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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 787 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787 /2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Massimo Parte_1 C.F._1 iciliat , n. 43, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
INCHAUSTEGUI (C.F. - contumace;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 12.05.2022, ha chiesto che fosse pronunciato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Fermo (FM), il Controparte_2
12.06.2011, esponendo che dall'unione sono nate due figlie, il 17.05.2012 e Per_1 Per_2 il 26.05.2015.
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separata dal resistente, in forza della sentenza di separazione n. 727/2019, pronunciata dall'intestato
1 Tribunale e pubblicata in data 27.12.2019 e che, ormai, era cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, altresì, dedotto la sussistenza dei presupposti per chiedere l'affidamento esclusivo delle minori alla madre in quanto il resistente mai si era attenuto alle prescrizioni di cui ai provvedimenti presidenziali, resi nel procedimento di separazione, né a quelle di cui alla sentenza che aveva definito il predetto giudizio.
La sentenza di separazione, invero, prevedeva che l' mantenesse e Controparte_2 preservasse un idoneo rapporto con le figlie e tenendole con sé a fine Per_1 Per_2 settimana alterni, nonché due pomeriggi infrasettimanali, trascorrendo con le minori le principali festività (nel rispetto del principio dell'alternanza) ed un più lungo periodo durante l'estate.
Dal punto di vista dei provvedimenti di indole economica, il resistente avrebbe dovuto versare alla a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie minori, la somma Pt_1 mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative secondo il protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo.
Dal mese di novembre 2019 e fino al mese di marzo 2020, Controparte_2 aveva arbitrariamente ridotto l'importo mensile dovuto per il contributo al mantenimento delle due figlie, sino alla totale sua omissione, versando la minore somma di euro 400,00 nei mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio 2020; la minore somma di euro 300,00 nei mesi di febbraio e marzo 2020, nessuna somma nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e, infine, la somma di euro 500,00 nel solo mese di luglio 2020. Nessuna delle spese straordinarie sostenute, poi, era stata rimborsata.
Il resistente, peraltro, aveva una stabile occupazione lavorativa, nonché adeguate risorse economiche che gli consentivano di vivere a Porto San Giorgio, ove abitava in centro, con la nuova compagna dalla quale, nel 2021, aveva avuto una figlia. era stata costretta a promuovere un'azione esecutiva nei confronti Parte_1 dell' presso il datore di lavoro, ottenendo un provvedimento di Controparte_2 assegnazione di somme, senza tuttavia riuscire a recupere alcunché.
Quanto ai rapporti con le minori, l' a far data dal suo Controparte_2 allontanamento dall'abitazione familiare e, comunque, dalla separazione, aveva cessato ogni rapporto con le figlie, con le quali aveva avuto un ultimo contatto durante le festività natalizie del 2020, così, dimostrando l'assoluto disinteresse, in termini di sostegno morale e materiale, nei confronti delle bambine e venendo meno ai propri doveri genitoriali.
2 Il comportamento del padre aveva leso la serenità familiare, pregiudicando il diritto alla bigenitorialità delle figlie le quali avevano maturato una sensazione di abbandono e frustrazione, sentendosi da questi rifiutate. Il tutto si concretizzava in un vero e proprio danno esistenziale da privazione del rapporto parentale che legittimava la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., in via equitativa, tenendo conto dell'incidenza dei comportamenti censurati in un momento cruciale della vita delle minori coincidente con una fase importante di crescita e sviluppo.
