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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 974/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 974/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 16.05.2025 da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Mazzeo del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Galleria Nazionale n.
12, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Erika
Dugini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, via Attilio Frosini n. 13, giusta procura in atti;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 , i SInori e Parte_1 Pt_2
chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio attualmente
[...]
1 disciplinate con sentenza n. 274/2023, pronunciata in data 17.04.2023 nel procedimento n. 543/2023 R.G. del Tribunale di Pistoia, nei seguenti termini:
1. " stabilire che il padre terrà con sé i due figli presso la sua abitazione sita in Pistoia, via Castel di Piazza n.4 a fine settimane alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina successivo, e un giorno infrasettimanale comprensivo di pernottamento, di volta in volta individuato in base alle eSIenze dei ragazzi;
2. autorizzare, in quanto ammissibile e non contrario a norme imperative, il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di ½ del SI. Parte_1 sull'immobile, sito in Pistoia, via Busoni n.10 in favore della SI.ra Pt_2
in quanto costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla
[...] risoluzione della crisi familiare, previo inserimento del predetto accordo nel verbale di udienza - redatto dall'ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, sì da assumere la forma di atto pubblico ex art. 2699 cc, rappresentando, in quanto tale, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. – con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché l'esenzione dell'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art.19 L.74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
All'uopo le parti dichiarano quanto segue:
Il SI. come sopra generalizzato, dichiara di cedere e di Parte_1 trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Pistoia, via
Busoni n.10, come in effetti cede e trasferisce alla SI.ra , pure Parte_2 come sopra generalizzata, che accetta e riceve il trasferimento a proprio favore del diritto di proprietà per la quota di ½ pro indiviso dell'immobile, con il pagamento del corrispettivo convenuto in 30.000 euro e già interamente versato dalla SI.ra al SI. La SI.ra dichiara Pt_2 Pt_1 Parte_2 di rinunziare all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto del presente procedimento. L'immobile oggetto di trasferimento è rappresentato da un appartamento posto in angolo sud est e costituito da soggiorno, due camere oltre cucina, bagno, ripostiglio, ingresso e corridoio disimpegno. E' altresì compreso nel trasferimento l'autorimessa posta al piano terra di un fabbricato staccato e composto da un unico vano. Sono infine compresi i proporzionali diritti di comproprietà delle u.i. sulle altre parti comuni e condominiali a
2 norma di legge e consuetudine, così come riportato nelle planimetrie catastali.
Il diritto di proprietà sul predetto immobile viene trasferito con i diritti e gli obblighi inerenti, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni, usi, azioni, ragioni, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, a corpo e non a misura.
Identificazione catastale: detto immobile è accertato all'Agenzia delle Entrate di Pistoia sez territorio catasto fabbricati del comune di Pistoia in foglio di mappa n.217: particella 209 sub 12, cat. A/3 classe 3, consistenza 5 vani, sup . catastale totale 103 mq, totale escluse aree scoperte 101 mq e rendita di 271,14€; particella 902 sub 2 cat.C/6 classe 5 consistenza 13 mq, sup catastale totale
13 mq e rendita di 72,51 mq;
L'immobile è stato acquistato dai SIg.ri e con atto del Pt_1 Pt_2
Notaio rogato del 19.03.2004 Rep.n.87596 e trascritto presso Persona_1 la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia il 27.03.2004, reg. gen.3151 e reg. particolare 1954;
Il SI. dichiara sotto la sua personale responsabilità che il complesso Pt_1 immobiliare di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in data anteriore al 1.09.1967 e precisamente autorizzato con licenza edilizia n.11219/1480 del 1963. Successivamente, per opere realizzate abusivamente è stata presentata il 12.12.1985 domanda di sanatoria ai sensi della L.47/85, a seguito della quale veniva rilasciata concessione a sanatoria n.532 del
25.05.1989 notificata il 7.06.1989. Successivamente per piccole modifiche interne e manutenzione straordinaria è stata presentata DIA pratica edilizia n.182/2004 prot. 6409 del 4.02.2004. Da tale data non sono stati eseguiti lavori che necessitassero di titolo abilitativo, comunicazione e segnalazione.
