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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 10961 dell'anno 2016
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Labonia, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via F. Gaeta n.7, come da procura in atti,
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Grisi, e presso la stessa CP_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via G. De Caro n.11, come da procura in atti,
CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Labonia, e presso lo stesso elettivamente CP_2
domiciliato in Salerno, alla Via F. Gaeta n.7, come da procura in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Cairone, presso il quale Persona_1
elettivamente domicilia in Salerno, al Corso V. Emanuele II n.95, come da procura in atti,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
1 OGGETTO: Restituzione somme.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice assumeva di aver concesso in prestito alla convenuta, mediante bonifici, la somma di Euro 6.200,00, come da dettagliato elenco in citazione.
Che la convenuta però non aveva provveduto a restituirgli le somme, in tal modo non onorando il suo debito, nonostante le varie richieste verbali di restituzione. Chiedeva, pertanto, di condannare la convenuta a restituirgli la somma mutuata, vinte le spese di lite.
Si costituiva la convenuta che contestava tutto l'avverso dedotto. Precisava CP_1
che fra le parti erano intercorsi rapporti ed intese tali per cui le stesse, anche con l'interessamento dei rispetti mariti (i chiamati in causa), avevano posto in essere un'attività di Bad & Breakfast. Che la citata attività veniva cointestata alle signore e . Che Parte_1 CP_1
le stesse provvedevano a stipulare apposito contratto di locazione relativo all'immobile ove allocare l'attività, e sito in Salerno, alla Via Pietro Del Pezzo n.60. Che per avviare la detta attività entrambe avevano versate somme, ed in quest'ottica si collocavano i bonifici eseguiti dalla Parte_1
, che non erano affatto dei prestiti, ma solo una quota parte sulla stessa cedente per le
[...]
spese affrontate e per la stipula del contratto di locazione, e per i lavori di adattamento dell'immobile locato alla citata attività di Bad & Breakfast. Che, nel prosieguo, i rapporti tra le parti si incrinavano, sino a giungere alla rottura definitiva, con la esclusione di essa convenuta dalla detta attività. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per i danni subiti dal comportamento dell'attrice, e come indicati in comparsa. Nonché domanda riconvenzionale per euro 10.000,00, per gli assunti danni subiti dalla figlia minore, , per gli incresciosi episodi a cui aveva Persona_2
dovuto assistere, e che le avevano causato traumi psicologici. Chiedeva, inoltre, di chiamare in causa i sigg. –marito dell'attrice- ed il sig. roprio coniuge-, CP_3 Persona_1
in quanto coinvolti nella vicenda. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda di parte attrice e per l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate. Vinte le spese di lite.
Il primo istruttore della causa autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa depositata il 06/9/2017 si costituiva il , che preliminarmente eccepiva CP_2 la propria totale estraneità ai fatti di causa;
e nel merito rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Concludeva per la propria estromissione dal giudizio, ed in ogni caso per il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 27/10/2017 si costituiva, altresì, il che da un lato Persona_1
2 dichiarava di costituirsi a seguito della chiamata in causa, dall'altro lato dichiarava di intervenire in giudizio a supporto delle ragioni della convenuta . CP_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., si dava ingresso all'interrogatorio formale di parte convenuta ed alla prova testi come ammessa. All'esito, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda dell'attrice non è fondata e come tale va rigettata.
1. L'attrice assume di aver dato in mutuo (prestito) alla convenuta la complessiva somma di danaro pari ad Euro 6.200,00 dandone prova attraverso l'esibizione delle contabili dei bonifici effettuati in favore della . CP_1
Orbene, ed a prescindere dalla diversa imputazione fatta dalla conventa a questi bonifici (quota parte per l'intrapresa attività di Bad & Breakfast), parte attrice ha provato la sola dazione di denaro alla convenuta- peraltro fatto non contestato-, senza però offrire la prova dell'altro elemento costitutivo del contratto di mutuo o prestito amichevole, vale a dire la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo alla . CP_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte precisato che “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo” (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
Spettava, quindi, all'attrice, anche a fronte delle contestazioni mosse dalla debitrice, fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., chi agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, e l'impegno alla restituzione della somma. (Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119).
