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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Antonio Gramsci 16/L 20051 CASSINA DE PECCHI presso lo studio dell'avv.
CINGOLANI ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCODELLARI FRANCESCO ( ) PIAZZA VIVIANI, 12 C.F._2
37121 VERONA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via S. Barnaba, 32 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LONIGRO
PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
FAVALLI GIACINTO ) VIA SAN BARNABA, 32 20122 C.F._3
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
In riforma della sentenza impugnata (Trib. Milano 29-30 novembre 2023 n. 9661/2023), ogni diversa istanza ed eccezione reietta:
- accertarsi che il recesso 4 marzo 2013 di e di Parte_2 Controparte_2
poi confluite in , dai due contratti di consulenza 16 marzo 2011 con il
[...] CP_1
defunto , siccome illegittimo, ha determinato il diritto del a Persona_1 Per_1
ottenere il guadagno non percepito fino al 31 marzo 2014 e, inoltre, la penale concordata di due annualità di compenso per il mancato rinnovo dei due contratti alla scadenza del
31 marzo 2014;
- conseguentemente condannarsi a pagare a , CP_1 Parte_1
erede del , il mancato guadagno di € 752.400,00 e la penale di € 1.504.800,00, Per_1
come dettagliato a pag. 6 dell'atto di citazione d'appello, il tutto per € 2.257.200,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con gli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di otto punti ex D.lgs. 2002 n. 231 dal 4 marzo 2013.
Con integrale vittoria di competenze e spese di causa.
pagina 2 di 12 Per Controparte_1
In via principale e nel merito:
Respingere l'avversario appello, in quanto infondato, confermando la sentenza n.
9661/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 29-30 novembre 2023, anche con diversa motivazione.
In via subordinata, salvo gravame
Per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli avversari motivi di appello, si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 9661/2023, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da , dichiarando l'incompetenza funzionale del Controparte_1
Giudice Ordinario a favore del Giudice del Lavoro e comunque la decadenza dall'azione esperita dalla signora e comunque rigettando le domande tutte proposte Parte_1
dalla signora nei confronti di per i motivi illustrati Pt_1 Controparte_1
nell'appello incidentale condizionato (sub paragrafo V, capp. A, B, e C).
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame
Per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli avversari motivi di appello e di rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
, ridurre l'ammontare delle penali invocate ex adverso ex art. 1384 Controparte_1
c.c. per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta
(sub paragrafo VI) depositata da . Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori (IVA e CPA), spese generali e documentali.
In via istruttoria, in quanto occorrer possa, si ribadiscono le istanze istruttorie avanzate in primo grado da con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Controparte_1
c.p.c. che deve intendersi qui ritrascritta integralmente ad ogni effetto.
pagina 3 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9661/2023, pubblicata il 30-11-2023, ha rigettato le domande proposte da nei confronti di condannando l'attrice al Parte_1 Controparte_1
rimborso delle spese processuali in favore della convenuta.
Le pregresse vicende processuali possono essere riassunte come di seguito.
, nella qualità di erede dell'avv. , conveniva in giudizio la Parte_1 Persona_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento degli importi dovuti al predetto coniuge Controparte_1
separato deceduto, quale conseguenza della illegittimità del recesso esercitato dalla detta convenuta da due contratti di prestazione d'opera professionale stipulati nel 2011.
La signora esponeva come l'avv. che sin dal 2002 aveva reso prestazioni Pt_1 Per_1
professionali di consulenza ed assistenza per la poi divenuta Parte_2 [...]
aveva stipulato in data 16-3-2011 due nuovi distinti contratti di consulenza ed Controparte_1 assistenza, uno con la e l'altro con la poi incorporata Parte_2 Controparte_2
nella Controparte_1
Deduceva l'attrice che entrambi i contratti prevedevano una durata triennale, dall'1 aprile 2011 al 31-3-
2014, ed il successivo rinnovo automatico annuale, salvo disdetta o recesso.
Detti accordi stabilivano il diritto del professionista di ricevere, per il caso di recesso dell'altra contraente, il compenso dovuto fino alla scadenza del contratto, salva la ricorrenza di una giusta causa di recesso, ed il diritto di ricevere, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza del 31-3-
2014, un importo pari al compenso lordo di due annualità. Per il primo contratto era stato pattuito un compenso mensile di Euro 35.000,00 oltre i.v.a. ed accessori, ed oltre al rimborso di alcune spese, per il secondo un compenso mensile di Euro 27.700,00 oltre i.v.a ed accessori, anche in questo caso oltre al rimborso di alcune spese.
Assumeva la signora come le due società avevano inviato al professionista, in data 4-3-2013, Pt_1
due comunicazioni di recesso per giusta causa, nelle quali si faceva riferimento, per giustificare l'interruzione dei rapporti, a ragioni del tutto false ed inconsistenti.
