarie e chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
pag. 6/21 L' ha evidenziato, in via preliminare, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di CP_1
causa era stata ex adverso contestata solo in riferimento alla violazione di cui al numero
4, non risultando specifici motivi di doglianza in riferimento alle altre disposizioni violate e alle correlate sanzioni inflitte.
Nel difendere il percorso motivazionale della sentenza impugnata, l'appellato ha ribadito che il formulario A1 sarebbe in sostanza irrilevante ai fini dell'accertamento delle ipotesi di frode, abuso o elusione nei distacchi transnazionali e che esso, al più, costituirebbe solo uno dei tanti indici da considerare, ai fini della valutazione della liceità del distacco.
Inoltre, secondo l' , l'ipotetico vincolo costituito dal formulario A1 CP_1
opererebbe solo in riferimento al regime di sicurezza sociale, che non verrebbe in questione nella presente controversia.
***
Con nota depositata in data 22.1.2025 gli appellanti hanno chiesto di essere autorizzati a produrre, previa remissione in termini, un documento –nella loro prospettiva- decisivo ai fini del decidere, e cioè il provvedimento dell'autorità rumena confermativo della genuinità dei modelli A1 per i lavoratori impiegati in Italia da CP_4
***
All'udienza del 28.1.2025, previa riunione del giudizio Rg 1126/2024 a quello Rg
1108/24 ex art. 335 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Le questioni oggetto di causa sono state già affrontate e decise da questa Corte in analoghe controversie, ove è stato adottato un orientamento che non ritiene sufficienti le deduzioni mosse dall' per far ritenere l'illegittimità del distacco, soprattutto CP_1 quando l'azienda è in possesso – come nel caso – del modulo A1 attestante il versamento dei contributi nel paese di origine [ex plurimis, sentenze n. 800/2023 (rel.
; n. 347/2022 (rel. ; n. 18/2022 (rel. ; n. 1226/2021 Per_2 Per_2 CP_5
(rel. n.910/2024 (rel. )]. Per_3 Per_4
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento.
pag. 7/21 Nella fattispecie è pacifico che per ciascuno dei lavoratori distaccati la cui posizione è stata esaminata in sede ispettiva, con la sola eccezione di , è stato Persona_1
emesso dalla autorità rumena il “Modello A1”, concernente l'iscrizione dell'impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel Paese d'origine.
Parimenti pacifico è che risultino altresì versati i contributi in Romania.
Con riferimento al valore attribuito al modello A1 deve ricordarsi che l'art. 5 Reg. CE
987/2009 stabilisce: “Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro- 1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.
2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.
4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta”.
Secondo la giurisprudenza della CGUE (Sentenza 06/09/2018 nella causa C527/16
, richiamata anche dall'appellante), il modello A1 “vincola sia le istituzioni di Parte_3
sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui sono svolti i lavori, salvo nei pag. 8/21 casi di frode o di abuso”, eventualmente accertati dai competenti organi di vigilanza in base ad elementi di fatto che depongano in tal senso.
Anche nella sentenza della CGUE (Grande Sezione) del 6 febbraio 2018, Altun, si trovano espressi principi analoghi: “il certificato E 101, creando una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora, è vincolante, in linea di principio, per l'istituzione competente dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge l'attività lavorativa (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa C- Persona_5
620/15, EU:C:2017:309, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di leale collaborazione, infatti, presuppone anche quello di fiducia reciproca. Pertanto, fintantoché il certificato E 101 non venga revocato o invalidato, l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga attività lavorativa deve tener conto del fatto che quest'ultimo è già soggetto alla normativa previdenziale dello
Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora e tale istituzione non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (sentenza del 27 aprile 2017, C-620/15, Persona_6
EU:C:2017:309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia ricordare che dal principio di leale collaborazione deriva che qualsiasi istituzione di uno Stato membro deve procedere a una corretta valutazione dell'applicazione del proprio regime previdenziale. Da tale principio risulta altresì che le istituzioni degli altri Stati membri hanno il diritto di attendersi che l'istituzione dello Stato membro interessato si conformi a tale obbligo (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2016,
Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 37). Di conseguenza, all'istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato E 101 incombe l'obbligo di riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, di revocare il certificato stesso qualora l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga un'attività lavorativa manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base di detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso contenute, in particolare perché non corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile
2017, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 44 e giurisprudenza ivi Persona_6
pag. 9/21 citata). In forza dell'articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, nell'eventualità in cui le istituzioni interessate non pervengano a un accordo, in particolare sulla valutazione dei fatti relativi a una situazione specifica e, di conseguenza, in ordine alla questione se quest'ultima rientri nelle previsioni dell'articolo 14, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento, esse hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa di cui all'articolo 80 del medesimo (v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15,
EU:C:2017:309, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Ove quest'ultima non riesca a conciliare le diverse posizioni delle istituzioni competenti in merito alla legislazione applicabile al caso di specie, lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore interessato svolge un'attività lavorativa ha quanto meno facoltà, senza pregiudizio degli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l'istituzione emittente, di promuovere un procedimento per inadempimento, ai sensi dell'articolo
259 TFUE, al fine di consentire alla Corte di esaminare, nell'ambito di un tale ricorso, la questione della normativa applicabile a detto lavoratore e, di conseguenza,
l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato E 101 (sentenza del 27 aprile 2017,
C-620/15, EU:C:2017:309, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Persona_6
Pertanto, in caso di errore, anche manifesto, di valutazione in merito alle condizioni di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, e quand'anche risultasse che le condizioni di svolgimento dell'attività dei lavoratori interessati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione materiae della disposizione sulla base della quale il certificato E 101 è stato rilasciato, la procedura da seguire per risolvere le eventuali controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l'esattezza di un certificato E 101 dev'essere rispettata (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, C-620/15, EU:C:2017:309, Persona_6
punti 52 e 53).Il regolamento n. 987/2009, attualmente in vigore, ha codificato la giurisprudenza della Corte, riconoscendo il carattere vincolante del certificato E 101 e la competenza esclusiva dell'istituzione emittente riguardo alla valutazione della validità di tale certificato, e riprendendo esplicitamente detta procedura in quanto strumento per risolvere le controversie vertenti sia sull'esattezza dei documenti rilasciati dall'istituzione competente di uno Stato membro sia sulla determinazione pag. 10/21 della legislazione applicabile al lavoratore interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 59)”.
Ancor più recentemente, detti principi sono stati riaffermati e puntualizzati nella pronuncia Corte Giustizia 23/01/2025, n.421, che ha ulteriormente chiarito i termini di efficacia dei modelli A1 anche con riguardo alla possibilità, per l'autorità giudiziaria del
Paese ove si trova l'impresa distaccataria, di indagare autonomamente sulla sussistenza di frodi (la fattispecie concerneva un processo penale avviato nel Paese dell'impresa distaccatario contro l'imprenditore che utilizzava lavoratori muniti di certificato A1 pacificamente falsi).
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, con la pronuncia da ultimo citata la
Corte ha chiarito che, anche al fine di indagare l'esistenza di frodi, l'esperimento della procedura di cui si è dato sopra conto sia un passaggio ineludibile, ed ha così argomentato: “al fine di statuire sul fatto che siano state commesse frodi in materia previdenziale nell'ambito di un procedimento penale avviato, nello Stato membro in cui il lavoro è svolto, a carico di un imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento del distacco di lavoratori, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su tale procedimento deve in particolare determinare se la legislazione previdenziale di tale Stato membro sia applicabile ai lavoratori interessati. 24 A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n.
883/2004, letto alla luce dell'articolo 1, lettera l), di tale regolamento, le persone alle quali quest'ultimo si applica sono soggette solo alla legislazione di un singolo Stato membro relativa ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. Ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1, tale legislazione è determinata a norma del titolo II di detto regolamento. 25 Di conseguenza, se una persona rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n.
