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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 4.12.2024, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. BACCHIEGA LUCIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._2
PANELLA ALESSIA e MOSCATELLO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 CP
MOTIVI DELLA DECISIONE , premesso che contraeva matrimonio con , in NOVOSELE (ALBANIA), in Parte_1 CP data 18.07.1996, dalla cui unione nascevano i figli il 04/05/1998 e il 28/06/2004, si Persona_1 Persona_2 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP accessorie.
All'udienza di comparizione del 24.09.2024, il Giudice sentiva ampiamente e separatamente le parti, e astenendosi dal tentativo di conciliazione ex art. 473-bis. 42 c.p.c. formulava la seguente proposta conciliativa
“- Il signor provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne non indipendente CP economicamente mediante il versamento alla IG della somma di euro 300,00 al mese Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il signor provvederà a versare alla IG ex art. 156 c.c. un assegno mensile CP Parte_1 di euro 100,00 (importo annualmente rivalutabile)”.
I difensori chiedevano pertanto un breve rinvio per sottoporre la proposta conciliativa alle parti e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.11.2024, successivamente differita, su richiesta concorde delle parti, al
4.12.2024.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti davano atto di aver depositato in data 29.11.2024 e 2.12.2024 note conclusive congiunte, corredate dell'accordo sottoscritto personalmente dalli parti secondo cui “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP
Stato civile di provvedere alle relative annotazioni ove necessario e richiesto.
2) Assegnare la casa coniugale sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n. 57 alla IG (poi Parte_1
AK TA) che a tutt'oggi la abita con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con tutto l'arredo ed il mobilio ivi contenuto.
3) Porre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 al mese, Per_2 somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente cointestato con la moglie Parte_1
(poi AK TA) mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.
Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici Istat decorso un anno dalla pubblicazione della
Sentenza dichiarativa di separazione.
4) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non coperte dal contributo Per_2 al mantenimento, secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Bergamo che si riporta qui di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
La quota del 50% di tali spese straordinarie non coperte dal contributo mensile di mantenimento, dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro la fine mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento, previa presentazione della ricevuta/fattura di pagamento.
5) Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione e comunicazione della Sentenza di separazione, CP la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di ET (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno
702, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq. 166, e foglio 27 mappale 3313 subalterno 706, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq. 5, sp.cat.mq.
5- quanto alla nuda proprietà ai figli e Persona_1 Per_2 per metà ciascuno e quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA).
[...] Parte_1
La IG (poi AK TA) dà atto di aver chiesto alla banca mutuante di potersi accollare Parte_1 la quota di mutuo residuo che grava sul signor ma che l'istituto di credito ha dato risposta negativa. CP
La IG (poi AK TA), da sola o eventualmente anche con la partecipazione dei figli Parte_1
e/o si impegna a verificare se altri istituti di credito ammettano nel caso di specie Persona_1 Persona_2
l'accollo liberatorio oppure consentano di istruire una nuova pratica di mutuo per estinguere quello in essere.
A tale fine il signor dichiara sin da ora di acconsentire alla facoltà di surrogare (portabilità CP
“Bersani”) il mutuo in essere con istituto che ammetta poi l'accollo liberatorio, e altresì dichiara sin d'ora che si presenterà all'operazione bancaria ed a firmare tutti i documenti necessari ed occorrenti per consentire la portabilità del mutuo ai sensi della Legge Bersani.
Quanto alle spese notarili dell'operazione per il trasferimento da parte del signor della quota del CP
50% della casa famigliare quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno e Persona_1 Persona_2 quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA), il signor e la IG Parte_1 CP [...]
(poi AK TA) vi provvederanno per metà ciascuno. Pt_1 La IG continuerà, così come sta già facendo, a pagare la rata del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa famigliare.
5) Il signor potrà parlare ed incontrare la figlia maggiorenne, se e quando quest'ultima lo CP Per_2 vorrà, previo accordo con la figlia stessa e nel rispetto delle esigenze, necessità e degli accordi presi con quest'ultima.
6) Le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande formulate in atti ma non espressamente riportate nella presente precisazione delle conclusioni.