L'attrice, ritenendo l'illegittimità dei recessi esercitati, per assenza di una giusta causa, chiedeva, essendo il recesso intervenuto un anno prima della prima scadenza dei contratti, la condanna al pagamento dei compensi che sarebbero maturati ove il rapporto fosse giunto a scadenza, ed in aggiunta la penale prevista dai contratti nel caso di mancato rinnovo alla scadenza. pagina 4 di 12 Si costituiva ritualmente in giudizio la eccependo in via preliminare la carenza Controparte_1 di legittimazione attiva dell'attrice, che non aveva provato la qualità di erede dell'avv. Per_1
l'incompetenza funzionale del giudice adito, spettando la cognizione della controversia del Tribunale quale Giudice del Lavoro, la decadenza dall'azione ex art. 32 legge 183\2010, e la prescrizione, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., dei crediti azionati dalla signora Pt_1
Nel merito la convenuta, riepilogati i complessi ed articolati rapporti dell'avv. con Per_1 CP_3
del quale il primo era “uomo di fiducia” del secondo all'interno del gruppo
[...] Parte_2
esponeva che i due contratti dedotti in giudizio, di contenuto ben più favorevole per il professionista, rispetto ai precedenti, erano stati stipulati quando si era prospettata la fusione tra il gruppo ed CP_4
il gruppo con conseguente mutamento dei vertici societari. CP_5
La assumeva la piena legittimità dei recessi per giusta causa esercitati per entrambi i CP_1
contratti, sia in quanto, in ragione della loro onerosità, palesemente in contrasto con gli interessi delle due società mandanti, sia perché gli addebiti mossi all'avv. giustificavano l'interruzione dei Per_1
rapporti, facendo rilevare inoltre come il contratto stipulato con era, per espressa Controparte_2
previsione negoziale, funzionalmente e geneticamente collegato a quello stipulato con e Parte_2
ne seguiva necessariamente le sorti.
In via subordinata la convenuta chiedeva la riduzione della penale, manifestamente iniqua, anche tenuto conto che i detti contratti erano stati eseguiti dall'avv. solo in parte, e contestava la Per_1 debenza e la decorrenza degli interessi chiesti dall'attrice.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria oltre alla produzione documentale delle parti, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, disattese tutte le eccezioni preliminari di parte convenuta, ricordava anzitutto l'orientamento della Suprema Corte che ammetteva la possibilità di derogare alla disciplina posta dall'art. 2237 c.c., con la conseguenza che il thema decidendum andava circoscritto alla legittimità o meno dei recessi esercitati dalle società mandanti.
Il giudice di primo grado riportava poi il contenuto delle motivazioni espresse nelle lettere di recesso delle compagnie.
Quella di era del seguente tenore: “i) l'incarico di "Assistente alla Presidenza", oggetto Parte_2
del Contratto in questione, Le è stato a suo tempo affidato nel solo ed esclusivo interesse dell'ex
Presidente della Compagnia, dott.ssa (a cui Lei riferiva direttamente), sicché, cambiata Persona_2
la persona del Presidente, è divenuta irrealizzabile la causa del negozio (tant'è che Lei non sta più
pagina 5 di 12 espletando alcun incarico nel nostro interesse). Ciò, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 24367/2008), costituisce un parametro di individuazione della giusta causa di recesso;
ii) il Contratto - come peraltro rilevato dal Collegio Sindacale della Società - contiene,
a differenza di quanto accaduto in passato, clausole irragionevoli a Lei favorevoli e contrarie invece all'interesse aziendale di contenimento di costi e di libertà di recesso nell'ambito dei rapporti di consulenza, soprattutto se connotati, come nel caso di specie, dalla necessaria sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario;
iii) Lei - nonostante l'incarico di coordinatore delle attività della Segreteria Generale
Affari Legali e Societari del e di membro degli Organismi di Vigilanza di Pt_3 Parte_4
e di - non si è curato di far attivare la prescritta Parte_2 Controparte_2
procedura di legge in materia di operazioni con parti correlate, malgrado il valore dei contratti da Lei stipulati con le suddette società; iv) Lei ha ricoperto la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di pressoché tutte le società più importanti del Gruppo FONDIAR1A-SAI e ciò a pregiudizio della Sua indispensabile "indipendenza di giudizio" e senza curarsi di comunicare al Consiglio di Amministrazione la sussistenza di incarichi incompatibili con la predetta carica, come invece espressamente previsto dal Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo di v) con riferimento ai contratti di locazione in Parte_5
essere tra Lei e società da noi controllate, Lei è risultato moroso ..”.
Quella della era del seguente tenore: “i) il Contratto - come peraltro rilevato dal Controparte_2
Collegio Sindacale della controllante FONDIARJA-SAI - contiene, a differenza di quanto accaduto in passato, clausole irragionevoli a Lei favorevoli e contrarie invece all'interesse aziendale di contenimento di costi e di libertà di recesso nell'ambito dei rapporti di consulenza, soprattutto se connotati, come nel caso di specie, dalla necessaria sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario;
ii) Lei - nonostante l'incarico di coordinatore delle attività della Segreteria Generale Affari Legali e
Societari del e di membro degli Organismi di Vigilanza di FONDIARIA-SAI Controparte_6
S.p.A. e di - non si è curato di far attivare la prescritta procedura di legge Controparte_2
in materia di operazioni con parti correlate, malgrado il valore dei contratti da Lei stipulati con le suddette società;
iii) Lei ha ricoperto la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di pressoché tutte le società più importanti del e ciò a pregiudizio della Sua indispensabile "indipendenza di Controparte_6
giudizio" e senza curarsi di comunicare al Consiglio di Amministrazione la sussistenza di incarichi incompatibili con la predetta carica”.
pagina 6 di 12 Il tribunale escludeva che potesse avere positivo rilievo la contestata sproporzione per la presenza nei contratti de quibus di clausole “troppo favorevoli” al professionista e contrarie all'interesse aziendale di contenimento dei costi, atteso l'ovvio principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ. e di libera determinazione in capo ai contraenti del sinallagma contrattuale.
