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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 601/2025 RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Michele CAROTTA Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Controparte_1
MARTINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
a)Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
b)la casa familiare, sita in Vicenza via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, viene assegnata a con termine a fino Parte_1 Controparte_1
al 30.8.2025 per rilasciarla;
c)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina alle ore 9,30 al lunedì mattina;
-tutte le mattine durante il periodo scolastico, accompagnandolo a scuola;
-ulteriori giorni infrasettimanali con pernotto (indicativamente due a settimana) saranno concordati tra i genitori all'inizio di ogni mese, non appena il sig. avrà CP_1
ricevuto dal datore di lavoro il piano dei propri turni lavorativi;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
2 d) , dal momento del rilascio della casa familiare, Controparte_1
contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 270, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese;
da Gennaio 2026 l'assegno mensile sarà elevato a 300 euro;
e)le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)l'assegno unico sarà percepito interamente da sarà Parte_1 Per_1
fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.2.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore , Per_1
nato dalla relazione con . Controparte_1
Con comparsa in data 17.4.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
.
[...]
All'udienza del 16.5.2025 avanti il Giudice Relatore, le parti personalmente comparse hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
3 Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
collocataria del figlio minore . Per_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b)compensa le spese.
Vicenza, 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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