7) Spese e competenze di causa compensate tra le parti”; chiedevano pertanto che la causa fosse trattenuta immediatamente in decisione alle condizioni dell'accordo.
Il Giudice invitava pertanto le parti alla precisazione delle conclusioni, autorizzava i coniugi a vivere separati, pronunciava provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti depositato in data 29.11.2024 e 2.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE)
2201/2003, e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_3
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985), orientamento giurisprudenziale recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di
Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal
Tribunale Foggia, secondo il quale “la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10 Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358).
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia maggiorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Osserva poi il Collegio che anche la clausola n. 5) dell'accordo in base alla quale “Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione CP
e comunicazione della Sentenza di separazione, la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a
ET (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di ET (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno 702, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq.
166, e foglio 27 mappale 3313 subalterno 706, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq. 5, sp.cat.mq.
5- quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno e quanto Persona_1 Persona_2 all'usufrutto alla IG (poi AK TA) (…)” risulta sufficientemente tutelante Parte_1
per la parte attrice.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP in NOVOSELE (ALBANIA), in data 18.07.1996; provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP
Stato civile di provvedere alle relative annotazioni ove necessario e richiesto.
2) Assegnare la casa coniugale sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n. 57 alla IG (poi Parte_1
AK TA) che a tutt'oggi la abita con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con tutto l'arredo ed il mobilio ivi contenuto.
3) Porre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 al mese, Per_2 somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente cointestato con la moglie Parte_1
(poi AK TA) mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.
Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici Istat decorso un anno dalla pubblicazione della
Sentenza dichiarativa di separazione.
4) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non coperte dal contributo Per_2 al mantenimento, secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Bergamo che si riporta qui di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. La quota del 50% di tali spese straordinarie non coperte dal contributo mensile di mantenimento, dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro la fine mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento, previa presentazione della ricevuta/fattura di pagamento.
5) Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione e comunicazione della Sentenza di separazione, CP la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di ET (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno 702, piano secondo, categoria
A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq. 166, e foglio 27 mappale 3313 subalterno 706, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq. 5, sp.cat.mq.
5- quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno Persona_1 Persona_2
e quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA). Parte_1
La IG (poi AK TA) dà atto di aver chiesto alla banca mutuante di potersi accollare Parte_1 la quota di mutuo residuo che grava sul signor ma che l'istituto di credito ha dato risposta negativa. CP
La IG (poi AK TA), da sola o eventualmente anche con la partecipazione dei figli Parte_1
e/o si impegna a verificare se altri istituti di credito ammettano nel caso di specie Persona_1 Persona_2
l'accollo liberatorio oppure consentano di istruire una nuova pratica di mutuo per estinguere quello in essere.
A tale fine il signor dichiara sin da ora di acconsentire alla facoltà di surrogare (portabilità CP
“Bersani”) il mutuo in essere con istituto che ammetta poi l'accollo liberatorio, e altresì dichiara sin d'ora che si presenterà all'operazione bancaria ed a firmare tutti i documenti necessari ed occorrenti per consentire la portabilità del mutuo ai sensi della Legge Bersani.
Quanto alle spese notarili dell'operazione per il trasferimento da parte del signor della quota del CP
50% della casa famigliare quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno e Persona_1 Persona_2 quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA), il signor e la IG Parte_1 CP [...]
(poi AK TA) vi provvederanno per metà ciascuno. Pt_1
La IG continuerà, così come sta già facendo, a pagare la rata del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa famigliare.
5) Il signor potrà parlare ed incontrare la figlia maggiorenne, se e quando quest'ultima lo CP Per_2 vorrà, previo accordo con la figlia stessa e nel rispetto delle esigenze, necessità e degli accordi presi con quest'ultima.
6) Le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande formulate in atti ma non espressamente riportate nella presente precisazione delle conclusioni.
7) Spese e competenze di causa compensate tra le parti”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 4.12.2024, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. BACCHIEGA LUCIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._2
PANELLA ALESSIA e MOSCATELLO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 CP
MOTIVI DELLA DECISIONE , premesso che contraeva matrimonio con , in NOVOSELE (ALBANIA), in Parte_1 CP data 18.07.1996, dalla cui unione nascevano i figli il 04/05/1998 e il 28/06/2004, si Persona_1 Persona_2 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP accessorie.