Nella fattispecie in esame, della somma versata dall'attrice alla convenuta “a titolo di prestito personale”, come si legge a pagina 1 dell'atto di citazione, non è stata fornita piena prova. Ed a fronte delle contestazioni mosse dalla parte convenuta fin dalla prima difesa, essenzialmente volte a
3 negare di aver mai ricevuto un prestito personale dall'attrice, ma di aver intrapreso con la stessa l'attività di Bad & Breakfast, e che insieme all'attrice aveva stipulato un contratto di affitto, e fatte spese per la detta attività turistico-commerciale, era onere di parte attrice fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare la natura di prestito personale della dazione, la sua erogazione, e l'impegno alla restituzione assunto dalla convenuta.
Tale secondo elemento non è infatti desumibile né dalle prove documentali prodotte in giudizio, né dalla istruttoria orale. In vero, la teste sig.ra , sentita sul punto, a precisa Testimone_1 domanda sul prestito fatto dall'attrice alla convenuta così risponde:” Posso dire di aver saputo dalla di aver fatto dei bonifici alla ma nulla so sulla restituzione dello stesso”. Pt_1 CP_1
Il teste fratello dell'attrice-, riferisce, in merito alla questione del prestito, di Testimone_2
averlo appreso anch'esso dalla sorella. Entrambi, comunque, depongono de relato ex parte actoris,
e tale deposizione è sostanzialmente nulla, in quanto non verte sul fatto, ma sulla dichiarazione fatta da una parte del giudizio, ed è irrilevante ai fini del decidere.
Ne consegue che, in assenza di un obbligo scritto, o di un impegno –anche verbale- assunto dalla convenuta per la restituzione della somma, difetta il titolo posto a base della domanda.
In sostanza, l'attrice ha completamente mancato di provare che il versamento della somma di Euro
6.200,00 alla convenuta sia stato fatto a titolo di mutuo (prestito), con obbligo di restituzione. Può quindi affermarsi che l'attrice non ha assolto all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., non avendo provato tutti gli elementi costitutivi del diritto che ha inteso far valere.
2. Anche la domanda riconvenzionale va rigettata.
Precisato che:" i principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno" (cfr. Cass.,
Sez. I Civ., sent. 10.10.2007, n. 21140), nel caso qui esaminato parte convenuta in riconvenzionale non ha assolto all'onere probatorio in ordine all'esistenza dei danni dei quali ha chiesto il risarcimento.
Ricordato che in questo giudizio non si controverte sulla effettiva titolarità dell'attività imprenditoriale intrapresa dalle parti, si rileva che emerge, dall'istruttoria, che l'immobile locato serviva sia per la detta attività ricettiva, che anche quale residenza delle parti, considerato, altresì, che la stessa conventa ha dichiarato (v. denuncia del 08/8/2016) di aver locato l'immobile in parte per destinarlo unitamente alla all'attività di Bad & Breakfast, ed in altra parte (tre Pt_1
4 camere) per abitarlo insieme con la propria famiglia.
Ad ogni modo, la domanda riconvenzionale spiegata- in maniera alquanto contorta peraltro- è riferita, almeno così pare, solo sugli asseriti danni che la convenuta avrebbe subito per opera dell'attrice.
Ebbene, proprio la circostanza che l'immobile sia stato utilizzato dalla convenuta anche per porvi il proprio domicilio, comporta che le spese sostenute per i lavori edili eseguiti non possono, in assenza di precisa prova, imputarsi alla sola attività imprenditoriale, e non anche all'utilizzo in proprio dell'immobile locato, con la conseguenza che non è possibile sapere, né essendo stato provato, quali dei lavori eseguiti erano destinati solo all'attività di Bad & Breakfast, e quali, invece, per rendere l'immobile abitabile per la convenuta e la sua famiglia.
