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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 243/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Degli Antoni del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Piacenza, il 5 ottobre 1996, che dalla loro unione è nato il figlio PE
(titolare di dottorato di ricerca presso un Istituto accademico straniero), che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto di omologa emesso il 24 maggio 2019 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenuta in tale procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti i medesimi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (essenzialmente afferenti al godimento della casa familiare e al mantenimento del figlio maggiorenne, oltre ad ulteriori questioni di natura prettamente patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque congrue in relazione alla documentazione depositata, laddove non anche integralmente riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Piacenza, il 5 ottobre 1996, trascritto al Numero Parte_2 Parte_1
201, Parte 2, Serie A, Anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 12 dicembre 2024 e depositato il 15 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 28 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 243/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Degli Antoni del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Piacenza, il 5 ottobre 1996, che dalla loro unione è nato il figlio PE
(titolare di dottorato di ricerca presso un Istituto accademico straniero), che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto di omologa emesso il 24 maggio 2019 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenuta in tale procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti i medesimi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (essenzialmente afferenti al godimento della casa familiare e al mantenimento del figlio maggiorenne, oltre ad ulteriori questioni di natura prettamente patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque congrue in relazione alla documentazione depositata, laddove non anche integralmente riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Piacenza, il 5 ottobre 1996, trascritto al Numero Parte_2 Parte_1
201, Parte 2, Serie A, Anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 12 dicembre 2024 e depositato il 15 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 28 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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