Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2013, n. 20691
CASS
Sentenza 10 settembre 2013

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La decadenza dal beneficio del contributo all'acquisto della prima casa, di cui all'art. 39 della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, ove applicabile "ratione temporis", si determina in via automatica in caso di mancato rispetto dell'obbligo di residenza e dei divieti di locazione ed alienazione ivi previsti, venendo meno la ragione del finanziamento, che è quella di agevolare il privato all'accesso alla proprietà della casa in cui abitare, con conseguente nascita di un'obbligazione restitutoria riconducibile all'indebito oggettivo.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1453 del 18
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2013, n. 20691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20691
Data del deposito : 10 settembre 2013

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