Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.sa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.sa ARluisa Crucitti Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 219/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/03/2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Crucitti Parte_1 C.F._1
Nicola, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio professionale, sito in Reggio Calabria, Via G. De
Nava, 98
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti deliberazione d'incarico della Giunta Comunale n. 87
Reg. Del. del 16/047 2019 esecutiva, dall'Avv. Margherita Crocè, ed elettivamente domiciliato, presso il suo recapito professionale sito in Reggio Calabria, Ufficio Legale dell'Ente
APPELLATO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. AN AR ME, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio professionale, sito in Siderno, Via Carlo Pisacane n° 40
APPELLATO
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 149/2018 del Tribunale di Reggio Calabria
All'udienza del 04/03/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 04/03/2024, nonché il difensore dell'appellata precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il Pt_2
03/03/2024, e il difensore del il 23/03/2024, nei termini assegnati con Controparte_1
l'ordinanza del 26/02/2024 del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Crucitti Nicola:
<< L'avv. Nicola Crucitti, difensore dell'appellante , come da procura in atti, conclude Parte_1 riportandosi a tutte le deduzioni, richieste e difese contenute nell'atto di appello e nei precedenti scritti difensivi, che qui devono intendersi integralmente trascritte;
si riporta , altresì, a tutta la documentazione prodotta, ai verbali di causa del primo grado ed in particolare alle deposizioni testimoniali in essi contenute,
e, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa manifestamente lacunosa, errata e sbrigativa, chiede che la causa sia posta in decisione, con l'accoglimento del proposto appello . Si chiede l'assegnazione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica.-
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, cpa, iva e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore dell' avv. Nicola Crucitti antistatario.-.>>
Avv. Margherita Crocè:
<<.. Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis:
Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del presente appello per i motivi di fatto e di diritto in atti esposti;
Previo rigetto dell'appello ex adverso proposto, confermare la sentenza appellata;
in caso di riforma, nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata;
Con vittoria di spese e competenze di causa…>>
Avv. AN AR ME: <anna maria romeo gi costituita per la>Controparte_3
chiede che la causa sia trattenuta in decisione, insiste nelle rassegnate conclusioni di cui alla comparsa
[...] di costituzione;
in particolare eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello e chiede il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e competenze dei due gradi di giudizio, con ogni altro diritto fatto salvo.>> SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
<< Con atto di citazione notificato la sig.ra conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso nella verificazione del sinistro occorsole, a causa della presenza di materiale di risulta e di un avvallamento, non segnalato, per la realizzazione di un tombino, che insisteva lungo la via Einaudi di Melito Porto Salvo (RC) e, per l'effetto condannare l'Ente convenuto quale proprietario e responsabile della manutenzione stradale al risarcimento di tutti i danni subiti. In particolare, l'attrice esponeva che il giorno 16.02.2006 alle ore 17:00 circa, mentre camminava sul marciapiede di Via Einaudi, nello scendere per attraversare la predetta via, cadeva a terra, a causa di un avvallamento e presenza di materiale di risulta, riportando lesioni personali. Rappresentava che lo stato dei luoghi era dovuto da lavori per la realizzazione di un tombino posto in adiacenza al marciapiede, non adeguatamente segnalati Chiedeva che il nella veste di proprietario della strada e responsabile CP_1 della manutenzione, fosse condannato a risarcire i danni patiti dalla stessa poiché lo stato dei luoghi ove si era verificato il sinistro era da ritenersi pericoloso, costituendo “insidia stradale”.
Il Comune di Melito Porto Salvo (RC), costituitosi, in via preliminare, contestava la sussistenza della responsabilità da parte dello stesso, atteso che i danni verificatisi erano da ricondursi eziologicamente ai lavori di “Realizzazione Via Einaudi collegamento Via Del Fortino e riqualificazione Via Del Plebiscito”, in corso all'epoca dei fatti sui luoghi di causa e, in particolare, alla negligenza ed imprudenza della ditta appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori, aggiudicati e appaltati alla ditta giusto contratto di Controparte_2 appalto del 12.10.2005, che stipulava con la un contratto di assicurazione a Controparte_4 garanzia dei danni derivati a terzi durante l'esecuzione dei lavori ( polizza n° 740.247 del 28.09.2005)
Chiedeva, pertanto, autorizzarsi la chiamata in causa della ditta per esserne comunque Controparte_2 manlevata, in ipotesi di soccombenza, e tenerla indenne da qualsiasi azione e/o domanda risarcitoria avanzata dall'attore, in virtù del contratto di appalto.