883/2004, come definito all'articolo 2 di quest'ultimo, è pertinente, in linea di massima, il principio di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, sancito all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento (sentenza dell'8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C-631/17, EU:C:2019:381, punto 20 e giurisprudenza citata). 26 Orbene, in considerazione del tenore letterale dell'articolo 2 del regolamento n. 883/2004, così avviene manifestamente per quanto riguarda i pag. 11/21 cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in detto Stato membro, che svolgono un lavoro per conto di tale imprenditore in un altro Stato membro per il quale l'istituzione competente in materia previdenziale del primo Stato membro riscuote contributi previdenziali. 27 Pertanto, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, deve applicare il regolamento n. 883/2004. 28 In particolare, tale organo giurisdizionale deve verificare, segnatamente, se siano soddisfatte le condizioni alle quali il regolamento n. 883/2004 subordina il distacco dei lavoratori, come enunciate all'articolo 12, paragrafo 1), di tale regolamento, con la conseguenza che i lavoratori interessati sarebbero soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui l'imprenditore di cui trattasi è stabilito o se, al contrario, non sussistano tali condizioni, sicché tali lavoratori sarebbero, in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro cui appartiene detto organo giurisdizionale. L'esistenza di documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi, nei confronti di alcuni lavoratori, da parte dell'istituzione competente dello Stato membro in cui è stabilito l'imprenditore di cui trattasi, così come il fatto che tali documenti siano stati considerati come falsi documenti dall'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in primo grado nell'ambito del procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore, senza che quest'ultimo abbia sollevato alcuna contestazione in proposito, non modificano in alcun modo l'applicabilità del regolamento n. 883/2004 nell'ambio di tale procedimento penale. 30 Infatti, è sufficiente constatare che l'articolo 2 di tale regolamento non esige, per rientrare nel suo ambito di applicazione ratione personae, che si disponga di un certificato A 1. 31 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall'istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per pag. 12/21 il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore, dinanzi agli organi giurisdizionali di quest'ultimo Stato membro, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi”.
Muovendo da tale premessa, la Corte Europea ha pure valutato la seconda questione posta dal giudice del rinvio, che si è chiesto “se l'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale
Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall'istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista a tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest'ultimo Stato membro chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all'accertamento di una frode siffatta. 33 Occorre ricordare che, come risulta dall'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell'articolo 72, lettera a), di tale regolamento, la procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un mezzo istituito dal legislatore dell'Unione per risolvere le controversie tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati in merito, in particolare, all'interpretazione o all'applicazione di detto regolamento (sentenza del 16 novembre 2023, Oddzial w Toruniu, C-422/22, Persona_7
EU:C:2023:869, punto 41). 34 In particolare, il legislatore dell'Unione ha previsto, in un primo tempo, l'apertura di una procedura di dialogo tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di giungere ad un accordo per quanto concerne la valutazione dei fatti pertinenti per l'applicazione delle norme relative alla determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile a una situazione specifica e, in un secondo tempo, nel caso in cui tali pag. 13/21 istituzioni non trovassero un accordo sulla valutazione di tali fatti e, di conseguenza, sulla determinazione del regime previdenziale applicabile alla situazione in esame, la possibilità di adire la commissione amministrativa affinché essa tenti di conciliare i punti di vista di dette istituzioni in merito alla legislazione nazionale applicabile a detta situazione. 35 In tale contesto, il regolamento n. 987/2009 prevede espressamente il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione come mezzo per risolvere le controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati vertenti tanto sulla validità dei documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro per attestare la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, tra i quali figura il certificato A 1, e delle relative certificazioni oppure sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che figurano in tali documenti e in tali certificazioni, quanto sulla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori interessati. 36
Per quanto riguarda, in particolare, le controversie concernenti la validità di detti documenti e di dette certificazioni o l'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'articolo 5 del regolamento n. 987/2009, dopo aver sancito, al suo paragrafo 1, il carattere vincolante di tali documenti e di tali certificazioni nei confronti delle istituzioni degli altri Stati membri nonché la competenza esclusiva dell'istituzione emittente quanto alla valutazione della loro validità e della loro esattezza, prevede, ai suoi paragrafi da 2 a 4, il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione ai fini della risoluzione delle controversie tra l'istituzione dello Stato membro che riceve i medesimi documenti e le medesime certificazioni e l'istituzione che ha emesso detti documenti e dette certificazioni. 37 A tal riguardo la Corte ha, da un lato, precisato che un certificato A 1, rilasciato dall'istituzione competente di uno Stato membro, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l'attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro e, dall'altro, sottolineato che la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n.