Preliminarmente il tribunale osservava inoltre come dalla semplice lettura della clausola, presente in entrambi i contratti, invocata dall'attrice (del seguente contenuto : “L'incarico in esame decorrerà dal 1°
Aprile 2011 e avrà termine in data 31 Marzo 2014. Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno per la durata di 12 mesi, salvo disdetta che ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra con un preavviso di 60 giorni. Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del presente contratto, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite raccomandata a.r., con un preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui il recesso anticipato rispetto al termine prestabilito sia esercitato da parte della Compagnia, Le verrà corrisposto il compenso dovuto fino al termine del presente contratto, esclusa l'ipotesi di recesso per giusta causa. Nei caso in cui il contratto non venga rinnovato a far data dal 1° aprile 2014 Le verrà riconosciuto, a titolo di indennità, un importo lordo pari a 2 annualità del compenso annuo lordo convenuto con il presente contratto”), emergeva che, essendo intervenuto il recesso dai contratti nel marzo 2013, e quindi nel triennio di prima vigenza, da ciò derivava che l'attrice neanche in astratto potesse chiedere il cumulo delle due previsioni, in quanto la seconda era del tutto inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, non essendo i contratti giunti alla prima scadenza.
Il primo giudice riteneva in ogni caso sussistente il requisito della giusta causa di recesso.
Premetteva il tribunale come nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale autonomo
– non connotato pertanto da indici di parasubordinazione – il concetto di “giusta causa” espressamente richiamato nei contratti in esame, dovesse essere interpretato con la massima elasticità e flessibilità possibile, potendo farsi riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza in tema di contratto di agenzia.
Si osservava nella sentenza impugnata come i contratti di prestazione d'opera intellettuale per cui è causa, afferissero ad attività di consulenza ed assistenza legale richieste al professionista nell'ambito dell'operatività dei massimi vertici aziendali di un gruppo di rilevanza nazionale, posto che l'avv. era chiamato ad affiancare l'allora Presidente del C.d.A. del Gruppo, nelle Per_1 Persona_2 sue attività istituzionali, partecipando ai Consigli d'Amministrazione delle società del Gruppo, e svolgendo in sostanza una funzione di “cerniera” e di collegamento con i vertici delle singole società
pagina 7 di 12 del Gruppo, sempre con riferimento al profilo legale e societario.
Tali incarichi, aggiungeva il tribunale, atteso il livello apicale in cui il professionista, nelle sue attività di assistenza e consulenza, era chiamato ad operare, implicavano necessariamente un livello massimo di fiducia nell'operato del medesimo, nella sua trasparenza ed indipendenza di giudizio.
Il tribunale osservava come la circostanza che con la cessazione dalla carica di presidente del c.d.a. di fosse parimenti cessata ogni concreta attività del professionista, già costituisse un forte Persona_2
ostacolo alla prosecuzione del rapporto, essendo venuto meno sotto il profilo soggettivo il contesto di riferimento in cui il vincolo fiduciario si era precedentemente sviluppato.
Osservava ancora il tribunale come le omissioni contestate all'avv. nelle lettere di recesso, Per_1
quanto in particolare alla mancata comunicazione ai vertici aziendali del ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza di numerose società del Gruppo, ed alla mancata attivazione, nell'ambito del coordinamento delle attività della Segreteria Generale Affari Legali, delle procedure in materia di operazioni con parti correlate, non erano state efficacemente confutate dall'erede del professionista.
Il primo giudice riteneva le dette omissioni sufficienti ad individuare un inadempimento degli obblighi del professionista, suscettibili di costituire – unitamente al già analizzato venir meno del rapporto con il
Presidente del C.d.A., quale fattore “estrinseco” – una giusta causa di cessazione degli incarichi consulenziali conferiti.
Aggiungeva il tribunale, ad abundantiam, che la morosità del professionista al contratto di locazione stipulato a condizioni estremamente vantaggiose, da altra società del gruppo, pur apparendo, in sé considerato, un fatto marginale, se collegato alle omissioni oggetto delle altre contestazioni, gettava ulteriore luce su una evidente rottura del rapporto fiduciario con il professionista da parte delle committenti.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da , in forza di sei motivi di appello, con i Parte_1 quali si chiede la riforma della pronuncia e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita l'appellata, contestando il fondamento della impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato, con il quale chiedeva l'accoglimento delle eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal tribunale, quanto alla incompetenza funzionale del giudice adito, al collegamento economico-funzionale dei due contratti, alla irragionevolezza delle clausole apposte nei detti contratti.
In subordine l'appellata chiedeva di ridursi le penali invocate dalla controparte in quanto manifestamente eccessive.
All'udienza del 21-5-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i pagina 8 di 12 termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Con il primo motivo l'appellante assume l'erroneità della interpretazione fornita dal tribunale della clausola che regolava le conseguenze economiche del recesso anticipato da parte delle committenti.
