TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1483/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 19 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte opposta ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 16 giugno 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1483/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, in persona del l.r.p.t. sig.ra Parte_1 Pt_1
C.F. – P.IVA n. ,
[...] C.F._1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giordano ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PZ) il 2.8.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Mario
Antonio Lettieri ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Pag. 2 La proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 335/2021 del 1° settembre 2021 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_1 per la somma di €.15.000,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi,
a titolo di restituzione delle somme versate per il pagamento di una stufa a pellet non consegnata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed infondatezza del credito vantato, la carenza di legittimazione passiva della opponente per mancanza di prova di potere di rappresentanza della società del preposto tecnico e, nel merito, eccepiva Controparte_2 formalmente l'inadempimento da parte di in Controparte_1
relazione al pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione di opere extracontratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando: la legittimità del decreto ingiuntivo e l'esistenza del credito essendo stata depositata copia del bonifico effettuato in favore di nonchè la Parte_1
legittimazione passiva di Parte_1
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione e successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Veniva, pertanto, fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 19 maggio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, occorre osservare che sussistono elementi per ritenere esistente il rapporto di rappresentanza di in favore Controparte_2
della odierna opponente, così come risultante sia dalla visura camerale in
Pag. 3 atti (cfr. doc. 1 della produzione di parte opposta) dalla quale si evince che è preposto alla gestione tecnica, che dalla Controparte_2
emissione della fattura a nome della (cfr. doc. 4 del Parte_1
fascicolo monitorio).
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposto l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo.
Partendo da questo ultimo dato, parte opposta ha dato la prova della esistenza del rapporto con la società opponente.
In particolare, il rapporto è ricavabile sia dalla scrittura del 14 gennaio
2019 (cfr. doc. 2 della produzione di parte opposta), giammai disconosciuta dalla opponente società, sia dalla circostanza dell'effettuazione del bonifico del 16 gennaio 2019 in favore della società opponente (cfr. doc. 3 della produzione di parte opposta), oltre che dalla fattura n. 45 del 31/12/2018 emessa da nei confronti Parte_1 di per l'importo di €.15.000,00 (cfr. doc. 4 della Controparte_1
Pag. 4 produzione di parte opposta). Importo effettivamente pagato alla società opponente a mezzo del bonifico sopra richiamato.
Parte opponente non ha provato, invece, di aver effettivamente consegnato all'opposto il bene oggetto della fattura soprarichiamata e regolarmente saldata.
Ne deriva, pertanto, la legittima richiesta, avanzata con il monitorio, di restituzione della somma versata.
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1483/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2021 del 1° settembre 2021 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Lagonegro in favore di CP_1
per la somma di €.15.000,00, dichiarandolo definitivamente
[...]
esecutivo;
- condanna parte opponente in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in €.3.397,00, per compensi professionali ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro, il 16 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
SEZIONE CIVILE
R.G. 1483/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 19 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte opposta ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 16 giugno 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1483/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, in persona del l.r.p.t. sig.ra Parte_1 Pt_1
C.F. – P.IVA n. ,
[...] C.F._1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giordano ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PZ) il 2.8.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Mario
Antonio Lettieri ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Pag. 2 La proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 335/2021 del 1° settembre 2021 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_1 per la somma di €.15.000,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi,
a titolo di restituzione delle somme versate per il pagamento di una stufa a pellet non consegnata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed infondatezza del credito vantato, la carenza di legittimazione passiva della opponente per mancanza di prova di potere di rappresentanza della società del preposto tecnico e, nel merito, eccepiva Controparte_2 formalmente l'inadempimento da parte di in Controparte_1
relazione al pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione di opere extracontratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando: la legittimità del decreto ingiuntivo e l'esistenza del credito essendo stata depositata copia del bonifico effettuato in favore di nonchè la Parte_1
legittimazione passiva di Parte_1
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione e successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Veniva, pertanto, fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 19 maggio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, occorre osservare che sussistono elementi per ritenere esistente il rapporto di rappresentanza di in favore Controparte_2
della odierna opponente, così come risultante sia dalla visura camerale in
Pag. 3 atti (cfr. doc. 1 della produzione di parte opposta) dalla quale si evince che è preposto alla gestione tecnica, che dalla Controparte_2
emissione della fattura a nome della (cfr. doc. 4 del Parte_1
fascicolo monitorio).
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposto l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo.
Partendo da questo ultimo dato, parte opposta ha dato la prova della esistenza del rapporto con la società opponente.
In particolare, il rapporto è ricavabile sia dalla scrittura del 14 gennaio
2019 (cfr. doc. 2 della produzione di parte opposta), giammai disconosciuta dalla opponente società, sia dalla circostanza dell'effettuazione del bonifico del 16 gennaio 2019 in favore della società opponente (cfr. doc. 3 della produzione di parte opposta), oltre che dalla fattura n. 45 del 31/12/2018 emessa da nei confronti Parte_1 di per l'importo di €.15.000,00 (cfr. doc. 4 della Controparte_1
Pag. 4 produzione di parte opposta). Importo effettivamente pagato alla società opponente a mezzo del bonifico sopra richiamato.
Parte opponente non ha provato, invece, di aver effettivamente consegnato all'opposto il bene oggetto della fattura soprarichiamata e regolarmente saldata.
Ne deriva, pertanto, la legittima richiesta, avanzata con il monitorio, di restituzione della somma versata.
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1483/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2021 del 1° settembre 2021 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Lagonegro in favore di CP_1
per la somma di €.15.000,00, dichiarandolo definitivamente
[...]
esecutivo;
- condanna parte opponente in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in €.3.397,00, per compensi professionali ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro, il 16 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5