883/2004 deve essere rispettata dalle istituzioni degli Stati membri chiamate ad applicare i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 qualora esistano controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l'esattezza di un tale certificato (sentenza del 2 marzo 2023, e , C- CP_6 Persona_8
410/21 e C-661/21, EU:C:2023:138, punti 45 e 52 nonché giurisprudenza ivi citata). 38
pag. 14/21 Pertanto, per quanto concerne, in particolare, una situazione di distacco di alcuni lavoratori in cui l'istituzione competente dello Stato membro in cui il lavoro è svolto dispone di indizi concreti che inducano a ritenere che i certificati E 101 - che sono stati sostituiti dai certificati A 1 - rilasciati dall'istituzione competente di un altro Stato membro nei confronti dei lavoratori interessati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, la Corte ha rilevato che, nel contesto di un sospetto di frode, l'attuazione di tale procedura di dialogo e di conciliazione, prima di un eventuale accertamento definitivo di frode da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, assume particolare importanza. Infatti, secondo la Corte, detta procedura è idonea a consentire all'istituzione competente dello Stato membro emittente e a quella dello Stato membro ospitante di avviare un dialogo e di collaborare strettamente al fine di verificare e di raccogliere, ricorrendo ai poteri di indagine di cui rispettivamente dispongono in base al loro diritto nazionale, ogni elemento di fatto o di diritto rilevante che possa infirmare o, al contrario, confermare la rispondenza a realtà dei dubbi espressi dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante quanto alle circostanze in cui è avvenuto il rilascio dei certificati di cui trattasi (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenza del 2 aprile 2020, e Vueling CP_7
Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 66). 39 La Corte ha quindi dichiarato che la presenza di indizi concreti che inducano a ritenere che certificati E
101 siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento deve indurre l'istituzione competente dello Stato membro ospitante non a constatare unilateralmente l'esistenza di una frode e a non tenere conto di tali certificati, ma ad avviare prontamente la procedura e di conciliazione affinché l'istituzione che ha emesso tali certificati, cui si rivolge l'istituzione dello Stato membro ospitante, proceda, entro un termine ragionevole, in forza del principio di leale cooperazione, al riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce di tali indizi e, se del caso, decida di annullarli o ritirarli (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenza del 2 aprile 2020,
e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 72 e CP_7
giurisprudenza ivi citata). 40 Conformemente a tale giurisprudenza, un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante adito nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento pag. 15/21 o un utilizzo fraudolenti di certificati A 1 può pronunciarsi in via definitiva sull'esistenza di una frode siffatta e non tener conto di tali certificati solo se esso accerta - dopo aver proceduto, se necessario, alla sospensione del procedimento giudiziario in forza del suo diritto nazionale - che, dopo che la procedura di dialogo e di conciliazione è stata prontamente avviata, l'istituzione che ha emesso detti certificati si è astenuta dal procedere al loro riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sugli elementi presentati dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante, eventualmente annullando o revocando gli stessi certificati (sentenza del 2 marzo 2023, e , C-410/21 e C-661/21, CP_6 Persona_8
EU:C:2023:138, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
41 La Corte ha del pari dichiarato che la procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un preliminare obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni relative all'esistenza di una frode e, quindi, di trarre ogni conseguenza utile per quanto concerne la validità dei certificati A 1 di cui trattasi e la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile ai lavoratori interessati, con la conseguenza che un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante chiamato a pronunciarsi su un tale procedimento penale non può ignorare detta procedura di dialogo e di conciliazione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, e CP_6 Persona_8
, C-410/21 e C-661/21, EU:C:2023:138, punti 60 e 62 e giurisprudenza ivi
[...]
citata). (….)dato che la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 è stata istituita dal legislatore dell'Unione per risolvere qualsiasi controversia vertente sull'interpretazione e l'applicazione del regolamento n. 883/2004, tra cui in particolare le controversie relative alla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento penale, come il procedimento principale, che ritiene che sussistano elementi tali da considerare che non sono soddisfatte le condizioni alle quali il distacco di lavoratori è subordinato e idonei quindi a mettere in discussione l'assoggettamento dei lavoratori interessati alla disciplina previdenziale dell'istituzione che ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto da questi ultimi, non può procedere in via unilaterale all'accertamento pag. 16/21 dell'esistenza di un tale distacco fraudolento, senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione, con tale istituzione, ai fini di una concertazione in merito alla legislazione previdenziale applicabile a tali lavoratori”.