Secondo l'appellante, nel caso di recesso anticipato rispetto alla prima scadenza, non sorretto da giusta causa, doveva essere riconosciuto sia il compenso sino alla scadenza naturale dell'incarico, sia la penale per il mancato rinnovo, trattandosi di due previsioni distinte e non incompatibili tra loro.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il tribunale avesse ravvisato una giusta causa di recesso nella cessazione della carica di presidente del c.d.a. di Persona_2
Secondo l'appellante, i contratti erano stati stipulati non nell'interesse esclusivo di ma Persona_2
delle società committenti, come dimostrato dal fatto che il recesso era stato esercitato il 4 marzo 2013, mentre aveva dismesso la carica di presidente del c.d.a. della nel 2011, e Persona_2 Parte_2
non aveva mai ricoperto detta carica nella Controparte_2
Con il terzo motivo l'appellante assume come la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva ravvisato l'esistenza di motivi idonei a giustificare un recesso per giusta causa.
Si fa rilevare come era improprio il richiamo, in via analogica, ai principi in tema di contratto di agenzia, non risultando alcuna affinità tra questo ed i contratti di collaborazione stipulati dall'avv.
per i quali non poteva applicarsi un concetto di giusta causa eccessivamente allargato. Per_1
Con il quarto motivo l'appellante assume come, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, era stata contestata la omessa comunicazione ai vertici aziendali, da parte del del Per_1 fatto che il medesimo era membro dell'O.D.V. di numerose società del gruppo.
Posto che a fronte della contestazione, nulla aveva dimostrato la la circostanza non poteva CP_1
ritenersi accertata in giudizio.
Inoltre, il fatto era irrilevante, sia perché conosciuto dai pretesi destinatari della comunicazione omessa, sia perché non poteva integrare un inadempimento del professionista.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta come, anche in questo caso erroneamente, la sentenza di primo grado aveva ritenuto provata e non contestata la circostanza relativa al non aver attivato le pagina 9 di 12 procedure previste per ottenere l'approvazione preventiva delle c.d. operazioni correlate.
Il tribunale si era sul punto contraddetto, addebitando al professionista la detta omissione, salvo poi affermare che non spettasse all'avv. attivare direttamente tale procedura. Per_1
Con il sesto motivo l'appellante assume come la asserita morosità nel pagamento di canoni locativi di un immobile concesso in locazione all'avv. da una società terza, neppure parte in giudizio, Per_1
non potesse essere valorizzata, al fine di giustificare la legittimità del recesso per giusta causa.
Per ragioni logiche e giuridiche, devono essere esaminati prioritariamente, e congiuntamente attesa la loro connessione, i motivi dal terzo al quinto.
Osserva la Corte come la valutazione della giusta causa di recesso, con riguardo ai contratti di opera professionale dedotti in giudizio, non possa prescindere da una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi del rapporto tra mandante e professionista.
Il carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell'ambito delle prestazioni intellettuali, che fonda la ratio della disposizione di cui all'art. 2237 c.c., che, seppure con previsione non inderogabile, stabilisce il diritto del cliente di esercitare il recesso ad nutum, senza essere tenuto a ristorare al professionista il mancato guadagno, risulta, nel caso in esame, di particolare intensità.
Il carattere fortemente fiduciario del rapporto consente, così come ritenuto dal primo giudice, di applicare al caso in esame i principi in tema di individuazione della giusta causa di recesso, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, ai contratti dedotti in giudizio, in analogia con quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di contratto di agenzia.
Ciò posto, osserva la Corte che, così come ritenuto dal primo giudice, l'esistenza, nella sua materialità storica, degli addebiti indicati ai punti iii) e iv) della lettera di contestazione della ed ai Parte_2
punti ii) e iii) della lettera di contestazione della con le quali si invocava il Controparte_2
recesso per giusta causa, non è stata contestate dalla difesa della odierna appellante, come si ricava dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado (pagine da 11 a 13).
Ritiene il Collegio, concordando con la valutazione espressa dal tribunale, che proprio la natura ed il contenuto del mandato conferito all'avv. imponessero a quest'ultimo un rigoroso dovere di Per_1
informazione e trasparenza, nei confronti delle clienti, a nulla rilevando che queste potessero ottenere aliunde le informazioni, o che non spettasse al professionista di attivare la procedura per l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate.
Proprio la natura dell'incarico conferito all'avv. di “assistente alla presidenza” e di Per_1
pagina 10 di 12 coordinatore delle “attività della Segreteria Generale Affari legali e Societari del Gruppo Fondiaria-
Sai”, onerava il medesimo anche di una attività di controllo e propulsiva nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, secondo quanto prescritto dai
“Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni significative e procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate” (doc. 11 fascicolo primo grado appellata), stabiliti dalle società.
Deve pertanto ritenersi sussistente, in relazione alle condotte oggetto delle contestazioni qui in esame, la giusta causa del recesso esercitato dalle clienti, senza che assumano rilevanza le ulteriori argomentazioni del primo giudice sul punto.
Ciò determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello, che attengono alle ulteriori inadempienze individuate dal primo giudice, ed alle conseguenze economiche dell'inesistenza di una giusta causa di recesso.
L'appello principale proposto deve essere pertanto respinto, e ciò esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato di parte appellata.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza di Parte_1
primo grado va confermata.
L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della liquidate tenuto Controparte_1
conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022 (in relazione al valore della domanda dell'appellante), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 20.357,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_1
liquidate in euro 20.357,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti pagina 11 di 12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Antonio Gramsci 16/L 20051 CASSINA DE PECCHI presso lo studio dell'avv.