In ogni caso contestava l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum Sosteneva in particolare, che non si era verificata alcuna situazione di insidia implicante la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ma che il sinistro andava addebitato ad una mancata attenzione dell'istante.
La si costituiva, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Controparte_2 CP_5 in forza del contratto di assicurazione stipulato proprio allo scopo di essere garantita nel caso in cui si
[...] fossero verificati danni a terzi connessi all'esecuzione di lavori. Rappresentava che ove dovesse essere ritenuta sussistente una propria responsabilità nella vicenda per cui è causa, la era Controparte_5 tenuta a garantire l'impresa per i danni derivanti dall'esercizio della sua attività. Nel merito, la società affermava che aveva eseguito correttamente e diligentemente i lavori appaltati, provvedendo a custodire i cantieri secondo le modalità di legge. Nel caso di specie nessuna responsabilità poteva esser l e attribuita, nemmeno in via gradata. Quindi, l'evento era attribuibile solo ed esclusivamente alla negligenza e alla scarsa attenzione dell'attrice, la quale non ha osservato le regole di comune prudenza e diligenza.
Costituitasi la , preliminarmente sollevava l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_6 passiva, poiché era stato prodotto in giudizio non la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ma la polizza fideiussoria. Pertanto, chiedeva l'estromissione dal giudizio. Nel merito, contestava la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto. In gradato subordine chiede va che venisse riconosciuta la concorrenza di responsabilità del le parti in causa.
Espletata l'attività istruttoria richiesta la causa veniva riservata per la decisione.
Con sentenza n. 149/2018, emessa il 27/01/2018 e pubblicata il 29/01/2018 il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: << 1) Rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice>>
Con atto di appello ritualmente notificato la sig.ra ha impugnato la sentenza n. 149/2018, Parte_1 emessa il 27/01/2018 e pubblicata il 29/01/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria rilevando che la stessa è errata, ingiusta e frutto di errate e restrittive interpretazioni con riferimento all'an e come tale, gravemente lesiva degli interessi dell'appellante.
Chiedeva:
<< … condannare in solido il in persona del Sindaco pro tempore, la Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e la (già Controparte_2 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_6 patiti e patiendi dall'appellante, così come quantificati nell'atto di citazione del giudizio di primo grado , che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo saldo.- Con vittoria di spese, spese di CTU affrontate nel corso del giudizio di primo grado, competenze ed onorari anche di questo grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Crucitti antistatario>>
Si costituivano gli appellati e la contestando l'appello, rilevandone Controparte_1 Pt_2
l'inammissibilità ex art. 342 cpc, chiedevano la conferma della impugnata sentenza, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.
Si instaurava il contraddittorio.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 09/03/2024, dopo che i difensori delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata alle parti in data 25/03/2024, con la concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, si dichiara la contumacia della regolarmente citata ma non Controparte_2 costituita.
2. Si passa all'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342, 1° comma, cpc, formulata dalla difesa degli appellati e Controparte_1 Pt_2
Assumono, infatti, che l'appello deve essere dichiarato inammissibile considerato che lo stesso non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc.
Sostengono che lo stesso non rispetta il modello legale dettato dall'art 342 cpc nel testo risultante dalla riforma operata con la lg 54/2012, in quanto la difesa appellante non riporta le parti della sentenza che non condivide, senza esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice del secondo grado, suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate.
Rileva questa Corte che la fattispecie in esame va ricompresa nella casistica pre legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha riscritto in più punti la disciplina dell'appello.
Prima della riforma, per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza sul punto, l'appello era considerato inammissibile ove privo dei «motivi specifici». L'inammissibilità, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo decadenziale (art. 358 c.p.c.), non era espressamente comminata dalla legge, ma veniva dedotta in via interpretativa (v. in particolare Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
I motivi di appello dovevano essere idonei non solo ad individuare la parte di sentenza impugnata
(intendendosi per “parte di sentenza” la “questione” decisa e non la “domanda”), ma anche ad esporre le ragioni della riforma, secondo un metro di specificità non predeterminabile a priori, perché necessariamente proporzionato all'analiticità della decisione impugnata. In tale contesto, il motivo specifico solitamente non prescindeva dal momento della “sintesi”, individuando così, quantomeno implicitamente, la diversa e più corretta soluzione che avrebbe dovuto sostituire la precedente.