Da qui anche l'impossibilità di ritenere che il prestito richiesto alla finanziaria per le spese e per i lavori edili eseguiti, possa ritenersi, sic et sempliciter, avvenuto per la sola attività imprenditoriale comune. Come pure le assunte fatture pagate per utenze ed anche l'acquisto del mobilio, in assenza di una specifica prova circa la riferibilità delle stesse alla sola attività imprenditoriale, o anche all'utilizzo dell'appartamento come propria abitazione, non possono ritenersi quali danni subiti.
Ed anche i canoni di locazione, per il medesimo motivo non possono ritenersi danni subiti se la convenuta ha comunque occupato l'immobile anche come propria casa di abitazione.
Neppure è stato provato quali fossero stati gli introiti-nel periodo in esame- dell'attività di Bad &
Breakfast.
Il solo teste sentito in merito, sull'unico specifico capo di prova:”5) “Vero che gli Tes_3
ospiti che uscivano corrispondevano il pagamento delle camere alle due sig.re lì presenti, Pt_1 incassando circa € 360 euro?”, dichiara:” non posso confermare l'importo pagato”.
Non è stato presentato un prospetto/ riepilogo delle prenotazioni, degli arrivi dei clienti, delle tariffe applicate per poter quantificare il dedotto lucro cessante.
Ad ogni modo, e rilevato che l'istruttoria orale è stata incentrata più sul far emergere i reciproci
“dispetti” (irrilevanti ai fini del presente giudizio), che affrontare le tematiche giuridiche proposte con la citazione e con la comparsa di costituzione, resta il fatto che nessun teste ha saputo o potuto- considerato anche i capitoli di prova- riferire circa gli esborsi sostenuti dall'una o dall'altra parte per l'attività imprenditoriale. Né sono stati provati, aliunde, gli asseriti danni per violenza e minacce subite dalla convenuta ad opera dell'attrice.
Ed anche la spiegata domanda riconvenzionale per gli asseriti danni psicologici che avrebbe subito la minore, è rimasta assolutamente sfornita di prova. L'unico capitolo della prolissa prova testimoniale dedicato a provare i paventati risvolti traumatici della minore, non è stato neppure rivolto alla teste indicata Né è stata allegata una relazione psicologica sul punto. Tes_4
5 In definitiva, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta va rigettata in quanto non provata nell'an e nel quantum debeatur.
3- Sulla posizione dei terzi chiamati.
Questo giudicante fatica a comprendere il motivo per cui si è chiesta la chiamata in causa dei terzi.
Già la formula utilizzata dalla convenuta per la chiamata in causa è incomprensibile “per le ragioni esposte e dunque alla luce del coinvolgimento, anche se con posizioni diverse nell'intera vicenda narrata …”.
La formula è assolutamente generica, nella fattispecie non vi è alcun litisconsorzio necessario, e neppure facoltativo, non è stata formulata alcuna domanda nei confronti dei terzi, né di manleva, né di riparto interno di responsabilità. Si potrebbe ravvisare, tutto al più, una presunta responsabilità concorrente. Ma se questa è, in tesi, ipotizzabile per il , non lo è certamente per il CP_2
che è il marito della convenuta e chiamante. Persona_1
Ad ogni modo, seppure l'istituto dell'estromissione dal giudizio riguarda solo particolari e specifiche ipotesi (v. art. 108 c.p.c., art. 109 c.p.c. art.111 c.p.c., art. 1586, secondo comma, c.c. art. 1777 c.c.), tuttavia, nella fattispecie non sussistendo, né è stato provato, in capo ai terzi alcuna legittimazione e titolarità di posizione giuridicamente rilevanti, se ne deve disporre l'esclusione dal giudizio.
4. Considerato l'esito della lite e la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, compresi i terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , con la chiamata dei terzi Parte_1 CP_1
e ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: CP_3 Persona_1
1) rigetta la domanda principale in quanto non provata;
2) rigetta la domanda riconvenzionale in quanto non provata;
3) dispone l'estromissione dal giudizio dei terzi chiamati in causa;
4) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 28/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 10961 dell'anno 2016
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Labonia, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via F. Gaeta n.7, come da procura in atti,
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Grisi, e presso la stessa CP_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via G. De Caro n.11, come da procura in atti,
CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Labonia, e presso lo stesso elettivamente CP_2
domiciliato in Salerno, alla Via F. Gaeta n.7, come da procura in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Cairone, presso il quale Persona_1
elettivamente domicilia in Salerno, al Corso V. Emanuele II n.95, come da procura in atti,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
1 OGGETTO: Restituzione somme.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice assumeva di aver concesso in prestito alla convenuta, mediante bonifici, la somma di Euro 6.200,00, come da dettagliato elenco in citazione.
Che la convenuta però non aveva provveduto a restituirgli le somme, in tal modo non onorando il suo debito, nonostante le varie richieste verbali di restituzione. Chiedeva, pertanto, di condannare la convenuta a restituirgli la somma mutuata, vinte le spese di lite.
Si costituiva la convenuta che contestava tutto l'avverso dedotto. Precisava CP_1
che fra le parti erano intercorsi rapporti ed intese tali per cui le stesse, anche con l'interessamento dei rispetti mariti (i chiamati in causa), avevano posto in essere un'attività di Bad & Breakfast. Che la citata attività veniva cointestata alle signore e . Che Parte_1 CP_1
le stesse provvedevano a stipulare apposito contratto di locazione relativo all'immobile ove allocare l'attività, e sito in Salerno, alla Via Pietro Del Pezzo n.60. Che per avviare la detta attività entrambe avevano versate somme, ed in quest'ottica si collocavano i bonifici eseguiti dalla Parte_1
, che non erano affatto dei prestiti, ma solo una quota parte sulla stessa cedente per le
[...]
spese affrontate e per la stipula del contratto di locazione, e per i lavori di adattamento dell'immobile locato alla citata attività di Bad & Breakfast. Che, nel prosieguo, i rapporti tra le parti si incrinavano, sino a giungere alla rottura definitiva, con la esclusione di essa convenuta dalla detta attività. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per i danni subiti dal comportamento dell'attrice, e come indicati in comparsa. Nonché domanda riconvenzionale per euro 10.000,00, per gli assunti danni subiti dalla figlia minore, , per gli incresciosi episodi a cui aveva Persona_2
dovuto assistere, e che le avevano causato traumi psicologici. Chiedeva, inoltre, di chiamare in causa i sigg. –marito dell'attrice- ed il sig. roprio coniuge-, CP_3 Persona_1
in quanto coinvolti nella vicenda. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda di parte attrice e per l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate. Vinte le spese di lite.
Il primo istruttore della causa autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa depositata il 06/9/2017 si costituiva il , che preliminarmente eccepiva CP_2 la propria totale estraneità ai fatti di causa;
e nel merito rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Concludeva per la propria estromissione dal giudizio, ed in ogni caso per il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 27/10/2017 si costituiva, altresì, il che da un lato Persona_1
2 dichiarava di costituirsi a seguito della chiamata in causa, dall'altro lato dichiarava di intervenire in giudizio a supporto delle ragioni della convenuta . CP_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., si dava ingresso all'interrogatorio formale di parte convenuta ed alla prova testi come ammessa. All'esito, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda dell'attrice non è fondata e come tale va rigettata.
1. L'attrice assume di aver dato in mutuo (prestito) alla convenuta la complessiva somma di danaro pari ad Euro 6.200,00 dandone prova attraverso l'esibizione delle contabili dei bonifici effettuati in favore della . CP_1
Orbene, ed a prescindere dalla diversa imputazione fatta dalla conventa a questi bonifici (quota parte per l'intrapresa attività di Bad & Breakfast), parte attrice ha provato la sola dazione di denaro alla convenuta- peraltro fatto non contestato-, senza però offrire la prova dell'altro elemento costitutivo del contratto di mutuo o prestito amichevole, vale a dire la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo alla . CP_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte precisato che “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo” (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
Spettava, quindi, all'attrice, anche a fronte delle contestazioni mosse dalla debitrice, fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., chi agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, e l'impegno alla restituzione della somma. (Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119).