CINGOLANI ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCODELLARI FRANCESCO ( ) PIAZZA VIVIANI, 12 C.F._2
37121 VERONA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via S. Barnaba, 32 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LONIGRO
PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
FAVALLI GIACINTO ) VIA SAN BARNABA, 32 20122 C.F._3
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
In riforma della sentenza impugnata (Trib. Milano 29-30 novembre 2023 n. 9661/2023), ogni diversa istanza ed eccezione reietta:
- accertarsi che il recesso 4 marzo 2013 di e di Parte_2 Controparte_2
poi confluite in , dai due contratti di consulenza 16 marzo 2011 con il
[...] CP_1
defunto , siccome illegittimo, ha determinato il diritto del a Persona_1 Per_1
ottenere il guadagno non percepito fino al 31 marzo 2014 e, inoltre, la penale concordata di due annualità di compenso per il mancato rinnovo dei due contratti alla scadenza del
31 marzo 2014;
- conseguentemente condannarsi a pagare a , CP_1 Parte_1
erede del , il mancato guadagno di € 752.400,00 e la penale di € 1.504.800,00, Per_1
come dettagliato a pag. 6 dell'atto di citazione d'appello, il tutto per € 2.257.200,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con gli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di otto punti ex D.lgs. 2002 n. 231 dal 4 marzo 2013.
Con integrale vittoria di competenze e spese di causa.
pagina 2 di 12 Per Controparte_1
In via principale e nel merito:
Respingere l'avversario appello, in quanto infondato, confermando la sentenza n.
9661/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 29-30 novembre 2023, anche con diversa motivazione.
In via subordinata, salvo gravame
Per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli avversari motivi di appello, si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 9661/2023, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da , dichiarando l'incompetenza funzionale del Controparte_1
Giudice Ordinario a favore del Giudice del Lavoro e comunque la decadenza dall'azione esperita dalla signora e comunque rigettando le domande tutte proposte Parte_1
dalla signora nei confronti di per i motivi illustrati Pt_1 Controparte_1
nell'appello incidentale condizionato (sub paragrafo V, capp. A, B, e C).
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame
Per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli avversari motivi di appello e di rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
, ridurre l'ammontare delle penali invocate ex adverso ex art. 1384 Controparte_1
c.c. per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta
(sub paragrafo VI) depositata da . Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori (IVA e CPA), spese generali e documentali.
In via istruttoria, in quanto occorrer possa, si ribadiscono le istanze istruttorie avanzate in primo grado da con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Controparte_1
c.p.c. che deve intendersi qui ritrascritta integralmente ad ogni effetto.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9661/2023, pubblicata il 30-11-2023, ha rigettato le domande proposte da nei confronti di condannando l'attrice al Parte_1 Controparte_1
rimborso delle spese processuali in favore della convenuta.
Le pregresse vicende processuali possono essere riassunte come di seguito.
, nella qualità di erede dell'avv. , conveniva in giudizio la Parte_1 Persona_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento degli importi dovuti al predetto coniuge Controparte_1
separato deceduto, quale conseguenza della illegittimità del recesso esercitato dalla detta convenuta da due contratti di prestazione d'opera professionale stipulati nel 2011.
La signora esponeva come l'avv. che sin dal 2002 aveva reso prestazioni Pt_1 Per_1
professionali di consulenza ed assistenza per la poi divenuta Parte_2 [...]
aveva stipulato in data 16-3-2011 due nuovi distinti contratti di consulenza ed Controparte_1 assistenza, uno con la e l'altro con la poi incorporata Parte_2 Controparte_2
nella Controparte_1
Deduceva l'attrice che entrambi i contratti prevedevano una durata triennale, dall'1 aprile 2011 al 31-3-
2014, ed il successivo rinnovo automatico annuale, salvo disdetta o recesso.
Detti accordi stabilivano il diritto del professionista di ricevere, per il caso di recesso dell'altra contraente, il compenso dovuto fino alla scadenza del contratto, salva la ricorrenza di una giusta causa di recesso, ed il diritto di ricevere, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza del 31-3-
2014, un importo pari al compenso lordo di due annualità. Per il primo contratto era stato pattuito un compenso mensile di Euro 35.000,00 oltre i.v.a. ed accessori, ed oltre al rimborso di alcune spese, per il secondo un compenso mensile di Euro 27.700,00 oltre i.v.a ed accessori, anche in questo caso oltre al rimborso di alcune spese.
Assumeva la signora come le due società avevano inviato al professionista, in data 4-3-2013, Pt_1
due comunicazioni di recesso per giusta causa, nelle quali si faceva riferimento, per giustificare l'interruzione dei rapporti, a ragioni del tutto false ed inconsistenti.
