Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4013 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 , con l'Avv. CECERE SUSANNA FALVO ANTONELLA
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. DENARO ANTONINO;
CP 2, AVV. CARNOVALE MARCELLO;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219002656860000 con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420140004267609000,
33420150000547180000, 33420150003126318000, 33420150003585149000,
33420150003883759000, 33420160000051738000, 33420160002821421000,
33420160003098191000.
Ha dedotto, in particolare, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per difetto di sottoscrizione, per omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e per omessa notifica degli atti presupposti;
ha eccepito, nel merito, la prescrizione dei crediti maturati.
Si è costituito in giudizio CP_1, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e la carenza di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande ed eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria;
ha, poi, dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e delle altre doglianze, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio anche CP_2, contestando, in via preliminare, la legittimazione passiva e, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_3 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_1 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
Ed ancora, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 33420150003883759000
in quanto, essendo i relativi carichi di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. I. 29 dicembre 2022, n.
198, convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo anche se non
-
perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di
-
cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Ebbene, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n.
18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai crediti riportati nei restanti avvisi di addebito.
Premesso che spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, si ritiene che l'istante abbia inteso azionare sia un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui ha contestato vizi formali e contenutistici del titolo, sia contestualmente un'opposizione di merito per le contestazioni inerenti alla maturata prescrizione.
Ebbene, allorché si contesti la ritualità formale dell'atto impositivo ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
Se tanto è, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 23.11.2021 e, quindi, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 5.11.2021, l'opposizione è ammissibile in relazione a tutte le doglianze. Ne discende anche la sussistenza della legittimazione ad agire dell'agente della riscossione in riferimento a tutti i vizi formali e procedurali.
Passando in rassegna le censure sollevate dall'opponente, deve ritenersi infondata quella relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, evidenziandosi piuttosto come tale atto sia conforme al modello legale e contenga i dati necessari per individuare con assoluta precisione il destinatario dell'atto, la tipologia e l'entità dei crediti pretesi, i diversi enti impositori, la natura dei tributi iscritti a ruolo, gli importi dovuti per sanzioni e interessi di mora computati in relazione alle singole voci creditorie e i periodi di relativa maturazione, le modalità e i termini di impugnazione ed anche il nome del responsabile di emissione e notifica dell'avviso.
Anche in punto di interessi va ribadita l'infondatezza della doglianza relativa, posto che l'indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio 2022, n.
22281), secondo cui "Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.".
Peraltro -sebbene la questione attenga non alla legittimità della motivazione, ma piuttosto al merito della domanda di interessi- costituendosi in giudizio, l'
[...]
Controparte_4 ha specificato le modalità di calcolo degli interessi e delle '
sanzioni applicate e stante l'assenza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente (quantomeno a seguito della costituzione dell'agente della riscossione) - la doglianza de qua deve ritenersi (oltreché generica) infondata.
Analogamente, va dichiarata l'infondatezza della censura che deduce
l'illegittimità dell'avviso impugnato dall'omessa notifica degli atti presupposti.
A rigore, premesso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione (o l'irritualità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta l'invalidità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie, avendo l'opponente fondato la richiesta di nullità dell'atto notificato sull'omessa notifica degli atti presupposti, occorre verificare la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sull'illegittimità dell'atto consequenziale.
Occorre quindi verificare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'avviso di intimazione opposto.
ΑΙ riguardo, nessun dubbio sussiste sulla prova dell'avvenuta notifica alla società opponente dell'avviso di addebito n. 33420140004267609000, in quanto l'ente impositore ha depositato avviso di ricevimento della relativa raccomandata n. 65027943627-9, recante data
23.12.2014 (cfr. relata di notifica in allegati CP_2 .
Con riferimento agli altri avvisi di addebito, al fine di comprovare l'avvenuta notifica a mezzo PEC, l'istituto ha prodotto una cartella compressa contenente i files pdf degli avvisi di addebito con le rispettive ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
Ebbene, la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento
è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato
.eml o .msg) (in questi termini, Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
3970/2022 del 21.10.2022).
Inoltre, al caso di specie si applica l'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 (rubricato
"duplicati e copie informatiche di documenti informatici"): il primo comma disciplina i duplicati ossia i documenti di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 13 novembre
2014 contenenti la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine ed aventi il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti;
il secondo comma disciplina le "copie e gli estratti informatici" di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 la cui efficacia è
subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o al mancato disconoscimento da parte del contribuente.
Ne consegue che in tema di prova della notifica a mezzo PEC allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione .eml esso stesso rappresenta il formato nativo digitale ossia il duplicato informatico di cui al primo comma dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 avente il medesimo, valore ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto;
allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. n.
82/2005.
(cfr. Corte di appello di Napoli, sentenza citata).
Ciò posto sulla validità dell'estensione pdf dei documenti prodotti, deve aggiungersi che la notifica degli stessi può dirsi provata sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con quelli emergenti dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente: la data dell'avvenuta notifica (l'11.7.2015 per l'avviso n. 33420150000547180000, il 15.10.2015 per l'avviso n.
33420150003126318000, il 18.12.2015 per il n. 33420150003585149000, il
5.3.2016 per l'avviso n. 33420160000051738000, il 29.7.2016 per l'atto n.
33420160002821421000 e il 9.10.2016 per l'avviso n.
33420160003098191000) coincidente con quella emergente dall'intimazione opposta come dall'estratto di ruolo (in allegati CP_1, l'indirizzo del destinatario
-coincidente con quello riportato sull'avviso di addebito in formato pdf- l'indirizzo del mittente, nonché l'indicazione dell'oggetto della notificazione con la dicitura
"Avvisi Di Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti” (in tal senso cfr. Corte di Appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del 15.6.2023).
Queste considerazioni, in assenza di disconoscimento da parte dell'opponente e non avendo questi dimostrato di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata consentono, attraverso l'applicazione dell'art. 1335 c.c., di ritenere regolare la notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito nn.
33420150000547180000, 33420150003126318000, 33420150003585149000,
33420160000051738000, 33420160002821421000, 33420160003098191000.
In conclusione, non sussistono irregolarità formali dell'intimazione impugnata.
Quanto al merito, l'opponente ha lamentato l'intervenuta prescrizione dei crediti in ragione dell'omessa notifica degli atti prodromici e, sotto tale profilo, quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risultano essere stati notificati gli avvisi di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi
è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo
(opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, pur essendo l'opposizione formalmente ammissibile, non essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti deve concludersi con la conseguente preclusione processuale dell'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale tra la data di maturazione degli stessi e la data di notifica degli avvisi di addebito, come correttamente fatto rilevare anche dagli Enti resistenti.
Pertanto, l'unico motivo di opposizione che può essere indagato nel merito è quello afferente alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, parte resistente CP_1 ha invocato l'efficacia interruttiva degli atti prodotti in sede di memoria costituzione, ossia l'intimazione di pagamento n.
03420199002555410000 notificata a mezzo pec in data 12.3.2019 - afferente agli avvisi di addebito nn. 33420140004267609000 e 33420150000547180000-
e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201900000217000 notificata sempre mediante pec in data 19.3.2019 relativa a tutti gli avvisi di addebito prodromici all'atto impugnato in questa sede.
Considerate le date di notifica degli avvisi di addebito a partire dal 23.12.2014
-
I'11.7.2015 per l'avviso n.per l'avviso n. 33420140004267609000,
33420150000547180000, il 15.10.2015 per l'avviso n.
33420150003126318000, il 18.12.2015 per il n. 33420150003585149000, il
5.3.2016 per l'avviso n. 33420160000051738000, il 29.7.2016 per l'atto n.
e il 33420160002821421000 per l'avviso 9.10.2016 n. Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000, detratta la fase istruttoria), previa compensazione di un terzo stante la parziale definizione ope legis della questione.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai crediti riportati nell'intimazione di pagamento n. 03420219002656860000 con riferimento all'avviso di addebito n. 33420150003883759000;
rigetta per il resto l'opposizione; previa compensazione di un terzo, condanna parte opponente a rifondere in favore di ciascuna delle parti opposte le spese del giudizio sostenute che liquida in € 1.243,3 già al netto della compensazione, per compensi, oltre rimborso spese IVA e CAP come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33420160003098191000- nessuna prescrizione può dirsi maturata non risultando decorso il termine quinquennale tra le stesse e quelle degli atti interruttivi (12.3.2019 e 19.3.2019); termine poi nuovamente interrotto dalla intimazione di pagamento (notificata il 5.11.2021) opposta nella presente sede.