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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/10/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2753/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2753/2025 VG promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Celani - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito ad Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina n.130;
***
i quali hanno contratto matrimonio ad Altidona il 31/12/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Altidona, Anno 2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1), dalla cui unione coniugale non sono nati figli.
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra gli stessi (ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimoniale) alle seguenti condizioni:
“- I coniugi dichiarano di voler vivere separati, ponendo fine alla convivenza matrimoniale e agli obblighi di coabitazione;
- I coniugi dichiarano che dal matrimonio non sono nati figli, né risultano adottati o affidati minori, per cui non sussiste alcuna questione relativa all'affidamento, al mantenimento o all'educazione della prole.
- I coniugi, valutate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, nonché la reciproca autonomia economica e e capacità lavorativa, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, sia periodico che una tantum.
Tale rinuncia è motivata dalla constatazione che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, dotati di capacità lavorativa e in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
La rinuncia è definita e irrevocabile.
- La sig.ra continuerà a pagare e si farà carico esclusivo del prestito contratto per l'acquisto dell'autovettura tg Pt_1
DG285JY nonché si accolla integralmente la refusione del prestito concesso ai predetti in occasione del matrimonio della madre Parte_3
- Non sussistendo una casa coniugale comune da assegnare, non si pone alcuna questione relativa all'assegnazione dell'abitazione familiare.
- La sig.ra entro 60 gg dall'omologa dell'accordo separativo, al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra Pt_1 coniugi, trasferirà l'autoveicolo_tg DG285JY e la moto DUCATI 1200 tg EM69890 a o a Parte_2 persona da nominare;
- L'intesa è stipulata in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi, pertanto, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, il trasferimento del veicolo tg DG285JY e della moto tg EM69890 a o a persona che vorrà nominare è esente da Parte_2 imposta di bollo ed eventuale imposta di registro. Le parti dichiarano di essere consapevoli che tale esenzione è
pagina 2 di 4 subordinata al fatto che il trasferimento è strettamente connesso al procedimento di separazione/divorzio e che, in caso di accertamento contrario, saranno tenute al pagamento delle imposte dovute, oltre sanzioni e interessi;
- I coniugi dichiarano che tra loro, definita la cessione dei veicoli sopraindicati, non sussistono rapporti patrimoniali da regolare, non essendo mai stata instaurata la comunione legale dei beni e non sussistendo crediti o debiti reciproci.
- Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva dei beni di cui è attualmente titolare, rinunciando a qualsiasi pretesa sui beni dell'altro coniuge
- Le spese del presente procedimento saranno a carico della sig.ra fatta eccezione che per le spese di Parte_1 trasferimento del veicolo e della moto a o a persona da nominare. Parte_2
- Nelle more dell'udienza di comparizione i veicoli sopradetti saranno nella disponibilità del sig. che Parte_2 li continuerà ad usare sino al passaggio di proprietà;
- Il cane regolarmente registrato all'anagrafe canina ad trascorrerà indicativamente e salvo Per_1 Parte_1 diverso accordo le giornate dal venerdì ore 19:00 al martedì ore 9:00 con il sig. e le parti divideranno Parte_2 le spese sanitarie e l'assicurazione del cane al 50%;”.
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 30/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì richiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Altidona il 31/12/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Altidona, Anno 2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altidona affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 3/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2753/2025 VG promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Celani - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito ad Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina n.130;
***
i quali hanno contratto matrimonio ad Altidona il 31/12/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Altidona, Anno 2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1), dalla cui unione coniugale non sono nati figli.
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra gli stessi (ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimoniale) alle seguenti condizioni:
“- I coniugi dichiarano di voler vivere separati, ponendo fine alla convivenza matrimoniale e agli obblighi di coabitazione;
- I coniugi dichiarano che dal matrimonio non sono nati figli, né risultano adottati o affidati minori, per cui non sussiste alcuna questione relativa all'affidamento, al mantenimento o all'educazione della prole.
- I coniugi, valutate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, nonché la reciproca autonomia economica e e capacità lavorativa, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, sia periodico che una tantum.
Tale rinuncia è motivata dalla constatazione che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, dotati di capacità lavorativa e in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
La rinuncia è definita e irrevocabile.
- La sig.ra continuerà a pagare e si farà carico esclusivo del prestito contratto per l'acquisto dell'autovettura tg Pt_1
DG285JY nonché si accolla integralmente la refusione del prestito concesso ai predetti in occasione del matrimonio della madre Parte_3
- Non sussistendo una casa coniugale comune da assegnare, non si pone alcuna questione relativa all'assegnazione dell'abitazione familiare.
- La sig.ra entro 60 gg dall'omologa dell'accordo separativo, al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra Pt_1 coniugi, trasferirà l'autoveicolo_tg DG285JY e la moto DUCATI 1200 tg EM69890 a o a Parte_2 persona da nominare;
- L'intesa è stipulata in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi, pertanto, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, il trasferimento del veicolo tg DG285JY e della moto tg EM69890 a o a persona che vorrà nominare è esente da Parte_2 imposta di bollo ed eventuale imposta di registro. Le parti dichiarano di essere consapevoli che tale esenzione è
pagina 2 di 4 subordinata al fatto che il trasferimento è strettamente connesso al procedimento di separazione/divorzio e che, in caso di accertamento contrario, saranno tenute al pagamento delle imposte dovute, oltre sanzioni e interessi;
- I coniugi dichiarano che tra loro, definita la cessione dei veicoli sopraindicati, non sussistono rapporti patrimoniali da regolare, non essendo mai stata instaurata la comunione legale dei beni e non sussistendo crediti o debiti reciproci.
- Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva dei beni di cui è attualmente titolare, rinunciando a qualsiasi pretesa sui beni dell'altro coniuge
- Le spese del presente procedimento saranno a carico della sig.ra fatta eccezione che per le spese di Parte_1 trasferimento del veicolo e della moto a o a persona da nominare. Parte_2
- Nelle more dell'udienza di comparizione i veicoli sopradetti saranno nella disponibilità del sig. che Parte_2 li continuerà ad usare sino al passaggio di proprietà;
- Il cane regolarmente registrato all'anagrafe canina ad trascorrerà indicativamente e salvo Per_1 Parte_1 diverso accordo le giornate dal venerdì ore 19:00 al martedì ore 9:00 con il sig. e le parti divideranno Parte_2 le spese sanitarie e l'assicurazione del cane al 50%;”.
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 30/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì richiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Altidona il 31/12/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Altidona, Anno 2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altidona affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 3/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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