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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colli, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorrso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poggio Mirteto,
Piazza Martiri della Libertà n.18 ricorrente nei confronti di
(c.f ), elettivamente domiciliato in Passo Corese (RI), Via CP_1 C.F._2
XXIV Maggio n. 66, presso lo studio dell'avv. Matteo Angelini che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte: Per_ 1. e sono affidati ad entrambi i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre. Per_2
2. Le decisioni nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
3. La sig.ra percepirà dal sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, non economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti, la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento//00) al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come
pagina 1 di 4 da Protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Rieti. percepirà altresì il 50% dell'assegno unico e/o di ulteriori CP_2 somme a sostegno della famiglia.
4. In tema di diritto di visita, pernotto e godimento delle festività le parti stabiliscono quanto segue:
a) Disposizioni generali: Il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli quando e come riterrà opportuno, compatibilmente con i propri impegni, quelli della famiglia e della madre. Per_ b) Pernotto: e trascorreranno, a weekend alternati, con il padre, dal venerdì all'ora di pranzo alla Per_2 domenica alle ore 18:00.
c) Diritto di visita: Il sig. terrà con sé i figli, per due volte a settimana, in occasione del pranzo e CP_1 della cena, comunicando alla sig.ra senza ritardo, le proprie disponibilità in ragione degli impegni Pt_1 lavorativi;
d) Festività: I genitori, in un'ottica di leale collaborazione e nel rispetto del principio di alternanza, si impegnano a far partecipare i minori alle festività/ricorrenze tenuto conto anche dei loro desiderata, applicandosi in caso di disaccordo le seguenti disposizioni che derogano quanto stabilito ai punti b) e c):
pagina 2 di 4
e) Periodi di vacanza: I figli trascorreranno, durante le vacanze estive almeno 15 giorni con ciascun genitore, il cui periodo sarà concordato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti. I genitori si impegnano a comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di vacanza, le eventuali modalità e l'itinerario;
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.10.2024 ha agito in giudizio per ottenere la modifica Parte_1 dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 9.11.2023, ed autorizzato in data 11.1.2024 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti, relativamente alle condizioni di affidamento e pagina 3 di 4 mantenimento della figlia minore nata dalla relazione di fatto con nei termini Persona_3 CP_1 indicati nel ricorso. si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso, CP_1 formulando le diverse conclusioni di cui alla memoria difensiva depositata.
All'udienza del 13.2.2025 sono state sentite le parti le quali hanno chiesto un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
All'udienza del 6 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. il quale ha espresso parere favorevole.
***
Le modifiche concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite devono essere compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di a Parte_1 CP_1 parziale modifica delle condizioni concordate in sede di negoziazione assistita in data 9.11.2023, ed autorizzate in data 11.1.2024 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colli, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorrso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poggio Mirteto,
Piazza Martiri della Libertà n.18 ricorrente nei confronti di
(c.f ), elettivamente domiciliato in Passo Corese (RI), Via CP_1 C.F._2
XXIV Maggio n. 66, presso lo studio dell'avv. Matteo Angelini che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte: Per_ 1. e sono affidati ad entrambi i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre. Per_2
2. Le decisioni nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
3. La sig.ra percepirà dal sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, non economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti, la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento//00) al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come
pagina 1 di 4 da Protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Rieti. percepirà altresì il 50% dell'assegno unico e/o di ulteriori CP_2 somme a sostegno della famiglia.
4. In tema di diritto di visita, pernotto e godimento delle festività le parti stabiliscono quanto segue:
a) Disposizioni generali: Il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli quando e come riterrà opportuno, compatibilmente con i propri impegni, quelli della famiglia e della madre. Per_ b) Pernotto: e trascorreranno, a weekend alternati, con il padre, dal venerdì all'ora di pranzo alla Per_2 domenica alle ore 18:00.
c) Diritto di visita: Il sig. terrà con sé i figli, per due volte a settimana, in occasione del pranzo e CP_1 della cena, comunicando alla sig.ra senza ritardo, le proprie disponibilità in ragione degli impegni Pt_1 lavorativi;
d) Festività: I genitori, in un'ottica di leale collaborazione e nel rispetto del principio di alternanza, si impegnano a far partecipare i minori alle festività/ricorrenze tenuto conto anche dei loro desiderata, applicandosi in caso di disaccordo le seguenti disposizioni che derogano quanto stabilito ai punti b) e c):
pagina 2 di 4
e) Periodi di vacanza: I figli trascorreranno, durante le vacanze estive almeno 15 giorni con ciascun genitore, il cui periodo sarà concordato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti. I genitori si impegnano a comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di vacanza, le eventuali modalità e l'itinerario;
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.10.2024 ha agito in giudizio per ottenere la modifica Parte_1 dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 9.11.2023, ed autorizzato in data 11.1.2024 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti, relativamente alle condizioni di affidamento e pagina 3 di 4 mantenimento della figlia minore nata dalla relazione di fatto con nei termini Persona_3 CP_1 indicati nel ricorso. si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso, CP_1 formulando le diverse conclusioni di cui alla memoria difensiva depositata.
All'udienza del 13.2.2025 sono state sentite le parti le quali hanno chiesto un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
All'udienza del 6 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. il quale ha espresso parere favorevole.
***
Le modifiche concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite devono essere compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di a Parte_1 CP_1 parziale modifica delle condizioni concordate in sede di negoziazione assistita in data 9.11.2023, ed autorizzate in data 11.1.2024 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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