dal canto suo, aveva dato dimostrazione di essere in grado di garantire Parte_1 alle figlie un adeguato sviluppo psico-fisico e di permettere loro di vivere in un ambiente sano e di soddisfare tutte le loro necessità, materiali e affettive, essendo così genitore idoneo all'affidamento esclusivo.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 12/6/2011 a Fermo tra Parte_1
e Controparte_2
- revocare l'affidamento condiviso delle figlie minori, affidando e provvedendo Per_1 Per_2 all'affidamento in via esclusiva alla sig. ; Parte_1
- mantenere l'assegno di mantenimento previsto in favore delle minori e ordinando al Per_1 Per_2 sig. di versare alla sig. , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Controparte_2 Parte_1 di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Fermo;
- condannare al risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri Controparte_2 genitoriali in favore delle figlie e da quantificarsi in via equitativa e da versarsi in un Per_1 Per_2 libretto intestato a ciascuna minore;
- disporre che gli assegni familiari, le detrazioni fiscali o gli eventuali benefici sostitutivi vadano ad esclusivo beneficio della sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
- condannare il sig. al pagamento delle spese di lite in caso di opposizione”. Controparte_2
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale del 14.07.2022, la mancata comparizione della parte resistente non ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione della lite dinanzi al nominato Giudice istruttore.
Su richiesta della parte costituita, all'udienza del 23.11.2022, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status.
3 Con sentenza non definitiva n. 535/2023, depositata in data 30.06.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria relativa alle domande accessorie.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
1. Affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita nei confronti del minore.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda con cui la ricorrente ha istato per l'affidamento esclusivo delle minori, come la stessa abbia rappresentato che il coniuge legalmente separato abbia posto in essere contegni estrinsecantisi nel sostanziale disinteresse nei confronti delle figlie, sub specie di assenza di sostegno sia sul piano morale, sia su quello materiale.
In punto di diritto, preme osservare che, quanto al regime di affidamento, è principio noto quello secondo cui l'art. 337-ter c.c preveda l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, “Nel quadro della disciplina relativa ai
«provvedimenti riguardi ai figli» dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente
e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l. n. 176/1991) alla c.d. «bigenitorialità» (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento «condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore. ……Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”
(Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, pertanto, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei
4 genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sui tempi e sulle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dal contegno processuale tenuto dal resistente, rimasto contumace, può ritenersi accertato il sostanziale disinteresse del padre in ordine al regime di affidamento e alle scelte necessarie per garantire la serena esistenza delle minori.
L'ST EZ, infatti, nonostante il perfezionamento delle notifiche relative al ricorso introduttivo del presente giudizio e all'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza presidenziale, non si è costituito in giudizio e non ha contestato la circostanza per la quale, dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, abbia versato solo sporadicamente il contributo al mantenimento delle minori e non abbia garantito il diritto alla bigenitorialità a mezzo di contatti fisici e telefonici.
Ancora, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia dovuto procedere in via esecutiva, a mezzo di notifica di atto di precetto e di pignoramento presso terzi (datore di lavoro del resistente), nel tentativo di recuperare quanto alla stessa spettante a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in forza delle statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali resi nel giudizio di separazione e alla sentenza pronunciata a definizione del predetto procedimento.
Emerge, pertanto, come il padre non si sia interessato concretamente alle minori né al loro benessere e non abbia cooperato con l'altro genitore, sul quale grave l'intero carico di assistenza e cura delle figlie, dovendosi a ciò aggiungere la mancata contribuzione economica al loro mantenimento.
Alla luce di ciò, si ritiene sussistano motivi che giustificano la scelta restrittiva dell'affidamento monogenitoriale.
Tanto detto, allora, le minori e Persona_3 Persona_4 devono essere affidate in via esclusiva alla madre, presso la quale devono essere, altresì,
[...] collocate prevalentemente.
La ricorrente sarà tenuta a comunicare ogni mutamento di residenza al padre secondo quanto previsto nell'art.337-sexies secondo comma c.c...
L'affidamento esclusivo, peraltro, non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti delle minori.
Nel caso che ci occupa, tenuto conto che il resistente risulta residente a [...]
Giorgio, valutati il dedotto e non contestato disinteresse dimostrato dalla parte resistente e la sostanziale interruzione delle visite tra padre e figlie, ritiene il Collegio che sia conforme all'interesse delle minori, prevedere che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere
5 e tenere con sé le minori, per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, specificando altresì che, in mancanza di accordo tra le parti, i predetti pomeriggi devono essere indicati in quello del martedì e in quello del giovedì.