Il precedente testo dell'art 342 cpc riportava una formulazione più generica secondo la quale l'appello – proposto con citazione o con ricorso, a seconda del rito – doveva contenere < fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione.>>
Secondo l'orientamento della Cassazione il dovere di esposizione nell'atto di appello dei motivi specifici aveva lo scopo di tracciare i confini del campo d'indagine del giudice di II grado, non potendo l'appellante limitarsi ad indicare i capi della sentenza che intendeva impugnare, dovendo bensì “selezionare” le questioni da porre all'attenzione del giudice dell'impugnazione, così assolvendo ad un onere ben più pregnante di critica alla pronuncia impugnata.
Si diede cioè risalto all'impianto del giudizio di appello così come delineato dal legislatore della novella del
1990, ovvero non più come novum iudicium ma come revisio prioris istantiae, per il quale era necessario che l'appellante, anche nel caso in cui volesse impugnare in toto la sentenza emessa dal giudice di prime cure, muovesse delle censure specifiche alle argomentazioni formulate alla base di quest'ultima, così da porre all'attenzione del giudice dell'impugnazione gli errori nei quali – secondo la sua opinione – sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Tale orientamento fu sostenuto, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, prima con la sentenza n. 16 del 29 gennaio 2000, secondo cui << I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico>>; e poi con la sentenza n. 28498 del 23 dicembre 2005, in cui si prende coscienza dell'evoluzione subìta dal mezzo d'impugnazione in questione, alla luce della quale
< funzione sostitutiva quanto alle statuizioni decisorie su diritti impugnati, il “mezzo” per “passare da uno all'altro esame della causa”, su tali statuizioni, e non può quindi limitarsi al fine di ottenerne la riforma, ad una denuncia generica dell'ingiustizia dei capi appellati della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarsi all'interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla sentenza di appello che non è impugnazione rescindente come il ricorso per cassazione (l'avvicinamento alla struttura del quale è solo parziale); e tal puntualizzazione ulteriore avviene appunto nella denunzia di specifici
“vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata(…)>>.
Nel caso in esame, la difesa appellante, non solo si rifà allo schema richiesto dall'art. 342 cpc ma confuta contestando <> che hanno condotto lo stesso
Giudice al rigetto delle proprie difese in primo grado, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
2.Con l'unico motivo di gravame la difesa appellante censura la sentenza di primo grado lamentando la errata e restrittiva interpretazione dell'an, considerato che il Giudice avrebbe travisato gli atti di causa, non ritenendo sufficientemente provato il fatto storico.
Assume, infatti, che << parte appellante ha agito in giudizio invocando la tutela ex art. 2051 c.c. e gradatamente quella ex art. 2043 c.c., .., così come è stata dedotta la responsabilità dei convenuti invocando l'obbligo di custodia e manutenzione della strada da parte del proprietario e della ditta (circostanza, questa, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. ), si è anche molto chiaramente dedotta 1'esistenza di una insidia ( rilevante ex art. 2043 c.c.)>>.
Sostiene che il Giudice, con motivazione del tutto infondata in fatto ed in diritto, smentita, peraltro, dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni della teste -< Testimone_1 essendo la stessa del tutto estranea e non legata da alcun rapporto con le parti in causa (si badi al rapporto lavorativo che legava, invece, gli altri testi escussi alle parti convenute in giudizio !! )>> - ha ritenuto non provati i fatti di causa.
Si rileva che il primo Giudice, dopo aver affermato che < attiene al controverso tema della responsabilità civile della pubblica Amministrazione per danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche>>, inquadrando successivamente il caso nell'ambito dell'art. 2051 cc, sostenendo che << Perché tale fattispecie possa configurarsi in concreto è quindi sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato e, causa di esclusione di tale responsabilità è il caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante>>, precisa<< Va tuttavia precisato che per gli enti pubblici la presunzione di responsabilità non si applica per danni subiti dagli utenti di beni demaniali
(nella fattispecie: demanio stradale) ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p. a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo CP_1 sintomatiche, essere vagliate in concreto.