All'udienza di comparizione del 24.09.2024, il Giudice sentiva ampiamente e separatamente le parti, e astenendosi dal tentativo di conciliazione ex art. 473-bis. 42 c.p.c. formulava la seguente proposta conciliativa
“- Il signor provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne non indipendente CP economicamente mediante il versamento alla IG della somma di euro 300,00 al mese Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il signor provvederà a versare alla IG ex art. 156 c.c. un assegno mensile CP Parte_1 di euro 100,00 (importo annualmente rivalutabile)”.
I difensori chiedevano pertanto un breve rinvio per sottoporre la proposta conciliativa alle parti e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.11.2024, successivamente differita, su richiesta concorde delle parti, al
4.12.2024.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti davano atto di aver depositato in data 29.11.2024 e 2.12.2024 note conclusive congiunte, corredate dell'accordo sottoscritto personalmente dalli parti secondo cui “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP
Stato civile di provvedere alle relative annotazioni ove necessario e richiesto.
2) Assegnare la casa coniugale sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n. 57 alla IG (poi Parte_1
AK TA) che a tutt'oggi la abita con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con tutto l'arredo ed il mobilio ivi contenuto.
3) Porre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 al mese, Per_2 somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente cointestato con la moglie Parte_1
(poi AK TA) mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.
Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici Istat decorso un anno dalla pubblicazione della
Sentenza dichiarativa di separazione.
4) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non coperte dal contributo Per_2 al mantenimento, secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Bergamo che si riporta qui di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
La quota del 50% di tali spese straordinarie non coperte dal contributo mensile di mantenimento, dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro la fine mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento, previa presentazione della ricevuta/fattura di pagamento.
5) Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione e comunicazione della Sentenza di separazione, CP la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di ET (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno
702, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq. 166, e foglio 27 mappale 3313 subalterno 706, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq. 5, sp.cat.mq.
5- quanto alla nuda proprietà ai figli e Persona_1 Per_2 per metà ciascuno e quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA).
[...] Parte_1
La IG (poi AK TA) dà atto di aver chiesto alla banca mutuante di potersi accollare Parte_1 la quota di mutuo residuo che grava sul signor ma che l'istituto di credito ha dato risposta negativa. CP
La IG (poi AK TA), da sola o eventualmente anche con la partecipazione dei figli Parte_1
e/o si impegna a verificare se altri istituti di credito ammettano nel caso di specie Persona_1 Persona_2
l'accollo liberatorio oppure consentano di istruire una nuova pratica di mutuo per estinguere quello in essere.
A tale fine il signor dichiara sin da ora di acconsentire alla facoltà di surrogare (portabilità CP
“Bersani”) il mutuo in essere con istituto che ammetta poi l'accollo liberatorio, e altresì dichiara sin d'ora che si presenterà all'operazione bancaria ed a firmare tutti i documenti necessari ed occorrenti per consentire la portabilità del mutuo ai sensi della Legge Bersani.
Quanto alle spese notarili dell'operazione per il trasferimento da parte del signor della quota del CP
50% della casa famigliare quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno e Persona_1 Persona_2 quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA), il signor e la IG Parte_1 CP [...]
(poi AK TA) vi provvederanno per metà ciascuno. Pt_1 La IG continuerà, così come sta già facendo, a pagare la rata del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa famigliare.
5) Il signor potrà parlare ed incontrare la figlia maggiorenne, se e quando quest'ultima lo CP Per_2 vorrà, previo accordo con la figlia stessa e nel rispetto delle esigenze, necessità e degli accordi presi con quest'ultima.
6) Le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande formulate in atti ma non espressamente riportate nella presente precisazione delle conclusioni.
7) Spese e competenze di causa compensate tra le parti”; chiedevano pertanto che la causa fosse trattenuta immediatamente in decisione alle condizioni dell'accordo.