2. Contributo al mantenimento delle minori, spese straordinarie e assegno unico.
Venendo alla domanda relativa al mantenimento delle minori, preme osservare come per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È altrettanto necessario, poi, considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, quanto alla situazione economica della ricorrente, dalla documentazione depositata e da quella acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c., emerge che ha Parte_1 percepito i seguenti redditi:
- per il periodo di imposta 2020: reddito complessivo pari ad € 0,00 (Dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 allegata alla nota di deposito del 23.04.2025);
- per il periodo di imposta 2021: reddito complessivo pari ad € 2.298,00 (Dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 allegata alla nota di deposito del 23.04.2025);
- per il periodo di imposta 2022: reddito complessivo pari ad € 12.400,00 (cfr.
Dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 allegata alla nota di deposito del 23.04.2025).
Risulta, inoltre, dal Modello 770/2022 (doc. allegato alla nota di deposito del 23.04.2025) che la ricorrente, per il periodo di imposta 2021, ha subito delle ritenute fiscali pari ad euro
364,60 e ha corrisposto addizionali regionali per un importo pari ad euro 2,69.
Ancora, dal Modello IVA 2023, riferito al periodo di imposta 2022, emerge che la in relazione all'attività svolta, ha conseguito entrate complessive pari ad euro 9.727,00, Pt_1
a fronte di uscite documentate di euro 1.664,00, oltre a un credito IVA maturato pari ad euro
682,00 (cfr. Modello IVA base 2023, anch'esso allegato alla medesima nota di deposito).
Quanto al resistente, dagli esiti della richiesta ex art. 213 c.p.c., rivolta all'Agenzia delle
Entrate, è stato possibile accertare che il resistente non abbia presentato dichiarazioni dei redditi in relazione alle annualità 2020-2022 (cfr. nota di deposito da parte dell'Agenzia delle
Entrate del 27.05.2024).
6 Tanto detto, considerando che è obbligo dei genitori mantenere i figli e che deve presumersi la percezione di reddito medio in capo al resistente che, come appena rilevato non ha fornito alcun elemento contrario per contrastare tale presunzione, il padre non può che ritenersi tenuto a contribuire al mantenimento delle minori.
La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore pur se disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la
Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione
(cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare equo prevedere che il padre corrisponda alla madre, ogni giorno 5 del mese, un contributo per ciascuna delle figlie in misura pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, con decorrenza dal mese di giugno 2022, in considerazione della data della domanda, oltre rivalutazione ISTAT.
Al contributo mensile deve, poi, essere affiancato il pagamento da parte del resistente del
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Quanto alla domanda con cui la parte resistente ha inteso chiedere la devoluzione, per l'intero, nei suoi confronti dell'assegno unico, deve affermarsi quanto segue.
In primo luogo, testualmente, l'art. 6, comma 4 del d. Lgs. n. 230/2021, prevede, circa l'assegno unico universale, che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
In secondo luogo, è arresto recente quello con il quale la Corte di Cassazione ha chiarito che, quanto all'assegno unico universale, “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
7 Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
…. la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
Emerge agevolmente, allora, come addirittura prescindendo dallo schema di affidamento prescelto, la Corte di Legittimità abbia riconosciuto pregnanza e rilievo al collocamento prevalente al fine di valutare la possibilità di accordare l'intera devoluzione al genitore prevalentemente convivente della misura assistenziale in questione.
Nella specie, tenuto conto dell'affidamento esclusivo alla madre e del collocamento prevalente delle figlie presso la stessa, proprio la circostanza che sia la madre ad occuparsi interamente della cura delle figlie minori, legittima la previsione e l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli a carico alla ricorrente.
3. Domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Deve essere poi dichiarata inammissibile, nel presente procedimento, la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al risarcimento del danno nei confronti delle figlie minori lamentando come la condotta dello stesso abbia assunto i
8 connotati dell'illecito endofamiliare, come tale, fonte di pregiudizio da dover essere ristorato in via di risarcimento per equivalente e a mezzo di una liquidazione in via equitativa.
Ed invero, l'inammissibilità deve essere valutata sotto un duplice angolo prospettico.
In primo luogo, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione processuale rispetto ad una simile domanda svolta, nell'interesse delle figlie minori, dalla ricorrente nel presente giudizio di divorzio, introdotto, in proprio e non quale rappresentante delle minori.
D'altro canto, nell'ambito del presente giudizio, introdotto antecedentemente all'entrata in vigore della riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, il Collegio ritiene di aderire alla consolidata posizione della Suprema Corte, che riconosce l'esigenza di un'interpretazione restrittiva dell'art.40 c.p.c..
La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti (nella specie rito camerale e rito ordinario) può attuarsi esclusivamente se queste siano connesse secondo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., non potendosi dunque ammettere il cumulo delle domande in questione, in quanto autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
13/03/2017, n. 6424; Cass. civ. Sez. I, 06/12/2006, n. 26158).
Le spese di lite, alla luce del sostanziale accoglimento delle domande della parte ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a R.G. n. 787/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ affida le minori e Persona_4 [...]
in via esclusiva alla madre, collocandole prevalentemente presso Persona_3
l'abitazione della stessa, con facoltà del padre di vederle secondo quanto indicato in parte motiva;
❖ determina nella somma complessiva di euro 500,00 (250,00 euro, per ciascuna figlia) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT,
l'importo complessivo mensile dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2022;
9 ❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie delle figlie secondo quanto indicato in motivazione;
❖ accerta e dichiara il diritto di alla percezione, per l'intero, dell'assegno Parte_1
unico e universale per i figli a carico di cui al d. Lgs. n. 230/2021;
❖ dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno svolta dalla ricorrente;
❖ condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, per onorari, euro 124,40 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 16.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787 /2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Massimo Parte_1 C.F._1 iciliat , n. 43, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
INCHAUSTEGUI (C.F. - contumace;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 12.05.2022, ha chiesto che fosse pronunciato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Fermo (FM), il Controparte_2
12.06.2011, esponendo che dall'unione sono nate due figlie, il 17.05.2012 e Per_1 Per_2 il 26.05.2015.
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separata dal resistente, in forza della sentenza di separazione n. 727/2019, pronunciata dall'intestato
1 Tribunale e pubblicata in data 27.12.2019 e che, ormai, era cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, altresì, dedotto la sussistenza dei presupposti per chiedere l'affidamento esclusivo delle minori alla madre in quanto il resistente mai si era attenuto alle prescrizioni di cui ai provvedimenti presidenziali, resi nel procedimento di separazione, né a quelle di cui alla sentenza che aveva definito il predetto giudizio.
La sentenza di separazione, invero, prevedeva che l' mantenesse e Controparte_2 preservasse un idoneo rapporto con le figlie e tenendole con sé a fine Per_1 Per_2 settimana alterni, nonché due pomeriggi infrasettimanali, trascorrendo con le minori le principali festività (nel rispetto del principio dell'alternanza) ed un più lungo periodo durante l'estate.
Dal punto di vista dei provvedimenti di indole economica, il resistente avrebbe dovuto versare alla a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie minori, la somma Pt_1 mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative secondo il protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo.
Dal mese di novembre 2019 e fino al mese di marzo 2020, Controparte_2 aveva arbitrariamente ridotto l'importo mensile dovuto per il contributo al mantenimento delle due figlie, sino alla totale sua omissione, versando la minore somma di euro 400,00 nei mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio 2020; la minore somma di euro 300,00 nei mesi di febbraio e marzo 2020, nessuna somma nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e, infine, la somma di euro 500,00 nel solo mese di luglio 2020. Nessuna delle spese straordinarie sostenute, poi, era stata rimborsata.