Quanto oggetto della presente cessione sono posti tra i confini parti comuni condominiali su più lati, via pubblica Busoni, salvo se altri. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/1985 n. 52, come modificata dal D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni in L.
122 del 30/07/2010 le parti dichiarano che lo stato di fatto degli immobili oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali e alle planimetrie catastali;
le parti dichiarano, altresì, che il predetto trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e
3 passive, e pertinenze;
le parti dichiarano di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
le parti dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è privo del requisito dell'abitabilità e che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel catasto del Comune di Pistoia allegate al ricorso introduttivo(doc.5); le parti dichiarano che il predetto trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore;
le parti dichiarano di essere consapevoli che il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cc e, implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.. Le parti si obbligano a procedere alla trascrizione del predetto titolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia ed a effettuare la relativa voltura catastale, esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere – anche fiscale – conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti.
Le parti dichiarano di essere consapevoli che il Cancellerie e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri, vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica e, più in generale, in merito alla validità e trascrivibilità del presente accordo.
Le parti dichiarano che il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art.19 L.74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999. In merito alla dotazione impiantistica posta a servizio dei beni oggetto della compravendita, si precisa che tutti gli impianti a dotazione delle u.i. – a titolo di esempio l'impianto elettrico, idraulico, smaltimento liquami, termoidraulico - corrispondono ai requisiti richiesti dalle normative vigenti all'epoca della loro realizzazione, e la parte cedente ne garantisce il loro regolare funzionamento;
la parte acquirente ne è edotta e
4 accetta lo stato di fatto in cui si trova l'immobile. Ai sensi del D.lgs 192/2005
e successive modifiche nonché della legge Regione Toscana n.39/2005 e successivo regolamento attuativo D.P.R.G. 17R/2010 ai sensi del D.lgs.
28/2011, le parti confermano la qualificazione energetica dell'immobile in conformità di quanto contenuto nella dichiarazione di prestazione energetica degli edifici allegata al presente atto, depositata presso il Comune di Pistoia
(APE all.6 al ricorso introduttivo). Le parti danno atto che sull'immobile oggetto del trasferimento de quo non gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri, privilegi anche fiscali, oneri, diritti reali o personali che possano limitarne il pieno godimento e la libera disponibilità. Il SI. dichiara, rilasciando tale dichiarazione ai sensi del D.P.R. Pt_1
28/12/2000 n. 445 che, ai sensi della L. 165 del 26.06.1990, il reddito dell'immobile oggetto di trasferimento è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. Ai fini esclusivamente fiscali, le parti dichiarano che il valore del bene immobile oggetto del trasferimento è pari a € 31.317,00 per quanto concerne l'abitazione e a € 8.375,40 per quanto concerne l'autorimessa
(cfr. relazione tecnica all.7).
Le parti dichiarano di essere in regime di separazione dei beni, dichiarano altresì che esiste coincidenza tra gli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari e che i pagamenti effettuati per la cessione sono rappresentati da due bonifici, entrambi di €
15.000,00, per un totale quindi di € 30.000,00 eseguiti da parte della Sig.a in favore del Sig. nelle date del 1.3.2023 e 21.4.2023, Pt_2 Pt_1 attraverso fondi giacenti presso l'Istituto Banca Alta Toscana.
Le parti dichiarano che l'immobile risulta non gravato da ipoteca o da altro peso e/o gravame.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Acquisito il parere del pubblico ministero ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis-51 c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
5 Le condizioni del divorzio dei SInori e Parte_1 Parte_2 possono quindi essere modificate in conformità alla richiesta delle parti, con decorrenza dalla data della domanda.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei SInori
[...]
e attualmente disciplinate con sentenza n. 274/2023, Pt_1 Parte_2 pronunciata in data 17.04.2023 nel procedimento n. 543/2023 R.G. del
Tribunale di Pistoia in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e alle condizioni trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) nulla sulle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 30.09.2025.