***
Facendo applicazione di tali condivisi principi al caso di specie, l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa – con la eccezione delle sanzioni relative alla posizione del lavoratore non può che essere annullata. Persona_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, le sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione n. 23/22 sono tutte correlate ad illeciti aventi come elemento costitutivo, o comunque come presupposto logico-giuridico, la non genuinità del distacco internazionale di 11 lavoratori dalla società rumena alla società Controparte_3
italiana ( Parte_1 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
; ; ;
[...] Persona_1 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
; . CP_15 Controparte_16 Controparte_17
La ritenuta non genuinità del distacco internazionale ha indotto l'ITL appellato a ritenere tali lavoratori direttamente dipendenti della società italiana pseudo-distaccataria e a considerare quest'ultima responsabile degli illeciti contemplati ai punti da 1 a 4 della citata ordinanza, irrogando: la sanzione di cui all'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. con
Legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012, per avere la società appellante omesso di effettuare la comunicazione preventiva di assunzione antecedentemente all'inizio dell'attività lavorativa dei seguenti lavoratori occupati in distacco transnazionale non genuino;
la sanzione prevista dall'art. 39, commi 1, 2 D. L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per avere la medesima società omesso la registrazione nel Libro Unico del Lavoro dei medesimi lavoratori come propri dipendenti, in ragione della non genuinità del distacco transnazionale non genuino, con conseguente omissione contributiva e fiscale;
pag. 17/21 la sanzione prevista dall'art. 4 bis, primo periodo, comma 2 D.lgs 181/2000 come modificato dall'art.6 C.I del D.lgs 297/2002 e succ.mod. dall'art.5, lettere a) e b)
L. 183/2010, per avere la omesso di consegnare all'atto dell'assunzione Parte_1
e prima dell'immissione al lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (C.d. lettera contestuale di assunzione) di cui all'art. 9 bis, c. 2 D.L.
n. 519/96 convertito con modificazioni nella L. 608/1996 e successive modificazioni ai lavoratori impiegati mediante distacco transnazionale non genuino;
infine, la sanzione prevista dall'art. 3, comma 5, D.lgs 136/2016, per avere la medesima società impiegato lavoratori in distacco transnazionale non genuino.
Tuttavia, eccezion fatta, per quanto si dirà, per la posizione del lavoratore
, la valutazione di non genuinità del distacco internazionale effettuata Persona_1 dall' oggetto di causa non può essere condivisa. CP_1
Come già detto, i lavoratori diversi da erano muniti di Persona_1
certificato A1 rilasciato dalla competente autorità rumena.
Dal documento allegato dagli appellanti alla nota di deposito del 22.1.2025
- documento che, in quanto di formazione sopravvenuta alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado (risalente al 5/4/2023), è da considerare tempestivamente offerto in produzione in grado di appello e che, per il suo contenuto è in ogni caso indispensabile ai fini del giudizio, sussistendo i presupposti per la sua acquisizione ex art. 437, secondo comma, c.p.c.- risulta che INPS abbia interpellato la competente autorità rumena, sollecitando un “riesame” dei formulari A1 emessi per i lavoratori presi in considerazione dal verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 10658 del 15.9.2021 (nel cui elenco compaiono anche gli 11 lavoratori cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa).
Con riguardo a detti lavoratori, la competente autorità rumena ha esaminato l'istanza giungendo motivatamente a confermare la propria valutazione iniziale, ribadendo la validità dei menzionati formulari (e significativamente esponendo, tra l'altro, circostanze di fatto del tutto in linea con quelle illustrate dall'autorità ispettiva rumena in replica alle richieste di informazioni avanzate dall'ITL, di cui al doc. 12 fascicolo appellanti).
pag. 18/21 Nella traduzione giurata nel citato documento, indirizzato ad INPS e prodotto dagli appellanti in data 22.1.2025, si legge infatti: “In risposta alla Vs richiesta riguardante la società indirizzata alla – ente previdenziale Controparte_3 Pt_4
rumeno- “protocollata presso la registratura del dipartimento relazioni internazionali sal n. k3573/22, chiedendoci di ritirare i formulari A1 emessi a nome di alcuni dipendenti della suddetta società, distaccati in Italia, desideriamo comunicare quanto segue: la società Edil Gesso DD serl ha indirizzato alla CNPP diverse domande per l'emissione di formulari a1. La in qualità di istituzione competente per la Pt_4
determinazione della legislazione applicabile in Romania, ha verificato, ai fini del rilascio dei formulari A1 per conto di alcuni dipendenti della società, l'adempimento, da parte del datore di lavoro, delle condizioni necessarie per l'ottenimento dei formulari A1. Per alcune domande, la non aveva emesso i formulari A1 in virtù Pt_4
del fatto che la suddetta società non aveva depositato in quel momento la documentazione completa comprovante il rispetto dei requisiti necessari per l'ottenimento dei formulari a1 come previsti dai regolamenti europei vigenti.
Successivamente alla trasmissione della relativa documentazione e la riverifica dei requisiti necessari per l'ottenimento dei certificati, la CNPP ha emesso i formulari per i lavoratori di seguito elencati (…). Desideriamo sottolineare che i documenti portatili
A1 emesse dalla nostra istituzione non sono stati finora ritirati. In merito alla Vostra richiesta di ritiro (…), riteniamo che le motivazioni da Voi invocate siano infondate in quanto: dalle informazioni e dai documenti forniti dal datore di lavoro è emerso che l'azienda ha svolto attività significative sul territorio della Romania, negli ultimi 12 mesi precedenti il distacco, almeno il 25% del fatturato totale essendo realizzato in
Romania; tutti i dipendenti (…) sono stati assicurati in Romania entro il periodo di 30 giorni anteriori al distacco, nonché durante il periodo di distacco nel territorio italiano, ad eccezione di coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro;
(…) una parte dei dipendenti sono stati impiegati dal datore di Lavoro menzionato per lunghi periodi di tempo, pertanto non vi è alcun sospetto che i lavoratori interessati non abbiano esercitato attività professionali nel modo abituale sul territorio romeno. (…) Riteniamo che le altre ragioni da voi invocate riguardante il fatto che i dipendenti risiedono in
Italia insieme alle loro famiglie o che l'amministratore romeno della controllata pag. 19/21 italiana della società romena non ha rispettato il diritto del lavoro in Italia, non vi sono motivi per ritirare i formulari A1 (…) non essendoci disposizioni in tal senso nella normativa europea in materia”.
A fronte della motivata ed analitica conferma di validità dei formulari A1 relativi
(anche) ai lavoratori presi in considerazione, l'ordinanza ingiunzione non può che essere annullata, non risultando che l'ente previdenziale italiano abbia intrapreso la procedura conciliativa avanti la Commissione al fine di porre in discussione il provvedimento confermativo rumeno.
Né la Corte condivide il rilievo secondo cui la materia oggetto di causa sfuggirebbe all'ambito della sicurezza sociale definito dall'art. 3 del regolamento europeo 883/2004, in quanto, come sopra visto, le sanzioni irrogate sono poste a presidio del corretto adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi e quindi necessariamente presuppongono l'individuazione di quale sia il Paese membro la cui legislazione previdenziale ed assicurativa è deputata a regolare la materia.
***
A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alle sanzioni inflitte agli appellanti, per le violazioni sopra enumerate, con riguardo all'impiego del lavoratore
[...]
. Per_1
Ed infatti, dall'accertamento ispettivo già sopra menzionato, emerge che:
è stato rinvenuto dagli ispettori intento ad eseguire lavori di Persona_1
muratura in un cantiere sito a Cabiate (Como), nel quale la s.r.l. odierna appellante risultava essere l'appaltatrice dei lavori;
lo stesso ha dichiarato agli ispettori di essere dipendente della Persona_1 società italiana senza in alcun modo menzionare l'esistenza di un datore Controparte_4
di lavoro rumeno che lo avrebbe distaccato ad operare in Italia. Dette dichiarazioni, rese sul luogo e nell'immediatezza dell'ispezione, risultano ad avviso della Corte particolarmente attendibili;
per non era stato emesso alcun formulario A1; Persona_1
lo stesso risulta essere stabilmente residente in Italia dal 2017, Persona_1
oltre che essere stato impiegato dal 2016, pressoché ininterrottamente, per numerose imprese italiane.
pag. 20/21 Valutate unitariamente dette circostanze, non si ritiene raggiunta la prova dell'esistenza di un distacco internazionale genuino per il lavoratore , ragione Per_1 per cui in parte qua l'ordinanza opposta deve essere confermata.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di appello assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Como, l'ordinanza ingiunzione n. 23/22 del
16.2.2022 dell' va annullata, tranne che per le CP_1 Controparte_2
sanzioni relative alla posizione del lavoratore;
con conferma delle Persona_1
restanti statuizioni di merito.
***
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nel caso in esame, l'indubbia complessità della materia in uno con l'annullamento solo parziale dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione costituiscono elementi che giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Como, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 23/22 del 16.2.2022 dell' , Controparte_2
tranne che per le sanzioni relative alla posizione del lavoratore;
Persona_1
conferma le restanti statuizioni di merito;
compensa le spese del doppio grado di giudizio. Milano, 28/01/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 21/21