Il resistente, peraltro, aveva una stabile occupazione lavorativa, nonché adeguate risorse economiche che gli consentivano di vivere a Porto San Giorgio, ove abitava in centro, con la nuova compagna dalla quale, nel 2021, aveva avuto una figlia. era stata costretta a promuovere un'azione esecutiva nei confronti Parte_1 dell' presso il datore di lavoro, ottenendo un provvedimento di Controparte_2 assegnazione di somme, senza tuttavia riuscire a recupere alcunché.
Quanto ai rapporti con le minori, l' a far data dal suo Controparte_2 allontanamento dall'abitazione familiare e, comunque, dalla separazione, aveva cessato ogni rapporto con le figlie, con le quali aveva avuto un ultimo contatto durante le festività natalizie del 2020, così, dimostrando l'assoluto disinteresse, in termini di sostegno morale e materiale, nei confronti delle bambine e venendo meno ai propri doveri genitoriali.
2 Il comportamento del padre aveva leso la serenità familiare, pregiudicando il diritto alla bigenitorialità delle figlie le quali avevano maturato una sensazione di abbandono e frustrazione, sentendosi da questi rifiutate. Il tutto si concretizzava in un vero e proprio danno esistenziale da privazione del rapporto parentale che legittimava la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., in via equitativa, tenendo conto dell'incidenza dei comportamenti censurati in un momento cruciale della vita delle minori coincidente con una fase importante di crescita e sviluppo.
dal canto suo, aveva dato dimostrazione di essere in grado di garantire Parte_1 alle figlie un adeguato sviluppo psico-fisico e di permettere loro di vivere in un ambiente sano e di soddisfare tutte le loro necessità, materiali e affettive, essendo così genitore idoneo all'affidamento esclusivo.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 12/6/2011 a Fermo tra Parte_1
e Controparte_2
- revocare l'affidamento condiviso delle figlie minori, affidando e provvedendo Per_1 Per_2 all'affidamento in via esclusiva alla sig. ; Parte_1
- mantenere l'assegno di mantenimento previsto in favore delle minori e ordinando al Per_1 Per_2 sig. di versare alla sig. , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Controparte_2 Parte_1 di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Fermo;
- condannare al risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri Controparte_2 genitoriali in favore delle figlie e da quantificarsi in via equitativa e da versarsi in un Per_1 Per_2 libretto intestato a ciascuna minore;
- disporre che gli assegni familiari, le detrazioni fiscali o gli eventuali benefici sostitutivi vadano ad esclusivo beneficio della sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
- condannare il sig. al pagamento delle spese di lite in caso di opposizione”. Controparte_2
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale del 14.07.2022, la mancata comparizione della parte resistente non ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione della lite dinanzi al nominato Giudice istruttore.
Su richiesta della parte costituita, all'udienza del 23.11.2022, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status.
3 Con sentenza non definitiva n. 535/2023, depositata in data 30.06.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria relativa alle domande accessorie.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
1. Affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita nei confronti del minore.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda con cui la ricorrente ha istato per l'affidamento esclusivo delle minori, come la stessa abbia rappresentato che il coniuge legalmente separato abbia posto in essere contegni estrinsecantisi nel sostanziale disinteresse nei confronti delle figlie, sub specie di assenza di sostegno sia sul piano morale, sia su quello materiale.
In punto di diritto, preme osservare che, quanto al regime di affidamento, è principio noto quello secondo cui l'art. 337-ter c.c preveda l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, “Nel quadro della disciplina relativa ai
«provvedimenti riguardi ai figli» dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente
e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l. n. 176/1991) alla c.d. «bigenitorialità» (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento «condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore. ……Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”
(Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, pertanto, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei
4 genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sui tempi e sulle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dal contegno processuale tenuto dal resistente, rimasto contumace, può ritenersi accertato il sostanziale disinteresse del padre in ordine al regime di affidamento e alle scelte necessarie per garantire la serena esistenza delle minori.