Ne consegue che solo ove non sia possibile applicare la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. In entrambe le ipotesi può inoltre rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c. c. comma 1, con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.>>
Conclude dichiarando che <
l'evento lesivo sia di proprietà comunale e che insista nel centro abitato, ciò posto ricorrono astrattamente i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.>>, ma riportandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prova sul nesso causale nei casi in cui << per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza norma le della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili " (cfr. Cass. sez. III, 06/08/1997, n. 7276). A tal fine>>, ha affermato che << " (cfr. Cass. sez. III, 06/08/1997, n. 7276). A tal fine occorre provare che la cosa costituisca la causa o la concausa del danno pertanto l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, che risulta così riconducibile ad un'anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa (vd. Cass. n. 2284/0
6; Cass. 25243/2006)>>. Per cui ha rigettato la domanda attrice perché <<…secondo quanto si evince dalle risultanze istruttorie non vi è emerso che la causa dell'incidente sia stato proprio la presenza di materiale di risulta e avvallamento sottostanti il marciapiedi, non risultando quindi che l'evento dannoso si sia verificato proprio a causa di tale anomalia nella struttura della cosa in custodia ma bensì dal comportamento colposo e negligente dell'attrice o per altro motivo rimasto ignoto>>., evidenziando anche che < riscontri probatori certi e precisi in ordine alla sussistenza del rapporto di casualità tra la cosa, nella specifica conformazione foriera di danno, e l'evento lesivo.>>
Ciò sta a significare, che sorge la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Infatti, come evidenziato dal Giudice, <<.. Inoltre, nel caso in esame, avendo l'attrice dedotto che il sinistro si è veri ficato per la mera presenza di un dissesto del piano viabile, deve altresì applicarsi anche il principio secondo cui il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (cfr. Cass. n. 16527/2003>>
In effetti, questi sono i presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (così, la citata Cass. 2660/2013).
Proprio facendo applicazione dei principi su richiamati, il Tribunale ha ritenuto di dover rigettare la domanda, rilevando che << E' stato, dunque, accertato che il materiale di risulta attorno al tombino in costruzione era ben visibile e nel contesto dato l 'attrice avrebbe potuto evitare di inciamparvi, se solo avesse adottato l'ordinaria diligenza e prestato la dovuta attenzione>>.
In particolare lo stesso Giudice ha rilevato che << l'unico teste oculare sig.ra oltre ad aver Testimone_1 confermato le circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione ha affermato che la sig.ra Parte_1
è caduta a terra “ la sig.ra scendeva dal marciapiede, per attraversare la strada , in direzione monte, Pt_1 allorchè cadeva a terra, a causa della presenza di un avvallamento e di materiale di risulta che si trovava accanto ad un tombino in costruzione”>>, evidenziando che << I testi di parte convenuta hanno tutti concordemente affermato che nel cantiere venivano utilizzati sempre tutti i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità evidenziate da tutti i testi. Infatti, l'Ing. direttore Controparte_7 dei lavori, , geometra, progettista dei lavori ha affermato: “ I lavori erano regolarmente Controparte_8 segnalati sia all'ingresso della via sia lungo tutto il cantiere, essendo la strada senza uscita e quindi non potendo chiuderla, perché interessata dal transito”, ed ancora “I lavori in corso erano Controparte_9 segnalati con cartelli indicatori all'inizio della via, che era unico accesso alla stessa…i lavori erano segnalati in prossimità di pozzetti e tombini con paletti e nastro bicolore, rosso-bianco…nei cartelli erano indicate tutte le situazioni di pericolo….Sulla predetta via (via Einaudi), di circa 700mt vi è un tombino ogni venti metri.
