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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
Causa R.G. 1238 /2023 Oggi 26 maggio 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli presente in Ufficio ed in collegamento mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparsi: l'Avv. Lorenzo Lorè, noto all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Barbaro per la parte convenuta, e l'Avv. Walter Munaretto, noto all'Ufficio, per la parte attrice, Sig. presente Parte_1
personalmente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità della parte presente
I procuratori delle parti e la parte presente collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e la parte presente si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto autorizza quanto richiesto e decide la causa, previa camera di consiglio (in cui si ritira alle ore 11,42, immediatamente sospesa dalle ore11,43 alle ore 12,57 per cause R.G. 262/23 e 49/23), come da sentenza di seguito estesa a
1 verbale evidenziando che darà lettura, anche in assenza delle parti, in pubblica udienza mediante depositato della sentenza in PCT con indicazione a verbale dell'orario di deposito.
Su invito del Giudice, il difensore e la parte presente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,41).
Alle ore 20,01 il giudice provvede a dare lettura del dispositivo come da orario emergente dal deposito in via telematica. Verbale chiuso alle ore 20,02
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Favia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 1238 /2023 R.G.A.C., Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
promossa da:
2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Valter Parte_1
Munaretto ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio via Montanini n.28
IE, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE OPPONENTE
contro
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore quale procuratrice della società con sede in Milano, CP_2
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato Lorenzo Lorè in IE,
via Monna Agnese 2, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n.312/2023 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice della per ivi sentir CP_2
accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale di IE, Giudice designando, ogni contraria istanza respinta, per quanto sopra dedotto ed eccepito e provato:
1- in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare che la firma del signor sul contratto di Parte_1
finanziamento n.19728028 stipulato tra la (ora e il signor CP_1 Controparte_1
non può essere stata apposta il giorno 9 ottobre 2018 in Chiusdino per le motivazioni Persona_1
indicate in premessa, e che il documento utilizzato in tale contratto era scaduto e non valido ai fini del riconoscimento personale del coobligato e quindi dichiarare la nullità del contratto di Parte_1
finanziamento nei suoi confronti per tali evidenti irregolarità e conseguentemente dichiarare e statuire che le somme richieste con il decreto ingiuntivo n.312/23 nei suoi confronti, quale coobligato, dalla
non sono dovute 2-in via subordinata e gradata accertare e dichiarare l'autenticità Controparte_1
3 della firma del signor sul contratto di finanziamento richiamato e stipulato tra la Parte_1
e il signor in Chiusdino il giorno 9 ottobre 2018 e in caso di mancata CP_1 Persona_1
rispondenza dichiarare risolto tale contratto nei propri confronti con tutte le conseguenze di legge;
dichiarare non dovute nei suoi confronti le somme richieste , quale coobligato, con il decreto ingiuntivo
n.312/23 del Tribunale di IE ……. Con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio nella sua qualità ed in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”in via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
in considerazione del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di
pronta soluzione;
b) ammettere e disporre procedura di verificazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 216 c.p.c.; c) nel merito, disattendere tutte le contestazioni e le
domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
d) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il l'on.le Tribunale condanni
l'opponente a pagare, in favore della banca odierna opposta, la somma di
€38.115,58, oltre gli interessi e accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di
causa (comunque maggiorato degli interessi e accessori convenuti, fino al soddisfo);
e) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
f) con vittoria di spese e
compensi.”.
Concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto, come motivato nel provvedimento emesso in data 23.10.2023 la causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento della CTU grafologica, all'esito della
4 quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, rigettata la richiesta prova per testi come motivato con provvedimento del 17.07.2024 è stata fissata udienza di discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di brevi note concesse anche ai fini della discussione
All'udienza del 26 maggio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria ad opera della nella sua qualità, c.c. di pagamento Controparte_1
della somma di €. 38.115,58 nei confronti dell'attore in qualità di coobligato, a titolo di rate scadute e non pagate e capitale residuo del finanziamento n. 19728028.
Nell'introdurre il giudizio parte attrice ha eccepito che nella data di sottoscrizione del contratto posto a fondamento della richiesta il si trovava Pt_1
impegnato in una riunione sindacale a Firenze, quindi non poteva trovarsi a
Chiusdino (SI9 a sottoscrivere il contratto de quo. Evidenziando che il documento utilizzato in sede di sottoscrizione contrattuale era scaduto, assumendo tale circostanza ad ulteriore prova del fatto che il non fosse presente alla Pt_1
redazione del contratto. Ha, poi, disconosciuto la firma apposta allo stesso, chiedendo la revoca del D.I. opposto ed accertarsi che nulla deve l'attore alla convenuta per i titoli di causa.