L'ST EZ, infatti, nonostante il perfezionamento delle notifiche relative al ricorso introduttivo del presente giudizio e all'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza presidenziale, non si è costituito in giudizio e non ha contestato la circostanza per la quale, dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, abbia versato solo sporadicamente il contributo al mantenimento delle minori e non abbia garantito il diritto alla bigenitorialità a mezzo di contatti fisici e telefonici.
Ancora, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia dovuto procedere in via esecutiva, a mezzo di notifica di atto di precetto e di pignoramento presso terzi (datore di lavoro del resistente), nel tentativo di recuperare quanto alla stessa spettante a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in forza delle statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali resi nel giudizio di separazione e alla sentenza pronunciata a definizione del predetto procedimento.
Emerge, pertanto, come il padre non si sia interessato concretamente alle minori né al loro benessere e non abbia cooperato con l'altro genitore, sul quale grave l'intero carico di assistenza e cura delle figlie, dovendosi a ciò aggiungere la mancata contribuzione economica al loro mantenimento.
Alla luce di ciò, si ritiene sussistano motivi che giustificano la scelta restrittiva dell'affidamento monogenitoriale.
Tanto detto, allora, le minori e Persona_3 Persona_4 devono essere affidate in via esclusiva alla madre, presso la quale devono essere, altresì,
[...] collocate prevalentemente.
La ricorrente sarà tenuta a comunicare ogni mutamento di residenza al padre secondo quanto previsto nell'art.337-sexies secondo comma c.c...
L'affidamento esclusivo, peraltro, non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti delle minori.
Nel caso che ci occupa, tenuto conto che il resistente risulta residente a [...]
Giorgio, valutati il dedotto e non contestato disinteresse dimostrato dalla parte resistente e la sostanziale interruzione delle visite tra padre e figlie, ritiene il Collegio che sia conforme all'interesse delle minori, prevedere che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere
5 e tenere con sé le minori, per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, specificando altresì che, in mancanza di accordo tra le parti, i predetti pomeriggi devono essere indicati in quello del martedì e in quello del giovedì.
2. Contributo al mantenimento delle minori, spese straordinarie e assegno unico.
Venendo alla domanda relativa al mantenimento delle minori, preme osservare come per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È altrettanto necessario, poi, considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, quanto alla situazione economica della ricorrente, dalla documentazione depositata e da quella acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c., emerge che ha Parte_1 percepito i seguenti redditi:
- per il periodo di imposta 2020: reddito complessivo pari ad € 0,00 (Dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 allegata alla nota di deposito del 23.04.2025);
- per il periodo di imposta 2021: reddito complessivo pari ad € 2.298,00 (Dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 allegata alla nota di deposito del 23.04.2025);
- per il periodo di imposta 2022: reddito complessivo pari ad € 12.400,00 (cfr.
Dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 allegata alla nota di deposito del 23.04.2025).
Risulta, inoltre, dal Modello 770/2022 (doc. allegato alla nota di deposito del 23.04.2025) che la ricorrente, per il periodo di imposta 2021, ha subito delle ritenute fiscali pari ad euro
364,60 e ha corrisposto addizionali regionali per un importo pari ad euro 2,69.
Ancora, dal Modello IVA 2023, riferito al periodo di imposta 2022, emerge che la in relazione all'attività svolta, ha conseguito entrate complessive pari ad euro 9.727,00, Pt_1
a fronte di uscite documentate di euro 1.664,00, oltre a un credito IVA maturato pari ad euro
682,00 (cfr. Modello IVA base 2023, anch'esso allegato alla medesima nota di deposito).
Quanto al resistente, dagli esiti della richiesta ex art. 213 c.p.c., rivolta all'Agenzia delle
Entrate, è stato possibile accertare che il resistente non abbia presentato dichiarazioni dei redditi in relazione alle annualità 2020-2022 (cfr. nota di deposito da parte dell'Agenzia delle
Entrate del 27.05.2024).