Ribadisco che ogni tombino, costruito o rifatto, veniva recintato con nastro colorato (bianco e rosso) intorno a quattro picchetti di ferro e così rimanevano fin quando i lavori non venivano conclusi”.>>
CP_ Circostanza confermata anche dal teste , operaio della ditta : < Testimone_2 lavori provvedevamo a segnalarli, recintando con nastro a rete le aree interessate oppure, poiché la strada era aperta al traffico, mettevamo dei birilli a terra per segnalare la situazione di pericolo. Ciò quando il cantiere era aperto al traffico con noi presenti. Stavamo particolarmente attenti poiché nella zona vi erano scuole nonché un negozio di giocattoli per bambini. Preciso che, quando ci dovevamo spostare da un punto all'altro della predetta via, provvedevamo a recintare col nastro che veniva girato due volte, a forma di croce intorno a quattro picchetti in ferro messi a terra ai quattro angoli. Aggiungevamo anche il cartello rotondo con la freccia segnaletica e l'indicazione dei lavori in corso…. Alla chiusura del cantiere ricontrollavamo i lavori eseguiti, mettendo in sicurezza tutti i punti di pericolo con il predetto nastro, i cartelli segnalatori e i birilli nonché con i paletti che venivano fissati al terreno con la mazza>>
Va rilevato che il primo Giudice ha evidenziato le condizioni del tratto di strada indicato da parte attrice, ed esaminando le fotografie dalla stessa prodotte ha sottolineato che << Le foto riproducenti lo stato dei luoghi, prodotte nel fascicolo di parte attrice, rappresentano le condizioni del tratto di strada de quo, che non era asfaltata, ma scarificata. Inoltre il tombino raffigurato alla foto n.3,( riconosciuto dal teste EO) ove è avvenuto in sinistro, pur se non debitamente segnalato (vi era comunque un picchetto con la striscia rosso/ bianca al lato dello stesso), evidenziava la presenza dei lavori in corso, come affermato dal teste EO
, >> precisando, però:<su alcune condizioni dell stata imprecisa e lacunosa:>Testimone_1
“non ricordo se la strada fosse asfaltata…non ricordo se il tombino rispetto al manto stradale fosse rialzato o meno.. non ricordo che distanza ci fosse tra il marciapiede e il tombino, penso meno di un metro, non ricordo alcuna segnalazione dei lavori in questione..”>>
Non vi è dubbio, come giustamente sostenuto dal primo Giudice che << Tali lacune non consentono una idonea individuazione dello stato dei luoghi, anche se quel tombino ricadeva nella strada via Enauidi interessata dai lavori (arch. >> riportando le dichiarazioni del teste , operaio della CP_10 Testimone_2 CP_ ditta , che< erano quelli, poiché noi non lasciavamo i lavori in quel modo quando andavamo via, anche perché proprio là di fronte c'era un asilo. La mattina, quando si riprendevano i lavori, tagliavamo la rete o il nastro e lo passavamo a terra”.>>
In proposito, occorre preliminarmente qui ricordare che la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi di diritto:
- l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione di responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, ovvero la deduzione di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento;
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
A tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, 1° co. c.c.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall'art. 2 Costituzione.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. In sostanza, può dirsi che quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
Tali principi di diritto, sono stati anche di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione:<<..la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato:
Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole>> (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
In linea generale la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto, tra il custode e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte o possano insorgere e/o di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Come detto, detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione «iuris tantum» della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass., 1 aprile 2010, n. 8005 la quale — in relazione ad una controversia per il risarcimento dei danni patiti dai congiunti di persona deceduta a seguito delle gravissime lesioni riportate per la caduta, all'interno di un negozio di elettrodomestici, da una scala che dava accesso ad una zona antistante il locale medesimo – ha confermato la sentenza della corte territoriale che, valutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto, aveva ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del titolare dell'esercizio commerciale, per non aver gli attori provato che la morte della propria congiunta era stata conseguenza normale della particolare anzidetta condizione del locale ove era accaduto il sinistro).
In definitiva, la norma dell'art. 2051 cod. civ. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass., 11 marzo 2011, n.
5910).
Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/2012), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/2008), sia stata causa dell'evento dannoso.
Nella fattispecie in esame, la danneggiata ha dimostrato le «modalità» della caduta, ma come affermato dal
Giudice è rimasto indimostrato «il fatto della cosa» quale causa del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sul punto, si ribadisce che spetta al danneggiato l'onere della prova alla condizione potenzialmente lesiva della cosa in custodia. Infatti, qualora, come nella fattispecie, venga in rilievo una cosa di per sè inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale appunto una strada o una pavimentazione di un locale, una scala, una buca etc., la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. richiede la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (in tal senso Cass., 13 marzo 2013, n. 6306; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660).
Ed in proposito è corretto e pertinente il principio di diritto per il quale il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante
(Cass. n. 16527/03, nonché Cass. n. 20601/10).
Inoltre la cosa va valutata nella sua globalità ed in tutte gli aspetti che la caratterizzano ai fini dell'uso normale di essa.
Nella fattispecie in esame, il primo Giudice ha analizzato le condizioni dello stato dei luoghi sia esaminando le fotografie offerte dalla stessa parte attrice confrontandole con le dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testimoni.
Infatti, precisa:< tombino de quo) non è veritiera dello stato dei luoghi, atteso che sono stata scattate la mattina, il 17.2.2006, alle ore 9,00 il giorno successivo al sinistro, avvenuto alle ore 17.00, quando il cantiere era chiuso e verosimilmente si procedeva alla messa in sicurezza secondo le modalità esplicitate da tutti i testi.>>, sottolineando < un'insidia.>>
E' noto che la responsabilità di cui all'art. 2051 cc., richiede la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (in tal senso Cass., 13 marzo 2013, n. 6306;
Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660). In proposito è corretto e pertinente il principio di diritto per il quale il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 16527/03, nonché Cass. n. 20601/10). Inoltre la cosa va valutata nella sua globalità ed in tutte gli aspetti che la caratterizzano ai fini dell'uso normale di essa.
