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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.137/2023
Oggi 19/03/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Marin;
per la parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Marin insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 137/2023
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 19.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Giuliano Marin;
ricorrente contro
); Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “
1.Accertare e dichiarare il diritto del sig.
a fronte della prestazione lavorativa resa in favore Parte_2
dell'odierna convenuta sino al 1 luglio 2022, al pagamento dei seguenti importi € 600,00 lordi relativi alla retribuzione afferente alla prestazione lavorativa resa nel mese di maggio 2022; € 1.880,00 lordi relativamente alla prestazione lavorativa resa nel mese di giugno 2022;
€ 1.988,00 lordi relativamente all'importo maturato a titolo di TFR;
€ €
2 1.287,00 lordi relativamente a ferie e permessi non ferie e permessi non goduti e così complessivamente a € 5.755,00. ovvero di quella maggiore
o minore somma che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a a mezzo di C.T.U., oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito e rivalutazione monetaria fino al saldo. 2) per l'effetto condannare la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica pro tempore al pagamento dell''importo accertato in corso di causa. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre ad accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 9.3.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato alle dipendenze della società resistente con la mansione di pizzaiolo dal 09.07.2021 all'1.7.2022. La prestazione lavorativa svolta consisteva nella preparazione dell'impasto e nella cottura delle pizze distribuite da un esercizio commerciale gestito dalla convenuta e si doveva sviluppare come da contratto, su 30 ore settimanali. Deduceva che nella realtà, la prestazione si era svolta, dal 9.7.2021 all'1.122021 dal martedì alla domenica anche nei festivi su due turni di servizio ossia dalle ore 9 alle 15 per la preliminare preparazione dell'impasto e per la cottura delle pizze e dalle 19 alle 22 per la sola cottura della pizza, e dunque per un totale di 45 ore settimanali. A fronte di un tanto, il datore di lavoro, a partire dal mese di maggio 2022 ossia per quanto maturato nel mese di aprile, aveva preteso di corrispondere al lavoratore la retribuzione parzialmente ed esclusivamente a mezzo contanti, aveva omesso di corrispondergli € 600,00 per la retribuzione di maggio 2022, €
1.880,00 lordi relativamente alla prestazione lavorativa resa al mese di giugno 2022, € 1.988,00 lordi a titolo di TFR, € 1.287,00 a titoli di ferie
3 e permessi non goduti. A causa di tali inadempimenti nella corresponsione del dovuto, il lavoratore rassegnava le dimissioni per giusta causa.
2. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.5.2023, nel corso della quale veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, lo scrivente, rilevando il ricorrere di una nullità del ricorso per insanabile contraddizione fra contenuto del ricorso e conclusioni rassegnate, assegnava termine per la rinnovazione. La causa veniva poi riassunta e istruita con l'escussione di testimoni per essere decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
4. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. nr.
22461/2015; Cass. nr. 24885/2014; Cass. nr. 4161/2014) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova richiesta per il diritto di cui viene chiesto il riconoscimento. Conseguentemente rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o
4 meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
5. Parte ricorrente ha assolto all'onere della prova alla stessa spettante quanto all'esistenza di un rapporto di lavoro con la convenuta, producendo contratto di lavoro e modello UNILAV di dimissioni (doc. 1
e 2 ricorso), ed un tanto appare sufficiente al fine di riscontrare l'an della pretesa creditoria quanto alla domanda per TFR, e mensilità di maggio e giugno 2022. E' stato difatti affermato che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c…… Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione…” (Cass. n. 3996/2020). Nel caso di specie l'an della pretesa va considerato provato stante la mancata costituzione della convenuta, e la conseguente impossibilità di dare prova dell'adempimento.
6. In ordine al quantum delle pretese su mensilità non corrisposte e TFR, le domande di cui al ricorso sono state elaborate sulla base del presupposto di un orario settimanale di 40 ore, al posto delle 30 ore settimanali oggetto di contratto. La circostanza ha ricevuto conferma dall'istruttoria, avendo dichiarato la teste “Ho conosciuto il ricorrente Testimone_1
5 sul lavoro, presso il , eravamo colleghi, io ero in cucina e lui CP_1
faceva il pizzaiolo. Confermo che il periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa per il è stato il periodo maggio CP_1
2022 – luglio 2022…“Lavorava dal martedì alla domenica. Arrivava la mattina presto per fare l'impasto verso le nove, anche alle 8.30 a volte, e andava via verso le 12. Di mattina, oltre alla preparazione dell'impasto, si occupava di scaricare la legna per il forno e di mettere la spesa a posto. La sera arrivavamo entrambi verso le 17, ed andavamo via a volte verso le 22.30, a volte soprattutto nel week end verso le 23.30 o anche mezzanotte”. Le domande in questione vanno dunque accolte integralmente.
7. La domanda va invece rigettata con riferimento con riferimento al mancato godimento di ferie e permessi, non essendo stata sul punto raggiunta la, necessariamente rigorosa, prova della circostanza. Con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (per tutte,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015; Sez. L, Sentenza n.
6 26985 del 22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi.
8. A tale onere tuttavia non pare aver adempiuto il ricorrente, essendosi limitato il medesimo alle risultanze della busta paga di dicembre 2021, non determinanti in ragione del fatto che il rapporto di lavoro è stato risolto in data 1.7.2022, senza articolare sul punto alcuna richiesta istruttoria.
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato sul punto, mentre deve essere accolto quanto alle pretese per TFR, mensilità di maggio e giugno 2022, con condanna della società contumace a corrispondere gli importi richiesti con il ricorso.
10. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo nel rispetto del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente a percepire quanto richiesto a titolo di TFR, mensilità di maggio 2022 e giugno 2022, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 4.468,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.626,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
Così deciso in Trieste, data 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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