6 Tanto detto, considerando che è obbligo dei genitori mantenere i figli e che deve presumersi la percezione di reddito medio in capo al resistente che, come appena rilevato non ha fornito alcun elemento contrario per contrastare tale presunzione, il padre non può che ritenersi tenuto a contribuire al mantenimento delle minori.
La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore pur se disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la
Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione
(cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare equo prevedere che il padre corrisponda alla madre, ogni giorno 5 del mese, un contributo per ciascuna delle figlie in misura pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, con decorrenza dal mese di giugno 2022, in considerazione della data della domanda, oltre rivalutazione ISTAT.
Al contributo mensile deve, poi, essere affiancato il pagamento da parte del resistente del
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Quanto alla domanda con cui la parte resistente ha inteso chiedere la devoluzione, per l'intero, nei suoi confronti dell'assegno unico, deve affermarsi quanto segue.
In primo luogo, testualmente, l'art. 6, comma 4 del d. Lgs. n. 230/2021, prevede, circa l'assegno unico universale, che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
In secondo luogo, è arresto recente quello con il quale la Corte di Cassazione ha chiarito che, quanto all'assegno unico universale, “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
7 Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
…. la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
Emerge agevolmente, allora, come addirittura prescindendo dallo schema di affidamento prescelto, la Corte di Legittimità abbia riconosciuto pregnanza e rilievo al collocamento prevalente al fine di valutare la possibilità di accordare l'intera devoluzione al genitore prevalentemente convivente della misura assistenziale in questione.
Nella specie, tenuto conto dell'affidamento esclusivo alla madre e del collocamento prevalente delle figlie presso la stessa, proprio la circostanza che sia la madre ad occuparsi interamente della cura delle figlie minori, legittima la previsione e l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli a carico alla ricorrente.
3. Domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Deve essere poi dichiarata inammissibile, nel presente procedimento, la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al risarcimento del danno nei confronti delle figlie minori lamentando come la condotta dello stesso abbia assunto i
8 connotati dell'illecito endofamiliare, come tale, fonte di pregiudizio da dover essere ristorato in via di risarcimento per equivalente e a mezzo di una liquidazione in via equitativa.
Ed invero, l'inammissibilità deve essere valutata sotto un duplice angolo prospettico.
In primo luogo, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione processuale rispetto ad una simile domanda svolta, nell'interesse delle figlie minori, dalla ricorrente nel presente giudizio di divorzio, introdotto, in proprio e non quale rappresentante delle minori.
D'altro canto, nell'ambito del presente giudizio, introdotto antecedentemente all'entrata in vigore della riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, il Collegio ritiene di aderire alla consolidata posizione della Suprema Corte, che riconosce l'esigenza di un'interpretazione restrittiva dell'art.40 c.p.c..
La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti (nella specie rito camerale e rito ordinario) può attuarsi esclusivamente se queste siano connesse secondo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., non potendosi dunque ammettere il cumulo delle domande in questione, in quanto autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
13/03/2017, n. 6424; Cass. civ. Sez. I, 06/12/2006, n. 26158).
Le spese di lite, alla luce del sostanziale accoglimento delle domande della parte ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a R.G. n. 787/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ affida le minori e Persona_4 [...]
in via esclusiva alla madre, collocandole prevalentemente presso Persona_3
l'abitazione della stessa, con facoltà del padre di vederle secondo quanto indicato in parte motiva;
❖ determina nella somma complessiva di euro 500,00 (250,00 euro, per ciascuna figlia) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT,
l'importo complessivo mensile dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2022;
9 ❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie delle figlie secondo quanto indicato in motivazione;
❖ accerta e dichiara il diritto di alla percezione, per l'intero, dell'assegno Parte_1
unico e universale per i figli a carico di cui al d. Lgs. n. 230/2021;
❖ dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno svolta dalla ricorrente;
❖ condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, per onorari, euro 124,40 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 16.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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