L'attrice, ritenendo l'illegittimità dei recessi esercitati, per assenza di una giusta causa, chiedeva, essendo il recesso intervenuto un anno prima della prima scadenza dei contratti, la condanna al pagamento dei compensi che sarebbero maturati ove il rapporto fosse giunto a scadenza, ed in aggiunta la penale prevista dai contratti nel caso di mancato rinnovo alla scadenza. pagina 4 di 12 Si costituiva ritualmente in giudizio la eccependo in via preliminare la carenza Controparte_1 di legittimazione attiva dell'attrice, che non aveva provato la qualità di erede dell'avv. Per_1
l'incompetenza funzionale del giudice adito, spettando la cognizione della controversia del Tribunale quale Giudice del Lavoro, la decadenza dall'azione ex art. 32 legge 183\2010, e la prescrizione, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., dei crediti azionati dalla signora Pt_1
Nel merito la convenuta, riepilogati i complessi ed articolati rapporti dell'avv. con Per_1 CP_3
del quale il primo era “uomo di fiducia” del secondo all'interno del gruppo
[...] Parte_2
esponeva che i due contratti dedotti in giudizio, di contenuto ben più favorevole per il professionista, rispetto ai precedenti, erano stati stipulati quando si era prospettata la fusione tra il gruppo ed CP_4
il gruppo con conseguente mutamento dei vertici societari. CP_5
La assumeva la piena legittimità dei recessi per giusta causa esercitati per entrambi i CP_1
contratti, sia in quanto, in ragione della loro onerosità, palesemente in contrasto con gli interessi delle due società mandanti, sia perché gli addebiti mossi all'avv. giustificavano l'interruzione dei Per_1
rapporti, facendo rilevare inoltre come il contratto stipulato con era, per espressa Controparte_2
previsione negoziale, funzionalmente e geneticamente collegato a quello stipulato con e Parte_2
ne seguiva necessariamente le sorti.
In via subordinata la convenuta chiedeva la riduzione della penale, manifestamente iniqua, anche tenuto conto che i detti contratti erano stati eseguiti dall'avv. solo in parte, e contestava la Per_1 debenza e la decorrenza degli interessi chiesti dall'attrice.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria oltre alla produzione documentale delle parti, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, disattese tutte le eccezioni preliminari di parte convenuta, ricordava anzitutto l'orientamento della Suprema Corte che ammetteva la possibilità di derogare alla disciplina posta dall'art. 2237 c.c., con la conseguenza che il thema decidendum andava circoscritto alla legittimità o meno dei recessi esercitati dalle società mandanti.
Il giudice di primo grado riportava poi il contenuto delle motivazioni espresse nelle lettere di recesso delle compagnie.
Quella di era del seguente tenore: “i) l'incarico di "Assistente alla Presidenza", oggetto Parte_2
del Contratto in questione, Le è stato a suo tempo affidato nel solo ed esclusivo interesse dell'ex
Presidente della Compagnia, dott.ssa (a cui Lei riferiva direttamente), sicché, cambiata Persona_2
la persona del Presidente, è divenuta irrealizzabile la causa del negozio (tant'è che Lei non sta più
pagina 5 di 12 espletando alcun incarico nel nostro interesse). Ciò, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 24367/2008), costituisce un parametro di individuazione della giusta causa di recesso;
ii) il Contratto - come peraltro rilevato dal Collegio Sindacale della Società - contiene,
a differenza di quanto accaduto in passato, clausole irragionevoli a Lei favorevoli e contrarie invece all'interesse aziendale di contenimento di costi e di libertà di recesso nell'ambito dei rapporti di consulenza, soprattutto se connotati, come nel caso di specie, dalla necessaria sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario;
iii) Lei - nonostante l'incarico di coordinatore delle attività della Segreteria Generale
Affari Legali e Societari del e di membro degli Organismi di Vigilanza di Pt_3 Parte_4
e di - non si è curato di far attivare la prescritta Parte_2 Controparte_2
procedura di legge in materia di operazioni con parti correlate, malgrado il valore dei contratti da Lei stipulati con le suddette società; iv) Lei ha ricoperto la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di pressoché tutte le società più importanti del Gruppo FONDIAR1A-SAI e ciò a pregiudizio della Sua indispensabile "indipendenza di giudizio" e senza curarsi di comunicare al Consiglio di Amministrazione la sussistenza di incarichi incompatibili con la predetta carica, come invece espressamente previsto dal Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo di v) con riferimento ai contratti di locazione in Parte_5
essere tra Lei e società da noi controllate, Lei è risultato moroso ..”.
Quella della era del seguente tenore: “i) il Contratto - come peraltro rilevato dal Controparte_2
Collegio Sindacale della controllante FONDIARJA-SAI - contiene, a differenza di quanto accaduto in passato, clausole irragionevoli a Lei favorevoli e contrarie invece all'interesse aziendale di contenimento di costi e di libertà di recesso nell'ambito dei rapporti di consulenza, soprattutto se connotati, come nel caso di specie, dalla necessaria sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario;
ii) Lei - nonostante l'incarico di coordinatore delle attività della Segreteria Generale Affari Legali e
Societari del e di membro degli Organismi di Vigilanza di FONDIARIA-SAI Controparte_6
S.p.A. e di - non si è curato di far attivare la prescritta procedura di legge Controparte_2
in materia di operazioni con parti correlate, malgrado il valore dei contratti da Lei stipulati con le suddette società;
iii) Lei ha ricoperto la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di pressoché tutte le società più importanti del e ciò a pregiudizio della Sua indispensabile "indipendenza di Controparte_6
giudizio" e senza curarsi di comunicare al Consiglio di Amministrazione la sussistenza di incarichi incompatibili con la predetta carica”.
pagina 6 di 12 Il tribunale escludeva che potesse avere positivo rilievo la contestata sproporzione per la presenza nei contratti de quibus di clausole “troppo favorevoli” al professionista e contrarie all'interesse aziendale di contenimento dei costi, atteso l'ovvio principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ. e di libera determinazione in capo ai contraenti del sinallagma contrattuale.