Il Giudice invitava pertanto le parti alla precisazione delle conclusioni, autorizzava i coniugi a vivere separati, pronunciava provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti depositato in data 29.11.2024 e 2.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE)
2201/2003, e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_3
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985), orientamento giurisprudenziale recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di
Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal
Tribunale Foggia, secondo il quale “la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10 Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358).
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia maggiorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Osserva poi il Collegio che anche la clausola n. 5) dell'accordo in base alla quale “Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione CP
e comunicazione della Sentenza di separazione, la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a
ET (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di ET (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno 702, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq.
166, e foglio 27 mappale 3313 subalterno 706, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq. 5, sp.cat.mq.
5- quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno e quanto Persona_1 Persona_2 all'usufrutto alla IG (poi AK TA) (…)” risulta sufficientemente tutelante Parte_1
per la parte attrice.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP in NOVOSELE (ALBANIA), in data 18.07.1996; provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP
Stato civile di provvedere alle relative annotazioni ove necessario e richiesto.
2) Assegnare la casa coniugale sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n. 57 alla IG (poi Parte_1
AK TA) che a tutt'oggi la abita con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con tutto l'arredo ed il mobilio ivi contenuto.
3) Porre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 al mese, Per_2 somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente cointestato con la moglie Parte_1
(poi AK TA) mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.
Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo gli indici Istat decorso un anno dalla pubblicazione della
Sentenza dichiarativa di separazione.
4) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non coperte dal contributo Per_2 al mantenimento, secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Bergamo che si riporta qui di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. La quota del 50% di tali spese straordinarie non coperte dal contributo mensile di mantenimento, dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro la fine mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento, previa presentazione della ricevuta/fattura di pagamento.
5) Il sig. cederà, entro due mesi dalla pubblicazione e comunicazione della Sentenza di separazione, CP la propria quota di 50% della casa famigliare -sita a ET (BG) Via Molaro degli Spini n.57, censita al catasto fabbricati del Come di ET (BG) foglio 27 mappale 3313 subalterno 702, piano secondo, categoria
A/3, classe 2, vani 7,5 sup.cat.mq. 166, e foglio 27 mappale 3313 subalterno 706, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq. 5, sp.cat.mq.
5- quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno Persona_1 Persona_2
e quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA). Parte_1
La IG (poi AK TA) dà atto di aver chiesto alla banca mutuante di potersi accollare Parte_1 la quota di mutuo residuo che grava sul signor ma che l'istituto di credito ha dato risposta negativa. CP
La IG (poi AK TA), da sola o eventualmente anche con la partecipazione dei figli Parte_1
e/o si impegna a verificare se altri istituti di credito ammettano nel caso di specie Persona_1 Persona_2
l'accollo liberatorio oppure consentano di istruire una nuova pratica di mutuo per estinguere quello in essere.
A tale fine il signor dichiara sin da ora di acconsentire alla facoltà di surrogare (portabilità CP
“Bersani”) il mutuo in essere con istituto che ammetta poi l'accollo liberatorio, e altresì dichiara sin d'ora che si presenterà all'operazione bancaria ed a firmare tutti i documenti necessari ed occorrenti per consentire la portabilità del mutuo ai sensi della Legge Bersani.
Quanto alle spese notarili dell'operazione per il trasferimento da parte del signor della quota del CP
50% della casa famigliare quanto alla nuda proprietà ai figli e per metà ciascuno e Persona_1 Persona_2 quanto all'usufrutto alla IG (poi AK TA), il signor e la IG Parte_1 CP [...]
(poi AK TA) vi provvederanno per metà ciascuno. Pt_1
La IG continuerà, così come sta già facendo, a pagare la rata del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa famigliare.
5) Il signor potrà parlare ed incontrare la figlia maggiorenne, se e quando quest'ultima lo CP Per_2 vorrà, previo accordo con la figlia stessa e nel rispetto delle esigenze, necessità e degli accordi presi con quest'ultima.
6) Le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande formulate in atti ma non espressamente riportate nella presente precisazione delle conclusioni.
7) Spese e competenze di causa compensate tra le parti”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano