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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 4 novembre 2024
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio dott.
[...]
di Roma in data 21/07/2015, repertorio 80974, rogito 21569 (che si deposita in copia con Per_1
il presente atto sub doc. n. 1), congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._1 C.F._2
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano Pt_1
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono: E ; Email_1 Email_3
E
Email_4 Email_5
- appellante in riassunzione - Contro
, quale erede di nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 Persona_3
residente in [...]Q, C.F. , PEC: CodiceFiscale_3
, quale erede di nato a Email_6 Parte_2 Persona_3
Gorizia, il 07.03.1951, ivi residente in [...], C.F. , PEC: C.F._4
rappresentati e difesi entrambi, dal dom. avv. Massimo Macor da Udine, Email_6
Via Poscolle n. 59 A, pec: , per comunicazioni via fax allo Email_7
0432/1500646, P.I. , giusta procura a margine dell'atto C.F._5 P.IVA_2
presente e profusa nel fascicolo telematico – resistente
- appellati in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 18/2018 del 15.2.2018 del Tribunale di Gorizia, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 189/2018 (R.G.
60/2018) – Sezione Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 24308 del 10.09.2024.
In punto: pensione anticipata
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, voglia riformare la sentenza n. 18/2018 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia il 15.2.2018, rigettando il ricorso proposto dalla sig.ra con Persona_3
atto depositato nella Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Gorizia il 17 marzo 2017.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità, visto, tra l'altro, l'art. 152 disp. att. cpc come sostituito dall'art. 42, comma 11, del DL n.
269/03, convertito con modificazioni nella L. n. 326/03.
Conclusione per i convenuti in riassunzione: chiedono che l'adita Corte voglia valutare nel merito il ricorso in appello e, ove ritenuto fondato, si dichiarano disponibili alla restituzione delle somme percepite dalla de cuius ( 10 mesi) e chiedono la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Tuzioristicamente, ove, invece lo ritenesse infondato, si rimettono in punto spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 24308/2024 pronunciata all'udienza del 13-06-2024 e pubblicata in forma telematica in data 10-09-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dall' avverso la sentenza n. 189/18 della Corte di Appello di Trieste che, in parziale Pt_1 riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 18/18, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall' ha dichiarato il diritto della defunta alla pensione di vecchiaia ai Pt_1 Persona_3 sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dal “ primo giorno del mese successivo” alla domanda amministrativa, ritenendo che alla ricorrente in primo grado, in quanto invalida all'80% non si applicasse il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi ( cd. finestra), disposto dal DL
78 del 2010, art. 12, convertito in legge n. 122 del 2010, con condanna dell' alla rifusione delle Pt_1
spese del grado, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità in particolare avevano cassato la sentenza di questa Corte richiamando l'orientamento - da ultimo - espresso con le sentenze n. 30971/2022 e 5079/2023 ed evidenziando che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle finestre previsto dall'art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti.
2. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 l'Istituto aveva riassunto la causa, concludendo nei termini indicati in epigrafe;
gli eredi di rispettivamente ( Persona_3 Parte_2
marito) e ( figlia), già costituiti nel precedente giudizio di appello in cui era stata Controparte_1
emessa la sentenza n. 189/18, si costituivano in giudizio rimettendosi alla decisione della Corte e dichiarandosi disponibili a restituire all' i ratei di pensione percepiti quali eredi della ( Pt_1 Per_3
cfr. 10 mesi fino al sopravvenuto decesso).
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva discussa all'udienza del 26 febbraio 2025 e veniva successivamente emessa la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di cassazione con rinvio in oggetto è stato espresso il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, che nella fattispecie importa l'applicazione dell'istituto delle cd. “finestre mobili” anche alle pensioni di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 503 del 1992.
In applicazione di tale principio, richiamato quanto già esposto in ordine alla maturazione dei requisiti di legge e per effetto di quanto disposto dall'art. 12 comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, dovrà dunque ritenersi irrevocabilmente accertato che la originaria ricorrente ( poteva nella Persona_3
fattispecie conseguire l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n.
503/92 unicamente alla data, originariamente individuata dall' di maturazione della finestra Pt_1
annuale ( nel caso di specie 1 novembre 2017).
4. Inoltre come osservato da questa Corte in altro precedente ( cfr. sentenza n. 110/23 c/ Pt_1
Marinuz), che viene richiamato in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., non sussistendo ragioni per discostarsi: ”.Né può altrimenti dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78/2010 in riferimento al principio di adeguatezza dettato dall'art. 38 Cost. L'esigenza di tutela dei soggetti portatori di grave invalidità cui è sotteso l'istituto della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. 30.12.1992, n. 503 deve infatti ritenersi già efficacemente garantito, in effettiva rispondenza al predetto parametro costituzionale, attraverso la mancata applicazione “agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento” del meccanismo di elevazione dei limiti di età, diversamente applicabile nel caso della pensione ordinaria di vecchiaia. Non contrasta invece con l'anzidetta finalità l'applicazione del regime delle cd. finestre previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, trattandosi di uno slittamento temporale che, trovando applicazione generale a tutti i soggetti che, anche “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia” alle età previste dagli specifici ordinamenti, non va ad interferire con l'anzidetto meccanismo di favore, mantenendo sostanzialmente inalterato il notevole distacco temporale sussistente tra coloro i quali accedono, per ragioni di invalidità, alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. 30.12.1992, n. 503 e gli altri lavoratori dipendenti cui invece si applica la normativa generale in tema di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'assenza di incompatibilità tra la dilazione temporale derivante dall'applicazione della finestra annuale e l'art.
38 Cost., va del resto affermata anche in considerazione del fatto che permane inalterata, durante il suo decorso, la possibilità di accesso ai trattamenti previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa dalla l. n. 222/84. In tal senso va altresì richiamata l'ordinanza della S.C. n. 12286/2020 di cassazione con rinvio della sentenza n. 424/2017 emessa da codesta Corte d'Appello in data
2.1.2018, laddove per l'appunto si afferma che nella fattispecie non vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale, trattandosi “di scelte che non hanno mai inteso porre in discussione l'originaria disciplina di favore stabilita dall'art.1, comma 8 del decreto legislativo n. 503 del 1992, la quale tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80 per cento di conseguire l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un'età più favorevole rispetto a quella prevista per la generalità dei cittadini” e dovendo inoltre essere considerato che “lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della finestra, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare, nonché accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.”.
5. Pertanto in applicazione di questi principi, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Gorizia, la domanda originariamente proposta da va rigettata poiché la data di Persona_3 decorrenza individuata dall' in applicazione del sistema della “ finestra mobile”, nel 1 novembre Pt_1
2017 era corretta.
6. Per quanto attiene al regolamento delle spese del giudizio, ovvero dei due gradi di merito, di quello di legittimità e della presente fase di rinvio, considerato che l'orientamento di legittimità sulla cui base è stata decisa la questione principale oggetto di causa si è consolidato solo in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda giudiziale e tenuto altresì conto dei precedenti contrastanti orientamenti di merito, si stima che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza costituisce titolo in favore dell' per ottenere dagli eredi della la Pt_1 Per_3
restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito della esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado riformate anche in punto spese.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento dell'originario appello dell' e in riforma della sentenza n. 18/18 Pt_1
pubblicata in data 15.02.18 dal tribunale di Gorizia, rigetta le domande proposte in primo grado da;
Persona_3
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Trieste, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 4 novembre 2024
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio dott.
[...]
di Roma in data 21/07/2015, repertorio 80974, rogito 21569 (che si deposita in copia con Per_1
il presente atto sub doc. n. 1), congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._1 C.F._2
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano Pt_1
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono: E ; Email_1 Email_3
E
Email_4 Email_5
- appellante in riassunzione - Contro
, quale erede di nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 Persona_3
residente in [...]Q, C.F. , PEC: CodiceFiscale_3
, quale erede di nato a Email_6 Parte_2 Persona_3
Gorizia, il 07.03.1951, ivi residente in [...], C.F. , PEC: C.F._4
rappresentati e difesi entrambi, dal dom. avv. Massimo Macor da Udine, Email_6
Via Poscolle n. 59 A, pec: , per comunicazioni via fax allo Email_7
0432/1500646, P.I. , giusta procura a margine dell'atto C.F._5 P.IVA_2
presente e profusa nel fascicolo telematico – resistente
- appellati in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 18/2018 del 15.2.2018 del Tribunale di Gorizia, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 189/2018 (R.G.
60/2018) – Sezione Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 24308 del 10.09.2024.
In punto: pensione anticipata
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, voglia riformare la sentenza n. 18/2018 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia il 15.2.2018, rigettando il ricorso proposto dalla sig.ra con Persona_3
atto depositato nella Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Gorizia il 17 marzo 2017.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità, visto, tra l'altro, l'art. 152 disp. att. cpc come sostituito dall'art. 42, comma 11, del DL n.
269/03, convertito con modificazioni nella L. n. 326/03.
Conclusione per i convenuti in riassunzione: chiedono che l'adita Corte voglia valutare nel merito il ricorso in appello e, ove ritenuto fondato, si dichiarano disponibili alla restituzione delle somme percepite dalla de cuius ( 10 mesi) e chiedono la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Tuzioristicamente, ove, invece lo ritenesse infondato, si rimettono in punto spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 24308/2024 pronunciata all'udienza del 13-06-2024 e pubblicata in forma telematica in data 10-09-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dall' avverso la sentenza n. 189/18 della Corte di Appello di Trieste che, in parziale Pt_1 riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 18/18, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall' ha dichiarato il diritto della defunta alla pensione di vecchiaia ai Pt_1 Persona_3 sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dal “ primo giorno del mese successivo” alla domanda amministrativa, ritenendo che alla ricorrente in primo grado, in quanto invalida all'80% non si applicasse il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi ( cd. finestra), disposto dal DL
78 del 2010, art. 12, convertito in legge n. 122 del 2010, con condanna dell' alla rifusione delle Pt_1
spese del grado, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità in particolare avevano cassato la sentenza di questa Corte richiamando l'orientamento - da ultimo - espresso con le sentenze n. 30971/2022 e 5079/2023 ed evidenziando che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle finestre previsto dall'art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti.
2. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 l'Istituto aveva riassunto la causa, concludendo nei termini indicati in epigrafe;
gli eredi di rispettivamente ( Persona_3 Parte_2
marito) e ( figlia), già costituiti nel precedente giudizio di appello in cui era stata Controparte_1
emessa la sentenza n. 189/18, si costituivano in giudizio rimettendosi alla decisione della Corte e dichiarandosi disponibili a restituire all' i ratei di pensione percepiti quali eredi della ( Pt_1 Per_3
cfr. 10 mesi fino al sopravvenuto decesso).
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva discussa all'udienza del 26 febbraio 2025 e veniva successivamente emessa la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di cassazione con rinvio in oggetto è stato espresso il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, che nella fattispecie importa l'applicazione dell'istituto delle cd. “finestre mobili” anche alle pensioni di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 503 del 1992.
In applicazione di tale principio, richiamato quanto già esposto in ordine alla maturazione dei requisiti di legge e per effetto di quanto disposto dall'art. 12 comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, dovrà dunque ritenersi irrevocabilmente accertato che la originaria ricorrente ( poteva nella Persona_3
fattispecie conseguire l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n.
503/92 unicamente alla data, originariamente individuata dall' di maturazione della finestra Pt_1
annuale ( nel caso di specie 1 novembre 2017).
4. Inoltre come osservato da questa Corte in altro precedente ( cfr. sentenza n. 110/23 c/ Pt_1
Marinuz), che viene richiamato in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., non sussistendo ragioni per discostarsi: ”.Né può altrimenti dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78/2010 in riferimento al principio di adeguatezza dettato dall'art. 38 Cost. L'esigenza di tutela dei soggetti portatori di grave invalidità cui è sotteso l'istituto della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. 30.12.1992, n. 503 deve infatti ritenersi già efficacemente garantito, in effettiva rispondenza al predetto parametro costituzionale, attraverso la mancata applicazione “agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento” del meccanismo di elevazione dei limiti di età, diversamente applicabile nel caso della pensione ordinaria di vecchiaia. Non contrasta invece con l'anzidetta finalità l'applicazione del regime delle cd. finestre previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, trattandosi di uno slittamento temporale che, trovando applicazione generale a tutti i soggetti che, anche “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia” alle età previste dagli specifici ordinamenti, non va ad interferire con l'anzidetto meccanismo di favore, mantenendo sostanzialmente inalterato il notevole distacco temporale sussistente tra coloro i quali accedono, per ragioni di invalidità, alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. 30.12.1992, n. 503 e gli altri lavoratori dipendenti cui invece si applica la normativa generale in tema di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'assenza di incompatibilità tra la dilazione temporale derivante dall'applicazione della finestra annuale e l'art.
38 Cost., va del resto affermata anche in considerazione del fatto che permane inalterata, durante il suo decorso, la possibilità di accesso ai trattamenti previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa dalla l. n. 222/84. In tal senso va altresì richiamata l'ordinanza della S.C. n. 12286/2020 di cassazione con rinvio della sentenza n. 424/2017 emessa da codesta Corte d'Appello in data
2.1.2018, laddove per l'appunto si afferma che nella fattispecie non vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale, trattandosi “di scelte che non hanno mai inteso porre in discussione l'originaria disciplina di favore stabilita dall'art.1, comma 8 del decreto legislativo n. 503 del 1992, la quale tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80 per cento di conseguire l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un'età più favorevole rispetto a quella prevista per la generalità dei cittadini” e dovendo inoltre essere considerato che “lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della finestra, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare, nonché accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.”.
5. Pertanto in applicazione di questi principi, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Gorizia, la domanda originariamente proposta da va rigettata poiché la data di Persona_3 decorrenza individuata dall' in applicazione del sistema della “ finestra mobile”, nel 1 novembre Pt_1
2017 era corretta.
6. Per quanto attiene al regolamento delle spese del giudizio, ovvero dei due gradi di merito, di quello di legittimità e della presente fase di rinvio, considerato che l'orientamento di legittimità sulla cui base è stata decisa la questione principale oggetto di causa si è consolidato solo in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda giudiziale e tenuto altresì conto dei precedenti contrastanti orientamenti di merito, si stima che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza costituisce titolo in favore dell' per ottenere dagli eredi della la Pt_1 Per_3
restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito della esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado riformate anche in punto spese.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento dell'originario appello dell' e in riforma della sentenza n. 18/18 Pt_1
pubblicata in data 15.02.18 dal tribunale di Gorizia, rigetta le domande proposte in primo grado da;
Persona_3
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Trieste, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli