Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 793/2023 del Tribunale di Imperia, pubblicata il giorno
15.12.2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Argenta Parte_1 C.F._1 in forza di mandato unito e in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 12/06/2023, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, Via Paleocapa n. 2/4
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, TE P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Amoretti, in forza di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Corso Matteotti n. 65
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale del provvedimento impugnato:
1) respingere tutte le domande di in quanto inammissibili, decadute, TE improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) con vittoria delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre contributo forfetario
15%, oltre CPA ed iva come per legge”.
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto da siccome infondato. Parte_1
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. premesso di aver versato, a titolo TE
di manleva, quale garante di in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Parte_2
Sanremo n. 274/2013, a (il quale nel relativo giudizio aveva lamentato la Parte_1
rottura di una tubazione della rete idrica gestita da ed i conseguenti Parte_2 spandimenti d'acqua nel terreno di sua proprietà, con richiesta di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti alle proprie opere murarie, alle coltivazioni ed in relazione ai mancati guadagni), oltre all'importo di euro 621.974,84 a titolo di capitale, l'intero importo stabilito a titolo di spese giudiziali, pari alla complessiva somma di € 45.697,13 (di cui €
30.000,00 per compenso professionale oltre Cpa 4%, Iva 21% dell'epoca ed € 7.945,13 per spese, ivi comprese quelle di CTU, e di ATP), premesso, altresì, che la Corte di Appello di
Genova, con sentenza n. 442/2020 del 18/5/2020, passata in giudicato, in accoglimento dell'appello principale, aveva modificato la predetta sentenza del Tribunale di Sanremo, riducendo l'importo risarcitorio a suo carico e sancendo una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che non contemplava obblighi di pagamento a suo carico in favore di , citava in giudizio davanti al Tribunale di Imperia Parte_1 Parte_1 per sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma di € 45.697,13, oltre interessi e rivalutazione dal pagamento sino all'effettiva restituzione, con vittoria di spese ed onorari sul presupposto che la predetta somma corrisposta a titolo di spese di giudizio di primo grado, non essendo più giustificata, gli andava restituita,.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto, Parte_1 opponendo: - l'insussistenza di un indebito arricchimento e il difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.; - il passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. del capo della sentenza del Tribunale di Sanremo sulle spese legali nel rapporto tra e - la Parte_1 TE decadenza dell'azione di ripetizione per l'omessa domanda in corte d'appello per la ripetizione delle spese legali del primo grado versate prima dell'instaurazione del gravame;
- la competenza esclusiva del giudice ex art. 91 c.p.c. a statuire sulle spese della causa dallo stessa decisa.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso e condannava alla restituzione in favore di Parte_1 TE della somma di € 45.697,13 oltre interessi legali a far data dalla data di pronuncia della sentenza della Corte di Appello n. 442/2020 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
2 Affermava il Tribunale che: -l'eccezione di infondatezza/inammissibilità della domanda per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. era infondata, avendo la compagnia di assicurazione svolto una tipica azione di restituzione di somme asseritamente non più dovute all'esito della decisione di un diverso giudice;
-l'eccezione del ne bis in idem/passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. del capo della sentenza della Corte di Appello di Genova sulle spese legali tra era parimenti infondata, posto che in ipotesi di nuova regolamentazione delle spese di giudizio da parte del giudice d'appello vengono meno le statuizioni rimaste prive di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate ai sensi dell'art. 336 c.p.c., e la somma corrisposta da a titolo di spese di giudizio di TE primo grado, all'esito della pronuncia definitiva della Corte di Appello di Genova, non era più giustificata, con diritto della Compagnia alla restituzione da parte di ella somma di Pt_1
€ 45.697,13; - che l'azione di restituzione, per la quale il codice di rito non contiene una disciplina ad hoc, può formare oggetto di apposita domanda formulata in autonomo giudizio nel termine decennale dalla pubblicazione della sentenza ex art. 2935 cc.
Avverso la sentenza ha interposto appello , chiedendo la riforma della Parte_1 stessa, con il rigetto dell'originaria domanda proposta, esponendo i motivi di seguito indicati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma TE
della sentenza impugnata.
Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
4/2/2025, con concessione dei termini di legge all'esito della quale è stata trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un primo motivo così rubricato “ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2909
C.C., 336 C.P.C. E 91 C.P.C. - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL CAPO DELLA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA SULLE SPESE LEGALI TRA E Parte_1
– COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE EX ART. 91 C.P.C. A TE
STATUIRE SULLE SPESE DELLA CAUSA DALLA MEDESIMA DECISA” afferma l'appellante che l'azione proposta da fosse inammissibile ai sensi del coordinato TE disposto dell'art. 2909 c.c.1 (violazione divieto ne bis in idem) e dell'art. 91 c.p.c.