Il Presidente
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 974/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 16.05.2025 da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Mazzeo del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Galleria Nazionale n.
12, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Erika
Dugini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, via Attilio Frosini n. 13, giusta procura in atti;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 , i SInori e Parte_1 Pt_2
chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio attualmente
[...]
1 disciplinate con sentenza n. 274/2023, pronunciata in data 17.04.2023 nel procedimento n. 543/2023 R.G. del Tribunale di Pistoia, nei seguenti termini:
1. " stabilire che il padre terrà con sé i due figli presso la sua abitazione sita in Pistoia, via Castel di Piazza n.4 a fine settimane alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina successivo, e un giorno infrasettimanale comprensivo di pernottamento, di volta in volta individuato in base alle eSIenze dei ragazzi;
2. autorizzare, in quanto ammissibile e non contrario a norme imperative, il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di ½ del SI. Parte_1 sull'immobile, sito in Pistoia, via Busoni n.10 in favore della SI.ra Pt_2
in quanto costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla
[...] risoluzione della crisi familiare, previo inserimento del predetto accordo nel verbale di udienza - redatto dall'ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, sì da assumere la forma di atto pubblico ex art. 2699 cc, rappresentando, in quanto tale, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. – con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché l'esenzione dell'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art.19 L.74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
All'uopo le parti dichiarano quanto segue:
Il SI. come sopra generalizzato, dichiara di cedere e di Parte_1 trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Pistoia, via
Busoni n.10, come in effetti cede e trasferisce alla SI.ra , pure Parte_2 come sopra generalizzata, che accetta e riceve il trasferimento a proprio favore del diritto di proprietà per la quota di ½ pro indiviso dell'immobile, con il pagamento del corrispettivo convenuto in 30.000 euro e già interamente versato dalla SI.ra al SI. La SI.ra dichiara Pt_2 Pt_1 Parte_2 di rinunziare all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto del presente procedimento. L'immobile oggetto di trasferimento è rappresentato da un appartamento posto in angolo sud est e costituito da soggiorno, due camere oltre cucina, bagno, ripostiglio, ingresso e corridoio disimpegno. E' altresì compreso nel trasferimento l'autorimessa posta al piano terra di un fabbricato staccato e composto da un unico vano. Sono infine compresi i proporzionali diritti di comproprietà delle u.i. sulle altre parti comuni e condominiali a
2 norma di legge e consuetudine, così come riportato nelle planimetrie catastali.
Il diritto di proprietà sul predetto immobile viene trasferito con i diritti e gli obblighi inerenti, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni, usi, azioni, ragioni, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, a corpo e non a misura.
Identificazione catastale: detto immobile è accertato all'Agenzia delle Entrate di Pistoia sez territorio catasto fabbricati del comune di Pistoia in foglio di mappa n.217: particella 209 sub 12, cat. A/3 classe 3, consistenza 5 vani, sup . catastale totale 103 mq, totale escluse aree scoperte 101 mq e rendita di 271,14€; particella 902 sub 2 cat.C/6 classe 5 consistenza 13 mq, sup catastale totale
13 mq e rendita di 72,51 mq;
L'immobile è stato acquistato dai SIg.ri e con atto del Pt_1 Pt_2
Notaio rogato del 19.03.2004 Rep.n.87596 e trascritto presso Persona_1 la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia il 27.03.2004, reg. gen.3151 e reg. particolare 1954;
Il SI. dichiara sotto la sua personale responsabilità che il complesso Pt_1 immobiliare di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in data anteriore al 1.09.1967 e precisamente autorizzato con licenza edilizia n.11219/1480 del 1963. Successivamente, per opere realizzate abusivamente è stata presentata il 12.12.1985 domanda di sanatoria ai sensi della L.47/85, a seguito della quale veniva rilasciata concessione a sanatoria n.532 del
25.05.1989 notificata il 7.06.1989. Successivamente per piccole modifiche interne e manutenzione straordinaria è stata presentata DIA pratica edilizia n.182/2004 prot. 6409 del 4.02.2004. Da tale data non sono stati eseguiti lavori che necessitassero di titolo abilitativo, comunicazione e segnalazione.