Si è costituita in giudizio la nella sua qualità ed in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando gli assunti dell'attore chiedendo procedersi alla verifica della firma e ribadendo che la documentazione
5 contrattuale depositata era idonea a comprovare il credito vantato, insistendo per il rigetto della domanda e la conferma del D.I. opposto.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulle reiterate istanze istruttorie della parte attrice
Parte attrice ha reiterato sia nelle note autorizzate che durante la discussione odierna la richiesta di ammissione della prova per testi articolata sin dall'atto di citazione e volta a provare che il nella data indicata nel contratto per cui è Pt_1
causa non poteva essere a Chiusdino, in quanto impegnato in una riunione sindacale
Con della a Firenze. Orbene, come già reiteratamente rilevato in corso di causa,
l'attore, invece di depositare in atti copia del verbale della detta riunione sindacale ove devono risultare sia le presenze che l'orario di inizio e di chiusura della detta assemblea, pretende di provare per testi la circostanza sulla base del deposito in atti della sola richiesta di rimborso spese. Come già evidenziato con il provvedimento emesso in data 17.07.2024 “….il signor sostiene che in data Parte_1
9.10.2018, quale rappresentante del Sindacato UIL Toscana sud si trovava a
Firenze per una riunione sindacale depositando esclusivamente la richiesta di
rimborso delle spese, ma non il verbale da cui evincere orario di apertura e di
chiusura di detta riunione e la sua effettiva presenza alla stessa (dato che nel
verbale deve essere indicato chi è presente), ma pretenderebbe di provare detta
circostanza con prova testimoniale, ritenuto che a fronte della possibilità di
produrre una copia di un verbale (facilmente reperibile) costituente prova piena
fino a querela di falso, sia inammissibile la richiesta prova testimoniale, ritenuto, altresì, che in assenza della prova sull'orario che lo ha visto partecipe a detta
riunione e considerando che la distanza fra Firenze e la filiale di Chiusdino non è
incompatibile con la presenza fisica in entrambi i luoghi, rigetta la prova per testi
6 richiesta…” (v. provvedimento in atti). Orbene, le motivazioni addotte per il rigetto della richiesta istruttoria e sopra riportate devono essere confermate, non può
sfuggire, infatti, che il contratto è datata 9.10.2018 conseguentemente doveva, poteva, può e deve essere possibile per l'attore a meno di 5 anni di distanza (l'atto di citazione è stato depositato a maggio del 2023) dalla sua asserita presenza alla riunione sindacale acquisire copia del verbale da cui doveva ricavarsi non solo la sua presenza ma anche l'orario di inizio e di fine della detta riunione. La possibilità di depositare prova documentale sulla sua presenza esclude la possibilità di provare la circostanza mediante testimoni e sulla sola base di una richiesta di rimborso spese,
peraltro, presentata 3 giorni dopo detta riunione e sulla base di un'autodichiarazione.
Non può sfuggire, infatti, che se la riunione sindacale, come peraltro solitamente accade, si è tenuta tra le 10,00 e le 13,00 nulla impediva all'attore di trovarsi nel pomeriggio presso la filiale di Chiusdino a sottoscrivere il contratto per cui è causa, oppure al contrario nulla impediva che se la riunione ci fosse nel pomeriggio, lui si sia recato la mattina a Chiusdino.
Si conferma, pertanto, il provvedimento di rigetto della prova testimoniale richiesta.
Sulla espletata CTU ed il disconoscimento di firma
Di fatto unico motivo di opposizione è che l'attore ha disconosciuto la firma apposta al contratto assumendo di non essere stato a Chiusdino e che il documento utilizzato per la sua identificazione era ormai scaduto da tempo.