2. Afferma che l'accoglimento della domanda di ripetizione delle spese di primo grado (ovunque fosse svolta, in appello o in giudizio ad hoc) avrebbe quale presupposto di fatto la sua soccombenza verso laddove al contrario egli non è risultato TE
soccombente verso la Compagnia, posto che la Corte di Appello di Genova ha operato una mera riduzione del quantum spettantegli;
la sentenza di primo grado tra e Parte_1
3 la Compagnia è stata riformata solo con riferimento alle spese di CTU. E' vero che la Corte ha affermato che “La parziale riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”, tuttavia tale dictum – afferma - non fa venire meno il capo delle spese di primo grado, che non sia stato specificatamente modificato dalla
Corte, come emerge dal fatto che la sentenza ha ridisciplinato ogni singolo rapporto processuale spese ctu ma nulla Parte_3 Parte_4 Controparte_2 ha statuito con riferimento alle spese legali nel rapporto Il Tribunale – Controparte_3 prosegue - non ha spiegato per quale ragione sarebbe venuta meno “qualsiasi giustificazione” al pagamento delle spese di primo grado in suo favore da parte di _1
. Ribadisce che egli, anche all'esito della parziale riforma della Corte d'Appello, è
[...]
rimasto vincitore nel contenzioso avverso Controparte_4
Il motivo è infondato.
Dalla sentenza di primo grado emerge che su richiesta dell'assicurata Controparte_5 ha pagato direttamente l'importo dovuto a titolo di capitale e di spese di lite al
[...] soggetto danneggiato, cioè all'attuale appellante . In sostanza, come Parte_1
emerge dalle conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado davanti al Parte_2
Tribunale di Sanremo e riportate nella sentenza n. 274/2023, e come era sua facoltà a norma dell'art. 1917 c.c., 2 comma, ha chiesto che la propria compagnia di Parte_2
assicurazioni in accoglimento della domanda di manleva, pagasse TE direttamente all'assicurato ex art. 1917 c.c. l'indennità o qualsivoglia somma dovuta. Il
Tribunale non ha fatto altro che accogliere la suddetta domanda (cfr. pag. 21 e 24 sentenza).
Tale pagamento diretto, avvenuto in forza di una precisa disposizione di legge, non determina tuttavia l'esistenza di un rapporto diretto sottostante fra il danneggiato e la compagnia di assicurazione del danneggiante. Come affermato dalla Corte Suprema “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 cod. civ. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto
l'assicuratore e l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato” (Cass. n. 26019/2011). Deve essere chiaro, in sostanza, che se l'assicuratore paga direttamente al danneggiato (sia nell'ipotesi che eserciti la sua facoltà di scelta in tal senso, sia nell'ipotesi che esegua il suo obbligo di
4 rispettare la scelta dell'assicurato) adempie sempre e comunque nei confronti dell'assicurato, soddisfacendo un diritto dell'assicurato a questi derivante dal contratto. Se al contrario non esegue detto pagamento al danneggiato, nonostante gli sia stato chiesto dall'assicurato, è nei confronti di quest'ultimo (e solo di quest'ultimo) che è inadempiente. Il danneggiato, che è estraneo al rapporto assicurativo ed è soggetto di un (ben diverso ed autonomo) rapporto giuridico con il danneggiante (in quanto tale ed a prescindere dalla circostanze che quest'ultimo sia assicurato o meno per la responsabilità civile) deve ritenersi obbligato ad accettare il pagamento dall'assicuratore invece che dal danneggiante in base alla norma contenuta nell'art. 1180 c.c. (adempimento del terzo).
Ebbene, il pagamento che ha ricevuto direttamente da è Parte_1 TE riconducibile a tale modalità di pagamento, e l'adempimento da parte della Compagnia mediante detta modalità di pagamento, è avvenuta nell'ambito di un dovere di adempimento nei confronti dell'assicurato, non sorgendo in capo al danneggiato un qualsivoglia diritto nei confronti dell'assicuratore. La somma versata direttamente dalla Compagnia al in Pt_1
forza della statuizione della sentenza di primo grado (di condanna della terza chiamata al pagamento in favore di delle spese di lite) era somma che doveva essere Parte_1 pagata dall'assicurazione all'assicurato, e da questi al danneggiato. Pertanto la sentenza della Corte di Appello n. 442/2020, laddove afferma in parte motiva che “La parziale riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio” e poi, più specificatamente, in punto spese, disciplina separatamente i rapporti fra danneggiato e danneggiante/assicurato ( , da un lato, e, dall'altro, tra Controparte_6 assicurato e assicuratore dall'altro ( , riporta la Controparte_7 disciplina delle spese nell'ambito dei corretti rapporti processuali iniziali, certamente
“eliminando” e facendo venir meno la previsione di pagamento “diretto” delle spese di lite da in favore di , pagamento avvenuto in adempimento TE Parte_1 dell'obbligo derivante dal contratto di assicurazione, obbligo che in forza della sentenza di appello, di riforma, è stato ridisciplinato nei termini individuati dalla sentenza di appello. In tal senso, è corretto il richiamo effettuato dal primo giudice all'art. 336 c.p.c. per il quale secondo la costante giurisprudenza di legittimità «… il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art.