Nella fattispecie in esame, della somma versata dall'attrice alla convenuta “a titolo di prestito personale”, come si legge a pagina 1 dell'atto di citazione, non è stata fornita piena prova. Ed a fronte delle contestazioni mosse dalla parte convenuta fin dalla prima difesa, essenzialmente volte a
3 negare di aver mai ricevuto un prestito personale dall'attrice, ma di aver intrapreso con la stessa l'attività di Bad & Breakfast, e che insieme all'attrice aveva stipulato un contratto di affitto, e fatte spese per la detta attività turistico-commerciale, era onere di parte attrice fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare la natura di prestito personale della dazione, la sua erogazione, e l'impegno alla restituzione assunto dalla convenuta.
Tale secondo elemento non è infatti desumibile né dalle prove documentali prodotte in giudizio, né dalla istruttoria orale. In vero, la teste sig.ra , sentita sul punto, a precisa Testimone_1 domanda sul prestito fatto dall'attrice alla convenuta così risponde:” Posso dire di aver saputo dalla di aver fatto dei bonifici alla ma nulla so sulla restituzione dello stesso”. Pt_1 CP_1
Il teste fratello dell'attrice-, riferisce, in merito alla questione del prestito, di Testimone_2
averlo appreso anch'esso dalla sorella. Entrambi, comunque, depongono de relato ex parte actoris,
e tale deposizione è sostanzialmente nulla, in quanto non verte sul fatto, ma sulla dichiarazione fatta da una parte del giudizio, ed è irrilevante ai fini del decidere.
Ne consegue che, in assenza di un obbligo scritto, o di un impegno –anche verbale- assunto dalla convenuta per la restituzione della somma, difetta il titolo posto a base della domanda.
In sostanza, l'attrice ha completamente mancato di provare che il versamento della somma di Euro
6.200,00 alla convenuta sia stato fatto a titolo di mutuo (prestito), con obbligo di restituzione. Può quindi affermarsi che l'attrice non ha assolto all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., non avendo provato tutti gli elementi costitutivi del diritto che ha inteso far valere.
2. Anche la domanda riconvenzionale va rigettata.
Precisato che:" i principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno" (cfr. Cass.,
Sez. I Civ., sent. 10.10.2007, n. 21140), nel caso qui esaminato parte convenuta in riconvenzionale non ha assolto all'onere probatorio in ordine all'esistenza dei danni dei quali ha chiesto il risarcimento.
Ricordato che in questo giudizio non si controverte sulla effettiva titolarità dell'attività imprenditoriale intrapresa dalle parti, si rileva che emerge, dall'istruttoria, che l'immobile locato serviva sia per la detta attività ricettiva, che anche quale residenza delle parti, considerato, altresì, che la stessa conventa ha dichiarato (v. denuncia del 08/8/2016) di aver locato l'immobile in parte per destinarlo unitamente alla all'attività di Bad & Breakfast, ed in altra parte (tre Pt_1
4 camere) per abitarlo insieme con la propria famiglia.
Ad ogni modo, la domanda riconvenzionale spiegata- in maniera alquanto contorta peraltro- è riferita, almeno così pare, solo sugli asseriti danni che la convenuta avrebbe subito per opera dell'attrice.
Ebbene, proprio la circostanza che l'immobile sia stato utilizzato dalla convenuta anche per porvi il proprio domicilio, comporta che le spese sostenute per i lavori edili eseguiti non possono, in assenza di precisa prova, imputarsi alla sola attività imprenditoriale, e non anche all'utilizzo in proprio dell'immobile locato, con la conseguenza che non è possibile sapere, né essendo stato provato, quali dei lavori eseguiti erano destinati solo all'attività di Bad & Breakfast, e quali, invece, per rendere l'immobile abitabile per la convenuta e la sua famiglia.