A fronte di tali difese va evidenziato che il CTU nel proprio elaborato peritale rileva “…. I due tracciati a confronto ripropongono lo stesso ritmo. Le 6 firme
disconosciute sono “variabili” fra loro, cioè il loro movimento non è statico non si
ripropongono come un timbro, ma al loro interno il tracciato è spontaneo . Un
7 imitatore cerca di imparare una firma in tutti i suoi movimenti e cerca di riproporla
sempre nello stesso modo, con un gesto grafico rallentato e statico per cercare di
non sbagliare. All'interno di 6 firme disconosciute sarebbe emerso qualcosa di
personale dell'imitatore. Comparate poi con le caratteristiche delle firme autografe
abbiamo gli stessi rapporti dimensionali e strutturali delle singole lettere. Abbiamo
la presenza degli stessi spazi e l'occupazione dello spazio. Caratteristiche inimitabili
e irripetibili se combinate alle variazioni presenti. L'abilità grafica presente nei due
gesti grafici a confronto è dello stesso livello…” arrivando a concludere “…dopo
aver attentamente analizzato il tracciato disconosciuto e il tracciato autografo, ha
potuto effettuare un'analisi confrontuale delle firme oggetto di verificazione con le
comparative. Ha così evidenziato un elevato grado di confidenza tecnica1,
relativamente ai connotati generali, particolari e salienti circa l'autografia delle firme disconosciute.” (v. CTU in atti).
Le conclusioni del CTU NON sono state contestate dalle parti (dovendosi ritenere tardive ed inammissibili le osservazioni effettuate dal difensore solo in data
15.07.2024, rilevando altresì come le stesse siano prive di supporto specifico e professionale, e tali da non inficiare l'elaborato depositato) e le motivazioni poste a fondamento di tali conclusioni appaiono congrue, prive di contraddizioni esaustive e supportate dalle Buone Prassi ENFSI, quindi vengono fatte proprie dal giudice e poste a fondamento della decisione.
All'esito della compiuta istruttoria, quindi e della espletata CTU la firma apposta dall'attore sul contratto de quo è risultata autografa.
Del resto la considerazione che per il riconoscimento sia stato utilizzato un documento non più in corso di validità in assenza di denuncia di smarrimento o di
8 furto del detto documento, non esclude che lo abbia utilizzato proprio l'attore nell'occasione, che, oltretutto, non ha mai negato di conoscere il . Persona_1
In parte qua l'opposizione è infondata.
Sul quantum
In punto di quantum parte attrice nelle note autorizzate ha ribadito che nelle more del giudizio la convenuta ha definito con il la posizione di questi con Per_1
la corresponsione a saldo e stralcio della somma di €. 23.000,00, ritenendo che tale accordo estingua anche l'obbligazione del Pt_1
L'assunto è erroneo dovendosi rilevare come la transazione intercorsa non ha estinto l'intero debito con la conseguenza che, eventualmente, il debito residuo e gravante sull'attore può essere ridotto della somma di cui sopra ma non estinto restando il Commare responsabile per l'intera somma.
Nel caso di pagamento parziale, infatti, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota” ( v. ex multis Cass. Ord. 7094/22 e n. 16050 del 08/07/2009). Non può sfuggire, infatti, che la norma ex art. 1304 c.c.,
comma I, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poichè è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione.
Fermo quanto sopra e preso atto che non risulta contestata la circostanza che la transazione intercorsa con il ha comportato il versamento in favore della Per_1
convenuta di €. 23.000,00 ne deriva che detta somma dovrà essere detratta dal totale
9 ingiunto residuando a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere la residua somma di €. 15.115,58 oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal dovuto al saldo e spese legali della procedura monitoria come liquidate in decreto e pari ad €. 1.370,00 per compensi professionali,
€ 286,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CAP come per legge, e così complessivamente €. 16.771,58, oltre interessi ed accessori come sopra specificato, somma che l'attore dovrà versare in favore della convenuta.
All'esito della istruttoria ed a fronte della transazione intercorsa, quindi,
l'opposizione nel quantum si è verificata solo parzialmente fondata comportando la revoca del D.I. opposto.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza sostanziale e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi previsti, in considerazione del valore della causa come accertato all'esito del giudizio e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €.
5.077,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Le spese di CTU come liquidate durante il giudizio vengono definitivamente poste a carico dell'attore con obbligo di rifondere alla controparte quanto dalla stessa anticipato a tale titolo durante il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta, a fronte della sopravvenuta transazione parziale con altro soggetto, per le motivazioni suesposte, e per l'effetto revoca il D.I. 312/23 emesso dall'intestato
10 Tribunale, conseguentemente condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta della minor somma di complessivi €. 16.771,58, oltre interessi ed accessori come sopra specificato;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
5.077,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU come liquidate durante il giudizio con obbligo di rifondere alla controparte quanto dalla stessa anticipato a tale titolo in corso di causa;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 26 maggio 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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