Preliminarmente il tribunale osservava inoltre come dalla semplice lettura della clausola, presente in entrambi i contratti, invocata dall'attrice (del seguente contenuto : “L'incarico in esame decorrerà dal 1°
Aprile 2011 e avrà termine in data 31 Marzo 2014. Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno per la durata di 12 mesi, salvo disdetta che ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra con un preavviso di 60 giorni. Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del presente contratto, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite raccomandata a.r., con un preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui il recesso anticipato rispetto al termine prestabilito sia esercitato da parte della Compagnia, Le verrà corrisposto il compenso dovuto fino al termine del presente contratto, esclusa l'ipotesi di recesso per giusta causa. Nei caso in cui il contratto non venga rinnovato a far data dal 1° aprile 2014 Le verrà riconosciuto, a titolo di indennità, un importo lordo pari a 2 annualità del compenso annuo lordo convenuto con il presente contratto”), emergeva che, essendo intervenuto il recesso dai contratti nel marzo 2013, e quindi nel triennio di prima vigenza, da ciò derivava che l'attrice neanche in astratto potesse chiedere il cumulo delle due previsioni, in quanto la seconda era del tutto inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, non essendo i contratti giunti alla prima scadenza.
Il primo giudice riteneva in ogni caso sussistente il requisito della giusta causa di recesso.
Premetteva il tribunale come nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale autonomo
– non connotato pertanto da indici di parasubordinazione – il concetto di “giusta causa” espressamente richiamato nei contratti in esame, dovesse essere interpretato con la massima elasticità e flessibilità possibile, potendo farsi riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza in tema di contratto di agenzia.
Si osservava nella sentenza impugnata come i contratti di prestazione d'opera intellettuale per cui è causa, afferissero ad attività di consulenza ed assistenza legale richieste al professionista nell'ambito dell'operatività dei massimi vertici aziendali di un gruppo di rilevanza nazionale, posto che l'avv. era chiamato ad affiancare l'allora Presidente del C.d.A. del Gruppo, nelle Per_1 Persona_2 sue attività istituzionali, partecipando ai Consigli d'Amministrazione delle società del Gruppo, e svolgendo in sostanza una funzione di “cerniera” e di collegamento con i vertici delle singole società
pagina 7 di 12 del Gruppo, sempre con riferimento al profilo legale e societario.
Tali incarichi, aggiungeva il tribunale, atteso il livello apicale in cui il professionista, nelle sue attività di assistenza e consulenza, era chiamato ad operare, implicavano necessariamente un livello massimo di fiducia nell'operato del medesimo, nella sua trasparenza ed indipendenza di giudizio.
Il tribunale osservava come la circostanza che con la cessazione dalla carica di presidente del c.d.a. di fosse parimenti cessata ogni concreta attività del professionista, già costituisse un forte Persona_2
ostacolo alla prosecuzione del rapporto, essendo venuto meno sotto il profilo soggettivo il contesto di riferimento in cui il vincolo fiduciario si era precedentemente sviluppato.
Osservava ancora il tribunale come le omissioni contestate all'avv. nelle lettere di recesso, Per_1
quanto in particolare alla mancata comunicazione ai vertici aziendali del ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza di numerose società del Gruppo, ed alla mancata attivazione, nell'ambito del coordinamento delle attività della Segreteria Generale Affari Legali, delle procedure in materia di operazioni con parti correlate, non erano state efficacemente confutate dall'erede del professionista.
Il primo giudice riteneva le dette omissioni sufficienti ad individuare un inadempimento degli obblighi del professionista, suscettibili di costituire – unitamente al già analizzato venir meno del rapporto con il
Presidente del C.d.A., quale fattore “estrinseco” – una giusta causa di cessazione degli incarichi consulenziali conferiti.
Aggiungeva il tribunale, ad abundantiam, che la morosità del professionista al contratto di locazione stipulato a condizioni estremamente vantaggiose, da altra società del gruppo, pur apparendo, in sé considerato, un fatto marginale, se collegato alle omissioni oggetto delle altre contestazioni, gettava ulteriore luce su una evidente rottura del rapporto fiduciario con il professionista da parte delle committenti.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da , in forza di sei motivi di appello, con i Parte_1 quali si chiede la riforma della pronuncia e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita l'appellata, contestando il fondamento della impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato, con il quale chiedeva l'accoglimento delle eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal tribunale, quanto alla incompetenza funzionale del giudice adito, al collegamento economico-funzionale dei due contratti, alla irragionevolezza delle clausole apposte nei detti contratti.
In subordine l'appellata chiedeva di ridursi le penali invocate dalla controparte in quanto manifestamente eccessive.
All'udienza del 21-5-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i pagina 8 di 12 termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Con il primo motivo l'appellante assume l'erroneità della interpretazione fornita dal tribunale della clausola che regolava le conseguenze economiche del recesso anticipato da parte delle committenti.