5 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione dei capo della pronuncia che ha statuito sulle spese». Non vi è un sottostante rapporto autonomo o diretto fra e la Compagnia, posto che il pagamento disposto dalla Parte_1
Compagnia al primo in forza della sentenza di primo grado, come si è visto riformata dalla sentenza della Corte di appello, passata in giudicato, è avvenuto per conto dell'assicurato, di tal chè, a seguito della riforma della sentenza del Tribunale di Imperia nei termini sopra delineati il suddetto pagamento è rimasto privo di giustificazione.
2. Con un secondo motivo rubricato “ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2909
C.C., 336 C.P.C. E 91 C.P.C. - NE BIS IN IDEM – L'OMESSA DOMANDA IN CORTE D'APPELLO
PER LA RIPETIZIONE DELLE SPESE LEGALI DEL PRIMO GRADO VERSATE PRIMA
DELL'INSTAURAZIONE DEL GRAVAME – DECADENZA DALL'AZIONE DI RIPETIZIONE” parte appellante afferma che, come rilevato anche dal Tribunale, le spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Sanremo, sono state versate da (in data 17 TE luglio 2013), prima della notifica dell'atto di appello (19 luglio 2013) e, dunque, prima della precisazione delle conclusioni in grado d'appello. Nonostante la Compagnia avesse già pagato le spese di primo grado, nel procedimento d'appello instaurato dopo il pagamento, non ha chiesto, né con il primo atto di impugnazione, né in sede di TE
precisazione delle conclusioni, o di memorie ex art. 190 c.p.c., la condanna di Pt_1 alla ripetizione delle somme, ricevute prima, od in pendenza dell'istaurazione del
[...]
procedimento di gravame. Non avendo svolto una specifica domanda per la ripetizione di tali somme in secondo grado, si ribadisce pagate prima dell'appello, la controparte, assume l'appellante, è decaduta dall'azione.
Il motivo è infondato.
Come affermato dal Tribunale, la domanda di restituzione si può fare anche in un giudizio autonomo (Cass. n. 19584/2021; Cass. n. 6614/2023; Cass. n. 12387/2016 Cass. n.
6731/2002).
E' vero che appellando la sentenza del Tribunale di Sanremo n. TE
274/2013 non ha richiesto, neppure nelle more del giudizio di secondo grado, la condanna di alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado, ma ciò comporta soltanto che la sentenza della Corte di Appello n. 435/2020 non possa costituire un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione in via coattiva di quanto versato e non più dovuto ( in senso conforme Cass. sez. III civ. n.
9287/2012) e non che il “diritto alla restituzione” non sia sorto per effetto della riforma della sentenza. Certamente era nella facoltà della Compagnia chiedere la restituzione della
6 somma nel giudizio di appello, ed ove avesse optato per tale possibilità la richiesta di restituzione delle somme, sul presupposto che non costituisca una domanda nuova in violazione dell'art. 345 c.p.c. ma sia conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, avrebbe dovuto essere formulata, a pena di “decadenza”, con l'atto di appello, se proposta successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Tale facoltà non è stata esercitata, rimanendo comunque salva la possibilità della
Compagnia di esercitare il diritto alla restituzione in un giudizio autonomo, come quello di cui è causa.
3 Col terzo motivo rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO DI
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI
INDEBITO ARRICCHIMENTO ED INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER DIFETTO DI
SUSSIDIARIETA' EX ART. 2042 C.C..”, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di infondatezza/inammissibilità della domanda per difetto di sussidiarietà. Afferma parte appellante che è ad avere qualificato, TE
esplicitamente, la propria domanda, come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. sull'assunto, errato, che egli stia trattenendo somme ricevute a titolo di spese legali in un contenzioso che lo vedrebbe soccombente.
Il motivo è infondato.
Come emerge dal ricorso introduttivo ha chiesto “accertare e dichiarare TE il diritto di alla restituzione dell'importo di Euro 45.697,13 corrisposto a TE
, a titolo di rimborso spese di giudizio, in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado n. 274/2013 emessa dal Tribunale di Sanremo in data 21 maggio 2013, riformata dalla sentenza n. 442/2020 emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 18/5/2020, decisione quest'ultima che ha comportato una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, a seguito della quale risulta assolta dall'obbligo di pagamento TE delle spese giudiziali in favore di ”. Risulta chiaramente prospettata Parte_1 un'azione di ripetizione di indebito, mentre il riferimento all'indebito arricchimento nella parte successiva delle conclusioni (“conseguentemente, considerato l'indebito arricchimento in favore del Signor condannare lo stesso a restituire/corrispondere a Pt_1 TE
la somma di Euro 45.697,13, oltre interessi e rivalutazione dal pagamento sino
[...] all'effettiva restituzione” è da intendere come conseguenza negativa della mancata
7 restituzione e non, come assume parte appellante, come azione di arricchimento senza causa, tanto che in nessuna parte del ricorso è stato fatto alcun riferimento alla norma dell'art. 2041 c.c che disciplina tale azione.
Ne consegue che la sentenza resiste all'appello e che quest'ultimo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante, secondo lo scaglione del valore per cui vi è stata condanna in primo grado, liquidate in base al DM n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 793/2023 del
Tribunale di Imperia, pubblicata il 15.12.2023, così decide:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1
di che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, TE
iva e cpa;
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 11/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
8