CASS
Sentenza 28 ottobre 2021
Sentenza 28 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2021, n. 30525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30525 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18893-2019 proposto da: SU RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RO EZ IR 129/C, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CARBONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASO PIO LAMONACA, GAETANO DISTASO;
2021 1866
- ricorrente -
contro MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex Civile Sent. Sez. L Num. 30525 Anno 2021 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 28/10/2021 lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4787/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 4919/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 7 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Difesa da OV UR, cittadino bosniaco che aveva prestato attività lavorativa dal 16.8.1997 al 20.12.2010 alle dipendenze del Comando Contingente Nazionale Carabinieri in Bosnia Herzegovina, dapprima come elettricista, poi come falegname, domanda avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla pretesa applicazione al rapporto del CCNL per il personale civile a statuto locale dei Comandi NATO ACE in Italia nonché per mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, l'applicabilità, in base all'art. 57. L. n. 218/1995 e del richiamo ivi contenuto alla Convenzione di Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, della legge della Bosnia Herzegovina, Paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, non sussistendo alla luce della giurisprudenza di questa Corte incompatibilità con l'ordine pubblico del foro e risultando operante all'atto della proposizione della domanda anche nei confronti del Paese in questione la Convenzione di Londra del 19.6.1951, il cui art. 9 prevede che le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e i relativi accessori e le condizioni per la protezione della manodopera civile assunta in loco sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente e sussistente la giurisdizione del Paese medesimo ai sensi dell'art. 40 della Convenzione sulle missioni speciali NATO sottoscritta a New York l'8.12.1969, da ritenersi norma speciale rispetto all'art. 3 I. n. 218/1995, secondo cui lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione sui cittadini dello stesso Stato a servizio della missione. Per la cassazione di tale decisione ricorre il UR, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Difesa. Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra ratificata dalla Bosnia Herzegovina nel 2008, ,U=OVt chiede la disapplicazione della Convenzione medesima e di tutti i trattati internazionali richiamati nell'impugnata sentenza per la loro manifesta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno. Con il secondo motivo, rubricato con riferimento al vizio di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione di quanto eccepito in ordine alla nullità dei contratti stipulati dal ricorrente in violazione delle norme vigenti nell'ordinamento italiano, alla non deferibilità in arbitrato della controversia, alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, I. n. 218/1995. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011, conv. nella I. n. 111/2011, lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso il diritto del ricorrente all'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c. non trattandosi di causa avente ad oggetto esclusivo questioni previdenziali o assistenziali. Il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite già con la sentenza 26.7.2011 n. 16248 e di recente ribadita con la sentenza 22.3.2019, n. 8288, secondo cui in tema di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO occorre fare riferimento all'art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra di 19.6.1951 (c.d. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con I. 30.11.1955, n. 1355 prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate in conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno, conseguendone che appartiene alla giurisdizione della Bosnia Herzegovina, quale Stato di soggiorno, la domanda proposta da un cittadino bosniaco residente in quel Paese, relativa all'attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della NATO, ivi dislocata, avendo la Bosnia Herzegovina ratificato in data 1.2.2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19.6.1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO. Alla stregua di tale orientamento deve ritenersi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con inammissibilità conseguente all'essere le questioni sottratte alla giurisdizione dell'AGO del secondo come anche del terzo motivo di ricorso. _ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2021
2021 1866
- ricorrente -
contro MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex Civile Sent. Sez. L Num. 30525 Anno 2021 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 28/10/2021 lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4787/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 4919/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 7 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Difesa da OV UR, cittadino bosniaco che aveva prestato attività lavorativa dal 16.8.1997 al 20.12.2010 alle dipendenze del Comando Contingente Nazionale Carabinieri in Bosnia Herzegovina, dapprima come elettricista, poi come falegname, domanda avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla pretesa applicazione al rapporto del CCNL per il personale civile a statuto locale dei Comandi NATO ACE in Italia nonché per mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, l'applicabilità, in base all'art. 57. L. n. 218/1995 e del richiamo ivi contenuto alla Convenzione di Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, della legge della Bosnia Herzegovina, Paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, non sussistendo alla luce della giurisprudenza di questa Corte incompatibilità con l'ordine pubblico del foro e risultando operante all'atto della proposizione della domanda anche nei confronti del Paese in questione la Convenzione di Londra del 19.6.1951, il cui art. 9 prevede che le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e i relativi accessori e le condizioni per la protezione della manodopera civile assunta in loco sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente e sussistente la giurisdizione del Paese medesimo ai sensi dell'art. 40 della Convenzione sulle missioni speciali NATO sottoscritta a New York l'8.12.1969, da ritenersi norma speciale rispetto all'art. 3 I. n. 218/1995, secondo cui lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione sui cittadini dello stesso Stato a servizio della missione. Per la cassazione di tale decisione ricorre il UR, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Difesa. Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra ratificata dalla Bosnia Herzegovina nel 2008, ,U=OVt chiede la disapplicazione della Convenzione medesima e di tutti i trattati internazionali richiamati nell'impugnata sentenza per la loro manifesta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno. Con il secondo motivo, rubricato con riferimento al vizio di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione di quanto eccepito in ordine alla nullità dei contratti stipulati dal ricorrente in violazione delle norme vigenti nell'ordinamento italiano, alla non deferibilità in arbitrato della controversia, alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, I. n. 218/1995. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011, conv. nella I. n. 111/2011, lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso il diritto del ricorrente all'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c. non trattandosi di causa avente ad oggetto esclusivo questioni previdenziali o assistenziali. Il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite già con la sentenza 26.7.2011 n. 16248 e di recente ribadita con la sentenza 22.3.2019, n. 8288, secondo cui in tema di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO occorre fare riferimento all'art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra di 19.6.1951 (c.d. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con I. 30.11.1955, n. 1355 prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate in conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno, conseguendone che appartiene alla giurisdizione della Bosnia Herzegovina, quale Stato di soggiorno, la domanda proposta da un cittadino bosniaco residente in quel Paese, relativa all'attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della NATO, ivi dislocata, avendo la Bosnia Herzegovina ratificato in data 1.2.2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19.6.1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO. Alla stregua di tale orientamento deve ritenersi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con inammissibilità conseguente all'essere le questioni sottratte alla giurisdizione dell'AGO del secondo come anche del terzo motivo di ricorso. _ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2021