Quanto oggetto della presente cessione sono posti tra i confini parti comuni condominiali su più lati, via pubblica Busoni, salvo se altri. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/1985 n. 52, come modificata dal D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni in L.
122 del 30/07/2010 le parti dichiarano che lo stato di fatto degli immobili oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali e alle planimetrie catastali;
le parti dichiarano, altresì, che il predetto trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e
3 passive, e pertinenze;
le parti dichiarano di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
le parti dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è privo del requisito dell'abitabilità e che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel catasto del Comune di Pistoia allegate al ricorso introduttivo(doc.5); le parti dichiarano che il predetto trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore;
le parti dichiarano di essere consapevoli che il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cc e, implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.. Le parti si obbligano a procedere alla trascrizione del predetto titolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia ed a effettuare la relativa voltura catastale, esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere – anche fiscale – conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti.
Le parti dichiarano di essere consapevoli che il Cancellerie e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri, vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica e, più in generale, in merito alla validità e trascrivibilità del presente accordo.
Le parti dichiarano che il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art.19 L.74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999. In merito alla dotazione impiantistica posta a servizio dei beni oggetto della compravendita, si precisa che tutti gli impianti a dotazione delle u.i. – a titolo di esempio l'impianto elettrico, idraulico, smaltimento liquami, termoidraulico - corrispondono ai requisiti richiesti dalle normative vigenti all'epoca della loro realizzazione, e la parte cedente ne garantisce il loro regolare funzionamento;
la parte acquirente ne è edotta e
4 accetta lo stato di fatto in cui si trova l'immobile. Ai sensi del D.lgs 192/2005
e successive modifiche nonché della legge Regione Toscana n.39/2005 e successivo regolamento attuativo D.P.R.G. 17R/2010 ai sensi del D.lgs.
28/2011, le parti confermano la qualificazione energetica dell'immobile in conformità di quanto contenuto nella dichiarazione di prestazione energetica degli edifici allegata al presente atto, depositata presso il Comune di Pistoia
(APE all.6 al ricorso introduttivo). Le parti danno atto che sull'immobile oggetto del trasferimento de quo non gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri, privilegi anche fiscali, oneri, diritti reali o personali che possano limitarne il pieno godimento e la libera disponibilità. Il SI. dichiara, rilasciando tale dichiarazione ai sensi del D.P.R. Pt_1
28/12/2000 n. 445 che, ai sensi della L. 165 del 26.06.1990, il reddito dell'immobile oggetto di trasferimento è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. Ai fini esclusivamente fiscali, le parti dichiarano che il valore del bene immobile oggetto del trasferimento è pari a € 31.317,00 per quanto concerne l'abitazione e a € 8.375,40 per quanto concerne l'autorimessa
(cfr. relazione tecnica all.7).
Le parti dichiarano di essere in regime di separazione dei beni, dichiarano altresì che esiste coincidenza tra gli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari e che i pagamenti effettuati per la cessione sono rappresentati da due bonifici, entrambi di €
15.000,00, per un totale quindi di € 30.000,00 eseguiti da parte della Sig.a in favore del Sig. nelle date del 1.3.2023 e 21.4.2023, Pt_2 Pt_1 attraverso fondi giacenti presso l'Istituto Banca Alta Toscana.
Le parti dichiarano che l'immobile risulta non gravato da ipoteca o da altro peso e/o gravame.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Acquisito il parere del pubblico ministero ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis-51 c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
5 Le condizioni del divorzio dei SInori e Parte_1 Parte_2 possono quindi essere modificate in conformità alla richiesta delle parti, con decorrenza dalla data della domanda.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei SInori
[...]
e attualmente disciplinate con sentenza n. 274/2023, Pt_1 Parte_2 pronunciata in data 17.04.2023 nel procedimento n. 543/2023 R.G. del
Tribunale di Pistoia in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e alle condizioni trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) nulla sulle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 30.09.2025.
Il Presidente
Stefano Billet
6