In proposito il Giudice dice: <nte visibile atteso che la strada pur essendo priva d pubblica documentato dallo stesso convenuto per come>CP_1 emerso dall'istruttoria, era percepibile, evidente, in quanto alle ore 17,00 del mese di febbraio la luce naturale era sufficiente per vedere lo stato della sede viaria (il sole tramontava all'incirca alle ore 17,37) e del tutto prevedibile, trattandosi di strada da tempo interessata da lavori, la cui area era evidenziata dalla presenza di apposita segnaletica. Inoltre l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi, in quanto residente a . Essa avrebbe potuto facilmente evitare di attraversare la strada in prossimità del Controparte_1 tombino così come evitare il materiale ivi presente, aggirandolo invece di cercare di passarci sopra, finendo così con l'inciampare, circostanza confermata dallo stesso teste EO “ho visto, lo ribadisco, che la signora
è caduta perché è inciampata sul materiale, presumo, cemento utilizzato per la realizzazione del tombino”.>>
Pertanto, concordemente al decisum del Giudice < ove si trovava il marciapiede luogo del sinistro, era dissestata perchè erano presenti lavori in corso e che il tombino, sia pure rialzato rispetto al piano di calpestio, era ben visibile.>> Da ciò si desume che l'attrice, proprio per la sussistenza dei lavori in corso, sebbene non fosse impedito il pubblico transito, avrebbe dovuto, usare maggiore diligenza nel percorrere il marciapiede.
In tal senso è stato affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, e create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione”; e pure: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, tale relazione non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Nel caso in esame veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per responsabilità da cose in custodia in favore di un soggetto caduto rovinosamente a causa di una buca sul manto stradale molto sconnesso). Cassazione civile, sez. III,
29/07/2016, n. 15761.
L'ipotesi del caso fortuito, per costante giurisprudenza, ricorre anche laddove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra la res e l'evento stesso. Poiché, dunque, responsabilità oggettiva e fortuito involgono entrambi ed in concreto l'accertamento, da condurre alla stregua dei criteri dettati dall'art. 41 c.p., del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali, e la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato potrà alternativamente condurre a negare ad essa ogni rilievo causale (ed in tal caso dovrà essere affermata la responsabilità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità); od infine - ipotesi intermedia – ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da diminuire ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.). La prova del fortuito da parte del custode si sostanzia quindi nella dimostrazione che il danno lamentato è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civ., 9 maggio 2012, n. 7037).
Nella fattispecie in esame, dall'espletata prova testimoniale è emerso, il comportamento assolutamente negligente dell'attrice, considerato che
A ciò non può non aggiungersi che l'attrice, oggi appellante, era a conoscenza dello stato dei luoghi, in quanto residente a , per cui, come evidenziato dal primo Giudice, < Controparte_1 evitare di attraversare la strada in prossimità del tombino così come evitare il materiale ivi presente, aggirandolo invece di cercare di passarci sopra, finendo così con l'inciampare, circostanza confermata dallo stesso teste EO “ho visto, lo ribadisco, che la signora è caduta perché è inciampata sul materiale, presumo, cemento utilizzato per la realizzazione del tombino”>>
Di contro, invece, sia l'ente convenuto che la società che ha effettuato i lavori hanno dato prova di aver assolto all'obbligo e al dovere di vigilare a che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro fosse < opportuna attività al fine di rendere quanto più possibile sicuro l'utilizzo dell'area>>, infatti, i testimoni di controparte hanno dichiarato che il tombino e i lavori in corso erano segnalati dalla presenza di un era comunque un picchetto con la striscia rosso/ bianca al lato dello stesso.
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
2. Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore dichiarato nell'atto di appello - € 19.363,73 - applicando i parametri minimi, vista la minima complessità della controversia,
l'importo può essere liquidato, a favore di ciascuno degli appellati, in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 956,00
Nulla per la Controparte_2
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. 149/2018 pubblicata il Parte_1
29/01/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna al pagamento a favore di ciascuno degli appellati della somma di € 2.906,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3) Nulla per la Controparte_2
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 31/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.sa Patrizia Morabito)