Da qui anche l'impossibilità di ritenere che il prestito richiesto alla finanziaria per le spese e per i lavori edili eseguiti, possa ritenersi, sic et sempliciter, avvenuto per la sola attività imprenditoriale comune. Come pure le assunte fatture pagate per utenze ed anche l'acquisto del mobilio, in assenza di una specifica prova circa la riferibilità delle stesse alla sola attività imprenditoriale, o anche all'utilizzo dell'appartamento come propria abitazione, non possono ritenersi quali danni subiti.
Ed anche i canoni di locazione, per il medesimo motivo non possono ritenersi danni subiti se la convenuta ha comunque occupato l'immobile anche come propria casa di abitazione.
Neppure è stato provato quali fossero stati gli introiti-nel periodo in esame- dell'attività di Bad &
Breakfast.
Il solo teste sentito in merito, sull'unico specifico capo di prova:”5) “Vero che gli Tes_3
ospiti che uscivano corrispondevano il pagamento delle camere alle due sig.re lì presenti, Pt_1 incassando circa € 360 euro?”, dichiara:” non posso confermare l'importo pagato”.
Non è stato presentato un prospetto/ riepilogo delle prenotazioni, degli arrivi dei clienti, delle tariffe applicate per poter quantificare il dedotto lucro cessante.
Ad ogni modo, e rilevato che l'istruttoria orale è stata incentrata più sul far emergere i reciproci
“dispetti” (irrilevanti ai fini del presente giudizio), che affrontare le tematiche giuridiche proposte con la citazione e con la comparsa di costituzione, resta il fatto che nessun teste ha saputo o potuto- considerato anche i capitoli di prova- riferire circa gli esborsi sostenuti dall'una o dall'altra parte per l'attività imprenditoriale. Né sono stati provati, aliunde, gli asseriti danni per violenza e minacce subite dalla convenuta ad opera dell'attrice.
Ed anche la spiegata domanda riconvenzionale per gli asseriti danni psicologici che avrebbe subito la minore, è rimasta assolutamente sfornita di prova. L'unico capitolo della prolissa prova testimoniale dedicato a provare i paventati risvolti traumatici della minore, non è stato neppure rivolto alla teste indicata Né è stata allegata una relazione psicologica sul punto. Tes_4
5 In definitiva, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta va rigettata in quanto non provata nell'an e nel quantum debeatur.
3- Sulla posizione dei terzi chiamati.
Questo giudicante fatica a comprendere il motivo per cui si è chiesta la chiamata in causa dei terzi.
Già la formula utilizzata dalla convenuta per la chiamata in causa è incomprensibile “per le ragioni esposte e dunque alla luce del coinvolgimento, anche se con posizioni diverse nell'intera vicenda narrata …”.
La formula è assolutamente generica, nella fattispecie non vi è alcun litisconsorzio necessario, e neppure facoltativo, non è stata formulata alcuna domanda nei confronti dei terzi, né di manleva, né di riparto interno di responsabilità. Si potrebbe ravvisare, tutto al più, una presunta responsabilità concorrente. Ma se questa è, in tesi, ipotizzabile per il , non lo è certamente per il CP_2
che è il marito della convenuta e chiamante. Persona_1
Ad ogni modo, seppure l'istituto dell'estromissione dal giudizio riguarda solo particolari e specifiche ipotesi (v. art. 108 c.p.c., art. 109 c.p.c. art.111 c.p.c., art. 1586, secondo comma, c.c. art. 1777 c.c.), tuttavia, nella fattispecie non sussistendo, né è stato provato, in capo ai terzi alcuna legittimazione e titolarità di posizione giuridicamente rilevanti, se ne deve disporre l'esclusione dal giudizio.
4. Considerato l'esito della lite e la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, compresi i terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , con la chiamata dei terzi Parte_1 CP_1
e ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: CP_3 Persona_1
1) rigetta la domanda principale in quanto non provata;
2) rigetta la domanda riconvenzionale in quanto non provata;
3) dispone l'estromissione dal giudizio dei terzi chiamati in causa;
4) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 28/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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