Secondo l'appellante, nel caso di recesso anticipato rispetto alla prima scadenza, non sorretto da giusta causa, doveva essere riconosciuto sia il compenso sino alla scadenza naturale dell'incarico, sia la penale per il mancato rinnovo, trattandosi di due previsioni distinte e non incompatibili tra loro.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il tribunale avesse ravvisato una giusta causa di recesso nella cessazione della carica di presidente del c.d.a. di Persona_2
Secondo l'appellante, i contratti erano stati stipulati non nell'interesse esclusivo di ma Persona_2
delle società committenti, come dimostrato dal fatto che il recesso era stato esercitato il 4 marzo 2013, mentre aveva dismesso la carica di presidente del c.d.a. della nel 2011, e Persona_2 Parte_2
non aveva mai ricoperto detta carica nella Controparte_2
Con il terzo motivo l'appellante assume come la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva ravvisato l'esistenza di motivi idonei a giustificare un recesso per giusta causa.
Si fa rilevare come era improprio il richiamo, in via analogica, ai principi in tema di contratto di agenzia, non risultando alcuna affinità tra questo ed i contratti di collaborazione stipulati dall'avv.
per i quali non poteva applicarsi un concetto di giusta causa eccessivamente allargato. Per_1
Con il quarto motivo l'appellante assume come, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, era stata contestata la omessa comunicazione ai vertici aziendali, da parte del del Per_1 fatto che il medesimo era membro dell'O.D.V. di numerose società del gruppo.
Posto che a fronte della contestazione, nulla aveva dimostrato la la circostanza non poteva CP_1
ritenersi accertata in giudizio.
Inoltre, il fatto era irrilevante, sia perché conosciuto dai pretesi destinatari della comunicazione omessa, sia perché non poteva integrare un inadempimento del professionista.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta come, anche in questo caso erroneamente, la sentenza di primo grado aveva ritenuto provata e non contestata la circostanza relativa al non aver attivato le pagina 9 di 12 procedure previste per ottenere l'approvazione preventiva delle c.d. operazioni correlate.
Il tribunale si era sul punto contraddetto, addebitando al professionista la detta omissione, salvo poi affermare che non spettasse all'avv. attivare direttamente tale procedura. Per_1
Con il sesto motivo l'appellante assume come la asserita morosità nel pagamento di canoni locativi di un immobile concesso in locazione all'avv. da una società terza, neppure parte in giudizio, Per_1
non potesse essere valorizzata, al fine di giustificare la legittimità del recesso per giusta causa.
Per ragioni logiche e giuridiche, devono essere esaminati prioritariamente, e congiuntamente attesa la loro connessione, i motivi dal terzo al quinto.
Osserva la Corte come la valutazione della giusta causa di recesso, con riguardo ai contratti di opera professionale dedotti in giudizio, non possa prescindere da una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi del rapporto tra mandante e professionista.
Il carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell'ambito delle prestazioni intellettuali, che fonda la ratio della disposizione di cui all'art. 2237 c.c., che, seppure con previsione non inderogabile, stabilisce il diritto del cliente di esercitare il recesso ad nutum, senza essere tenuto a ristorare al professionista il mancato guadagno, risulta, nel caso in esame, di particolare intensità.
Il carattere fortemente fiduciario del rapporto consente, così come ritenuto dal primo giudice, di applicare al caso in esame i principi in tema di individuazione della giusta causa di recesso, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, ai contratti dedotti in giudizio, in analogia con quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di contratto di agenzia.
Ciò posto, osserva la Corte che, così come ritenuto dal primo giudice, l'esistenza, nella sua materialità storica, degli addebiti indicati ai punti iii) e iv) della lettera di contestazione della ed ai Parte_2
punti ii) e iii) della lettera di contestazione della con le quali si invocava il Controparte_2
recesso per giusta causa, non è stata contestate dalla difesa della odierna appellante, come si ricava dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado (pagine da 11 a 13).
Ritiene il Collegio, concordando con la valutazione espressa dal tribunale, che proprio la natura ed il contenuto del mandato conferito all'avv. imponessero a quest'ultimo un rigoroso dovere di Per_1
informazione e trasparenza, nei confronti delle clienti, a nulla rilevando che queste potessero ottenere aliunde le informazioni, o che non spettasse al professionista di attivare la procedura per l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate.
Proprio la natura dell'incarico conferito all'avv. di “assistente alla presidenza” e di Per_1
pagina 10 di 12 coordinatore delle “attività della Segreteria Generale Affari legali e Societari del Gruppo Fondiaria-
Sai”, onerava il medesimo anche di una attività di controllo e propulsiva nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, secondo quanto prescritto dai
“Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni significative e procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate” (doc. 11 fascicolo primo grado appellata), stabiliti dalle società.
Deve pertanto ritenersi sussistente, in relazione alle condotte oggetto delle contestazioni qui in esame, la giusta causa del recesso esercitato dalle clienti, senza che assumano rilevanza le ulteriori argomentazioni del primo giudice sul punto.
Ciò determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello, che attengono alle ulteriori inadempienze individuate dal primo giudice, ed alle conseguenze economiche dell'inesistenza di una giusta causa di recesso.
L'appello principale proposto deve essere pertanto respinto, e ciò esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato di parte appellata.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza di Parte_1
primo grado va confermata.
L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della liquidate tenuto Controparte_1
conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022 (in relazione al valore della domanda dell'appellante), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 20.357,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_1
liquidate in euro 20.357,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti pagina 11 di 12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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